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GuidaSocietà e impresa · Soci e amministratori

L'esclusione del socio

Il socio che non versa il conferimento, fa concorrenza alla società, viene interdetto o condannato, o viola gravemente i patti può essere escluso: nelle società di persone lo decide la maggioranza dei soci per teste con un'opposizione al tribunale entro trenta giorni, e se i soci sono due decide direttamente il giudice; nella srl l'esclusione esiste solo se l'atto costitutivo ha previsto in anticipo le ipotesi di giusta causa, e la quota va liquidata al valore di mercato senza poter ridurre il capitale. Questa pagina spiega le cause, la procedura, la liquidazione della quota e i rimedi del socio escluso, per ciascun tipo di società.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Società di persone (2286-2287): gravi inadempienze, interdizione, condanna, inidoneità del socio d'opera; decide la maggioranza per teste, effetto in 30 giorni, opposizione al tribunale; con due soci decide il giudice.
  • Di diritto (2288): liquidazione giudiziale o controllata del socio; quota liquidata al creditore particolare.
  • Srl (2473-bis): solo per le ipotesi specifiche di giusta causa scritte nell'atto costitutivo; quota a valore di mercato entro 180 giorni, mai riducendo il capitale.
  • Quota (2289, 2473): valore effettivo alla data, avviamento compreso; esperto del tribunale se si litiga.
  • Escluso: opposizione o impugnazione, sospensione, contestazione del valore; risponde dei debiti anteriori.

Le società di persone: cause e procedimento

Art. 2287 c.c.

«L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro.»

Nella società semplice, nella snc e nella sas il rapporto tra i soci è personale, e la legge consente di allontanare chi lo tradisce. Le cause sono nell'art. 2286: le gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, come il mancato conferimento, la violazione del divieto di concorrenza (art. 2301), la sottrazione di beni o clienti, l'abbandono dell'attività da parte del socio che si era obbligato a prestarla, il rifiuto sistematico di collaborare che paralizza la società; l'interdizione, l'inabilitazione e la condanna a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; per il socio d'opera la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita, per il socio che ha conferito il godimento di una cosa il suo perimento non imputabile agli amministratori, per il socio che si è obbligato a trasferire la proprietà di una cosa il perimento prima del trasferimento. L'inadempienza deve essere grave e imputabile: il dissenso sulle scelte di gestione, il litigio personale e la malattia non bastano. Il procedimento è semplice ma rigido: la maggioranza dei soci, calcolata per teste e senza contare l'escluso, delibera con una motivazione che indichi i fatti; la delibera è comunicata al socio, che entro trenta giorni può fare opposizione al tribunale, il quale può sospenderne l'esecuzione; decorsi i trenta giorni senza opposizione, o respinta l'opposizione, l'esclusione ha effetto. Quando la società ha due soci non c'è maggioranza possibile e l'esclusione la pronuncia il tribunale su domanda dell'altro, con la società che continua e ha sei mesi per ricostituire la pluralità prima di sciogliersi (art. 2272 n. 4). L'esclusione di diritto (art. 2288) opera senza delibera per il socio sottoposto a liquidazione giudiziale o controllata e per quello la cui quota è stata liquidata al creditore particolare ex art. 2270. Nella sas l'accomandante che compie atti di amministrazione può essere escluso in aggiunta alla responsabilità illimitata (art. 2320).

La srl: esclusione solo se scritta nell'atto costitutivo

Art. 2473-bis c.c.

«L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.»

Nella srl la partecipazione è un bene del socio e la maggioranza non può togliergliela: l'esclusione esiste solo se l'atto costitutivo l'ha prevista, con ipotesi specifiche di giusta causa. La giurisprudenza richiede che le ipotesi siano determinate e oggettive, non clausole generiche come «comportamento contrario agli interessi della società» rimesse alla valutazione della maggioranza; sono ammesse la mora nei conferimenti, la violazione del divieto di concorrenza o di obblighi accessori previsti dallo statuto, la perdita dei requisiti soggettivi richiesti per l'attività, l'interdizione o la condanna per determinati reati, l'ingresso di un socio in una società concorrente. La clausola deve indicare chi decide, di regola l'assemblea o gli altri soci a maggioranza del capitale, e il procedimento, che deve garantire la contestazione dei fatti e il diritto di replica; introdurla dopo la costituzione è una modifica statutaria che, incidendo su un diritto individuale, richiede secondo l'orientamento prevalente il consenso del socio o gli dà il diritto di recesso. Unica ipotesi legale è il socio moroso dell'art. 2466: chi non esegue i versamenti dovuti, diffidato a farlo entro trenta giorni, può vedersi vendere la quota agli altri soci o a terzi e, in mancanza di compratori, essere escluso con trattenimento delle somme versate. La liquidazione segue l'art. 2473: il socio escluso ha diritto al rimborso in proporzione al patrimonio sociale determinato al valore di mercato, con la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale in caso di disaccordo, entro centottanta giorni, mediante acquisto da parte degli altri soci o di un terzo o con le riserve disponibili; a differenza del recesso, la società non può ridurre il capitale per pagare, e se non ha risorse l'esclusione non può essere eseguita. La delibera si impugna nei novanta giorni dell'art. 2479-ter davanti al tribunale delle imprese, che verifica la sussistenza della giusta causa in concreto.

La liquidazione della quota e i diritti dell'escluso

ProfiloSocietà di personeSrl
Base della liquidazioneSituazione patrimoniale del giorno dello scioglimento del rapporto, operazioni in corso comprese; valore effettivo con avviamento (art. 2289)Patrimonio sociale al valore di mercato; esperto del tribunale in caso di disaccordo (art. 2473 c. 3)
TermineSei mesi dallo scioglimento del rapporto180 giorni dalla comunicazione; con riserve o acquisto da soci e terzi, mai con riduzione del capitale
Debiti socialiL'escluso risponde di quelli sorti fino all'esclusione; iscrizione nel registro (art. 2290)Nessuna responsabilità personale, salvo garanzie prestate
RimediOpposizione entro 30 giorni con sospensione; domanda al tribunale se due soci; contestazione del conteggioImpugnazione della decisione entro 90 giorni; sospensione cautelare; contestazione del valore con esperto
UtiliSpettano fino alla data di efficacia dell'esclusioneSpettano fino all'efficacia; diritto di controllo fino ad allora

Il conteggio della quota è la lite più frequente dopo l'esclusione, perché la società tende a offrire il valore contabile e il socio pretende il valore reale. La legge sta dalla parte del secondo: nelle società di persone la situazione patrimoniale va redatta a valori effettivi, con l'avviamento e le plusvalenze latenti, e nella srl il valore di mercato si accerta con la relazione giurata dell'esperto. L'escluso conserva fino all'efficacia della delibera tutti i diritti di socio, compreso l'accesso ai documenti che gli serve per contestare, e ha diritto agli utili maturati; nelle società di persone resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni anteriori e deve rendere nota l'uscita. L'esclusione deliberata in mala fede, per estromettere un socio scomodo con un pretesto, è annullabile e fonte di risarcimento a carico di chi l'ha votata.

Che cosa fare

  1. Verificare la fonte: nelle società di persone l'art. 2286, nella srl la clausola dell'atto costitutivo; senza clausola nella srl fermarsi e cercare altre vie (concorrenza, responsabilità, acquisto della quota).
  2. Contestare per iscritto i fatti al socio prima di deliberare e conservare le prove dell'inadempienza.
  3. Deliberare correttamente: maggioranza per teste senza l'escluso, motivazione, comunicazione formale con data certa; con due soci ricorso al tribunale.
  4. Liquidare: situazione patrimoniale a valori effettivi, proposta al socio, esperto se non c'è accordo, pagamento nei termini.
  5. Da escluso: opposizione o impugnazione nei termini con richiesta di sospensione, contestazione dei fatti e del valore, richiesta degli utili maturati.

L'esclusione è un potere della maggioranza nelle società di persone e un patto preventivo nella srl; in entrambe si paga la quota al valore vero. L'uscita volontaria è nella pagina sul recesso del socio; la responsabilità di chi esce dalle società di persone nella pagina su snc e sas; le clausole che rendono possibile l'esclusione nella pagina su statuto e patti parasociali; l'impugnazione della decisione nella pagina sull'assemblea della srl.

Domande frequenti

Siamo in tre in una srl e vogliamo escludere il socio che non lavora più e fa concorrenza: possiamo?
Solo se l'atto costitutivo prevede l'esclusione per quelle ipotesi (art. 2473-bis): senza clausola non esiste, e la maggioranza non può inventarla. Se la clausola c'è, si segue il procedimento previsto, si delibera con contestazione dei fatti e si liquida la quota al valore di mercato entro 180 giorni senza ridurre il capitale; se manca la clausola, restano l'azione per la violazione del divieto di concorrenza, il risarcimento e la trattativa per l'acquisto della quota.
In una snc di due soci l'altro non versa il conferimento: come lo escludo?
Con due soci l'esclusione non si delibera, la pronuncia il tribunale su domanda dell'altro socio (art. 2287 c. 3), che deve provare la grave inadempienza; nel frattempo la società continua e, se il socio escluso non viene sostituito entro sei mesi, si scioglie per mancanza della pluralità (art. 2272 n. 4). La quota si liquida al valore del giorno dello scioglimento del rapporto (art. 2289).
Mi hanno comunicato l'esclusione dalla sas: che cosa posso fare?
Opposizione al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo anche la sospensione dell'esecuzione (art. 2287 c. 2): il giudice verifica se il fatto rientra nelle cause dell'art. 2286 ed è grave. Fino a quando la delibera non produce effetto resta socio; dopo, ha diritto alla liquidazione della quota entro sei mesi sulla situazione patrimoniale reale, avviamento compreso, e resta responsabile dei debiti anteriori.
Quanto vale la mia quota se mi escludono?
Nelle società di persone una somma pari al valore della quota sulla situazione patrimoniale del giorno dell'esclusione, comprese le operazioni in corso (art. 2289), quindi valore effettivo e non contabile. Nella srl il rimborso è in proporzione al patrimonio sociale al valore di mercato (art. 2473 c. 3), e in caso di disaccordo lo determina un esperto nominato dal tribunale con relazione giurata.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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