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GuidaSocietà e impresa · Crisi d'impresa e liquidazione giudiziale

Gli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatore

Quando i conti peggiorano, gli amministratori non possono più gestire come prima: la legge impone loro di accorgersi della crisi in tempo, di convocare i soci se il capitale è intaccato, di non aggravare il dissesto e di attivare uno degli strumenti di risanamento. Chi continua a operare come se nulla fosse risponde con il proprio patrimonio verso la società e i creditori, con un danno che dal 2019 si presume pari al peggioramento del patrimonio netto, e rischia la bancarotta.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Assetti adeguati per rilevare la crisi e attivarsi senza indugio (art. 2086 c. 2 c.c.; art. 3 CCII): segnali = stipendi scaduti da 30 giorni, fornitori da 90, banche da 60, debiti fiscali e contributivi.
  • Perdite oltre un terzo: assemblea senza indugio (artt. 2482-bis, 2446); capitale sotto il minimo: ridurre e ricostituire o trasformare, altrimenti scioglimento (artt. 2482-ter, 2447, 2484 n. 4).
  • Dopo la causa di scioglimento solo gestione conservativa (art. 2486): danno presunto = peggioramento del patrimonio netto.
  • Composizione negoziata = sospensione degli obblighi sul capitale (art. 20 CCII); altrimenti piano, concordato o liquidazione in proprio.
  • Azioni di società, soci, creditori e curatore (art. 255 CCII); prescrizione 5 anni; bancarotta.

Gli obblighi che scattano con la crisi

Art. 2086, comma 2, c.c. — Gestione dell'impresa

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

SituazioneObbligoNormaSe non lo fa
SempreAssetti adeguati: contabilità aggiornata, budget di tesoreria, verifica della continuità a 12 mesi, monitoraggio dei segnaliArt. 2086 c. 2 c.c.; art. 3 CCIIInadempimento dei doveri gestori; responsabilità per il ritardo nel rilevare la crisi
Segnali (stipendi scaduti da 30 giorni oltre metà del monte mensile; fornitori scaduti da 90 giorni oltre i non scaduti; banche scadute o sconfinate da 60 giorni per ≥ 5%; creditori pubblici qualificati)Valutare e attivare uno strumento; rispondere in 30 giorni alla segnalazione dei sindaci o del revisoreArt. 3 c. 4; art. 25-octies CCIIResponsabilità per aggravamento; segnalazione documentata contro di lui
Perdite oltre un terzo del capitaleConvocare senza indugio l'assemblea con relazione; ridurre entro l'esercizio successivoArtt. 2446 e 2482-bis c.c.Riduzione disposta dal tribunale; responsabilità
Capitale sotto il minimoRidurre e ricostituire, o trasformare; altrimenti scioglimento e nomina dei liquidatoriArtt. 2447, 2482-ter, 2484 n. 4, 2487 c.c.Gestione non conservativa: danno presunto ex art. 2486 c. 3
Dopo la causa di scioglimentoSolo atti per conservare integrità e valore del patrimonio, fino alla consegna ai liquidatoriArt. 2486 c.c.Responsabilità solidale verso società, soci, creditori, terzi
Insolvenza senza alternativeChiedere la liquidazione giudiziale in proprio (art. 37 CCII) o attivare composizione negoziata, piano, concordatoArt. 2086; art. 37 CCIIBancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 323 c. 1 lett. d CCII)

La riforma del 2019 ha spostato l'accento dalla reazione alla prevenzione: l'amministratore risponde non solo di ciò che fa durante la crisi, ma anche di non essersi organizzato per vederla arrivare. Gli assetti dell'art. 3 CCII sono proporzionati alle dimensioni (per una piccola srl basta una contabilità tempestiva con un controllo mensile della cassa e dei debiti scaduti), ma devono esistere e lasciare traccia. La composizione negoziata è lo strumento pensato per questo momento: con l'istanza di nomina dell'esperto l'amministratore può dichiarare la sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e della causa di scioglimento (art. 20 CCII), guadagnando il tempo delle trattative senza esporsi alla gestione conservativa; il concordato e gli accordi sono le alternative con l'intervento del tribunale (mappa degli strumenti).

Le azioni di responsabilità e come difendersi

  1. Azione sociale (artt. 2393 e 2476 c. 1 c.c.): per i danni alla società da violazione dei doveri; nella srl la promuove ciascun socio; esenzione per chi è senza colpa e ha fatto constare il dissenso.
  2. Azione dei creditori (artt. 2394 e 2476 c. 6): per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio, quando è insufficiente a soddisfarli; prescrizione di cinque anni (art. 2949) da quando l'insufficienza diventa conoscibile, di regola dall'apertura della procedura; la transazione della società non blocca i creditori.
  3. Curatore (art. 255 CCII): nella liquidazione giudiziale esercita tutte le azioni, contro amministratori di diritto e di fatto, sindaci, revisori, soci che hanno deciso (art. 2476 c. 8) e coobbligati, con l'autorizzazione del giudice delegato; il danno da gestione non conservativa si calcola con la presunzione dell'art. 2486 c. 3, che l'amministratore può vincere provando un ammontare diverso.
  4. Danni diretti (artt. 2395 e 2476 c. 7): il socio o il terzo danneggiato direttamente (per esempio il fornitore indotto a contrattare con bilanci falsi) agisce in proprio; prescrizione cinque anni dal fatto.
  5. Difese: assetti e verbali che documentano il monitoraggio; convocazioni dei soci e relazioni; il ricorso tempestivo a uno strumento di regolazione; la prova che le operazioni erano conservative o che il peggioramento ha cause esterne; il dissenso verbalizzato; la business judgment rule per le scelte ragionevoli e informate; la polizza D&O; la transazione con il curatore; per l'amministratore di srl in generale, la guida dedicata.

Sul versante penale, la stessa condotta letta dopo la liquidazione giudiziale può diventare bancarotta fraudolenta (distrazioni, pagamenti preferenziali, scritture sottratte) o semplice (operazioni imprudenti, ritardo nel chiedere la liquidazione, scritture non tenute): il modo migliore per non arrivarci è agire presto e per iscritto, evitando i pagamenti selettivi ai creditori con cui si hanno garanzie personali e le nuove garanzie in extremis, e conservando integralmente la contabilità. Chi resta in carica in una società decotta per lealtà verso i soci si espone al danno presunto dell'art. 2486; chi si dimette senza aver convocato i soci e avviato uno strumento non si libera della responsabilità per il periodo precedente (revoca e dimissioni).

Domande frequenti

La srl che amministro ha perso più di un terzo del capitale e i soci non vogliono ricapitalizzare: che cosa devo fare?

Prima di tutto convocare senza indugio l'assemblea con una relazione sulla situazione patrimoniale (art. 2482-bis c.c.): se la perdita non scende sotto il terzo entro l'esercizio successivo, l'assemblea deve ridurre il capitale; se il capitale scende sotto il minimo legale, l'assemblea deve ridurlo e contestualmente ricostituirlo, o trasformare la società, altrimenti la società si scioglie (artt. 2482-ter e 2484 n. 4) e lei può gestire solo in modo conservativo (art. 2486). Se i soci non ricapitalizzano, le alternative sono la composizione negoziata, che con la dichiarazione dell'art. 20 CCII sospende gli obblighi sul capitale e la causa di scioglimento durante le trattative, un piano o un concordato con continuità, oppure la liquidazione (volontaria se il patrimonio basta a pagare i creditori, giudiziale in proprio se è insolvente). Continuare l'attività ordinaria senza fare nulla è l'errore che genera la responsabilità: il danno si presume pari al peggioramento del patrimonio netto da quel momento. Verbalizzi tutto, convochi i soci per iscritto e, se rifiutano ogni strumento, valuti le dimissioni motivate.

Come si calcola il danno che il curatore mi chiede?

Con la regola dell'art. 2486, c. 3, c.c.: per la gestione non conservativa dopo la causa di scioglimento, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui è cessato dalla carica (o all'apertura della liquidazione giudiziale) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento (per esempio la perdita del capitale), detratti i costi che sarebbero stati comunque sostenuti in una liquidazione ordinaria; se mancano le scritture contabili o i patrimoni netti non sono determinabili, il danno è la differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. È una presunzione: l'amministratore può provare un ammontare diverso, dimostrando che il peggioramento dipende da fattori esterni (mercato, pandemia, insolvenza di un cliente) o che le operazioni contestate erano conservative. Per le altre violazioni (distrazioni, pagamenti preferenziali, operazioni in conflitto) il danno è quello specifico dell'operazione. Il curatore esercita insieme l'azione sociale e quella dei creditori (art. 255 CCII), anche contro sindaci, revisori e amministratori di fatto.

Sono uno dei tre amministratori e ho sempre votato contro le operazioni rischiose: rispondo lo stesso?

Non se ha fatto constare il dissenso. La responsabilità è solidale, ma non si estende a chi dimostra di essere esente da colpa e, sapendo che l'atto stava per compiersi, ha fatto annotare il proprio dissenso (art. 2476, c. 1, per la srl; art. 2392, c. 3, per la spa, con l'annotazione nel libro delle adunanze e la comunicazione al presidente del collegio sindacale). Non basta votare contro in silenzio: serve la verbalizzazione del dissenso e, se l'operazione è gravemente pregiudizievole, l'attivazione (richiesta di informazioni, segnalazione all'organo di controllo, in casi estremi le dimissioni). Gli amministratori senza deleghe rispondono comunque per l'omessa vigilanza e per non essersi informati (art. 2381 c. 6 per la spa), per cui il consigliere che tace davanti ai segnali di crisi dell'art. 3 CCII non è protetto dalla sola assenza di deleghe.

Quali sono i rischi penali?

Nella liquidazione giudiziale la condotta degli amministratori viene riletta con le norme sulla bancarotta: fraudolenta (art. 322 CCII) per distrazione o dissipazione di beni, pagamenti preferenziali a danno dei creditori, esposizione di passività inesistenti, sottrazione o falsificazione delle scritture; semplice (art. 323) per spese eccessive, operazioni gravemente imprudenti, aggravamento del dissesto con l'astensione dal chiedere la liquidazione giudiziale, mancata tenuta delle scritture nei tre anni precedenti, inadempimento delle obbligazioni di un precedente concordato. Si aggiungono il falso in bilancio, i reati tributari (omesso versamento IVA e ritenute), l'omesso versamento dei contributi, le false comunicazioni ai soci. La tempestiva attivazione di uno strumento di regolazione della crisi e la corretta tenuta delle scritture sono le difese principali; il pagamento selettivo dei fornitori «amici» e dei debiti garantiti personalmente è invece la condotta più frequentemente contestata come bancarotta preferenziale.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Soci e amministratoriLa responsabilità dell'amministratore di srlDoveri e diligenza, responsabilità solidale e dissenso, azione sociale promossa dal singolo socio e revoca cautelare, rinuncia e transazione, azione dei creditori (art. 2476, c. 6), danno diretto a soci e terzi, soci che decidono atti dannosi, assetti adeguati e rilevazione della crisi, perdita del capitale e gestione conservativa (artt. 2484-2486) con il criterio dei netti patrimoniali, curatore nella liquidazione giudiziale, amministratore di fatto, sindaco obbligatorio, prescrizione, polizza D&O.
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl codice della crisi d'impresa: la mappa degli strumentiLe definizioni (art. 2: crisi come probabilità di insolvenza con flussi di cassa inadeguati nei dodici mesi; insolvenza come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; sovraindebitamento per consumatore, professionista, imprenditore minore e agricolo; impresa minore sotto 300.000 euro di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti), i doveri (art. 3 e 2086 c.c.: assetti adeguati per rilevare la crisi; segnali: retribuzioni scadute da 30 giorni oltre metà del monte mensile, fornitori scaduti da 90 giorni oltre i non scaduti, banche oltre 60 giorni per almeno il 5%; segnalazioni dei creditori pubblici, art. 25-novies: INPS oltre 90 giorni e 15.000 euro o 30%, INAIL 5.000, IVA oltre 5.000 e 10% del volume d'affari o comunque 20.000, Riscossione 100.000, 200.000 o 500.000; responsabilità degli amministratori), la composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies: istanza sulla piattaforma delle camere di commercio, esperto indipendente, trattative riservate, misure protettive confermate dal tribunale, autorizzazione a finanziamenti prededucibili e a cessioni d'azienda, misure premiali sui debiti fiscali e rateazione in 72 rate; esiti: contratto, convenzione di moratoria, accordo con l'esperto; poi piano attestato, accordi di ristrutturazione o concordato semplificato per la liquidazione, art. 25-sexies, senza voto dei creditori), gli strumenti negoziali (piano attestato di risanamento, art. 56, senza tribunale, con esenzione da revocatoria; accordi di ristrutturazione con almeno il 60% dei crediti omologati dal tribunale, agevolati al 30% e a efficacia estesa, artt. 57-64; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, art. 64-bis, con distribuzione libera se tutte le classi approvano; convenzione di moratoria, art. 62; transazione fiscale e contributiva, artt. 63 e 88, anche con cram down), il concordato preventivo (artt. 84-120: in continuità diretta o indiretta, con voto per classi e ristrutturazione trasversale; liquidatorio con apporto esterno del 10% e almeno il 20% ai chirografari; domanda con riserva, art. 44, 30-60 giorni prorogabili; misure protettive; commissario giudiziale; omologazione; inadempimento e risoluzione), la liquidazione giudiziale (artt. 121-283: imprenditori commerciali non minori insolventi, debiti scaduti di almeno 30.000 euro; curatore, giudice delegato, comitato dei creditori; stato passivo; programma di liquidazione in 150 giorni; vendite competitive; riparto; chiusura ed esdebitazione anche dopo tre anni; concordato nella liquidazione), le procedure da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 67, senza voto; concordato minore, art. 74, con maggioranza dei crediti; liquidazione controllata, art. 268, per tre anni; esdebitazione dell'incapiente, art. 283, una sola volta; OCC), gli altri istituti (liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, gruppi di imprese, procedure transfrontaliere con il regolamento UE 2015/848), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322-323, ricorso abusivo al credito, falso in attestazioni), come scegliere (tempestività, continuità realistica, consenso dei creditori chiave, costi degli attestatori).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa composizione negoziata della crisi d'impresaPresupposti (art. 12 CCII: imprenditore commerciale o agricolo, anche sotto soglia ex art. 25-quater, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, oppure già in crisi o insolvente, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile; art. 25-quinquies: non in pendenza di domande di concordato o accordi né entro 4 mesi dalla rinuncia), l'avvio (art. 17: istanza sulla piattaforma telematica di Unioncamere con bilanci degli ultimi tre esercizi o dichiarazioni, situazione aggiornata a 60 giorni, progetto di piano secondo la lista di controllo, piano finanziario a 6 mesi, elenco dei creditori, dichiarazione sui ricorsi pendenti; test pratico di sostenibilità e programma di rateizzazione automatica, artt. 13 e 25-undecies; nomina dell'esperto da una commissione entro 5 giorni lavorativi tra commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro con esperienza, art. 13; l'esperto convoca l'imprenditore, valuta le prospettive e, se concrete, incontra i creditori con incontri ravvicinati, art. 17 c. 5; durata 180 giorni dall'accettazione, prorogabili di altri 180 su richiesta delle parti o se pendono ricorsi al tribunale, c. 7; relazione finale, c. 8; riservatezza salvo pubblicazione delle misure protettive), le protezioni (art. 18: misure protettive verso tutti i creditori o alcuni, pubblicate nel registro delle imprese con l'accettazione dell'esperto: dalla pubblicazione niente nuove prelazioni, niente azioni esecutive e cautelari, prescrizioni sospese, pagamenti non inibiti, esclusi i crediti dei lavoratori; la liquidazione giudiziale non può essere aperta; art. 18 c. 5: i creditori e le banche non possono rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o revocare gli affidamenti; art. 16 c. 5: l'accesso non è di per sé causa di revoca delle linee di credito né di riclassificazione; art. 19: ricorso al tribunale entro il giorno successivo per la conferma, pubblicazione del numero di ruolo entro 20 giorni pena inefficacia, udienza con parere dell'esperto, conferma con durata e proroghe fino a 240 giorni complessivi, revoca se pregiudicano le trattative; provvedimenti cautelari; art. 20: sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione ex artt. 2446-2447 e 2482-bis/ter e della causa di scioglimento per perdite), la gestione (art. 21: l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria; se in crisi evita pregiudizio alla sostenibilità, se insolvente gestisce nel prevalente interesse dei creditori; informa l'esperto per iscritto degli atti straordinari e dei pagamenti non coerenti; segnalazione dell'esperto e iscrizione del dissenso nel registro delle imprese; art. 22: autorizzazioni del tribunale per finanziamenti prededucibili anche dai soci, riattivazione di linee di credito e per la cessione dell'azienda o di rami senza la responsabilità per i debiti ex art. 2560 c. 2 c.c., con procedura competitiva e salvo l'art. 2112 per i lavoratori; art. 16 c. 5 banche obbligate a partecipare in modo attivo e informato), gli esiti (art. 23 c. 1: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno 2 anni, convenzione di moratoria ex art. 62, accordo sottoscritto anche dall'esperto con esenzione da revocatoria e dai reati di bancarotta semplice e preferenziale; c. 2: piano attestato ex art. 56, accordi di ristrutturazione con soglia ridotta dal 75 al 60% per gli accordi a efficacia estesa, concordato semplificato per la liquidazione ex art. 25-sexies senza voto dei creditori, ogni altro strumento; c. 2-bis: accordo transattivo con fisco, AdER ed enti territoriali su tributi e accessori con attestazione di convenienza, depositato in tribunale, non per risorse UE), le misure premiali (art. 25-bis: interessi sui debiti tributari ridotti al tasso legale durante le trattative, sanzioni ridotte al minimo se il termine scade dopo l'istanza, sanzioni e interessi dimezzati negli esiti del c. 2, rateazione fino a 72 rate mensili di imposte non iscritte a ruolo con istanza firmata dall'esperto, sopravvenienze attive detassate), i costi (art. 25-ter: compenso dell'esperto a percentuale sull'attivo, dal 4-6% sotto 100.000 euro allo 0,05-0,10% tra 2,5 e 50 milioni, minimo 4.000 e massimo 400.000 euro, con aumenti e riduzioni; consulenti dell'imprenditore; attestatore per gli esiti che lo richiedono), quando conviene (crisi reversibile con flussi, pochi creditori decisivi, banche da tenere ferme, necessità di vendere l'azienda in continuità; non per chi ha già deciso di liquidare senza attivo, per cui c'è la liquidazione giudiziale) e i rischi (trattative fallite dopo mesi con esperto negativo, pubblicità delle misure protettive, responsabilità per atti pregiudizievoli, decadenza dalle misure per omesso ricorso).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl concordato preventivo: in continuità e liquidatorioPresupposti e tipi (art. 84 CCII: imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale, cioè commerciale non minore ex art. 2 c. 1 lett. d con attivo oltre 300.000, ricavi oltre 200.000 o debiti oltre 500.000 euro, in stato di crisi o di insolvenza; piano che soddisfi i creditori in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale; continuità diretta, con l'imprenditore che prosegue, o indiretta, con cessione, conferimento, usufrutto o affitto d'azienda anche anteriore se funzionale; c. 3: nella continuità i creditori possono essere soddisfatti anche non prevalentemente dal ricavato della continuità, con un'utilità specifica per ciascuno; c. 4: nel liquidatorio apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% l'attivo e soddisfazione dei chirografari e dei privilegiati degradati almeno al 20%; c. 5: privilegiati pagabili non integralmente nei limiti del valore di liquidazione del bene attestato; c. 6: nella continuità il valore di liquidazione segue le prelazioni, l'eccedenza può essere distribuita con la priorità relativa; c. 7: crediti dei lavoratori soddisfatti nel rispetto delle prelazioni sul valore di liquidazione e sull'eccedenza, con il rispetto dell'art. 2116 c.c.; assuntore; art. 85: classi facoltative con trattamenti differenziati, obbligatorie per fisco e contributi non pagati integralmente, garantiti da terzi, creditori con utilità non in denaro, proponenti e parti correlate, e sempre nella continuità, con classi separate per le PMI fornitrici), la procedura (art. 40: ricorso al tribunale del centro degli interessi con i documenti dell'art. 39; art. 44: domanda con riserva e termine da 30 a 60 giorni, prorogabile di 60, per depositare piano, proposta e attestazione, con commissario giudiziale, obblighi informativi periodici e divieto di atti di frode; art. 54: misure protettive su richiesta dalla pubblicazione nel registro delle imprese, blocco delle esecuzioni e delle cautelari, sospensione delle prescrizioni, confermate dal tribunale; art. 87: contenuto del piano, cause della crisi, valore di liquidazione, modalità e tempi, piano industriale, costi e ricavi, finanza nuova, azioni esperibili, classi, parti non interessate, lavoratori; attestazione di veridicità e fattibilità del professionista indipendente; art. 47: apertura con verifica di ammissibilità e fattibilità per il liquidatorio, di ritualità per la continuità salvo manifesta inidoneità, nomina del giudice delegato e del commissario, fissazione del voto; art. 94: il debitore conserva l'amministrazione sotto vigilanza, atti straordinari solo con autorizzazione del giudice delegato pena l'inefficacia, vendite con procedure competitive; art. 100: pagamenti di crediti anteriori essenziali per la continuità; art. 97: contratti pendenti, sospensione o scioglimento autorizzati; art. 99-101: finanziamenti prededucibili; art. 105: relazione del commissario), il voto e l'omologazione (art. 107: voto telematico nei termini fissati; art. 109: approvazione con la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e con classi anche nel maggior numero di classi, con maggioranza per teste se un creditore supera la metà; c. 5: nella continuità approvazione se tutte le classi votano a favore, in ciascuna con la maggioranza dei crediti o i due terzi dei votanti se vota almeno la metà; privilegiati che non votano se pagati integralmente entro 180 giorni; esclusi coniuge, parenti, società del gruppo, creditori in conflitto; art. 90: proposte concorrenti dei creditori con almeno il 5% dei crediti; art. 112: omologazione con verifica di regolarità, voto, classi, parità, fattibilità e, nella continuità, ragionevoli prospettive; c. 2: ristrutturazione trasversale, omologazione anche con classi dissenzienti se il valore di liquidazione rispetta le prelazioni, l'eccedenza rispetta la priorità relativa, nessun creditore riceve più del suo credito e la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi di cui una privilegiata, o almeno da una classe svantaggiata; opposizioni dei creditori; art. 113: chiusura con la sentenza di omologazione entro 12 mesi dalla domanda; reclamo alla corte d'appello ex art. 51), gli effetti (art. 117: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda, che conservano i diritti verso coobbligati e fideiussori; efficacia verso i soci illimitatamente responsabili; art. 118: esecuzione sotto sorveglianza del commissario, con poteri sostitutivi; art. 114: liquidatore e comitato dei creditori nel liquidatorio; art. 119: risoluzione per inadempimento non di scarsa importanza su istanza dei creditori entro un anno dall'ultimo adempimento, seguita dalla liquidazione giudiziale; art. 120: annullamento per dolo, esagerazione del passivo o sottrazione dell'attivo, entro 6 mesi dalla scoperta e 2 anni; esdebitazione della società; transazione fiscale ex art. 88 con cram down; art. 63), alternative e scelta (composizione negoziata prima; accordi di ristrutturazione con il 60% e piano attestato senza tribunale; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis; concordato semplificato dopo la composizione negoziata; liquidazione giudiziale; costi: attestatore, commissario, spese di giustizia, fondo spese; tempi 6-18 mesi), rischi per gli amministratori (atti di frode e revoca, art. 106; bancarotta per i pagamenti preferenziali; responsabilità per il ritardo).
  • Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa revocatoria nella liquidazione giudizialeLa logica (par condicio creditorum: gli atti che nel periodo sospetto hanno sottratto beni o favorito un creditore vengono resi inefficaci verso la massa; il periodo si calcola a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l'apertura, o dalla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi poi sfociata in liquidazione, art. 170 c. 2; legittimato solo il curatore; competenza del tribunale della procedura), gli atti inefficaci di diritto (art. 163: atti a titolo gratuito nei 2 anni, esclusi regali d'uso e adempimenti di doveri morali proporzionati; i beni si acquisiscono con la trascrizione della sentenza, reclamo ex art. 133; art. 164: pagamenti di crediti non ancora scaduti alla data di apertura eseguiti nei 2 anni; rimborsi dei finanziamenti dei soci e infragruppo nell'anno, con postergazione ex art. 2467 c.c.), gli atti revocabili con inversione dell'onere (art. 166 c. 1, nell'anno: atti a titolo oneroso in cui la prestazione del debitore supera di oltre un quarto quella ricevuta, atti estintivi di debiti scaduti non con denaro o mezzi normali di pagamento come datio in solutum e cessioni di crediti, pegni e ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti; nei 6 mesi: pegni e ipoteche giudiziali o volontarie per debiti scaduti; il terzo si salva solo provando che non conosceva l'insolvenza), gli atti revocabili con prova del curatore (art. 166 c. 2, nei 6 mesi: pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso normali, garanzie contestuali anche per debiti di terzi, se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza, con indizi come protesti, decreti ingiuntivi, solleciti, notizie di stampa, rapporti continuativi), le esenzioni (art. 166 c. 3: pagamenti di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso; rimesse bancarie che non riducono in modo durevole l'esposizione; vendite e preliminari trascritti a giusto prezzo della casa destinata ad abitazione principale dell'acquirente o di parenti entro il terzo grado, o della sede dell'impresa acquirente; atti in esecuzione di piani attestati ex art. 56, salvo dolo o colpa grave; atti in esecuzione di concordati, PRO, accordi omologati e atti legali dopo la domanda; retribuzioni a dipendenti e collaboratori; pagamenti per servizi strumentali all'accesso agli strumenti di regolazione; c. 4: credito fondiario e su pegno, istituto di emissione; art. 168: cambiale scaduta; art. 24: atti coerenti con la composizione negoziata), i familiari (art. 169: atti dell'art. 166 tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel tempo dell'impresa, e atti gratuiti anche oltre i 2 anni, revocati salvo prova dell'ignoranza dell'insolvenza), termini (art. 170: azione entro 3 anni dall'apertura e comunque prescrizione di 5 anni dal compimento dell'atto), effetti (art. 171: chi restituisce è ammesso al passivo per il suo credito; conti correnti: restituzione della differenza tra il massimo scoperto nel periodo di conoscenza e il residuo all'apertura, rientro; pagamenti tramite intermediari; interessi e rivalutazione; sentenza costitutiva), la revocatoria ordinaria del curatore (art. 165 e art. 2901 c.c.: atti in pregiudizio dei creditori senza limiti di periodo sospetto, con prova della scientia damni e, per gli atti a titolo oneroso anteriori al credito, della dolosa preordinazione; anche verso gli aventi causa; 5 anni dall'atto; fondo patrimoniale, trust, donazioni ai figli), come si difende il terzo (prova dell'ignoranza dell'insolvenza con la normalità dei rapporti, l'assenza di segnali, i pagamenti puntuali; termini d'uso del settore; giusto prezzo con perizia; esenzioni; prescrizione; transazione con il curatore autorizzata dal comitato; insinuazione del credito restituito), rilievo penale (bancarotta preferenziale per il debitore che paga un creditore a danno degli altri, art. 322 c. 3 CCII; per il terzo, i reati dell'art. 338 se distrae o riceve beni della procedura o insinua crediti simulati, e il concorso nella bancarotta).
  • Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)Le tre forme (art. 322 c. 1 lett. a: distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione dei beni, esposizione di passività inesistenti; lett. b: sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture o tenuta che impedisce la ricostruzione del patrimonio e degli affari; c. 3: pagamenti e prelazioni simulate per favorire un creditore, 1-5 anni; c. 2: fatti commessi durante la procedura), chi risponde (l'imprenditore individuale e i soci illimitatamente responsabili; per le società amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, art. 329, compreso l'amministratore di fatto; il concorso dell'estraneo: professionista, prestanome, coniuge, controparte del negozio; l'art. 329 c. 2: bancarotta impropria da reato societario, artt. 2621-2634 c.c., e da operazioni dolose che causano il dissesto), quando scatta (la sentenza di liquidazione giudiziale come condizione obiettiva di punibilità, Cass. SU 22474/2016; dolo generico per la distrazione, specifico per le passività fittizie e la documentale; nessun nesso con il dissesto per la bancarotta propria; la distrazione «a monte» anche anni prima; concordato preventivo e liquidazione controllata: art. 341 e sovraindebitamento con reati propri), le pene (3-10 anni; preferenziale 1-5; aggravante fino alla metà per danno di rilevante gravità e aumenti per più fatti o divieto di esercizio, attenuante fino a un terzo per danno di speciale tenuità, art. 326; pene accessorie: inabilitazione all'impresa e incapacità agli uffici direttivi fino a 10 anni, dosate dal giudice dopo Corte cost. 222/2018, art. 322 c. 4; interdizione dai pubblici uffici; tribunale collegiale; arresto facoltativo; custodia cautelare consentita; prescrizione 10 anni più un quarto con le interruzioni), le esenzioni (art. 324: pagamenti e operazioni in esecuzione di concordato, accordi omologati, piani attestati, concordato minore, finanziamenti autorizzati, esenti da preferenziale e semplice), le difese (prova della destinazione dei beni all'attività; restituzione prima della sentenza, bancarotta riparata; giustificazione contabile; assenza di dolo nel pagamento di debiti scaduti; responsabilità del solo amministratore operativo e limiti per i sindaci; rilevanza del piano attestato; patteggiamento con pena ridotta; ricorso abusivo al credito come alternativa minore, art. 325), i rapporti con altri reati (appropriazione indebita assorbita, falso in bilancio, autoriciclaggio, reati tributari) e con la responsabilità civile (azione del curatore, art. 255; parte civile dei creditori).
  • Reati tributariL'omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000)La condotta (IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, non versata per oltre 250.000 euro per periodo d'imposta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione; non punibile se il debito è in corso di estinzione con rateazione ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997; dopo la decadenza dalla rateazione il reato scatta solo se il residuo supera 75.000 euro), chi risponde (il legale rappresentante alla scadenza, anche subentrato dopo la dichiarazione; l'amministratore di fatto; il liquidatore; la società ai fini del sequestro), l'elemento soggettivo (dolo generico: coscienza e volontà di non versare; non serve il fine di evasione; la scelta di pagare dipendenti e fornitori invece dell'IVA non esclude il dolo secondo la giurisprudenza, salvo la crisi non imputabile), le cause di non punibilità (art. 13 c. 1: pagamento integrale di imposta, sanzioni e interessi prima dell'apertura del dibattimento, anche con adesione, conciliazione o ravvedimento, con 3 mesi prorogabili per chi rateizza; c. 3-bis: crisi non transitoria di liquidità dovuta a crediti inesigibili per insolvenza o sovraindebitamento di terzi o a crediti certi non pagati da pubbliche amministrazioni, senza azioni idonee a superarla; c. 3-ter: tenuità del fatto con gli indici dello scostamento dalla soglia, del piano di rateazione adempiuto, del residuo e della crisi d'impresa), le attenuanti (art. 13-bis: pagamento prima della chiusura del dibattimento, pena ridotta fino alla metà, niente pene accessorie, sospensione del processo per chi paga a rate; patteggiamento solo con debito estinto), sequestro e confisca (art. 12-bis: confisca del profitto pari all'IVA non versata, diretta sulla società e per equivalente sull'amministratore; niente sequestro se la rateazione è regolare), pene accessorie (art. 12), prescrizione (6 anni, 7 anni e 6 mesi con le interruzioni, dal 31 dicembre dell'anno successivo; interruzione anche con il verbale di constatazione), le difese (ricalcolo della soglia per periodo; IVA non incassata dai clienti e note di variazione; rateazione tempestiva; prova documentale della crisi e dei tentativi di superarla; subentro dell'amministratore e conoscenza del debito; concorso con la bancarotta per operazioni dolose in caso di liquidazione giudiziale), il rapporto con la sanzione amministrativa (30% dell'imposta, ridotta con il ravvedimento; ne bis in idem) e il testo unico dal 2027.