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GuidaSocietà e impresa · Soci e amministratori

Il socio di minoranza: diritti di controllo, informazione, impugnazione

Chi ha una quota minoritaria non decide, ma non è senza armi: nella srl ogni socio che non amministra può vedere i libri e i documenti della società, anche con un professionista, può far causa agli amministratori senza chiedere il permesso a nessuno e chiederne la revoca in via cautelare, può impugnare le decisioni illegittime e, nei casi previsti, uscire con il rimborso della quota al valore di mercato. Nella spa i diritti sono legati a soglie di capitale, riscritte nel 2026 con la riforma della governance, che ha sostituito la denuncia al tribunale dell'art. 2409 con il nuovo art. 2396-quater. La differenza tra un socio di minoranza tutelato e uno schiacciato sta nel conoscere questi strumenti e nei patti scritti prima di entrare.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Srl: ogni socio non amministratore ha accesso pieno a libri e documenti (art. 2476 c. 2), promuove da solo l'azione di responsabilità e chiede la revoca cautelare degli amministratori (c. 3), impugna le decisioni in 90 giorni senza soglie (2479-ter), recede nei casi di legge con rimborso al valore di mercato (2473).
  • Spa: diritti a soglie: 5% per impugnare (2377), un decimo per convocare l'assemblea (2367), un quinto per l'azione di responsabilità (2393-bis), un decimo per la denuncia al tribunale (2396-quater, dal 29 aprile 2026, che sostituisce l'art. 2409).
  • Prima di entrare: statuto e patti parasociali con veti, informativa, prelazione, co-vendita, put.
  • Abusi tipici: compensi, utili mai distribuiti, aumenti diluitivi, parti correlate; rimedi: impugnazione per abuso di maggioranza, azione, denuncia, recesso.

Nella srl: un socio, tutti i diritti

Art. 2476, secondo e terzo comma, c.c.

«I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.»

La srl è pensata per pochi soci che si conoscono, e la legge dà a ciascuno di loro poteri che nella spa spettano solo a percentuali qualificate. Il diritto di informazione e consultazione è il più importante: comprende le «notizie sullo svolgimento degli affari sociali», che gli amministratori devono dare anche fuori dall'assemblea, e la consultazione dei libri sociali e di tutti i «documenti relativi all'amministrazione», che la giurisprudenza intende in senso ampio (scritture contabili, contratti, estratti conto, fatture, corrispondenza, verbali del consiglio, documenti delle controllate), con la facoltà di estrarre copia a proprie spese e di farsi assistere da un professionista; i limiti sono la buona fede (richieste emulative, uso delle informazioni per fare concorrenza) e la riservatezza, che si gestisce con impegni di segretezza, non con il rifiuto. L'inadempimento si supera con il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al tribunale delle imprese, che ordina l'esibizione fissando una somma per ogni giorno di ritardo. Il secondo potere è l'azione sociale di responsabilità: ciascun socio, senza soglie e senza delibera assembleare, cita gli amministratori per i danni causati alla società (la condanna va alla società, ma la società rimborsa al socio le spese), e nella stessa causa o prima chiede la revoca cautelare degli amministratori per gravi irregolarità (distrazioni, bilanci falsi, operazioni in conflitto, mancata tenuta della contabilità); la società può rinunciare o transigere solo con i due terzi del capitale e senza l'opposizione di un decimo (c. 5). Il terzo è la partecipazione alle decisioni: un terzo del capitale può imporre la trattazione di argomenti (art. 2479 c. 1); la convocazione deve assicurare la tempestiva informazione (2479-bis); le decisioni non conformi alla legge o all'atto costitutivo sono impugnabili dai soci che non vi hanno consentito entro novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni, senza soglie di capitale, con la possibilità per il tribunale di assegnare un termine per una nuova decisione sanante; le decisioni con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi sono impugnabili se dannose; quelle a oggetto illecito o prese «in assenza assoluta di informazione» entro tre anni (art. 2479-ter). Infine l'uscita: il recesso spetta al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo, alla fusione o scissione, alla revoca della liquidazione, all'eliminazione di cause di recesso statutarie, a operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto o rilevantemente i diritti particolari dei soci, e sempre, con centottanta giorni di preavviso, nelle società a tempo indeterminato; il rimborso è al valore di mercato della partecipazione, determinato in caso di disaccordo da un esperto nominato dal tribunale, entro centottanta giorni (art. 2473). L'atto costitutivo può aggiungere cause di recesso e attribuire a singoli soci diritti particolari sull'amministrazione o sugli utili (art. 2468 c. 3), modificabili solo all'unanimità salvo diversa previsione.

Nella spa: le soglie

DirittoSoglia (spa chiusa)Soglia (società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio)Norma
Ispezione del libro dei soci e del libro delle adunanze dell'assembleaOgni socioOgni socioArt. 2422
Convocazione dell'assembleaUn decimo del capitale (o meno per statuto)Un ventesimoArt. 2367
Impugnazione delle delibere annullabili5% del capitale (statuto può ridurre o escludere); sotto, solo risarcimentoUno per milleArt. 2377 c. 3-4
Azione sociale di responsabilitàUn quinto del capitale (statuto fino a un terzo)Un quarantesimoArt. 2393-bis
Denuncia al tribunale per gravi irregolaritàUn decimo del capitale (statuto può ridurre)Un ventesimo; anche PM e ConsobArt. 2396-quater (D.Lgs. 47/2026), già art. 2409
Denuncia di fatti censurabili all'organo di controlloOgni socio; con un ventesimo (un cinquantesimo nelle aperte) obbligo di indagine e relazioneUn cinquantesimoArtt. 2396-bis ss. (già art. 2408, abrogato)
RecessoSoci che non hanno concorso alle delibere su oggetto, trasformazione, revoca della liquidazione, diritti di voto e partecipazione, criteri di valore; proroga e vincoli alla circolazione salvo statuto; società a tempo indeterminato con 180 giorniIdem, con esclusioni per le quotateArt. 2437
Nullità delle delibere (oggetto impossibile o illecito, mancata convocazione, mancanza del verbale)Chiunque vi abbia interesse, entro 3 anniIdemArt. 2379

La riforma della governance delle società per azioni attuata con il D.Lgs. 47/2026 (legge capitali), in vigore dal 29 aprile 2026, ha abrogato gli artt. 2408 e 2409 e ha creato un «organo di controllo» unitario per tutti i sistemi di amministrazione (artt. 2396-bis e seguenti), spostando nel nuovo art. 2396-quater la denuncia al tribunale: i soci con il decimo del capitale (un ventesimo nelle società aperte, o percentuali minori per statuto) possono denunciare il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione che possono danneggiare la società o le controllate; il tribunale, sentiti amministratori e organo di controllo, può ordinare l'ispezione a spese dei ricorrenti, sospendere il procedimento se gli amministratori sono sostituiti con soggetti adeguati che accertano ed eliminano le violazioni, adottare provvedimenti provvisori, convocare l'assemblea e, nei casi più gravi, revocare amministratori e organo di controllo nominando un amministratore giudiziario. La struttura è quella del vecchio 2409, con l'organo di controllo al posto del collegio sindacale. Per le srl la situazione è in transizione: l'art. 2477, ultimo comma, dispone che «si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo», rinviando a una norma abrogata; la lettura più probabile è che il rinvio si trasferisca all'art. 2396-quater con la soglia del decimo, ma finché la giurisprudenza non si pronuncia il socio di srl che sospetta gravi irregolarità farà bene a usare in prima battuta gli strumenti propri dell'art. 2476: l'accesso ai documenti e la revoca cautelare, che non richiedono soglie.

Gli abusi tipici e i rimedi

La maggioranza schiaccia la minoranza in modi ricorrenti, e per ciascuno esiste un rimedio. I compensi sproporzionati degli amministratori-soci di maggioranza, che svuotano l'utile: impugnazione della delibera per abuso di maggioranza (deliberazione presa per un interesse extrasociale, senza giustificazione, a danno della minoranza) e azione di responsabilità. La mancata distribuzione degli utili per anni senza ragioni di autofinanziamento: abuso di maggioranza, con annullamento della delibera di accantonamento e, nei casi estremi, recesso o scioglimento per impossibilità di conseguire l'oggetto. Gli aumenti di capitale a prezzo basso per diluire chi non può sottoscrivere: impugnazione per abuso e per violazione del diritto di opzione (art. 2481-bis), verifica della perizia nei conferimenti in natura. Le operazioni con parti correlate (affitti, consulenze, cessioni a società della maggioranza): azione di responsabilità, conflitto di interessi dell'amministratore (art. 2475-ter), impugnazione. L'esclusione dalle informazioni: art. 2476 c. 2 con l'urgenza. La vendita della società o dell'azienda senza coinvolgere la minoranza: recesso per modifica sostanziale dell'oggetto, clausole di co-vendita se pattuite. Il blocco della società per lite tra soci al 50%: scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea (art. 2484 n. 3) con liquidatore nominato dal tribunale, o clausole statutarie di risoluzione dello stallo (roulette russa, texas shoot-out) la cui validità è riconosciuta. Tutte le controversie societarie vanno al tribunale delle imprese, dopo la mediazione obbligatoria, salvo la clausola arbitrale statutaria.

Prima di entrare: i patti

  1. Statuto: quorum rafforzati per le decisioni che contano (aumenti, fusioni, cessioni d'azienda, compensi), diritto di nominare un amministratore o un sindaco, diritti particolari ex art. 2468 c. 3, cause di recesso ulteriori, prelazione e gradimento, clausole di co-vendita (tag along) e trascinamento (drag along) a un prezzo minimo, criteri di valutazione della quota.
  2. Patti parasociali: obblighi di informativa periodica, distribuzione minima degli utili, opzioni put a favore della minoranza al verificarsi di eventi, penali; vincolano solo i firmatari, con risarcimento in caso di violazione.
  3. Verificare i documenti con il diritto di consultazione fin dal primo giorno e tenere traccia delle richieste e delle risposte.
  4. Reagire in tempo: novanta giorni per impugnare, termini brevi per il recesso (quindici o trenta giorni dall'iscrizione della delibera secondo il tipo), cinque anni per l'azione di responsabilità dalla cessazione della carica.
  5. Negoziare l'uscita: la minaccia credibile di azione, denuncia e recesso vale più della causa; il valore di mercato della quota è il punto di riferimento.

Il socio di minoranza della srl è, sulla carta, il più tutelato del diritto societario italiano: informazione totale, azione individuale, impugnazione senza soglie, recesso al valore di mercato. Nella spa la tutela dipende dalle percentuali e, dal 2026, dalle nuove regole dell'organo di controllo e della denuncia. In entrambe, la protezione vera è nello statuto scritto prima e nei documenti chiesti subito. Le regole sulle decisioni sono nella pagina sull'assemblea della srl; quelle sull'uscita nella pagina su recesso ed esclusione; i patti nella pagina su statuto e patti parasociali.

Domande frequenti

Ho il 20% di una srl e l'amministratore non mi fa vedere i conti: che cosa posso fare?
Hai un diritto pieno di informazione e consultazione (art. 2476 c. 2): notizie sugli affari sociali e accesso ai libri sociali e a tutti i documenti dell'amministrazione (contabilità, contratti, estratti conto, fatture), anche tramite un commercialista o un avvocato di fiducia, senza dover motivare. Se il rifiuto persiste, ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al tribunale delle imprese per ottenere l'esibizione, con astreinte; il rifiuto è anche indizio di gravi irregolarità per la revoca cautelare.
Posso far causa all'amministratore anche se la maggioranza non vuole?
Nella srl sì: l'azione sociale di responsabilità è promossa da ciascun socio, qualunque sia la quota (art. 2476 c. 3), a vantaggio della società, con rimborso delle spese se vinci; puoi chiedere anche la revoca cautelare dell'amministratore per gravi irregolarità. Nella spa serve un quinto del capitale (un quarantesimo nelle quotate), salvo statuto (art. 2393-bis).
L'assemblea ha approvato una delibera che mi danneggia: quanto tempo ho?
Nella srl 90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni per le decisioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo, senza soglie di capitale (art. 2479-ter); tre anni per quelle a oggetto illecito o prese senza alcuna informazione. Nella spa 90 giorni dall'iscrizione, con almeno il 5% del capitale (art. 2377): sotto la soglia resta il risarcimento. Le delibere abusive (approvate per un interesse extrasociale della maggioranza a danno della minoranza) sono annullabili per abuso di maggioranza.
Che cosa è cambiato nel 2026 per la denuncia al tribunale?
Il D.Lgs. 47/2026, in vigore dal 29 aprile 2026, ha abrogato l'art. 2409 e riscritto la denuncia per gravi irregolarità nell'art. 2396-quater: possono presentarla i soci con il decimo del capitale (un ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, o meno se lo statuto lo prevede) e l'organo di controllo; il tribunale può ordinare l'ispezione, adottare provvedimenti provvisori, revocare amministratori e organo di controllo e nominare un amministratore giudiziario. Per le srl l'art. 2477 continua a rinviare al vecchio 2409 e l'applicazione della nuova norma richiede un coordinamento che la giurisprudenza dovrà fare.
Voglio uscire dalla società: mi devono liquidare la quota?
Solo nei casi di recesso: nella srl quando non hai consentito al cambio di oggetto o tipo, alla fusione o scissione, alla revoca della liquidazione, a modifiche rilevanti dei diritti dei soci o a operazioni che cambiano sostanzialmente l'oggetto, e sempre con 180 giorni di preavviso se la società è a tempo indeterminato (art. 2473); il rimborso è al valore di mercato della partecipazione, con perizia dell'esperto nominato dal tribunale in caso di disaccordo, entro 180 giorni. Fuori da questi casi puoi solo vendere la quota, se trovi un acquirente e se lo statuto lo consente.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Costituire e gestire una societàStatuto e patti parasociali: le clausole che evitano le litiStatuto contro patto (lo statuto, cioè l'atto costitutivo della srl e lo statuto della spa, ha efficacia reale: vincola la società, i soci futuri e gli organi, è pubblico nel registro delle imprese e si modifica con delibera notarile a maggioranza; il patto parasociale è un contratto tra alcuni o tutti i soci con efficacia obbligatoria, riservato, che vincola solo chi lo firma, modificabile all'unanimità delle parti e presidiato da penali; art. 2341-bis c.c.: i patti che stabilizzano gli assetti proprietari o il governo, sul voto, sui limiti al trasferimento e sull'influenza dominante, non possono durare più di 5 anni, sono rinnovabili, e se a tempo indeterminato ciascuno recede con 180 giorni di preavviso; esclusi i patti strumentali ad accordi di collaborazione produttiva; art. 2341-ter: pubblicità nelle società aperte al mercato con comunicazione alla società e dichiarazione in assemblea, pena la sospensione del voto; per le srl la giurisprudenza applica gli stessi principi per analogia), le clausole sulla circolazione (art. 2469 c.c.: le quote di srl sono liberamente trasferibili salvo diversa disposizione; l'atto costitutivo può vietare il trasferimento, subordinarlo al gradimento o porre condizioni, ma se il gradimento è mero o i limiti impediscono il trasferimento a causa di morte il socio e gli eredi possono recedere, con termine di blocco massimo di 2 anni; art. 2355-bis per le spa: divieto fino a 5 anni, clausole di mero gradimento inefficaci senza obbligo di acquisto o recesso, valore ex art. 2437-ter; prelazione propria e impropria, con il prezzo del terzo o quello di perizia, termini e procedura; gradimento con criteri oggettivi; clausole di continuazione con gli eredi; lock-up; clausole di trascinamento, drag along, con cui la maggioranza obbliga la minoranza a vendere alle stesse condizioni, valide se garantiscono un prezzo non inferiore alla liquidazione ex art. 2473 secondo la giurisprudenza; co-vendita, tag along, che consente alla minoranza di vendere insieme; opzioni put e call e valorizzazione con formule), il governo (art. 2468 c. 3: diritti particolari di singoli soci di srl sull'amministrazione o sugli utili, modificabili solo all'unanimità salvo diversa previsione, con recesso per chi non consente; art. 2479: decisioni dei soci con la maggioranza di almeno metà del capitale salvo diversa disposizione, quorum rafforzati per le materie sensibili, materie riservate ai soci, diritto di veto; amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, consiglio e deleghe, poteri di firma, limiti agli amministratori con inefficacia interna; art. 2475 ss.; obblighi informativi e diritto di controllo dei soci non amministratori, art. 2476 c. 2; clausole sulla distribuzione degli utili e sulla riserva; clausole di non concorrenza dei soci; patti di voto e sindacati di blocco nel patto parasociale), l'uscita (art. 2473 c.c.: cause legali di recesso e cause statutarie aggiuntive, per esempio la perdita di un requisito, il cambio di controllo, la mancata distribuzione di utili per anni; criteri di liquidazione della quota in proporzione al patrimonio sociale a valore di mercato, modificabili nello statuto con criteri e perito; società a tempo indeterminato: recesso in ogni momento con 180 giorni; art. 2473-bis: esclusione del socio per giusta causa prevista dall'atto costitutivo, con procedura; clausole di bad leaver e good leaver per i soci lavoratori; riscatto), lo stallo (società al 50%: clausole anti-deadlock: casting vote, mediatore o esperto, roulette russa e texas shoot-out, in cui un socio offre di comprare o vendere allo stesso prezzo, scioglimento come ultima ratio ex art. 2484 n. 3 per impossibilità di funzionamento; arbitrato per le decisioni gestionali), le liti (clausola compromissoria statutaria per le controversie tra soci e con la società, con arbitri nominati da un terzo estraneo, artt. 838-bis ss. c.p.c.; mediazione; clausole penali nel patto per la violazione; foro esclusivo), come si scrivono (statuto per ciò che deve vincolare tutti, anche i futuri soci; patto per ciò che vincola solo alcuni o deve restare riservato; coordinamento tra i due; verifica notarile e iscrizione; revisione periodica; per le start-up e le società con investitori, term sheet e patti con liquidation preference, anti-diluizione, board seat), gli errori (statuto standard; prelazione senza prezzo e termini; drag along senza floor; patti oltre 5 anni; clausole di gradimento «mero»; diritti particolari senza regolare la modifica; società 50/50 senza anti-stallo; clausola compromissoria non conforme all'art. 838-ter, nulla).
  • Soci e amministratoriLa responsabilità dell'amministratore di srlDoveri e diligenza, responsabilità solidale e dissenso, azione sociale promossa dal singolo socio e revoca cautelare, rinuncia e transazione, azione dei creditori (art. 2476, c. 6), danno diretto a soci e terzi, soci che decidono atti dannosi, assetti adeguati e rilevazione della crisi, perdita del capitale e gestione conservativa (artt. 2484-2486) con il criterio dei netti patrimoniali, curatore nella liquidazione giudiziale, amministratore di fatto, sindaco obbligatorio, prescrizione, polizza D&O.
  • Soci e amministratoriIl recesso del socio di srl: cause, procedura, liquidazione della quotaCause legali inderogabili e cause statutarie, società a tempo indeterminato e preavviso di 180 giorni (fino a un anno), quote intrasferibili o con gradimento senza limiti (art. 2469) e termine di 2 anni, direzione e coordinamento (art. 2497-quater), chi può recedere (soci che non hanno consentito), forma e termini della dichiarazione, valore della quota (patrimonio sociale a valore di mercato) e relazione giurata dell'esperto nominato dal tribunale, rimborso entro 180 giorni (acquisto dai soci o da un terzo, riserve disponibili, riduzione del capitale con opposizione dei creditori, liquidazione), revoca della delibera e scioglimento, esclusione per giusta causa (art. 2473-bis), fisco e prassi.
  • Marchi, brevetti e concorrenzaIl tribunale delle imprese: competenze e procedimentiDove (art. 1 D.Lgs. 168/2003: sezioni presso tribunali e corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, poi in ogni capoluogo di regione e a Brescia e Bolzano; Torino per la Valle d'Aosta; giudici scelti per competenze specifiche, art. 2; presidente della sezione con i poteri del presidente del tribunale nelle materie di competenza, art. 5), quali cause (art. 3 c. 1: proprietà industriale ex art. 134 c.p.i. con esclusione delle azioni riservate al Tribunale unificato dei brevetti; diritto d'autore e diritti connessi; abuso di posizione dominante e intese ex art. 33 c. 2 L. 287/1990 e violazioni dell'antitrust europeo; azioni di classe ex titolo VIII-bis c.p.c.; azioni rappresentative dei consumatori ex parte V titolo II.1 cod. consumo; c. 2, per spa, sapa, srl, cooperative, società europee, stabili organizzazioni di società estere e società in direzione e coordinamento: rapporti societari in senso ampio, impugnazioni di delibere, azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali, revisori, opposizioni dei creditori a riduzioni di capitale, fusioni e scissioni, trasferimenti di partecipazioni e ogni negozio sulle quote, patti parasociali, azioni dei creditori delle controllate contro le controllanti, rapporti di controllo e coordinamento, appalti pubblici di rilevanza comunitaria con società parti se c'è giurisdizione ordinaria; c. 3: cause connesse; restano fuori le società di persone, salvo connessione, i contratti tra imprese non societari, il lavoro, il recupero crediti ordinario, le procedure concorsuali che hanno il tribunale fallimentare), territorio (art. 4 c. 1: la sezione del capoluogo di regione in cui si trova l'ufficio giudiziario competente secondo le regole ordinarie; distretti per le sezioni non regionali; c. 1-bis: se è parte una società con sede all'estero, anche con sede secondaria in Italia, competenza inderogabile di nove sezioni: Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia con i rispettivi raggruppamenti di distretti; competenza funzionale inderogabile rilevabile anche d'ufficio nei limiti dell'art. 38 c.p.c., con translatio iudicii), il processo (collegio di tre giudici, art. 50-bis c.p.c.; rito ordinario post-Cartabia con le memorie integrate; cautelari con il presidente o il giudice designato: descrizione e sequestro in materia di proprietà industriale, inibitorie, sospensione delle delibere ex art. 2378 c.c.; consulenza tecnica frequente; mediazione obbligatoria solo per le materie dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, non per le cause societarie in generale; arbitrato societario ex artt. 838-bis ss. c.p.c. per gli statuti con clausola compromissoria; appello alla sezione specializzata della corte d'appello; contributo unificato raddoppiato, art. 13 c. 1-ter DPR 115/2002; tempi mediamente più rapidi dei tribunali ordinari nelle sedi maggiori), come si eccepisce l'incompetenza (nella comparsa di risposta a pena di decadenza per la competenza territoriale, mentre la ripartizione tra sezione specializzata e sezione ordinaria dello stesso tribunale è questione di distribuzione interna secondo la Cassazione, e diventa questione di competenza solo tra tribunali diversi; regolamento di competenza), i costi (contributo doppio: 86 euro fino a 1.100 euro di valore, 1.518 tra 52.000 e 260.000, 3.372 oltre 520.000, più l'aumento della metà in appello e il raddoppio per gli appelli respinti; compensi secondo i parametri; spese di CTU).
  • Soci e amministratoriLa cessione delle quote di srl: forma, prelazione, prezzo, garanzieLibera trasferibilità e limiti statutari (art. 2469: intrasferibilità, gradimento senza condizioni e recesso, prelazione, clausole di covendita e trascinamento), forma e pubblicità (art. 2470: scrittura autenticata dal notaio o atto con firma digitale depositato dal commercialista, art. 36, c. 1-bis, DL 112/2008; deposito entro 30 giorni; effetto verso la società dal deposito; conflitto tra acquirenti e iscrizione in buona fede; socio unico), responsabilità del cedente per i conferimenti non versati per 3 anni (art. 2472), quote in comproprietà (art. 2468), prezzo e valutazione (patrimonio netto rettificato, multipli, perizia), due diligence (bilanci, debiti fiscali e contributivi, contenziosi, contratti, garanzie prestate), contratto preliminare e caparra, dichiarazioni e garanzie del venditore con obblighi di indennizzo, prezzo differito ed earn-out, patto di non concorrenza e ruolo del socio-amministratore, cessione a un socio o a un terzo, fisco (imposta di registro fissa di 200 euro, esenzione IVA, plusvalenza con imposta sostitutiva del 26% per le persone fisiche, rideterminazione del costo con perizia e imposta sostitutiva del 21% entro il 30 novembre, nuovo TUIR dal 2027), quote di PMI su piattaforme di crowdfunding, pignoramento della quota (art. 2471).