In breve
- Dalla sentenza: niente pignoramenti (art. 150 CCII), cause interrotte, interessi sospesi; si recupera solo con l'insinuazione al passivo.
- Contratti in corso: sospesi finché il curatore sceglie (art. 172); si può metterlo in mora con un termine fino a 60 giorni; l'appalto si scioglie salvo subentro (art. 186).
- Revocatoria (art. 166): a rischio i pagamenti anomali dell'ultimo anno e quelli normali dei sei mesi se si conosceva l'insolvenza; salvi i pagamenti «nei termini d'uso».
- Strumenti: compensazione (art. 155), garanti e coobbligati per intero, nota di variazione IVA, perdita deducibile, voto nel concordato (art. 109).
- Prima della procedura: nella composizione negoziata le misure protettive bloccano le esecuzioni ma non i contratti (art. 18); il creditore può chiedere lui stesso la liquidazione (art. 37).
Che cosa cambia dal giorno della sentenza
«Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo […]. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto».
| Situazione del creditore | Che cosa succede | Che cosa può fare |
|---|---|---|
| Credito scaduto per forniture o prestazioni passate | Blocco delle azioni individuali (art. 150); interessi sospesi se chirografario (art. 154) | Insinuarsi al passivo entro 30 giorni prima dell'udienza; nota di variazione IVA; perdita deducibile; escutere garanti |
| Causa in corso contro il debitore | Interrotta; prosegue contro il curatore solo se non riguarda un credito da insinuare (art. 143) | Riassumere o trasferire la pretesa nella domanda di ammissione |
| Contratto di fornitura o servizio in corso | Sospeso fino alla scelta del curatore (art. 172) | Chiedere al giudice delegato un termine fino a 60 giorni; non consegnare senza subentro; prededuzione per il dopo |
| Appalto in corso | Sciolto salvo subentro del curatore in 60 giorni con garanzie (art. 186) | Insinuarsi per il lavoro eseguito; pretendere garanzie per proseguire |
| Vendita con riserva di proprietà, leasing | Il curatore può subentrare con l'autorizzazione del comitato; se si scioglie, il venditore restituisce le rate riscosse salvo l'equo compenso per l'uso (art. 178); nel leasing sciolto il bene torna al concedente con conguaglio (art. 177) | Chiedere cauzione, la restituzione del bene o insinuarsi per la differenza |
| Preliminare di acquisto immobiliare trascritto | Il curatore può sciogliersi; l'acquirente ha il privilegio sull'immobile per gli acconti (art. 173) | Insinuare l'acconto con privilegio; opporre la domanda ex art. 2932 trascritta prima |
| Locatore di immobile al fallito | Il contratto continua; il curatore può recedere in qualunque tempo con equo indennizzo insinuato al passivo (art. 185) | Insinuare i canoni arretrati; canoni successivi in prededuzione |
| Creditore che deve anche somme al fallito | Compensazione ammessa per crediti anteriori (art. 155) | Opporla nella domanda o al curatore |
| Creditore pagato negli ultimi mesi | Rischio di revocatoria (art. 166) entro 3 anni dall'apertura | Documentare i termini d'uso e la mancata conoscenza dell'insolvenza |
La sentenza di apertura toglie al debitore i beni e ai creditori le azioni: chi ha un decreto ingiuntivo o un pignoramento in corso lo vede fermarsi (art. 150), chi ha una causa la vede interrompersi, chi ha un contratto lo vede sospeso. La regola per i contratti non ancora eseguiti da entrambe le parti è la scelta del curatore (art. 172): se subentra, le prestazioni successive sono pagate in prededuzione, se si scioglie il creditore insinua il credito per quanto ha già fatto, senza risarcimento se non previsto da norme speciali; nel frattempo la messa in mora con termine fino a 60 giorni evita di restare appesi. Le regole speciali contano: l'appalto si scioglie da sé salvo subentro comunicato in 60 giorni con garanzie (art. 186), il leasing sciolto restituisce il bene al concedente che versa alla curatela l'eventuale eccedenza tra ricavato e credito residuo (art. 177), il preliminare trascritto dà al promissario acquirente un privilegio sull'immobile per gli acconti (art. 173), i contratti personali si sciolgono (art. 175), la locazione prosegue con facoltà di recesso del curatore e indennizzo (art. 185), la vendita con riserva di proprietà prosegue solo se il curatore subentra, e allora il venditore può chiedere cauzione (art. 178); nei contratti a esecuzione continuata il curatore che subentra paga per intero le consegne successive (art. 179). Anche prima della sentenza il creditore incontra limiti: nella composizione negoziata le misure protettive pubblicate nel registro delle imprese vietano di iniziare o proseguire esecuzioni e cautelari e di acquisire prelazioni non concordate (art. 18), ma non impongono di continuare a fornire a credito, e i contratti in corso non possono essere sciolti dal creditore per il solo fatto della trattativa; nel concordato con riserva scattano effetti analoghi.
Revocatoria, recupero, concordato
«Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca».
- Il rischio revocatoria (art. 166): sono revocati, salvo prova contraria del creditore, gli atti sproporzionati e i pagamenti con mezzi anomali (cessioni di beni, assegni di terzi, datio in solutum) dell'anno precedente e le garanzie costituite per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi; sono revocati, se il curatore prova che il creditore conosceva l'insolvenza, i pagamenti normali di debiti scaduti e gli atti a titolo oneroso dei sei mesi anteriori; sono esenti i pagamenti nei termini d'uso, le rimesse bancarie non solutorie, le vendite di case a giusto prezzo, gli atti in esecuzione di piani attestati, accordi e concordati, le retribuzioni. Chi subisce la revocatoria restituisce e si insinua per l'importo.
- Il recupero: domanda di ammissione con eventuale privilegio (professionisti per gli ultimi due anni, agenti per l'ultimo anno, artigiani e cooperative, art. 2751-bis c.c.; venditore di macchine con privilegio speciale; locatore per i canoni), riparti secondo l'ordine dell'art. 221, chiusura e perdita del residuo.
- IVA e imposte: dalla data della sentenza il fornitore emette la nota di variazione in diminuzione recuperando l'IVA (art. 26 D.P.R. 633/1972) senza attendere il riparto finale, e deduce la perdita su crediti che diventa certa con l'apertura della procedura (art. 101 TUIR).
- Garanti e coobbligati: la procedura non li protegge; il fideiussore, il coobbligato in solido e il socio illimitatamente responsabile di altra società rispondono per intero e l'esdebitazione del debitore non li libera (art. 278, c. 6); chi paga si surroga nel passivo.
- Il concordato: se invece del fallimento arriva una proposta di concordato, il creditore chirografario vota (maggioranza dei crediti ammessi, per classi se previste, art. 109), può presentare osservazioni e opporsi all'omologazione se il piano lo tratta peggio della liquidazione; i privilegiati non votano se pagati per intero, e possono essere falcidiati solo fino al valore di liquidazione del bene con voto per la parte residua.
- I responsabili: le azioni contro gli amministratori spettano al curatore (art. 255) e i creditori ne beneficiano tramite la massa; resta al singolo l'azione per il danno diretto (art. 2395 c.c., per esempio fatture emesse con bilanci falsi per ottenere credito) e la denuncia per bancarotta preferenziale o distrattiva, che porta alla costituzione di parte civile.
In pratica, davanti ai primi ritardi di un cliente strutturato conviene passare a consegne contro pagamento o con garanzie, chiudere i contratti aperti con atti scritti, evitare pagamenti anomali che tra un anno potrebbero essere revocati, e tenere la documentazione dei termini d'uso; alla notizia della procedura, insinuarsi subito, emettere la nota IVA, escutere i garanti e valutare se la richiesta di liquidazione o l'intervento nel concordato migliorino il recupero. Il creditore che aspetta il riparto finale, in media, riceve poco: quello che si muove prima della sentenza recupera di più.
Domande frequenti
Il cliente mi ha pagato una fattura arretrata un mese prima della sentenza: devo restituire i soldi?
Dipende da come e da che cosa sapeva. I pagamenti di beni e servizi fatti nell'esercizio dell'impresa «nei termini d'uso» sono esenti da revocatoria (art. 166, c. 3, lett. a); un pagamento in ritardo di mesi, con assegni di terzi, con cessione di beni o dopo una diffida che citava l'insolvenza è invece revocabile se il curatore prova che lei conosceva lo stato di insolvenza (c. 2, sei mesi anteriori), e lo è senza bisogno di quella prova, salvo la sua prova contraria, se è avvenuto con mezzi anomali nell'anno (c. 1, lett. b). Il curatore ha tre anni dall'apertura per agire; chi restituisce si insinua per l'importo restituito.
Ho un contratto di fornitura in corso: continuo a consegnare?
No, senza una decisione del curatore. Dall'apertura il contratto non ancora eseguito da entrambe le parti resta sospeso (art. 172): il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, sceglie se subentrare, assumendo gli obblighi da quel momento con crediti in prededuzione, o sciogliersi; lei può fargli assegnare dal giudice delegato un termine fino a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto, e per le forniture già fatte si insinua al passivo. Per l'appalto vale la regola inversa: si scioglie salvo subentro comunicato in 60 giorni con garanzie (art. 186); per la vendita con riserva di proprietà il curatore può subentrare, e il venditore può chiedere cauzione o il pagamento immediato scontato (art. 178); se il curatore si scioglie, riprende il bene e restituisce le rate riscosse, trattenendo un equo compenso per l'uso.
Posso trattenere quello che devo al fallito e compensare?
Sì: i crediti verso il debitore in liquidazione giudiziale si possono opporre in compensazione con i propri debiti verso di lui, anche se non ancora scaduti al momento dell'apertura (art. 155), purché entrambi siano anteriori e il credito non sia stato comprato dopo la domanda o nell'anno precedente. La compensazione si fa valere nella domanda di insinuazione o rispondendo alla richiesta di pagamento del curatore. Il diritto di ritenzione sui beni del debitore in suo possesso resta, ma il curatore può riscattarli pagando.
Conviene chiedere io la liquidazione giudiziale del debitore?
Serve quando il debitore è insolvente, ha un patrimonio da recuperare o da sottrarre ad altri creditori più rapidi, e i debiti scaduti superano 30.000 euro; il ricorso richiede l'avvocato, prova dell'insolvenza (decreti ingiuntivi inevasi, pignoramenti negativi, protesti) e comporta il rischio di spese se respinto. Spesso la minaccia basta a ottenere un accordo, ma va usata con cautela: il pagamento ottenuto sotto quella pressione è tra i primi che il curatore revoca. In alternativa, il creditore può presentare l'istanza in una composizione negoziata in corso o intervenire nel concordato votando contro un piano inadeguato.
Fonti normative
- Art. 150 D.Lgs. 14/2019 — Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
- Art. 155 D.Lgs. 14/2019 — Compensazione
- Art. 166 D.Lgs. 14/2019 — Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (revocatoria ed esenzioni)
- Art. 172 D.Lgs. 14/2019 — Rapporti pendenti
- Art. 186 D.Lgs. 14/2019 — Contratto di appalto
- Art. 18 D.Lgs. 14/2019 — Misure protettive nella composizione negoziata
- Art. 109 D.Lgs. 14/2019 — Maggioranza per l'approvazione del concordato
- Art. 26 D.P.R. 633/1972 — Note di variazione IVA (procedure concorsuali)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeL'insinuazione al passivo: come il creditore recupera nella liquidazione giudizialeL'avviso del curatore (art. 200: comunicazione via PEC o raccomandata con l'udienza, il termine e le istruzioni; chi non riceve l'avviso deve comunque controllare il registro delle imprese), la domanda (art. 201: ricorso trasmesso alla PEC del curatore almeno 30 giorni prima dell'udienza, firmato anche dalla parte senza avvocato; contenuto: procedura, generalità e codice fiscale, somma o bene, fatti e ragioni, privilegio e bene su cui grava, PEC per le comunicazioni, IBAN; inammissibile se mancano procedura, somma o ragioni; senza indicazione del privilegio il credito è chirografario; documenti allegati; titoli originali in cancelleria; sospensione feriale applicabile), le domande particolari (restituzione e rivendicazione di beni con sospensione della vendita; creditori del terzo datore di ipoteca; crediti condizionati e con riserva, art. 204; crediti dei lavoratori: TFR, mensilità, privilegio dell'art. 2751-bis e Fondo di garanzia INPS; crediti del fisco; crediti prededucibili, artt. 6 e 222, verificati con le stesse forme salvo quelli non contestati), il progetto di stato passivo (art. 203: depositato e trasmesso dal curatore 15 giorni prima dell'udienza con le conclusioni motivate e le eccezioni, anche di prescrizione; osservazioni e documenti integrativi fino a 5 giorni prima; udienza anche telematica; decreto succintamente motivato del giudice delegato che ammette, esclude o ammette con riserva, art. 204; comunicazione dell'esito con le prospettive di soddisfacimento, art. 205), le impugnazioni (art. 206: opposizione del creditore escluso o ammesso in parte, contro il curatore; impugnazione dei crediti altrui; revocazione per falsità, dolo, errore o documenti scoperti; termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, art. 207, con ricorso al tribunale e giudizio in camera di consiglio, decreto reclamabile in appello), le domande tardive (art. 208: fino a 6 mesi dal decreto di esecutività, 12 se il tribunale lo ha previsto; udienza entro 4 mesi; oltre, solo per causa non imputabile ed entro 60 giorni dalla sua cessazione; i tardivi partecipano ai riparti successivi, con diritto alle quote precedenti se privilegiati o incolpevoli, art. 225), il pagamento (art. 221: prededuzione, privilegi speciali e generali nell'ordine degli artt. 2777-2778 c.c., chirografari in proporzione, postergati; riparti parziali fino all'80% con accantonamenti, art. 227; conti speciali per immobili e beni garantiti, art. 223; interessi sospesi per i chirografari, art. 154; rendiconto e riparto finale), che cosa aspettarsi (percentuali medie basse per i chirografari; tempi di anni; costi della domanda; nota di variazione IVA dopo l'apertura, art. 26 D.P.R. 633/1972; deduzione della perdita su crediti), gli altri strumenti del creditore (azione contro garanti e coobbligati, compensazione, art. 155; intervento nella liquidazione controllata e nel concordato con il voto).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl codice della crisi d'impresa: la mappa degli strumentiLe definizioni (art. 2: crisi come probabilità di insolvenza con flussi di cassa inadeguati nei dodici mesi; insolvenza come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; sovraindebitamento per consumatore, professionista, imprenditore minore e agricolo; impresa minore sotto 300.000 euro di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti), i doveri (art. 3 e 2086 c.c.: assetti adeguati per rilevare la crisi; segnali: retribuzioni scadute da 30 giorni oltre metà del monte mensile, fornitori scaduti da 90 giorni oltre i non scaduti, banche oltre 60 giorni per almeno il 5%; segnalazioni dei creditori pubblici, art. 25-novies: INPS oltre 90 giorni e 15.000 euro o 30%, INAIL 5.000, IVA oltre 5.000 e 10% del volume d'affari o comunque 20.000, Riscossione 100.000, 200.000 o 500.000; responsabilità degli amministratori), la composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies: istanza sulla piattaforma delle camere di commercio, esperto indipendente, trattative riservate, misure protettive confermate dal tribunale, autorizzazione a finanziamenti prededucibili e a cessioni d'azienda, misure premiali sui debiti fiscali e rateazione in 72 rate; esiti: contratto, convenzione di moratoria, accordo con l'esperto; poi piano attestato, accordi di ristrutturazione o concordato semplificato per la liquidazione, art. 25-sexies, senza voto dei creditori), gli strumenti negoziali (piano attestato di risanamento, art. 56, senza tribunale, con esenzione da revocatoria; accordi di ristrutturazione con almeno il 60% dei crediti omologati dal tribunale, agevolati al 30% e a efficacia estesa, artt. 57-64; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, art. 64-bis, con distribuzione libera se tutte le classi approvano; convenzione di moratoria, art. 62; transazione fiscale e contributiva, artt. 63 e 88, anche con cram down), il concordato preventivo (artt. 84-120: in continuità diretta o indiretta, con voto per classi e ristrutturazione trasversale; liquidatorio con apporto esterno del 10% e almeno il 20% ai chirografari; domanda con riserva, art. 44, 30-60 giorni prorogabili; misure protettive; commissario giudiziale; omologazione; inadempimento e risoluzione), la liquidazione giudiziale (artt. 121-283: imprenditori commerciali non minori insolventi, debiti scaduti di almeno 30.000 euro; curatore, giudice delegato, comitato dei creditori; stato passivo; programma di liquidazione in 150 giorni; vendite competitive; riparto; chiusura ed esdebitazione anche dopo tre anni; concordato nella liquidazione), le procedure da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 67, senza voto; concordato minore, art. 74, con maggioranza dei crediti; liquidazione controllata, art. 268, per tre anni; esdebitazione dell'incapiente, art. 283, una sola volta; OCC), gli altri istituti (liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, gruppi di imprese, procedure transfrontaliere con il regolamento UE 2015/848), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322-323, ricorso abusivo al credito, falso in attestazioni), come scegliere (tempestività, continuità realistica, consenso dei creditori chiave, costi degli attestatori).