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GuidaSocietà e impresa · Marchi, brevetti e concorrenza

Licenze e cessioni di marchi, brevetti e diritti d'autore

Marchi, brevetti, design, software e opere dell'ingegno sono beni che si possono vendere o dare in uso. Con la cessione il diritto passa a un altro titolare; con la licenza il titolare resta tale e autorizza altri a usarlo, in esclusiva o no, dietro compenso. Sono contratti con regole proprie: la licenza di marchio non deve ingannare il pubblico, gli atti vanno trascritti per valere contro i terzi, i diritti d'autore si provano solo per iscritto. Questa pagina spiega come si costruiscono e che cosa succede quando qualcosa va storto.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Cessione: il diritto passa ad altri; licenza: il titolare resta tale e ne autorizza l'uso.
  • Marchio: licenza anche non esclusiva, ma senza ingannare il pubblico; il titolare controlla uso e qualità.
  • Trascrizione all'UIBM per opporre cessioni e licenze ai terzi.
  • Diritti d'autore: la cessione si prova solo per iscritto; vendere una copia non cede i diritti.
  • Fisco: il patent box maggiora i costi di ricerca su software, brevetti e design, non sui marchi.

Cessione e licenza del marchio

Art. 23, c. 2 e 4, c.p.i.

«Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. [...] In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.»

Il marchio si può cedere per tutti o solo per alcuni dei prodotti e servizi per cui è registrato (art. 23, c. 1). La licenza può essere esclusiva, quando il titolare si impegna a non concederla ad altri e spesso a non usare lui stesso il marchio in quel territorio, o non esclusiva; in quest'ultimo caso il licenziatario deve obbligarsi a usare il marchio per prodotti uguali a quelli del titolare, perché il pubblico non sia ingannato. Il titolare conserva uno strumento forte: se il licenziatario viola la durata, il modo di uso, i prodotti, il territorio o gli standard di qualità previsti, il titolare può agire contro di lui come contro un contraffattore (art. 23, c. 3), con le azioni spiegate nella pagina sulla contraffazione. Il franchising è una forma particolare di licenza di marchio e di know-how.

Brevetti, design e diritto d'autore

I diritti patrimoniali su invenzioni e design si possono vendere e trasmettere, mentre il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore resta suo (art. 63 c.p.i.). Per il diritto d'autore, che copre anche software, banche dati, fotografie e opere di design con valore artistico, i diritti di utilizzazione si trasferiscono in tutti i modi consentiti dalla legge (art. 107 L. 633/1941), ma con due cautele: la trasmissione va provata per iscritto (art. 110) e la vendita di un esemplare dell'opera non comporta, salvo patto contrario, la cessione dei diritti di utilizzarla (art. 109). Nel contratto di edizione, salvo patto contrario, si presume che l'editore acquisti diritti esclusivi (art. 119).

ClausolaChe cosa decidere
OggettoTitoli ceduti o concessi, con numeri di registrazione o domanda; per il diritto d'autore, opere e diritti di utilizzazione
Esclusiva, territorio, campo d'usoChi altro può usare il diritto, dove e per quali prodotti
CorrispettivoPrezzo fisso, royalties in percentuale sul fatturato, minimi garantiti, rendicontazione e verifiche contabili
Qualità e controlliStandard dei prodotti, approvazione dei materiali, ispezioni, essenziali per il marchio
Tutela del dirittoChi paga rinnovi e annualità, chi agisce contro i contraffattori
MiglioramentiA chi spettano le innovazioni sviluppate dal licenziatario
Durata e fineScadenza, recesso, clausola risolutiva, smaltimento delle scorte, cessazione dell'uso

Trascrizione, inadempimento e fisco

Gli atti che trasferiscono diritti di proprietà industriale, o che costituiscono diritti di godimento come le licenze o diritti di garanzia, vanno trascritti all'Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 138 c.p.i.). Tra le parti il contratto vale anche senza trascrizione, ma verso i terzi che hanno acquistato diritti sullo stesso titolo non ha effetto finché non è trascritto, e tra più acquirenti prevale chi trascrive per primo (art. 139). Se una parte non paga le royalties o non rispetta gli obblighi, valgono le regole generali dell'inadempimento e della risoluzione, oltre alle azioni del titolare per l'uso del marchio fuori dai limiti della licenza.

Sul piano fiscale, le imprese che sviluppano software protetto da copyright, brevetti o disegni e modelli e li usano nella propria attività possono optare per il patent box, che maggiora del 110% i costi di ricerca e sviluppo deducibili, con un'opzione quinquennale irrevocabile (art. 6 DL 146/2021); i marchi ne sono esclusi. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina passa nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026).

  1. Verificare la titolarità: registrazioni, scadenze, catena delle cessioni precedenti.
  2. Scegliere tra cessione e licenza e definire esclusiva, territorio e prodotti.
  3. Scrivere il contratto, indispensabile per i diritti d'autore e per la trascrizione.
  4. Trascrivere all'UIBM cessioni e licenze, e all'EUIPO per i titoli dell'Unione.
  5. Controllare l'esecuzione: rendiconti delle royalties, qualità dei prodotti, uso del marchio.

Come si ottengono i titoli è spiegato nelle pagine su marchio, brevetto e design; la cessione insieme all'azienda nella pagina su cessione e affitto d'azienda.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra cedere e dare in licenza un marchio?
Con la cessione il marchio passa al nuovo titolare, che ne dispone come proprietario, anche solo per una parte dei prodotti o servizi (art. 23, c. 1, c.p.i.). Con la licenza il titolare resta tale e consente ad altri di usarlo, in esclusiva o no, per tutti o alcuni prodotti e per tutto o parte del territorio, alle condizioni del contratto (c. 2). In entrambi i casi l'operazione non deve ingannare il pubblico sui caratteri essenziali dei prodotti (c. 4).
Il licenziatario viola il contratto: posso agire per contraffazione?
Sì, per le violazioni tipiche. Il titolare può far valere il diritto esclusivo sul marchio contro il licenziatario che non rispetta la durata della licenza, il modo di utilizzare il marchio, i prodotti o servizi autorizzati, il territorio o la qualità dei prodotti (art. 23, c. 3, c.p.i.). Oltre all'inadempimento contrattuale, quindi, l'uso fuori dai limiti diventa contraffazione, con i relativi rimedi, come inibitoria e sequestro.
La cessione di diritti d'autore deve essere fatta per iscritto?
Deve essere provata per iscritto (art. 110 L. 633/1941): senza un documento, chi sostiene di aver acquistato i diritti su un'opera, un software o una fotografia difficilmente potrà dimostrarlo. Inoltre la vendita di una copia dell'opera non trasferisce i diritti di utilizzazione, salvo patto contrario (art. 109). Per questo con designer, programmatori e fotografi conviene firmare un contratto che indichi chiaramente quali diritti si cedono, per quali usi e per quanto tempo.
Bisogna registrare la licenza all'Ufficio brevetti e marchi?
Non per la validità tra le parti, ma per l'efficacia verso i terzi: gli atti che trasferiscono diritti di proprietà industriale o costituiscono diritti di godimento o di garanzia vanno trascritti all'UIBM (art. 138 c.p.i.) e, finché non sono trascritti, non sono opponibili a chi ha acquistato diritti sullo stesso titolo; tra più acquirenti prevale chi ha trascritto per primo (art. 139).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Marchi, brevetti e concorrenzaRegistrare un marchio: Italia, UE, internazionaleRequisiti del codice della proprietà industriale, ricerca di anteriorità, classi di Nizza, UIBM 101 euro, EUIPO 850, Madrid 653 franchi, opposizione in 3 mesi.
  • Marchi, brevetti e concorrenzaIl brevetto: requisiti, procedura, contraffazioneBrevetto per invenzione e modello di utilità: novità, attività inventiva, 20 e 10 anni, UIBM, brevetto europeo e unitario, invenzioni dei dipendenti, contraffazione.
  • Marchi, brevetti e concorrenzaDesign e modelli: registrazione e tutelaArtt. 31-44 c.p.i.: novità e carattere individuale, 12 mesi di grazia, 25 anni di tutela, design UE non registrato per 3 anni, riforma UE 2024, diritto d'autore, rimedi.
  • Marchi, brevetti e concorrenzaLa contraffazione del marchio: diffida, inibitoria, risarcimentoArt. 20 c.p.i.: segno identico o simile con rischio di confusione; diffida, descrizione e sequestro, inibitoria con penale, risarcimento e retroversione degli utili.
  • Contratti commercialiIl franchising: contratto, informazioni precontrattuali, uscitaIl contratto di franchising: forma scritta, formula sperimentata, durata minima di 3 anni, contenuto obbligatorio, documenti 30 giorni prima.
  • Contratti commercialiNDA e accordi di riservatezzaCome si scrive un accordo di riservatezza: informazioni protette ed esclusioni, obblighi, durata, penale riducibile, rapporto con i segreti commerciali, rimedi.
  • Costituire e gestire una societàCessione e affitto d'aziendaCome si cede o si affitta un'azienda: atto notarile e registro imprese, divieto di concorrenza per 5 anni, contratti e debiti che passano (artt. 2558-2560 c.c.).
  • ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoInadempimento e risoluzione (artt. 1218, 1453-1461 c.c.): messa in mora, diffida di 15 giorni, clausola risolutiva, termine essenziale, eccezione, danni, caparra, prova.