In breve
- Per l'imprenditore non minore in crisi o insolvente: piano che soddisfi i creditori almeno quanto la liquidazione giudiziale (art. 84 CCII), in continuità (diretta o indiretta) o liquidatorio (risorse esterne +10%, chirografari ≥ 20%).
- Domanda con riserva: 30-60 giorni (+60) per il piano; misure protettive contro pignoramenti; gestione sotto il commissario (artt. 44, 54, 94).
- Classi obbligatorie nella continuità; voto: maggioranza dei crediti (e delle classi), in continuità tutte le classi o omologazione trasversale (artt. 109, 112).
- Omologazione entro 12 mesi (art. 113): vincola tutti i creditori anteriori, non i garanti (art. 117).
- Risoluzione per inadempimento entro 1 anno (art. 119) e annullamento per frode (art. 120) → liquidazione giudiziale.
Che cosa si può proporre
«L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. […] Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile […]. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo».
| Concordato in continuità | Concordato liquidatorio | |
|---|---|---|
| Come si pagano i creditori | Con i flussi dell'attività, proseguita dal debitore (diretta) o da un terzo con cessione, conferimento, affitto (indiretta), anche in misura non prevalente; utilità specifica per ciascuno; crediti dei lavoratori secondo le prelazioni anche sul valore eccedente (art. 84 c. 7) | Con la vendita del patrimonio più risorse esterne ≥ 10% dell'attivo; chirografari e degradati ≥ 20% |
| Privilegiati | Anche non integralmente, nei limiti del valore di liquidazione del bene attestato (art. 84 c. 5); non votano se pagati per intero entro 180 giorni | Idem |
| Classi | Sempre obbligatorie; PMI fornitrici in classi separate (art. 85 c. 3) | Facoltative, salvo fisco e contributi non integrali, garantiti da terzi, utilità non in denaro, proponenti (art. 85 c. 2) |
| Controllo del tribunale all'apertura | Ritualità; inammissibile se manifestamente inidoneo (art. 47 c. 1 lett. b) | Ammissibilità e fattibilità (art. 47 c. 1 lett. a) |
| Voto | Approvato se tutte le classi votano sì: in ciascuna, maggioranza dei crediti ammessi o due terzi dei votanti se vota almeno metà (art. 109 c. 5); altrimenti omologazione trasversale (art. 112 c. 2) | Maggioranza dei crediti ammessi al voto e, con classi, nel maggior numero di classi; maggioranza per teste se un creditore supera la metà (art. 109 c. 1) |
| Omologazione | Regolarità, voto, classi, parità, ragionevoli prospettive di superare l'insolvenza, finanza nuova necessaria (art. 112 c. 1 lett. f) | Fattibilità come non manifesta inattitudine (lett. g); liquidatore e comitato dei creditori (art. 114) |
| Dopo | Esecuzione del piano sotto sorveglianza del commissario (art. 118); risoluzione (art. 119) e annullamento (art. 120) | Liquidazione con procedure competitive; stesse regole su risoluzione e annullamento |
Il concordato è riservato agli imprenditori assoggettabili alla liquidazione giudiziale (art. 121: commerciali non minori, cioè con attivo oltre 300.000, ricavi oltre 200.000 o debiti oltre 500.000 euro); per gli altri esiste il concordato minore del sovraindebitamento. Il codice ha una preferenza dichiarata per la continuità, che «tutela l'interesse dei creditori e preserva i posti di lavoro»: il piano di continuità è controllato all'ingresso solo nella ritualità, può distribuire il valore eccedente quello di liquidazione con la regola della priorità relativa e può essere omologato anche contro classi dissenzienti; il liquidatorio, invece, deve garantire il 20% ai chirografari con risorse esterne, altrimenti la via è la liquidazione giudiziale. Il valore di liquidazione (art. 87, c. 1, lett. c) è il pilastro del piano: quanto i creditori prenderebbero nella liquidazione giudiziale, comprese le azioni revocatorie e di responsabilità, ed è il metro del test di convenienza nelle opposizioni.
Il percorso, dalla domanda all'esecuzione
- Domanda (artt. 39-40): ricorso al tribunale del centro degli interessi principali con bilanci, situazione patrimoniale, elenco dei creditori e dei beni; con la domanda «con riserva» (art. 44) il tribunale assegna da 30 a 60 giorni, prorogabili di 60 con un progetto di regolazione, nomina il commissario e impone obblighi informativi; gli atti di frode portano alla revoca (art. 106).
- Protezione e gestione: misure protettive dalla pubblicazione nel registro delle imprese, con blocco delle esecuzioni e sospensione delle prescrizioni, confermate dal tribunale (art. 54); il debitore amministra sotto vigilanza, con autorizzazione per gli atti straordinari (art. 94), pagamenti di crediti anteriori essenziali per la continuità (art. 100), contratti pendenti (art. 97), finanziamenti prededucibili (artt. 99-101).
- Piano, attestazione, apertura: piano con i contenuti dell'art. 87 e attestazione del professionista indipendente su veridicità dei dati e fattibilità; decreto di apertura con giudice delegato, commissario e termini per il voto (art. 47); relazione del commissario ai creditori (art. 105); proposte concorrenti dei creditori con il 5% dei crediti (art. 90).
- Voto e omologazione: voto telematico; maggioranze dell'art. 109; opposizioni; omologazione con sentenza entro dodici mesi dalla domanda (artt. 112-113), anche con ristrutturazione trasversale nella continuità; transazione fiscale con omologazione anche senza il voto del fisco alle condizioni di legge; reclamo alla corte d'appello.
- Esecuzione: il commissario sorveglia e riferisce ogni sei mesi, con poteri sostitutivi se il debitore non esegue (art. 118); nel liquidatorio il liquidatore vende con procedure competitive (art. 114); i creditori possono chiedere la risoluzione entro un anno dall'ultimo adempimento se l'inadempimento non è di scarsa importanza (art. 119) e l'annullamento per frode (art. 120); in entrambi i casi segue la liquidazione giudiziale.
La scelta dello strumento si fa sul rapporto tra flussi futuri e debito: se l'attività genera cassa, la composizione negoziata è il primo passo, seguita dagli accordi se i creditori decisivi sono pochi, o dal concordato in continuità se servono il voto per classi e la forza dell'omologazione contro i dissenzienti; se l'attività va chiusa, il liquidatorio conviene solo con risorse esterne, altrimenti il concordato semplificato dopo la composizione negoziata o la liquidazione giudiziale. Per gli amministratori il concordato è anche uno scudo: la tempestiva attivazione esclude l'aggravamento colpevole del dissesto (responsabilità nella crisi), mentre i pagamenti selettivi prima della domanda restano esposti alla revocatoria e alla bancarotta preferenziale. I creditori trovano nella guida dedicata come difendersi e votare, e i lavoratori hanno il Fondo di garanzia per TFR e ultime mensilità dopo l'omologa.
Domande frequenti
La mia società ha 2 milioni di debiti ma l'attività funziona: il concordato in continuità che cosa mi consente di fare?
Di continuare a operare mentre i debiti vengono ristrutturati, con la protezione del tribunale. Con la domanda (anche «con riserva», che dà da 30 a 60 giorni prorogabili per presentare il piano, art. 44 CCII) si chiedono le misure protettive che bloccano pignoramenti e azioni cautelari (art. 54); lei conserva l'amministrazione sotto la vigilanza del commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice delegato per gli atti straordinari (art. 94), può farsi autorizzare a pagare i fornitori strategici anteriori (art. 100) e a ottenere finanza prededucibile. Il piano (art. 87) deve mostrare cause della crisi, valore di liquidazione, piano industriale con costi, ricavi e fabbisogno, e l'utilità specifica offerta a ogni creditore, che nella continuità può anche non provenire prevalentemente dai flussi dell'attività; i creditori vanno divisi in classi (obbligatorie, art. 85) e il concordato è approvato se tutte le classi votano a favore, con la maggioranza dei crediti o i due terzi dei votanti in ciascuna (art. 109, c. 5); se qualche classe dice no, il tribunale può omologare lo stesso con la ristrutturazione trasversale (art. 112, c. 2) se i valori sono distribuiti correttamente. L'omologazione arriva entro dodici mesi e vincola tutti i creditori anteriori, compreso il fisco con la transazione fiscale.
Preferisco chiudere e liquidare tutto pagando i creditori in parte: che cosa serve per un concordato liquidatorio?
Due condizioni che il codice ha reso severe (art. 84, c. 4): un apporto di risorse esterne (dei soci o di terzi, senza obbligo di restituzione) che aumenti di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della domanda, e la soddisfazione dei creditori chirografari, e dei privilegiati degradati per incapienza, in misura non inferiore al 20% del loro ammontare. Senza queste risorse la strada è la liquidazione giudiziale, oppure, dopo una composizione negoziata fallita, il concordato semplificato senza voto. Il piano liquidatorio è verificato dal tribunale anche nella fattibilità (art. 47); i creditori votano a maggioranza dei crediti ammessi (e delle classi, se ci sono, art. 109); il tribunale nomina un liquidatore e un comitato dei creditori (art. 114) e le vendite seguono le regole competitive delle esecuzioni. Il vantaggio rispetto alla liquidazione giudiziale è il controllo sui tempi, l'assenza dell'accertamento del passivo e l'esdebitazione automatica della società; lo svantaggio è il costo del 20% garantito e delle risorse esterne.
Sono un creditore chirografario: posso oppormi e che cosa mi resta?
Può votare contro, presentare osservazioni al commissario e, dopo il voto, fare opposizione all'omologazione, sostenendo che il piano non è fattibile, che le classi sono formate male, che il trattamento della sua classe è peggiore di quello che otterrebbe nella liquidazione giudiziale (test di convenienza) o, nella continuità, che la ristrutturazione trasversale viola la priorità relativa; con almeno il 5% dei crediti può anche presentare una proposta concorrente (art. 90). Se il concordato è omologato, la sua pretesa si riduce a quanto previsto dal piano per la sua classe, ma conserva per intero i diritti verso i coobbligati e i fideiussori del debitore (art. 117): il garante personale dell'amministratore risponde dell'intero. Se il debitore non esegue, può chiedere la risoluzione entro un anno dall'ultimo adempimento, con l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 119); se scopre che il passivo era gonfiato o l'attivo nascosto, l'annullamento (art. 120).
Quanto costa e quanto dura?
I costi principali sono l'attestatore indipendente, il commissario giudiziale (compenso liquidato dal tribunale in base al passivo e all'attivo), i legali e gli advisor del piano, il fondo spese richiesto dal tribunale all'apertura e, nel liquidatorio, il liquidatore; a questo si aggiungono le risorse esterne obbligatorie nel liquidatorio. I tempi: da 30 a 120 giorni per il piano con la domanda con riserva, l'apertura, il voto nei termini fissati dal tribunale, l'omologazione che deve intervenire entro dodici mesi dalla domanda (art. 113, c. 2); l'esecuzione dura quanto il piano, di regola da due a cinque anni, sotto la sorveglianza del commissario (art. 118). Le alternative meno costose sono gli accordi di ristrutturazione con il 60% dei creditori e il piano attestato, se la platea dei creditori è concentrata; la composizione negoziata è il primo passo consigliato quando la crisi è reversibile, perché la fase riservata evita gli effetti reputazionali della pubblicazione della domanda.
Fonti normative
- Art. 84 D.Lgs. 14/2019 — Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano
- Art. 85 D.Lgs. 14/2019 — Suddivisione dei creditori in classi
- Art. 87 D.Lgs. 14/2019 — Contenuto del piano di concordato
- Art. 44 D.Lgs. 14/2019 — Accesso con riserva di deposito della documentazione
- Art. 94 D.Lgs. 14/2019 — Amministrazione dei beni durante la procedura
- Art. 109 D.Lgs. 14/2019 — Maggioranza per l'approvazione del concordato
- Art. 112 D.Lgs. 14/2019 — Giudizio di omologazione
- Art. 117 D.Lgs. 14/2019 — Effetti del concordato per i creditori
- Art. 119 D.Lgs. 14/2019 — Risoluzione del concordato
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl codice della crisi d'impresa: la mappa degli strumentiLe definizioni (art. 2: crisi come probabilità di insolvenza con flussi di cassa inadeguati nei dodici mesi; insolvenza come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; sovraindebitamento per consumatore, professionista, imprenditore minore e agricolo; impresa minore sotto 300.000 euro di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti), i doveri (art. 3 e 2086 c.c.: assetti adeguati per rilevare la crisi; segnali: retribuzioni scadute da 30 giorni oltre metà del monte mensile, fornitori scaduti da 90 giorni oltre i non scaduti, banche oltre 60 giorni per almeno il 5%; segnalazioni dei creditori pubblici, art. 25-novies: INPS oltre 90 giorni e 15.000 euro o 30%, INAIL 5.000, IVA oltre 5.000 e 10% del volume d'affari o comunque 20.000, Riscossione 100.000, 200.000 o 500.000; responsabilità degli amministratori), la composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies: istanza sulla piattaforma delle camere di commercio, esperto indipendente, trattative riservate, misure protettive confermate dal tribunale, autorizzazione a finanziamenti prededucibili e a cessioni d'azienda, misure premiali sui debiti fiscali e rateazione in 72 rate; esiti: contratto, convenzione di moratoria, accordo con l'esperto; poi piano attestato, accordi di ristrutturazione o concordato semplificato per la liquidazione, art. 25-sexies, senza voto dei creditori), gli strumenti negoziali (piano attestato di risanamento, art. 56, senza tribunale, con esenzione da revocatoria; accordi di ristrutturazione con almeno il 60% dei crediti omologati dal tribunale, agevolati al 30% e a efficacia estesa, artt. 57-64; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, art. 64-bis, con distribuzione libera se tutte le classi approvano; convenzione di moratoria, art. 62; transazione fiscale e contributiva, artt. 63 e 88, anche con cram down), il concordato preventivo (artt. 84-120: in continuità diretta o indiretta, con voto per classi e ristrutturazione trasversale; liquidatorio con apporto esterno del 10% e almeno il 20% ai chirografari; domanda con riserva, art. 44, 30-60 giorni prorogabili; misure protettive; commissario giudiziale; omologazione; inadempimento e risoluzione), la liquidazione giudiziale (artt. 121-283: imprenditori commerciali non minori insolventi, debiti scaduti di almeno 30.000 euro; curatore, giudice delegato, comitato dei creditori; stato passivo; programma di liquidazione in 150 giorni; vendite competitive; riparto; chiusura ed esdebitazione anche dopo tre anni; concordato nella liquidazione), le procedure da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 67, senza voto; concordato minore, art. 74, con maggioranza dei crediti; liquidazione controllata, art. 268, per tre anni; esdebitazione dell'incapiente, art. 283, una sola volta; OCC), gli altri istituti (liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, gruppi di imprese, procedure transfrontaliere con il regolamento UE 2015/848), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322-323, ricorso abusivo al credito, falso in attestazioni), come scegliere (tempestività, continuità realistica, consenso dei creditori chiave, costi degli attestatori).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa composizione negoziata della crisi d'impresaPresupposti (art. 12 CCII: imprenditore commerciale o agricolo, anche sotto soglia ex art. 25-quater, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, oppure già in crisi o insolvente, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile; art. 25-quinquies: non in pendenza di domande di concordato o accordi né entro 4 mesi dalla rinuncia), l'avvio (art. 17: istanza sulla piattaforma telematica di Unioncamere con bilanci degli ultimi tre esercizi o dichiarazioni, situazione aggiornata a 60 giorni, progetto di piano secondo la lista di controllo, piano finanziario a 6 mesi, elenco dei creditori, dichiarazione sui ricorsi pendenti; test pratico di sostenibilità e programma di rateizzazione automatica, artt. 13 e 25-undecies; nomina dell'esperto da una commissione entro 5 giorni lavorativi tra commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro con esperienza, art. 13; l'esperto convoca l'imprenditore, valuta le prospettive e, se concrete, incontra i creditori con incontri ravvicinati, art. 17 c. 5; durata 180 giorni dall'accettazione, prorogabili di altri 180 su richiesta delle parti o se pendono ricorsi al tribunale, c. 7; relazione finale, c. 8; riservatezza salvo pubblicazione delle misure protettive), le protezioni (art. 18: misure protettive verso tutti i creditori o alcuni, pubblicate nel registro delle imprese con l'accettazione dell'esperto: dalla pubblicazione niente nuove prelazioni, niente azioni esecutive e cautelari, prescrizioni sospese, pagamenti non inibiti, esclusi i crediti dei lavoratori; la liquidazione giudiziale non può essere aperta; art. 18 c. 5: i creditori e le banche non possono rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o revocare gli affidamenti; art. 16 c. 5: l'accesso non è di per sé causa di revoca delle linee di credito né di riclassificazione; art. 19: ricorso al tribunale entro il giorno successivo per la conferma, pubblicazione del numero di ruolo entro 20 giorni pena inefficacia, udienza con parere dell'esperto, conferma con durata e proroghe fino a 240 giorni complessivi, revoca se pregiudicano le trattative; provvedimenti cautelari; art. 20: sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione ex artt. 2446-2447 e 2482-bis/ter e della causa di scioglimento per perdite), la gestione (art. 21: l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria; se in crisi evita pregiudizio alla sostenibilità, se insolvente gestisce nel prevalente interesse dei creditori; informa l'esperto per iscritto degli atti straordinari e dei pagamenti non coerenti; segnalazione dell'esperto e iscrizione del dissenso nel registro delle imprese; art. 22: autorizzazioni del tribunale per finanziamenti prededucibili anche dai soci, riattivazione di linee di credito e per la cessione dell'azienda o di rami senza la responsabilità per i debiti ex art. 2560 c. 2 c.c., con procedura competitiva e salvo l'art. 2112 per i lavoratori; art. 16 c. 5 banche obbligate a partecipare in modo attivo e informato), gli esiti (art. 23 c. 1: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno 2 anni, convenzione di moratoria ex art. 62, accordo sottoscritto anche dall'esperto con esenzione da revocatoria e dai reati di bancarotta semplice e preferenziale; c. 2: piano attestato ex art. 56, accordi di ristrutturazione con soglia ridotta dal 75 al 60% per gli accordi a efficacia estesa, concordato semplificato per la liquidazione ex art. 25-sexies senza voto dei creditori, ogni altro strumento; c. 2-bis: accordo transattivo con fisco, AdER ed enti territoriali su tributi e accessori con attestazione di convenienza, depositato in tribunale, non per risorse UE), le misure premiali (art. 25-bis: interessi sui debiti tributari ridotti al tasso legale durante le trattative, sanzioni ridotte al minimo se il termine scade dopo l'istanza, sanzioni e interessi dimezzati negli esiti del c. 2, rateazione fino a 72 rate mensili di imposte non iscritte a ruolo con istanza firmata dall'esperto, sopravvenienze attive detassate), i costi (art. 25-ter: compenso dell'esperto a percentuale sull'attivo, dal 4-6% sotto 100.000 euro allo 0,05-0,10% tra 2,5 e 50 milioni, minimo 4.000 e massimo 400.000 euro, con aumenti e riduzioni; consulenti dell'imprenditore; attestatore per gli esiti che lo richiedono), quando conviene (crisi reversibile con flussi, pochi creditori decisivi, banche da tenere ferme, necessità di vendere l'azienda in continuità; non per chi ha già deciso di liquidare senza attivo, per cui c'è la liquidazione giudiziale) e i rischi (trattative fallite dopo mesi con esperto negativo, pubblicità delle misure protettive, responsabilità per atti pregiudizievoli, decadenza dalle misure per omesso ricorso).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeGli amministratori nella crisi: obblighi, responsabilità, azione del curatoreGli obblighi (art. 2086 c. 2 c.c.: l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, e attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti per superarla; art. 3 CCII: gli assetti devono rilevare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità per i 12 mesi successivi e i segnali: retribuzioni scadute da almeno 30 giorni oltre la metà del monte mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori a quelli non scaduti, esposizioni bancarie scadute o sconfinate da oltre 60 giorni per almeno il 5% del totale, esposizioni verso i creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies; art. 25-octies: segnalazione dell'organo di controllo e del revisore con 30 giorni per rispondere; artt. 2482-bis e 2446: perdite oltre un terzo, convocazione senza indugio dell'assemblea con relazione, riduzione entro l'esercizio successivo; artt. 2482-ter e 2447: capitale sotto il minimo, riduzione e ricostituzione o trasformazione, altrimenti scioglimento ex art. 2484 n. 4; art. 2086 e 2381: informazione e vigilanza), la gestione conservativa (art. 2486 c.c.: dopo la causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori, gli amministratori conservano il potere di gestione solo per conservare l'integrità e il valore del patrimonio; responsabilità personale e solidale verso società, soci, creditori e terzi; c. 3: danno presunto pari alla differenza tra il patrimonio netto alla cessazione dalla carica o all'apertura della procedura e quello alla causa di scioglimento, detratti i costi di normalità della liquidazione, salvo prova di un diverso ammontare; se mancano le scritture o i netti non sono determinabili, differenza tra attivo e passivo della procedura; operazioni vietate: nuovi contratti a rischio, pagamenti preferenziali, distribuzioni; operazioni consentite: completamento delle commesse, vendite conservative, tutela dei beni), gli strumenti (composizione negoziata ex artt. 12-25-quinquies CCII con l'esperto, misure protettive e, ex art. 20, sospensione degli obblighi di riduzione e ricostituzione del capitale e della causa di scioglimento fino alla conclusione delle trattative; piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo con la continuità, liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37; il ricorso tempestivo agli strumenti esclude la responsabilità per l'aggravamento; la richiesta di liquidazione giudiziale in proprio è un dovere quando manca ogni alternativa), le azioni (azione sociale ex artt. 2393 e 2476 c.c., deliberata dai soci o promossa da ciascun socio nella srl; azione dei creditori sociali ex art. 2394 e 2476 c. 6 per l'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio, quando è insufficiente, con prescrizione quinquennale ex art. 2949 dal momento in cui l'insufficienza è conoscibile; azione dei terzi e dei singoli soci ex art. 2395 e 2476 c. 7 per danni diretti; nella liquidazione giudiziale, art. 255 CCII: il curatore esercita tutte le azioni, anche verso i coobbligati, con l'autorizzazione del giudice delegato; art. 2486 c. 3 come criterio di quantificazione; azione contro i sindaci e i revisori ex art. 2407; responsabilità dell'amministratore di fatto e dei soci che hanno deciso ex art. 2476 c. 8; polizze D&O; transazioni con il curatore), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322 e 323 CCII, per distrazione, pagamenti preferenziali, aggravamento del dissesto con operazioni imprudenti, ritardo nel chiedere la liquidazione, omessa tenuta delle scritture; falso in bilancio; omesso versamento di ritenute e IVA; art. 2634 c.c.), come proteggersi (assetti documentati e verbali del CdA con l'analisi della continuità, relazioni degli organi di controllo, budget e tesoreria a 12 mesi, tempestiva convocazione dei soci, ricorso all'esperto o al consulente, dissenso verbalizzato del singolo amministratore ex art. 2476 c. 1 e 2392 c. 3, dimissioni motivate quando i soci non ricapitalizzano né consentono gli strumenti, no a pagamenti selettivi e a nuove garanzie, conservazione delle scritture).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl mio cliente è in liquidazione giudiziale: che cosa posso farePrima della procedura (segnali di insolvenza; composizione negoziata: le misure protettive pubblicate nel registro delle imprese bloccano azioni esecutive e cautelari e l'acquisto di prelazioni, art. 18, ma i contratti proseguono e la fornitura può essere condizionata al pagamento; concordato con riserva e misure protettive; l'istanza di liquidazione giudiziale del creditore, art. 37, con debiti scaduti di almeno 30.000 euro), gli effetti della sentenza (art. 150: nessuna azione esecutiva o cautelare, anche per crediti successivi; art. 142-145: atti e pagamenti del debitore inefficaci; art. 154: interessi sospesi per i chirografari; art. 155: compensazione dei crediti anteriori anche non scaduti, salvo cessioni nell'anno; art. 143: cause interrotte e riassunte contro il curatore), i contratti in corso (art. 172: sospesi fino alla scelta del curatore tra subentro e scioglimento; messa in mora con termine fino a 60 giorni; crediti maturati durante la procedura prededucibili; scioglimento senza risarcimento se non previsto; regole speciali: vendita con riserva di proprietà, art. 178; contratti a esecuzione continuata con pagamento integrale delle consegne successive, art. 179; preliminare trascritto con privilegio dell'acquirente, art. 173; immobili da costruire, art. 174; contratti personali, art. 175; leasing con restituzione del bene e conguaglio, art. 177; locazione con recesso del curatore e indennizzo, art. 185; appalto sciolto salvo subentro in 60 giorni con garanzie, art. 186), il rischio revocatoria (art. 166: revocabili i pagamenti con mezzi anomali e gli atti sproporzionati dell'anno precedente, le garanzie per debiti preesistenti, e i pagamenti normali dei sei mesi se il curatore prova che il creditore conosceva l'insolvenza; esenti i pagamenti di beni e servizi nei termini d'uso, le rimesse bancarie non solutorie, gli atti in esecuzione di piani e accordi, le retribuzioni; art. 170 azione entro tre anni dall'apertura e cinque dall'atto), il recupero (insinuazione al passivo entro 30 giorni prima dell'udienza; privilegi; riparti; nota di variazione IVA dall'apertura, art. 26 D.P.R. 633/1972; deducibilità della perdita, art. 101 TUIR; azione integrale contro fideiussori e coobbligati, art. 278 c. 6; escussione delle garanzie reali; ritenzione), il concordato preventivo (voto per classi e maggioranza dei crediti, art. 109; proposte concorrenti; omologazione e cram down; pagamento dei privilegiati almeno al valore di liquidazione; opposizione all'omologazione), le azioni verso i responsabili (responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore, art. 255; azione diretta del creditore per danno diretto, art. 2395 c.c.; denuncia per bancarotta preferenziale o distrazione), gli errori (continuare a fornire senza garanzie, accettare pagamenti anomali, non insinuarsi in tempo, non escutere il garante, dimenticare la nota IVA).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeL'insinuazione al passivo: come il creditore recupera nella liquidazione giudizialeL'avviso del curatore (art. 200: comunicazione via PEC o raccomandata con l'udienza, il termine e le istruzioni; chi non riceve l'avviso deve comunque controllare il registro delle imprese), la domanda (art. 201: ricorso trasmesso alla PEC del curatore almeno 30 giorni prima dell'udienza, firmato anche dalla parte senza avvocato; contenuto: procedura, generalità e codice fiscale, somma o bene, fatti e ragioni, privilegio e bene su cui grava, PEC per le comunicazioni, IBAN; inammissibile se mancano procedura, somma o ragioni; senza indicazione del privilegio il credito è chirografario; documenti allegati; titoli originali in cancelleria; sospensione feriale applicabile), le domande particolari (restituzione e rivendicazione di beni con sospensione della vendita; creditori del terzo datore di ipoteca; crediti condizionati e con riserva, art. 204; crediti dei lavoratori: TFR, mensilità, privilegio dell'art. 2751-bis e Fondo di garanzia INPS; crediti del fisco; crediti prededucibili, artt. 6 e 222, verificati con le stesse forme salvo quelli non contestati), il progetto di stato passivo (art. 203: depositato e trasmesso dal curatore 15 giorni prima dell'udienza con le conclusioni motivate e le eccezioni, anche di prescrizione; osservazioni e documenti integrativi fino a 5 giorni prima; udienza anche telematica; decreto succintamente motivato del giudice delegato che ammette, esclude o ammette con riserva, art. 204; comunicazione dell'esito con le prospettive di soddisfacimento, art. 205), le impugnazioni (art. 206: opposizione del creditore escluso o ammesso in parte, contro il curatore; impugnazione dei crediti altrui; revocazione per falsità, dolo, errore o documenti scoperti; termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, art. 207, con ricorso al tribunale e giudizio in camera di consiglio, decreto reclamabile in appello), le domande tardive (art. 208: fino a 6 mesi dal decreto di esecutività, 12 se il tribunale lo ha previsto; udienza entro 4 mesi; oltre, solo per causa non imputabile ed entro 60 giorni dalla sua cessazione; i tardivi partecipano ai riparti successivi, con diritto alle quote precedenti se privilegiati o incolpevoli, art. 225), il pagamento (art. 221: prededuzione, privilegi speciali e generali nell'ordine degli artt. 2777-2778 c.c., chirografari in proporzione, postergati; riparti parziali fino all'80% con accantonamenti, art. 227; conti speciali per immobili e beni garantiti, art. 223; interessi sospesi per i chirografari, art. 154; rendiconto e riparto finale), che cosa aspettarsi (percentuali medie basse per i chirografari; tempi di anni; costi della domanda; nota di variazione IVA dopo l'apertura, art. 26 D.P.R. 633/1972; deduzione della perdita su crediti), gli altri strumenti del creditore (azione contro garanti e coobbligati, compensazione, art. 155; intervento nella liquidazione controllata e nel concordato con il voto).
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl Fondo di garanzia INPS: TFR e ultime mensilità se il datore non pagaChe cosa paga (art. 2 L. 297/1982: il Fondo di garanzia per il TFR presso l'INPS si sostituisce al datore insolvente nel pagamento del TFR ex art. 2120 c.c. e dei crediti accessori, al netto di quanto già corrisposto, compreso il TFR maturato presso il Fondo di tesoreria per la parte a carico del datore e la rivalutazione; D.Lgs. 80/1992 artt. 1-2: i crediti di lavoro diversi dal TFR relativi agli ultimi tre mesi del rapporto compresi nei dodici mesi precedenti l'apertura della procedura, l'inizio dell'esecuzione o la cessazione durante l'esercizio provvisorio; retribuzioni, ratei di tredicesima e ferie, indennità di preavviso secondo la giurisprudenza, non il risarcimento; tetto di tre volte il massimale mensile CIGS netto, per il 2026 1.340,56 euro netti al mese, cioè circa 4.021 euro, circ. INPS 4/2026; non cumulabile con la CIGS dei dodici mesi e con l'indennità di mobilità dei tre mesi successivi), quando (datore soggetto a procedura concorsuale, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria: domanda dopo 15 giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo con il credito ammesso, o dopo la sentenza sulle opposizioni, o dopo l'omologa del concordato; per le domande tardive, dopo il decreto di ammissione; datore non assoggettabile alle procedure, piccolo imprenditore, professionista, ditta cancellata, o assoggettabile ma non fallito: dopo un'esecuzione forzata rimasta in tutto o in parte infruttuosa, cioè decreto ingiuntivo o sentenza, precetto, pignoramento con verbale negativo o insufficiente, anche presso terzi; datore estero con procedura in altro Stato UE se il lavoratore lavorava abitualmente in Italia; imprese cessate senza liquidazione: prova dell'insolvenza con il pignoramento; società di persone: esecuzione anche contro i soci illimitatamente responsabili secondo l'INPS; il lavoratore in nero deve prima far accertare il rapporto), come (domanda telematica all'INPS tramite patronato o SPID con i documenti: per le procedure, copia dello stato passivo con il credito ammesso o del decreto, dichiarazione del curatore sui pagamenti, modello SR52 o SR54 con i dati; per l'esecuzione, titolo esecutivo, precetto, verbale di pignoramento negativo, dichiarazione del terzo, visure; prospetto di calcolo del TFR e delle retribuzioni; pagamento entro 60 giorni dalla domanda con accredito sul conto; interessi e rivalutazione dalla domanda per le mensilità e dalla data di ammissione per il TFR secondo la giurisprudenza; il Fondo è surrogato nel privilegio degli artt. 2751-bis e 2776 c.c.; tassazione separata del TFR), la prescrizione (TFR: 5 anni ex art. 2948 n. 5 c.c. dalla cessazione, con l'ammissione al passivo che interrompe e il termine che decorre di nuovo dalla data in cui il diritto verso il Fondo è esercitabile; mensilità: un anno dalla data in cui il credito verso il Fondo è esigibile, art. 2 c. 5 D.Lgs. 80/1992; le domande tardive perdono il diritto), i casi pratici (azienda che chiude e non risponde: decreto ingiuntivo, pignoramento, poi Fondo; azienda in liquidazione giudiziale: insinuazione al passivo con privilegio e Fondo; lavoratore che ha continuato durante l'esercizio provvisorio; dipendente di studio professionale o di ditta individuale non fallibile), il contenzioso (ricorso amministrativo e causa contro l'INPS con il rito del lavoro entro un anno dalla reiezione o dal silenzio; motivi tipici: contestazione della non fallibilità, del periodo dei tre mesi, del tetto, dei documenti).
- Reati societari e fallimentariLa bancarotta fraudolenta (art. 322 Codice della crisi)Le tre forme (art. 322 c. 1 lett. a: distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione dei beni, esposizione di passività inesistenti; lett. b: sottrazione, distruzione, falsificazione delle scritture o tenuta che impedisce la ricostruzione del patrimonio e degli affari; c. 3: pagamenti e prelazioni simulate per favorire un creditore, 1-5 anni; c. 2: fatti commessi durante la procedura), chi risponde (l'imprenditore individuale e i soci illimitatamente responsabili; per le società amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, art. 329, compreso l'amministratore di fatto; il concorso dell'estraneo: professionista, prestanome, coniuge, controparte del negozio; l'art. 329 c. 2: bancarotta impropria da reato societario, artt. 2621-2634 c.c., e da operazioni dolose che causano il dissesto), quando scatta (la sentenza di liquidazione giudiziale come condizione obiettiva di punibilità, Cass. SU 22474/2016; dolo generico per la distrazione, specifico per le passività fittizie e la documentale; nessun nesso con il dissesto per la bancarotta propria; la distrazione «a monte» anche anni prima; concordato preventivo e liquidazione controllata: art. 341 e sovraindebitamento con reati propri), le pene (3-10 anni; preferenziale 1-5; aggravante fino alla metà per danno di rilevante gravità e aumenti per più fatti o divieto di esercizio, attenuante fino a un terzo per danno di speciale tenuità, art. 326; pene accessorie: inabilitazione all'impresa e incapacità agli uffici direttivi fino a 10 anni, dosate dal giudice dopo Corte cost. 222/2018, art. 322 c. 4; interdizione dai pubblici uffici; tribunale collegiale; arresto facoltativo; custodia cautelare consentita; prescrizione 10 anni più un quarto con le interruzioni), le esenzioni (art. 324: pagamenti e operazioni in esecuzione di concordato, accordi omologati, piani attestati, concordato minore, finanziamenti autorizzati, esenti da preferenziale e semplice), le difese (prova della destinazione dei beni all'attività; restituzione prima della sentenza, bancarotta riparata; giustificazione contabile; assenza di dolo nel pagamento di debiti scaduti; responsabilità del solo amministratore operativo e limiti per i sindaci; rilevanza del piano attestato; patteggiamento con pena ridotta; ricorso abusivo al credito come alternativa minore, art. 325), i rapporti con altri reati (appropriazione indebita assorbita, falso in bilancio, autoriciclaggio, reati tributari) e con la responsabilità civile (azione del curatore, art. 255; parte civile dei creditori).