Risposta della redazione
Redazione avvocato.co · 2026-10-08 · informazione generale, non è un parere sul tuo caso
Sì, anche prima che il capitale sia intaccato. L'art. 2086 c.c. impone di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, anche per rilevare tempestivamente la crisi, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti per superarla. Dalla riforma del 2019 l'amministratore risponde non solo di ciò che fa durante la crisi, ma anche di non essersi organizzato per vederla arrivare.
Per una piccola srl gli assetti sono proporzionati: basta una contabilità tempestiva con un controllo mensile della cassa e dei debiti scaduti, ma devono esistere e lasciare traccia. I segnali da monitorare sono gli stipendi scaduti da 30 giorni per oltre la metà del monte mensile, i debiti verso fornitori scaduti da 90 giorni superiori a quelli non scaduti, le esposizioni verso le banche scadute o sconfinate da 60 giorni per almeno il 5% e i debiti verso i creditori pubblici qualificati. Alla segnalazione dei sindaci o del revisore devi rispondere entro 30 giorni.
Lo strumento pensato per questa fase è la composizione negoziata: con l'istanza di nomina dell'esperto puoi anche sospendere gli obblighi sul capitale durante le trattative. Le difese migliori sono agire presto e per iscritto, documentare il monitoraggio nei verbali, convocare i soci, evitare i pagamenti selettivi ai creditori e conservare integralmente la contabilità. Il ritardo espone alla responsabilità per l'aggravamento e, in caso di liquidazione giudiziale, alla bancarotta.
Trovi tutti i dettagli nella guida completa Gli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatore: per valutare il tuo caso specifico chiedi a un avvocato.