In breve
- Permuta: scambio di beni o diritti; si applicano le regole della vendita.
- Riserva di proprietà: proprietario all'ultima rata, ma rischi dalla consegna.
- Una rata saltata: se non supera un ottavo del prezzo, il contratto non si risolve.
- Risoluzione: il venditore restituisce le rate, meno un equo compenso per l'uso.
- Patto di riscatto: entro 2 anni per i mobili, 5 per gli immobili; nullo se nasconde un prestito con garanzia.
La permuta e la vendita con riserva di proprietà
«Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.»
La permuta è il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti (art. 1552 c.c.): si applicano le norme sulla vendita, in quanto compatibili, le spese si dividono a metà salvo patto diverso e chi subisce l'evizione ha diritto al valore della cosa persa, oltre ai danni (artt. 1553-1555).
| Aspetto | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Proprietà e rischi | Proprietà all'ultima rata; rischi dalla consegna | Art. 1523 |
| Creditori del compratore | Riserva opponibile solo con atto scritto di data certa anteriore al pignoramento | Art. 1524, c. 1 |
| Macchine rivendute a terzi | Riserva opponibile se trascritta nel registro della cancelleria del tribunale | Art. 1524, c. 2 |
| Una sola rata non pagata | Fino a un ottavo del prezzo: niente risoluzione né decadenza dal termine | Art. 1525 |
| Risoluzione per inadempimento | Restituzione delle rate, equo compenso per l'uso, danni; indennità convenuta riducibile | Art. 1526 |
La regola della restituzione delle rate vale anche per i contratti costruiti come locazione con trasferimento finale della proprietà (art. 1526, c. 3). Sulle difese in caso di inadempimento si veda la pagina su inadempimento e risoluzione.
La vendita con patto di riscatto
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere il bene restituendo il prezzo e i rimborsi di legge; il patto di restituire un prezzo più alto è nullo per l'eccedenza (art. 1500 c.c.). Il termine non può superare due anni per i mobili e cinque per gli immobili, ed è perentorio (art. 1501): entro quel termine bisogna comunicare la dichiarazione di riscatto, per iscritto se si tratta di immobili, e pagare le somme dovute, altrimenti si decade (art. 1503). Il riscatto vale anche contro i successivi acquirenti se il patto è loro opponibile (art. 1504). Quando la vendita con riscatto è usata per garantire un prestito, con il creditore che diventa proprietario definitivo solo se il debito non è pagato, si ricade nel divieto del patto commissorio e il contratto è nullo (art. 2744; Cass. 4816/1998; si veda anche la pagina sui prestiti tra privati).
- Leggere il contratto: prezzo, rate, riserva, penali, clausole sulle rate pagate.
- Verificare la data certa della riserva di proprietà.
- Assicurare il bene dalla consegna, se si compra a rate.
- Calcolare i termini del riscatto e preparare le somme.
- Diffidare del riscatto usato come garanzia di un prestito.
Domande frequenti
Nella vendita a rate, se il bene si rompe o viene rubato devo continuare a pagare?
Ho saltato una rata: il venditore può riprendersi il bene?
Il contratto dice che le rate pagate restano al venditore: è valido?
Vendere casa con patto di riscatto per ottenere un prestito è sicuro?
Fonti normative
- Art. 1552 c.c. — Permuta
- Art. 1523 c.c. — Vendita con riserva di proprietà
- Art. 1525 c.c. — Inadempimento del compratore
- Art. 1526 c.c. — Risoluzione e rate pagate
- Art. 1500 c.c. — Patto di riscatto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Casa e proprietàComprare casa: le tappe della compravendita e le trappoleGuida alla compravendita: proposta, preliminare, rogito e verifiche (ipoteche, catasto, titoli edilizi, condominio), obblighi del venditore, nullità per abusi.
- ContrattiVizi della cosa venduta: garanzia, termini, rimediLa garanzia per i vizi (artt. 1490-1497 c.c.): denuncia in 8 giorni, prescrizione di 1 anno, risoluzione o riduzione, danni, aliud pro alio, 2 anni per i consumatori.
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoInadempimento e risoluzione (artt. 1218, 1453-1461 c.c.): messa in mora, diffida di 15 giorni, clausola risolutiva, termine essenziale, eccezione, danni, caparra, prova.
- ContrattiIl contratto preliminare (compromesso)Il preliminare di vendita: forma scritta, contenuto, caparra e acconti, registrazione (200 euro + 0,5%), trascrizione, inadempimento e sentenza ex art. 2932 c.c.
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