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GuidaSocietà e impresa · Costituire e gestire una società

Cessione e affitto d'azienda

Cedere un'azienda non è vendere un elenco di beni: con l'azienda passano i contratti, i dipendenti con tutti i loro diritti, i debiti iscritti nei libri contabili e, per tre anni, la responsabilità per le imposte del venditore. L'atto è notarile, va iscritto nel registro delle imprese in trenta giorni e il venditore non può fare concorrenza per cinque anni. L'affitto trasferisce la gestione con gli stessi effetti, per il tempo del contratto.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Forma (art. 2556): atto pubblico o scrittura autenticata, iscritta nel registro delle imprese entro 30 giorni dal notaio; forme proprie per immobili, marchi, veicoli.
  • Effetti automatici: divieto di concorrenza del cedente per 5 anni (2557); subentro nei contratti non personali (2558); crediti ceduti (2559); debiti anteriori: il cedente resta obbligato, l'acquirente risponde di quelli nei libri contabili (2560).
  • Dipendenti (art. 2112): passano con tutti i diritti, solidarietà per i crediti, niente licenziamenti per il trasferimento; procedura sindacale sopra 15 dipendenti.
  • Fisco: cessionario responsabile in solido per imposte e sanzioni di 3 anni nei limiti del valore (art. 14 D.Lgs. 472/1997) salvo certificato dei carichi; registro sull'avviamento e sui beni.
  • Affitto (2561-2562): stessi effetti per la durata; conservazione dell'efficienza e conguaglio finale; locazione dei muri segue l'azienda (art. 36 L. 392/1978).

Che cosa passa con l'azienda

Art. 2560 c.c. — Debiti relativi all'azienda ceduta

«L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori».

ElementoRegolaChe cosa fare nel contratto
Contratti (fornitori, utenze, leasing, assicurazioni, clienti)L'acquirente subentra in quelli non personali; il terzo può recedere per giusta causa entro 3 mesi (art. 2558)Elencare i contratti trasferiti ed esclusi; ottenere il consenso dei contraenti chiave
Locazione dei localiIl contratto si cede con l'azienda anche senza consenso del locatore, con raccomandata; opposizione per gravi motivi in 30 giorni; il cedente resta garante se non liberato (art. 36 L. 392/1978)Comunicazione al locatore, verifica di scadenza, canone, morosità e indennità di avviamento
CreditiCeduti con effetto verso i terzi dall'iscrizione nel registro (art. 2559); il debitore che paga in buona fede al cedente è liberatoElenco dei crediti, avviso ai debitori
DebitiIl cedente resta obbligato salvo consenso dei creditori; l'acquirente risponde di quelli risultanti dai libri contabili obbligatori (art. 2560); per i tributi art. 14 D.Lgs. 472/1997; per i contributi e i crediti dei lavoratori art. 2112Situazione contabile alla data, elenco dei debiti assunti, garanzie e indennizzi, prezzo trattenuto
DipendentiContinuità con tutti i diritti, CCNL fino a scadenza, solidarietà per i crediti pregressi, niente licenziamento per il trasferimento (art. 2112); procedura sindacale sopra 15 dipendenti (art. 47 L. 428/1990)Elenco del personale con TFR e ferie maturate, conciliazioni in sede protetta per liberare il cedente
Licenze e autorizzazioniVolturate al subentrante (commercio, somministrazione, SCIA) con comunicazione al Comune; alcune personaliCondizione sospensiva della voltura
Marchi, insegna, ditta, avviamentoMarchio con atto trascritto all'UIBM; ditta trasferibile solo con l'azienda (art. 2565); avviamento incluso nel prezzoPerimetro esatto dei segni distintivi e dei domini

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555): locali (in proprietà o in locazione), attrezzature, magazzino, contratti, licenze, segni distintivi, avviamento, personale; il ramo è una parte con autonomia funzionale. La cessione va provata per iscritto e, per le imprese soggette a registrazione, stipulata per atto pubblico o scrittura privata autenticata che il notaio deposita per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni (art. 2556); i singoli beni seguono le proprie forme (trascrizione degli immobili, trascrizione del marchio, passaggio dei veicoli). Dall'iscrizione decorrono gli effetti verso i terzi, e da lì il divieto di concorrenza: per cinque anni l'alienante non può iniziare un'impresa idonea a sviare la clientela per oggetto, ubicazione o altre circostanze (art. 2557), con patto estensibile per ambito ma non oltre i cinque anni, e la Cassazione lo applica anche alla cessione della totalità delle quote quando l'operazione equivale al trasferimento dell'azienda. Per i debiti la regola dell'art. 2560 è severa per il compratore: risponde di quelli iscritti nei libri contabili obbligatori, anche se non conosciuti e anche se nel contratto sono esclusi (l'esclusione vale solo tra le parti), mentre il venditore non è liberato senza il consenso dei creditori; verso il fisco l'art. 14 D.Lgs. 472/1997 aggiunge la responsabilità solidale, con beneficio di escussione e nei limiti del valore dell'azienda, per imposte e sanzioni dell'anno della cessione e dei due precedenti, salvo il certificato dei carichi pendenti richiesto all'Agenzia delle Entrate, liberatorio se negativo o non rilasciato in quaranta giorni, e senza limiti se la cessione è in frode (presunta entro sei mesi da una violazione penale). Con l'azienda passano i lavoratori (art. 2112): tutti quelli addetti, senza bisogno di consenso, con anzianità, mansioni, retribuzione, TFR e contratto collettivo fino alla scadenza; cedente e cessionario sono obbligati in solido per i crediti maturati, il lavoratore può liberare il cedente solo in sede protetta, il trasferimento non giustifica licenziamenti e il dipendente le cui condizioni peggiorano sostanzialmente entro tre mesi può dimettersi per giusta causa; nelle imprese con più di quindici dipendenti l'informativa ai sindacati va data almeno venticinque giorni prima dell'atto vincolante, con eventuale esame congiunto.

Prezzo, fisco e contratto

  1. Due diligence: bilanci e situazione contabile, libri obbligatori, contratti e locazione, personale, licenze, contenziosi, DURC, certificato dei carichi pendenti fiscali, visure su beni e marchi, verifica che il cedente non sia in crisi (l'azienda ceduta in odore di insolvenza espone all'azione revocatoria e all'inefficacia nella liquidazione giudiziale).
  2. Prezzo: avviamento (multipli di utile o margine, o metodi patrimoniali), beni strumentali a valore contabile o di perizia, magazzino valutato a inventario alla consegna con conguaglio, crediti e debiti esclusi o inclusi con aggiustamento; il prezzo può essere in parte differito o garantito da fideiussione o deposito a copertura delle sopravvenienze passive.
  3. Garanzie contrattuali: dichiarazioni del cedente su titolarità, assenza di debiti non iscritti, regolarità fiscale e contributiva, conformità dei locali e degli impianti, licenze valide, e obbligo di indennizzo con franchigia e massimale; clausola di non concorrenza specificata (zona, attività, durata entro cinque anni) e di non storno del personale.
  4. Fisco: la cessione è fuori campo IVA e sconta l'imposta di registro proporzionale sul valore dei beni e dell'avviamento, con aliquote diverse per beni mobili e avviamento (3 per cento), immobili (9 o 15 per cento), crediti (0,5 per cento), applicando l'aliquota più alta se il prezzo non è ripartito e con i debiti accollati che si imputano proporzionalmente; l'Agenzia può rettificare il valore dell'avviamento. Per il cedente la plusvalenza è reddito d'impresa, tassabile anche in cinque rate se l'azienda è posseduta da almeno tre anni, o con imposta separata per l'imprenditore individuale con oltre cinque anni.
  5. Closing e adempimenti: atto dal notaio, deposito nel registro delle imprese, comunicazioni ai dipendenti (CU, libro unico), voltura delle licenze e delle utenze, avviso ai fornitori e ai debitori, trascrizione dei marchi, consegna dell'inventario firmato.

L'affitto d'azienda

Art. 2561, primo e secondo comma, c.c. — Usufrutto dell'azienda (applicabile all'affitto ex art. 2562)

«L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte».

L'affitto d'azienda attribuisce all'affittuario il godimento e la gestione dell'intero complesso, per un canone e una durata liberamente pattuiti, con gli stessi effetti della cessione limitati al tempo del contratto: subentro nei contratti e nella locazione dei locali (con la comunicazione al locatore ex art. 36 L. 392/1978), passaggio dei dipendenti ex art. 2112 (che tornano al concedente alla scadenza), divieto di concorrenza del concedente durante l'affitto (art. 2557, ultimo comma). L'affittuario deve conservare l'efficienza dell'organizzazione e le scorte normali, senza mutare destinazione, e alla fine la differenza tra le consistenze d'inventario iniziali e finali si regola in denaro ai valori correnti (art. 2561): l'inventario iniziale firmato è l'atto più importante del contratto, insieme alle clausole su manutenzioni, investimenti, licenze, assicurazioni, canone e risoluzione. Non si applicano la durata minima, il rinnovo automatico e l'indennità di avviamento della locazione commerciale, ed è proprio per questo che i contratti di «affitto d'azienda» che nascondono la locazione di soli muri con quattro attrezzature vengono riqualificati dai giudici. L'affitto è lo strumento tipico del passaggio generazionale, della prova prima dell'acquisto (con opzione o preliminare) e della crisi d'impresa, dove l'affitto con successiva vendita nel concordato o nella liquidazione giudiziale conserva l'avviamento e i posti di lavoro sotto il controllo del tribunale.

Domande frequenti

Compro un bar: rispondo dei debiti del vecchio titolare?

Di quelli che risultano dai libri contabili obbligatori sì, in solido con il venditore, che resta obbligato salvo liberazione dei creditori (art. 2560 c.c.); dei debiti verso i dipendenti maturati fino al trasferimento sì, in solido (art. 2112); delle imposte e sanzioni dell'anno della cessione e dei due precedenti sì, nei limiti del valore dell'azienda e dopo l'escussione del cedente (art. 14 D.Lgs. 472/1997), salvo che vi facciate rilasciare il certificato dei carichi pendenti, che se negativo o non rilasciato in 40 giorni vi libera. Per questo si fanno la due diligence, il certificato e le garanzie nel contratto.

Il venditore può aprire un'attività uguale a due isolati di distanza?

No: per cinque anni dal trasferimento non può iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta, per oggetto, ubicazione o altre circostanze (art. 2557), anche senza patto; il patto può estendere l'ambito ma non oltre cinque anni e senza impedirgli ogni attività. Lo stesso vale per il locatore nell'affitto d'azienda, per la durata dell'affitto. La violazione dà diritto all'inibitoria e ai danni.

I dipendenti passano automaticamente?

Sì, tutti quelli addetti all'azienda o al ramo, con anzianità, retribuzione, TFR e contratto collettivo fino alla scadenza (art. 2112): il trasferimento non è motivo di licenziamento, il lavoratore può opporsi solo dimettendosi per giusta causa se le condizioni peggiorano sostanzialmente nei tre mesi, e cedente e cessionario rispondono in solido dei crediti pregressi. Sopra i 15 dipendenti serve la procedura sindacale con informativa almeno 25 giorni prima dell'atto (art. 47 L. 428/1990), pena la condotta antisindacale.

Affitto d'azienda o affitto dei locali?

L'affitto d'azienda trasferisce la gestione di un complesso organizzato (locali, attrezzature, licenze, avviamento, dipendenti) e segue gli artt. 2561-2562 c.c.: nessuna durata minima, nessuna tutela della L. 392/1978, obbligo di conservare l'efficienza e di non mutare destinazione, conguaglio delle consistenze alla fine; la locazione dei soli muri segue la legge sull'equo canone (6+6 anni, indennità di avviamento). La qualificazione dipende dai fatti, e il giudice riqualifica l'affitto d'azienda fittizio stipulato per eludere le tutele del conduttore.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Soci e amministratoriLa cessione delle quote di srl: forma, prelazione, prezzo, garanzieLibera trasferibilità e limiti statutari (art. 2469: intrasferibilità, gradimento senza condizioni e recesso, prelazione, clausole di covendita e trascinamento), forma e pubblicità (art. 2470: scrittura autenticata dal notaio o atto con firma digitale depositato dal commercialista, art. 36, c. 1-bis, DL 112/2008; deposito entro 30 giorni; effetto verso la società dal deposito; conflitto tra acquirenti e iscrizione in buona fede; socio unico), responsabilità del cedente per i conferimenti non versati per 3 anni (art. 2472), quote in comproprietà (art. 2468), prezzo e valutazione (patrimonio netto rettificato, multipli, perizia), due diligence (bilanci, debiti fiscali e contributivi, contenziosi, contratti, garanzie prestate), contratto preliminare e caparra, dichiarazioni e garanzie del venditore con obblighi di indennizzo, prezzo differito ed earn-out, patto di non concorrenza e ruolo del socio-amministratore, cessione a un socio o a un terzo, fisco (imposta di registro fissa di 200 euro, esenzione IVA, plusvalenza con imposta sostitutiva del 26% per le persone fisiche, rideterminazione del costo con perizia e imposta sostitutiva del 21% entro il 30 novembre, nuovo TUIR dal 2027), quote di PMI su piattaforme di crowdfunding, pignoramento della quota (art. 2471).
  • Contratti commercialiIl franchising: contratto, informazioni precontrattuali, uscitaDefinizione (art. 1 L. 129/2004: concessione a corrispettivo di marchi, insegne, know-how segreto sostanziale e individuato, assistenza, inserimento in una rete; affiliante e affiliato indipendenti; corner e master franchising), requisiti (art. 3: forma scritta a pena di nullità, formula sperimentata sul mercato, durata minima di 3 anni se a termine, contenuto obbligatorio: investimenti e diritti di ingresso, royalties e minimi, esclusiva territoriale anche verso i punti diretti, know-how, apporti dell'affiliato, assistenza, formazione, rinnovo, risoluzione e cessione), informativa precontrattuale (art. 4: copia completa del contratto e allegati 30 giorni prima: dati e bilanci dell'affiliante, marchi registrati o in licenza, illustrazione dell'attività, lista degli affiliati e dei punti diretti, variazione della rete negli ultimi 3 anni, contenziosi conclusi negli ultimi 3 anni; riservatezza motivata; DM 2 settembre 2005 per gli affilianti esteri), obblighi dell'affiliato (art. 5: sede, riservatezza anche dopo), buona fede precontrattuale reciproca (art. 6), annullamento per false informazioni e risarcimento (art. 8 con art. 1439 c.c.), conciliazione e arbitrato (art. 7 abrogato dal 2023), clausole tipiche (esclusiva di approvvigionamento, prezzi consigliati e divieto di prezzi imposti, canali online, patto di non concorrenza post-contrattuale, restituzione di insegna e materiali, riscatto del magazzino, penali), uscita (recesso con preavviso, risoluzione per inadempimento, mancato rinnovo, cessione del contratto e dell'azienda, conseguenze), rapporti con l'abuso di dipendenza economica (art. 9 L. 192/1998) e con la concorrenza (esenzione per categoria verticale), fisco e dipendenti dell'affiliato, checklist prima della firma, cause ricorrenti (fatturati promessi, formula non sperimentata, esclusiva violata da e-commerce del franchisor, royalties su minimi irrealistici).
  • ContrattiIl contratto preliminare (compromesso)Forma e nullità (art. 1351), che cosa scrivere, caparra confirmatoria e acconti, registrazione entro 30 giorni (200 euro + 0,5%), trascrizione e privilegio, esecuzione in forma specifica (art. 2932), recesso e risoluzione, immobili da costruire (fideiussione), preliminare di preliminare, proposta d'acquisto.