In breve
- Chi decide (art. 2479): i soci su bilancio e utili, nomine, modifiche statutarie, operazioni che cambiano oggetto o diritti; anche per consultazione scritta; un terzo del capitale può imporre argomenti e l'assemblea.
- Come (2479-bis): convocazione che informi in tempo (raccomandata 8 giorni prima in mancanza di statuto); quorum metà del capitale; assemblea totalitaria se tutti presenti e nessuno si oppone.
- Annullabili (2479-ter c. 1-2): decisioni contrarie a legge o statuto e con voto determinante in conflitto; 90 giorni dalla trascrizione; senza soglie di capitale.
- Nulle (c. 3): oggetto illecito o impossibile, assenza assoluta di informazione: 3 anni, chiunque; senza limiti per l'oggetto illecito.
- Processo (2378): tribunale delle imprese; sospensione cautelare; sostituzione della delibera e sanatorie (2379-bis).
Come decidono i soci di srl
«In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.»
La srl lascia allo statuto la scelta del metodo: le decisioni dei soci possono essere prese in assemblea oppure, se l'atto costitutivo lo prevede, per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento e il consenso (art. 2479 c. 3). L'assemblea è però obbligatoria per le modifiche dell'atto costitutivo, per le operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto o rilevantemente i diritti dei soci, per la riduzione del capitale per perdite oltre il terzo e ogni volta che lo chiedono uno o più amministratori o soci con almeno un terzo del capitale (c. 4). Le materie riservate ai soci sono cinque, oltre a quelle attribuite dallo statuto e agli argomenti che amministratori o soci con un terzo del capitale sottopongono: l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori se prevista nell'atto costitutivo, la nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi dell'art. 2477, le modificazioni dell'atto costitutivo, le operazioni che cambiano in modo sostanziale l'oggetto sociale o in modo rilevante i diritti dei soci. Ogni socio partecipa con un voto proporzionale alla quota e, salvo statuto, le decisioni richiedono il voto favorevole di almeno la metà del capitale (c. 5-6). Per l'assemblea l'atto costitutivo fissa le modalità di convocazione, che devono comunque assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti; in mancanza vale la raccomandata spedita almeno otto giorni prima al domicilio risultante dal registro delle imprese, e la PEC è ammessa se lo statuto la prevede. L'assemblea si riunisce in sede, salvo diversa previsione, è costituita con almeno la metà del capitale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ma le modifiche statutarie e le operazioni rilevanti richiedono il voto favorevole di almeno la metà del capitale; il presidente verifica la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione, dirige i lavori e accerta i risultati, dandone conto nel verbale (art. 2479-bis). L'assemblea totalitaria chiude ogni discussione sulla convocazione: se partecipa tutto il capitale, gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione, la delibera è validamente presa anche senza avviso; basta però l'opposizione di un socio alla trattazione di un punto per impedirla.
Quando la decisione è invalida e chi la impugna
| Vizio | Chi impugna | Termine | Norma |
|---|---|---|---|
| Decisione non conforme alla legge o all'atto costitutivo (convocazione irregolare, quorum mancante, materia non riservata, violazione dello statuto, abuso di maggioranza) | Soci che non hanno consentito (assenti, dissenzienti, astenuti), ciascun amministratore, collegio sindacale; nessuna soglia | 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni | 2479-ter c. 1 |
| Voto determinante di un socio in conflitto di interessi, se la decisione può danneggiare la società | Gli stessi | 90 giorni | 2479-ter c. 2 |
| Oggetto illecito o impossibile; assenza assoluta di informazione (nessuna convocazione, decisione a insaputa del socio) | Chiunque vi abbia interesse | 3 anni dalla trascrizione | 2479-ter c. 3 |
| Modifica dell'oggetto sociale verso attività impossibili o illecite | Chiunque | Nessun termine | 2479-ter c. 3 |
| Aumento o riduzione del capitale, emissione di titoli di debito, nei casi di nullità | Chiunque | 180 giorni dall'iscrizione; 90 dall'approvazione del bilancio se manca la convocazione | 2379-ter |
| Bilancio | Come sopra | Non più impugnabile dopo l'approvazione del bilancio successivo | 2434-bis |
| Vizi che non annullano | Partecipazione di non legittimati, voti invalidi o errori di conteggio se non determinanti, verbale incompleto ma sufficiente (2377 c. 5); mancata convocazione se il socio dichiara poi il suo assenso; verbale mancante sanato prima dell'assemblea successiva (2379-bis) | ||
Il rinvio dell'art. 2479-ter agli artt. 2377 e seguenti porta nella srl tre regole di stabilità: la delibera non si annulla per vizi che non hanno inciso sul risultato, i diritti acquistati dai terzi in buona fede sono salvi e la società può evitare l'annullamento sostituendo la decisione viziata con una nuova conforme alla legge e allo statuto, nel qual caso il giudice decide sulle spese, di regola a carico della società, e sul risarcimento; il tribunale, su richiesta della società o dell'impugnante, può assegnare fino a centottanta giorni per adottare una decisione sanante (c. 1). La categoria della «assenza assoluta di informazione» è il confine tra annullabilità e nullità: la giurisprudenza vi riconduce la decisione presa senza alcuna convocazione del socio o a sua insaputa, mentre la convocazione irregolare, tardiva o incompleta produce annullabilità in novanta giorni; e la categoria dell'abuso di maggioranza, non scritta ma costante nella giurisprudenza, rende annullabile la delibera formalmente regolare adottata per un interesse extrasociale della maggioranza a danno della minoranza o della società, come i compensi sproporzionati agli amministratori-soci, la mancata distribuzione sistematica degli utili senza ragione, l'aumento di capitale fatto solo per diluire. Il conflitto di interessi del socio, a differenza della spa, non impone l'astensione ma rende impugnabile la decisione presa con il suo voto determinante se dannosa per la società (c. 2).
Il processo e la sospensione
L'impugnazione si propone con citazione davanti al tribunale delle imprese del luogo in cui la società ha sede (art. 2378), senza mediazione obbligatoria, che vale per le società di persone e non per le srl, salvo la clausola arbitrale dello statuto, che devolve la controversia agli arbitri con i poteri di sospensione previsti dall'art. 838-ter c.p.c. Con ricorso depositato insieme alla citazione l'impugnante chiede la sospensione dell'esecuzione: il giudice designato, sentiti amministratori e sindaci, valuta comparativamente il pregiudizio del ricorrente e quello della società e decide con ordinanza, potendo imporre una cauzione; in caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede con decreto senza contraddittorio e fissa entro quindici giorni l'udienza di conferma. La sospensione è lo strumento decisivo perché l'annullamento arriva dopo anni e nel frattempo la delibera produce effetti: un aumento di capitale sottoscritto, un socio escluso, compensi pagati. Il giudizio di merito segue il rito ordinario; la sentenza di annullamento ha effetto per tutti i soci e obbliga gli amministratori ai provvedimenti conseguenti, salvi i terzi in buona fede. Chi non ha impugnato nei novanta giorni può ancora chiedere il risarcimento del danno nei confronti degli amministratori o dei soci di maggioranza, ma la decisione resta ferma; chi impugna deve conservare la legittimazione per tutto il processo, perché la cessione della quota fa venir meno l'annullamento e lascia solo il risarcimento.
Come muoversi
- Verificare la convocazione (mezzo, termine, ordine del giorno), il quorum, la materia, il verbale e la trascrizione nel libro delle decisioni: la data di trascrizione fa partire i 90 giorni.
- Far risultare il dissenso: partecipare e votare contro, o far verbalizzare l'opposizione alla trattazione; chi tace e consente non può impugnare.
- Citare entro 90 giorni davanti al tribunale delle imprese con la richiesta di sospensione, indicando il pregiudizio concreto.
- Valutare la sostituzione: se la società offre una nuova decisione regolare, la causa si chiude con le spese a suo carico e il risarcimento se c'è danno.
- Per i vizi radicali (nessuna convocazione, oggetto illecito) l'azione dura tre anni, ma aspettare peggiora la prova e la posizione dei terzi.
Le decisioni della srl si prendono in fretta e si contestano in fretta: novanta giorni dalla trascrizione, senza soglie, con la sospensione come arma vera; solo i vizi più gravi lasciano tre anni. I diritti del socio che non decide sono nella pagina sul socio di minoranza; le regole di funzionamento nella pagina sulla srl; le clausole che prevengono le liti nella pagina su statuto e patti parasociali.
Domande frequenti
Non sono stato convocato e i soci hanno deciso senza di me: la decisione vale?
Quanti giorni ho per impugnare e serve una quota minima?
Posso bloccare l'esecuzione della decisione mentre la causa è in corso?
L'assemblea totalitaria può decidere qualsiasi cosa senza convocazione?
La maggioranza ha deliberato compensi altissimi agli amministratori, che sono anche i soci di maggioranza: posso fare qualcosa?
Fonti normative
- Art. 2479 c.c. — Decisioni dei soci
- Art. 2479-bis c.c. — Assemblea dei soci
- Art. 2479-ter c.c. — Invalidità delle decisioni dei soci
- Art. 2377 c.c. — Annullabilità delle deliberazioni (commi richiamati)
- Art. 2378 c.c. — Procedimento d'impugnazione e sospensione
- Art. 2379-bis c.c. — Sanatoria della nullità
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Soci e amministratoriIl socio di minoranza: diritti di controllo, informazione, impugnazioneNella srl ogni socio accede ai documenti (2476), agisce e impugna in 90 giorni; nella spa soglie del 5%, del quinto e del decimo; denuncia ex 2396-quater dal 2026.
- Costituire e gestire una societàLa srl: costituzione, capitale, statuto, amministrazioneAtto costitutivo e statuto, capitale e conferimenti, unipersonale, amministratori e soci, responsabilità limitata e limiti, sindaco e revisore, costi e adempimenti, srls e società di persone.
- Soci e amministratoriLa responsabilità dell'amministratore di srlQuando l'amministratore di srl risponde col proprio patrimonio (art. 2476 c.c.): azione del socio, azione dei creditori, danno diretto, perdita del capitale.
- Costituire e gestire una societàStatuto e patti parasociali: le clausole che evitano le litiPrelazione e gradimento (artt. 2469, 2355-bis c.c.), drag e tag along, quorum e diritti particolari, stallo e russian roulette, recesso ed esclusione.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl tribunale delle imprese: competenze e procedimentiSezioni specializzate (D.Lgs. 168/2003): marchi, brevetti, antitrust, class action, liti societarie di spa e srl; competenza regionale e società estere.
- Soci e amministratoriIl recesso del socio di srl: cause, procedura, liquidazione della quotaIl recesso del socio di srl (art. 2473 c.c.): cause legali e statutarie, società a tempo indeterminato con 180 giorni di preavviso, valore di mercato e perizia.