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GuidaSocietà e impresa · Costituire e gestire una società

L'assemblea della srl e l'impugnazione delle decisioni dei soci

Nella srl i soci decidono in modo più snello che nella spa: anche per consultazione scritta, con convocazioni semplici e quorum bassi, e con la regola salva-tutto dell'assemblea totalitaria. Ma le decisioni prese male si impugnano, e i termini sono brevi: novanta giorni per quelle contrarie alla legge o allo statuto, tre anni per quelle a oggetto illecito o prese senza alcuna informazione, senza limiti per le modifiche dell'oggetto verso attività impossibili o illecite. Questa pagina spiega che cosa spetta ai soci, come si convoca e si vota, quando la decisione è invalida, chi può impugnare, come si chiede la sospensione e come la società può salvare la delibera sostituendola.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Chi decide (art. 2479): i soci su bilancio e utili, nomine, modifiche statutarie, operazioni che cambiano oggetto o diritti; anche per consultazione scritta; un terzo del capitale può imporre argomenti e l'assemblea.
  • Come (2479-bis): convocazione che informi in tempo (raccomandata 8 giorni prima in mancanza di statuto); quorum metà del capitale; assemblea totalitaria se tutti presenti e nessuno si oppone.
  • Annullabili (2479-ter c. 1-2): decisioni contrarie a legge o statuto e con voto determinante in conflitto; 90 giorni dalla trascrizione; senza soglie di capitale.
  • Nulle (c. 3): oggetto illecito o impossibile, assenza assoluta di informazione: 3 anni, chiunque; senza limiti per l'oggetto illecito.
  • Processo (2378): tribunale delle imprese; sospensione cautelare; sostituzione della delibera e sanatorie (2379-bis).

Come decidono i soci di srl

Art. 2479-bis, ultimo comma, c.c.

«In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.»

La srl lascia allo statuto la scelta del metodo: le decisioni dei soci possono essere prese in assemblea oppure, se l'atto costitutivo lo prevede, per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento e il consenso (art. 2479 c. 3). L'assemblea è però obbligatoria per le modifiche dell'atto costitutivo, per le operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto o rilevantemente i diritti dei soci, per la riduzione del capitale per perdite oltre il terzo e ogni volta che lo chiedono uno o più amministratori o soci con almeno un terzo del capitale (c. 4). Le materie riservate ai soci sono cinque, oltre a quelle attribuite dallo statuto e agli argomenti che amministratori o soci con un terzo del capitale sottopongono: l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori se prevista nell'atto costitutivo, la nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi dell'art. 2477, le modificazioni dell'atto costitutivo, le operazioni che cambiano in modo sostanziale l'oggetto sociale o in modo rilevante i diritti dei soci. Ogni socio partecipa con un voto proporzionale alla quota e, salvo statuto, le decisioni richiedono il voto favorevole di almeno la metà del capitale (c. 5-6). Per l'assemblea l'atto costitutivo fissa le modalità di convocazione, che devono comunque assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti; in mancanza vale la raccomandata spedita almeno otto giorni prima al domicilio risultante dal registro delle imprese, e la PEC è ammessa se lo statuto la prevede. L'assemblea si riunisce in sede, salvo diversa previsione, è costituita con almeno la metà del capitale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ma le modifiche statutarie e le operazioni rilevanti richiedono il voto favorevole di almeno la metà del capitale; il presidente verifica la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione, dirige i lavori e accerta i risultati, dandone conto nel verbale (art. 2479-bis). L'assemblea totalitaria chiude ogni discussione sulla convocazione: se partecipa tutto il capitale, gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione, la delibera è validamente presa anche senza avviso; basta però l'opposizione di un socio alla trattazione di un punto per impedirla.

Quando la decisione è invalida e chi la impugna

VizioChi impugnaTermineNorma
Decisione non conforme alla legge o all'atto costitutivo (convocazione irregolare, quorum mancante, materia non riservata, violazione dello statuto, abuso di maggioranza)Soci che non hanno consentito (assenti, dissenzienti, astenuti), ciascun amministratore, collegio sindacale; nessuna soglia90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni2479-ter c. 1
Voto determinante di un socio in conflitto di interessi, se la decisione può danneggiare la societàGli stessi90 giorni2479-ter c. 2
Oggetto illecito o impossibile; assenza assoluta di informazione (nessuna convocazione, decisione a insaputa del socio)Chiunque vi abbia interesse3 anni dalla trascrizione2479-ter c. 3
Modifica dell'oggetto sociale verso attività impossibili o illeciteChiunqueNessun termine2479-ter c. 3
Aumento o riduzione del capitale, emissione di titoli di debito, nei casi di nullitàChiunque180 giorni dall'iscrizione; 90 dall'approvazione del bilancio se manca la convocazione2379-ter
BilancioCome sopraNon più impugnabile dopo l'approvazione del bilancio successivo2434-bis
Vizi che non annullanoPartecipazione di non legittimati, voti invalidi o errori di conteggio se non determinanti, verbale incompleto ma sufficiente (2377 c. 5); mancata convocazione se il socio dichiara poi il suo assenso; verbale mancante sanato prima dell'assemblea successiva (2379-bis)

Il rinvio dell'art. 2479-ter agli artt. 2377 e seguenti porta nella srl tre regole di stabilità: la delibera non si annulla per vizi che non hanno inciso sul risultato, i diritti acquistati dai terzi in buona fede sono salvi e la società può evitare l'annullamento sostituendo la decisione viziata con una nuova conforme alla legge e allo statuto, nel qual caso il giudice decide sulle spese, di regola a carico della società, e sul risarcimento; il tribunale, su richiesta della società o dell'impugnante, può assegnare fino a centottanta giorni per adottare una decisione sanante (c. 1). La categoria della «assenza assoluta di informazione» è il confine tra annullabilità e nullità: la giurisprudenza vi riconduce la decisione presa senza alcuna convocazione del socio o a sua insaputa, mentre la convocazione irregolare, tardiva o incompleta produce annullabilità in novanta giorni; e la categoria dell'abuso di maggioranza, non scritta ma costante nella giurisprudenza, rende annullabile la delibera formalmente regolare adottata per un interesse extrasociale della maggioranza a danno della minoranza o della società, come i compensi sproporzionati agli amministratori-soci, la mancata distribuzione sistematica degli utili senza ragione, l'aumento di capitale fatto solo per diluire. Il conflitto di interessi del socio, a differenza della spa, non impone l'astensione ma rende impugnabile la decisione presa con il suo voto determinante se dannosa per la società (c. 2).

Il processo e la sospensione

L'impugnazione si propone con citazione davanti al tribunale delle imprese del luogo in cui la società ha sede (art. 2378), senza mediazione obbligatoria, che vale per le società di persone e non per le srl, salvo la clausola arbitrale dello statuto, che devolve la controversia agli arbitri con i poteri di sospensione previsti dall'art. 838-ter c.p.c. Con ricorso depositato insieme alla citazione l'impugnante chiede la sospensione dell'esecuzione: il giudice designato, sentiti amministratori e sindaci, valuta comparativamente il pregiudizio del ricorrente e quello della società e decide con ordinanza, potendo imporre una cauzione; in caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede con decreto senza contraddittorio e fissa entro quindici giorni l'udienza di conferma. La sospensione è lo strumento decisivo perché l'annullamento arriva dopo anni e nel frattempo la delibera produce effetti: un aumento di capitale sottoscritto, un socio escluso, compensi pagati. Il giudizio di merito segue il rito ordinario; la sentenza di annullamento ha effetto per tutti i soci e obbliga gli amministratori ai provvedimenti conseguenti, salvi i terzi in buona fede. Chi non ha impugnato nei novanta giorni può ancora chiedere il risarcimento del danno nei confronti degli amministratori o dei soci di maggioranza, ma la decisione resta ferma; chi impugna deve conservare la legittimazione per tutto il processo, perché la cessione della quota fa venir meno l'annullamento e lascia solo il risarcimento.

Come muoversi

  1. Verificare la convocazione (mezzo, termine, ordine del giorno), il quorum, la materia, il verbale e la trascrizione nel libro delle decisioni: la data di trascrizione fa partire i 90 giorni.
  2. Far risultare il dissenso: partecipare e votare contro, o far verbalizzare l'opposizione alla trattazione; chi tace e consente non può impugnare.
  3. Citare entro 90 giorni davanti al tribunale delle imprese con la richiesta di sospensione, indicando il pregiudizio concreto.
  4. Valutare la sostituzione: se la società offre una nuova decisione regolare, la causa si chiude con le spese a suo carico e il risarcimento se c'è danno.
  5. Per i vizi radicali (nessuna convocazione, oggetto illecito) l'azione dura tre anni, ma aspettare peggiora la prova e la posizione dei terzi.

Le decisioni della srl si prendono in fretta e si contestano in fretta: novanta giorni dalla trascrizione, senza soglie, con la sospensione come arma vera; solo i vizi più gravi lasciano tre anni. I diritti del socio che non decide sono nella pagina sul socio di minoranza; le regole di funzionamento nella pagina sulla srl; le clausole che prevengono le liti nella pagina su statuto e patti parasociali.

Domande frequenti

Non sono stato convocato e i soci hanno deciso senza di me: la decisione vale?
Dipende dal vizio. Se la convocazione è mancata del tutto per te e la decisione è stata presa «in assenza assoluta di informazione», è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni (art. 2479-ter c. 3); se invece la convocazione c'è stata ma irregolare (tardiva, senza ordine del giorno, inviata a un indirizzo sbagliato) la decisione è annullabile entro novanta giorni. L'impugnazione per mancata convocazione è però preclusa a chi, anche dopo, dichiara il proprio assenso allo svolgimento dell'assemblea (art. 2379-bis), e la società può sostituire la decisione con una nuova regolarmente presa: in quel caso il giudice non annulla e pone le spese a carico della società.
Quanti giorni ho per impugnare e serve una quota minima?
Novanta giorni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci per le decisioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo (art. 2479-ter c. 1), e nella srl non serve alcuna soglia: ogni socio che non ha consentito (assente, dissenziente, astenuto), ciascun amministratore e il collegio sindacale possono impugnare, a differenza della spa dove occorre il 5%. Tre anni per le decisioni a oggetto illecito o impossibile e per quelle prese senza informazione; nessun termine per le modifiche dell'oggetto sociale verso attività illecite o impossibili. Per gli aumenti e le riduzioni di capitale valgono i 180 giorni dall'iscrizione (art. 2379-ter) e il bilancio non è più impugnabile dopo l'approvazione di quello successivo (2434-bis).
Posso bloccare l'esecuzione della decisione mentre la causa è in corso?
Sì: con ricorso depositato insieme alla citazione si chiede al tribunale delle imprese la sospensione dell'esecuzione (art. 2378), e in caso di eccezionale urgenza il presidente provvede con decreto senza sentire la società, fissando entro quindici giorni l'udienza di conferma. Il giudice confronta il pregiudizio che subiresti dall'esecuzione con quello che la società subirebbe dalla sospensione, e può chiedere una cauzione; la sospensione è tipica per le delibere di aumento di capitale diluitivo, di esclusione del socio, di compensi agli amministratori e di operazioni straordinarie.
L'assemblea totalitaria può decidere qualsiasi cosa senza convocazione?
Sì, se partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (art. 2479-bis c. 5): la mancanza di convocazione è superata. Il socio che si oppone alla trattazione di un punto impedisce di deliberare su quello; chi partecipa e vota contro non può poi impugnare per difetto di convocazione. Le decisioni per consultazione scritta richiedono invece che dai documenti firmati risultino chiaramente l'argomento e il consenso di ciascuno.
La maggioranza ha deliberato compensi altissimi agli amministratori, che sono anche i soci di maggioranza: posso fare qualcosa?
Sì. Le decisioni prese con il voto determinante di soci in conflitto di interessi sono impugnabili se possono danneggiare la società (art. 2479-ter c. 2), e la giurisprudenza annulla per abuso di maggioranza le delibere adottate per un interesse extrasociale della maggioranza a danno della minoranza, come i compensi sproporzionati che svuotano l'utile; si aggiungono l'azione di responsabilità contro gli amministratori e la denuncia al tribunale. Il termine è di novanta giorni dalla trascrizione e conviene chiedere subito la sospensione.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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