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Società e impresa

Marchi, brevetti e concorrenza

Registrazione e contraffazione, diritto d'autore, software, segreti, concorrenza sleale, tribunale delle imprese, AGCM.

  1. Registrare un marchio: Italia, UE, internazionaleChe cosa si può registrare (art. 7 c.p.i.: parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forme, colori e combinazioni, purché distintivi e rappresentabili nel registro; marchi denominativi, figurativi, di forma, di posizione, sonori, di movimento; marchi collettivi e di certificazione), i requisiti (novità: nessun conflitto con marchi anteriori identici o simili per prodotti identici o affini con rischio di confusione, art. 12, compresi i marchi notori e i segni distintivi anteriori; capacità distintiva: no denominazioni generiche e descrittive, salvo il secondary meaning, art. 13; liceità: no segni ingannevoli, contrari all'ordine pubblico, evocativi di DOP e IGP, stemmi e bandiere, art. 14 e 10; nomi e ritratti altrui solo con consenso, art. 8; diritto alla registrazione per chi usa o intende usare, mala fede, art. 19), la procedura (ricerca di anteriorità nelle banche dati UIBM, EUIPO, WIPO e nei registri delle imprese; scelta delle classi di Nizza, 45 classi, con l'elenco dei prodotti e servizi; deposito telematico all'UIBM con tasse di 101 euro per una classe e 34 per ogni classe aggiuntiva, marca da bollo e diritti; esame di registrabilità sui requisiti assoluti, non sull'anteriorità; pubblicazione nel Bollettino; opposizione dei titolari di marchi anteriori entro tre mesi, art. 176, con fase di conciliazione di due mesi, art. 178; registrazione in circa 6-12 mesi senza opposizioni; effetti dalla data di deposito, art. 15), l'Unione europea (marchio UE presso l'EUIPO: 850 euro per una classe, 50 per la seconda, 150 per ciascuna dalla terza; effetto unitario in 27 Stati; opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione; esame sui motivi assoluti; il rischio di conflitti in un solo Stato; priorità di sei mesi dal deposito italiano), l'estero (sistema di Madrid tramite l'UIBM sulla base del marchio italiano o UE: domanda unica per i Paesi designati, tassa base di 653 franchi svizzeri per il marchio in bianco e nero più le tasse di ogni Paese; dipendenza dal marchio base per cinque anni; depositi nazionali diretti negli Stati non aderenti), dopo la registrazione (durata dieci anni dal deposito, rinnovabile per periodi di dieci anni, artt. 15-16, con sei mesi di grazia; uso effettivo entro cinque anni e nessuna sospensione quinquennale, altrimenti decadenza, art. 24; sorveglianza e opposizioni contro i marchi altrui; convalida del marchio posteriore tollerato per cinque anni, art. 28; diritti esclusivi e tutela contro l'uso di segni identici o simili, anche per prodotti diversi se il marchio è rinomato, art. 20; cessione e licenza, artt. 23; simboli ® e TM), il marchio non registrato (preuso con notorietà locale o generale, art. 12; ditta e insegna; nome a dominio), i costi complessivi (tasse, consulente in proprietà industriale o avvocato, ricerca, sorveglianza; agevolazioni per le PMI come il fondo EUIPO), gli errori (marchio descrittivo, classi sbagliate, niente ricerca, deposito a nome della persona invece della società, dimenticare il rinnovo).
  2. La concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiI presupposti (rapporto di concorrenza tra imprenditori, anche potenziale e su mercati contigui; atti compiuti nell'esercizio dell'impresa, anche tramite terzi: ex dipendenti, agenti, società collegate, con la responsabilità del terzo che concorre; irrilevanza del danno effettivo, basta l'idoneità), le tre ipotesi dell'art. 2598 (n. 1 confusione: uso di nomi e segni distintivi confondibili, imitazione servile delle forme non necessitate del prodotto, della confezione, del sito, del look-alike; n. 2 denigrazione: notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull'attività del concorrente idonei a screditarlo, anche veri se tendenziosi, pubblicità comparativa fuori dai limiti del D.Lgs. 145/2007, e appropriazione di pregi: vantare qualità, premi, clienti, certificazioni altrui; n. 3 clausola generale della correttezza professionale: storno di dipendenti con animus nocendi o con modalità che paralizzano il concorrente, sviamento di clientela con liste e informazioni riservate, violazione di segreti aziendali, boicottaggio, vendita sottocosto sistematica, concorrenza parassitaria, violazione di norme pubblicistiche che dà vantaggio, uso di dati personali dei clienti altrui, pubblicità ingannevole), i confini (l'ex dipendente può usare le competenze acquisite ma non gli elenchi e i segreti; il patto di non concorrenza, art. 2125 c.c., e l'obbligo di fedeltà, art. 2105; i segreti commerciali, artt. 98-99 c.p.i.; marchi e brevetti con tutele proprie e cumulabili; la libertà di imitare le forme funzionali e i prodotti non protetti; la critica lecita), le azioni (inibitoria e rimozione degli effetti, art. 2599: ritiro dei prodotti, rettifica, distruzione; risarcimento del danno con colpa presunta e pubblicazione della sentenza, art. 2600: lucro cessante, danno all'immagine, utili del concorrente, liquidazione equitativa; azione delle associazioni professionali, art. 2601; ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e descrizione; astreinte, art. 614-bis c.p.c.; competenza del tribunale delle imprese quando interferiscono privative industriali, altrimenti tribunale ordinario; prescrizione quinquennale, art. 2947), la prova (investigazioni e testimonianze, ordini di esibizione, documenti dei clienti, perizie sulla confondibilità, dati di vendita per il danno), le difese (assenza di rapporto di concorrenza, forme necessitate, notizie vere e continenti, libertà di assunzione, informazioni di pubblico dominio, decadenza dei diritti), i rapporti con l'AGCM (pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole verso consumatori e microimprese, con procedimento amministrativo separato) e con il penale (art. 513 turbata libertà dell'industria, 513-bis, 623 rivelazione di segreti, 473-474 marchi).