In breve
- Verso la società: gli amministratori «sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo» (art. 2476 c.c.); si salva chi prova di essere esente da colpa e ha fatto constare il dissenso. L'azione può essere promossa da ogni socio.
- Verso i creditori: per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio, quando questo è insufficiente (comma 6, introdotto dal codice della crisi).
- Verso soci e terzi: per i danni diretti causati da atti dolosi o colposi (comma 7). I soci che hanno intenzionalmente deciso atti dannosi rispondono in solido (comma 8).
- Casi tipici: mancata istituzione degli assetti adeguati (art. 2086), prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale (artt. 2485-2486), pagamenti preferenziali e distrazioni prima della liquidazione giudiziale, omessi versamenti.
- Prescrizione cinque anni (art. 2949).
I doveri e la diligenza
L'amministratore di srl ha la rappresentanza generale della società (art. 2475-bis) e deve gestirla con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue competenze, secondo la regola dettata per le spa (art. 2392) che la giurisprudenza estende alle srl: non risponde delle scelte imprenditoriali sbagliate ma ragionevoli (la cosiddetta business judgment rule), risponde delle scelte prese senza informarsi, in conflitto di interessi o in violazione della legge e dello statuto. Dal 2019 il dovere centrale è quello dell'art. 2086, secondo comma: istituire «un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale», e attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi. L'istituzione degli assetti «spetta esclusivamente agli amministratori» (art. 2475, ultimo comma): contabilità aggiornata, controllo dei flussi di cassa, budget, monitoraggio dei debiti scaduti verso fisco, INPS e fornitori. Chi amministra senza organizzazione e non si accorge della crisi risponde dell'aggravamento del dissesto. Gli obblighi valgono anche per l'amministratore di fatto, chi gestisce senza nomina, e per l'amministratore «di comodo» che lascia fare ad altri: la delega o l'inerzia non liberano.
L'azione sociale: chi la promuove
«Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. […] L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi».
Il risarcimento va alla società, ma l'azione è nelle mani di ogni socio, senza soglie di partecipazione: è la differenza principale rispetto alla spa. Il socio che agisce può chiedere in via cautelare la revoca dell'amministratore per gravi irregolarità (il giudice può imporre una cauzione) e, se vince, la società gli rimborsa le spese di giudizio e quelle per accertare i fatti. A monte, ogni socio non amministratore ha il diritto di avere notizie sugli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti (comma 2): il rifiuto è già una grave irregolarità. La società può rinunciare all'azione o transigere solo con il consenso di soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale e senza l'opposizione di soci con almeno un decimo (comma 5). L'approvazione del bilancio non libera gli amministratori (ultimo comma). Nell'amministrazione pluripersonale la responsabilità è solidale, salvo per chi prova di essere esente da colpa e ha fatto constare il dissenso.
L'azione dei creditori e il danno diretto
Con il codice della crisi il legislatore ha chiuso una lacuna: «gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti» (comma 6). È l'azione del fornitore o della banca rimasti insoddisfatti che dimostrano che l'insufficienza dipende da una gestione negligente o distrattiva; la rinuncia della società non la impedisce, la transazione è attaccabile solo con la revocatoria. Aperta la liquidazione giudiziale, l'azione sociale, quella dei creditori e quella verso i soci co-gestori sono esercitate dal curatore (art. 255 codice della crisi), che di regola le cumula e le finanzia con l'attivo: sono le cause che espongono di più gli ex amministratori, spesso insieme alla bancarotta. Resta sempre salvo il diritto del singolo socio o del terzo danneggiato direttamente da atti dolosi o colposi (comma 7): il caso classico è il terzo indotto a contrarre da un bilancio falso o da informazioni false sulla solidità della società, il cui danno non è il riflesso di quello sociale. Infine sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci «che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi» (comma 8): nelle srl, dove i soci spesso decidono di fatto, la limitazione di responsabilità non copre chi ha voluto l'atto dannoso.
La perdita del capitale e la gestione conservativa
«Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma».
La sequenza è questa: le perdite riducono il capitale sotto il minimo legale (art. 2484, n. 4); gli amministratori devono convocare i soci per ricapitalizzare, trasformare o sciogliere e, se non lo fanno, accertare «senza indugio» la causa di scioglimento e iscriverla nel registro delle imprese (art. 2485), rispondendo del ritardo; da quel momento possono compiere solo atti conservativi, non nuovi affari a rischio. Se invece continuano l'attività ordinaria accumulando perdite, il danno si presume (art. 2486, terzo comma) pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato o si è aperta la procedura concorsuale e il patrimonio netto alla data dello scioglimento, detratti i costi di una liquidazione normale; se mancano o sono inattendibili le scritture contabili, il danno è la differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. È il criterio con cui i curatori quantificano le richieste, e spiega perché tenere una contabilità regolare è anche una difesa. Lo stesso schema vale per chi prosegue dopo la perdita della continuità aziendale senza attivare gli strumenti di regolazione della crisi.
Sindaco, prescrizione, difese
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando la srl è tenuta al bilancio consolidato, controlla una società soggetta a revisione o supera per due esercizi consecutivi uno di questi limiti: attivo 4 milioni, ricavi 4 milioni, 20 dipendenti in media (art. 2477); il sindaco risponde in solido con gli amministratori per l'omessa vigilanza, e anche alla srl senza sindaco si applica la denuncia al tribunale per gravi irregolarità (art. 2409). Le azioni di responsabilità si prescrivono in cinque anni (art. 2949): per l'azione sociale il termine è sospeso mentre l'amministratore è in carica (art. 2941, n. 7); per quella dei creditori decorre dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale è diventata conoscibile. Le difese dell'amministratore ruotano attorno alla ragionevolezza delle scelte, alla prova del dissenso, alla ricostruzione del nesso tra condotta e danno (il criterio dei netti patrimoniali ammette la prova di un diverso ammontare), alla contestazione della data di perdita del capitale e alla tempestiva attivazione degli strumenti di crisi (composizione negoziata, concordato). Molte società stipulano una polizza D&O che copre il risarcimento, non le sanzioni né il dolo. Sul versante penale, le stesse condotte possono integrare la bancarotta e i reati tributari, con responsabilità personale e patrimoniale del tutto autonoma.
Domande frequenti
L'amministratore risponde dei debiti della società?
No, in via generale: dei debiti risponde la società con il suo patrimonio. L'amministratore risponde del danno che ha causato con la violazione dei suoi doveri: verso la società (azione sociale), verso i creditori quando il patrimonio è diventato insufficiente per sua colpa (art. 2476, comma 6), verso soci e terzi danneggiati direttamente. Risponde inoltre personalmente per alcune obbligazioni previste da leggi speciali, per esempio per le imposte se distribuisce beni ai soci senza pagarle, e penalmente per bancarotta e reati tributari.
Che cosa succede se la società continua a operare dopo aver perso il capitale?
Con la perdita che riduce il capitale sotto il minimo scatta una causa di scioglimento (art. 2484 n. 4) se i soci non ricapitalizzano: gli amministratori devono accertarla senza indugio e da quel momento possono gestire solo per conservare il patrimonio (art. 2486). Se continuano l'attività ordinaria, rispondono del danno, che la legge presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data dello scioglimento e quello alla cessazione o all'apertura della procedura concorsuale; senza contabilità attendibile, pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
Il socio di minoranza può agire contro l'amministratore?
Sì: nella srl l'azione sociale di responsabilità può essere promossa da ciascun socio, qualunque sia la sua quota, e in caso di gravi irregolarità il socio può chiedere la revoca cautelare dell'amministratore (art. 2476, comma 3). Il socio ha anche diritto di avere notizie sugli affari e di consultare libri e documenti, anche con un professionista di fiducia. Se vince, la società gli rimborsa le spese.
In quanto tempo si prescrive l'azione?
In cinque anni (art. 2949 c.c.). Per l'azione sociale il termine è sospeso finché l'amministratore è in carica (art. 2941 n. 7) e decorre dalla cessazione; per l'azione dei creditori decorre da quando l'insufficienza del patrimonio è diventata oggettivamente conoscibile, che spesso coincide con l'apertura della liquidazione giudiziale.
Fonti normative
- Art. 2476 c.c. — Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci
- Art. 2086 c.c. — Gestione dell'impresa (assetti adeguati)
- Art. 2485 c.c. — Obblighi degli amministratori (scioglimento)
- Art. 2486 c.c. — Poteri degli amministratori (gestione conservativa e danno)
- Art. 2477 c.c. — Sindaco e revisione legale dei conti
- Art. 255 D.Lgs. 14/2019 — Azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale
- Art. 2949 c.c. — Prescrizione in materia di società
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Costituire e gestire una societàLa srl: costituzione, capitale, statuto, amministrazioneAtto costitutivo e statuto, capitale e conferimenti, unipersonale, amministratori e soci, responsabilità limitata e limiti, sindaco e revisore, costi e adempimenti, srls e società di persone.
- Soci e amministratoriIl recesso del socio di srl: cause, procedura, liquidazione della quotaCause legali inderogabili e cause statutarie, società a tempo indeterminato e preavviso di 180 giorni (fino a un anno), quote intrasferibili o con gradimento senza limiti (art. 2469) e termine di 2 anni, direzione e coordinamento (art. 2497-quater), chi può recedere (soci che non hanno consentito), forma e termini della dichiarazione, valore della quota (patrimonio sociale a valore di mercato) e relazione giurata dell'esperto nominato dal tribunale, rimborso entro 180 giorni (acquisto dai soci o da un terzo, riserve disponibili, riduzione del capitale con opposizione dei creditori, liquidazione), revoca della delibera e scioglimento, esclusione per giusta causa (art. 2473-bis), fisco e prassi.