In breve
- Tasso soglia: tasso medio della categoria (TEGM) più un quarto, più 4 punti, con un massimo di 8 punti sopra la media.
- Si guarda la firma: conta la soglia in vigore quando gli interessi sono pattuiti, non quella successiva.
- Nel costo rientrano commissioni, spese e polizze collegate al credito, non le imposte.
- Interessi di mora: soglia propria, non si sommano ai corrispettivi.
- Se c'è usura: nessun interesse dovuto sulla clausola colpita e restituzione di quanto pagato.
Come si calcola la soglia
Ogni trimestre il Ministero dell'economia, sentita la Banca d'Italia, rileva il tasso effettivo globale medio (TEGM) praticato dalle banche per ciascuna categoria di operazioni: mutui, prestiti personali, fidi, cessioni del quinto, leasing, carte revolving. La soglia oltre la quale gli interessi «sono sempre usurari» è quel tasso aumentato di un quarto, più quattro punti percentuali, e non può superare il tasso medio di più di otto punti (art. 2, c. 4, L. 108/1996, nella formula in vigore dal 2011). Per il confronto si considerano tutte le commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito, escluse imposte e tasse (art. 644 c.p.), comprese le polizze assicurative legate al finanziamento (Cass. 8806/2017).
| Operazione (1 luglio-30 settembre 2026) | Tasso medio | Tasso soglia |
|---|---|---|
| Mutui ipotecari a tasso fisso | 4,21% | 9,2625% |
| Mutui ipotecari a tasso variabile | 4,07% | 9,0875% |
| Credito personale | 11,68% | 18,60% |
| Cessione del quinto fino a 15.000 euro | 13,87% | 21,3375% |
| Credito revolving | 16,21% | 24,21% |
| Apertura di credito in conto corrente fino a 5.000 euro | 10,57% | 17,2125% |
| Scoperti senza affidamento fino a 1.500 euro | 15,75% | 23,6875% |
I valori cambiano ogni trimestre (decreto MEF pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2026). Per un contratto va usata la tabella del trimestre in cui è stato firmato e la categoria a cui appartiene.
Quando si guarda la soglia: firma, non pagamento
«[...] si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.»
Un tasso lecito alla firma non diventa usurario perché nel frattempo i tassi medi, e quindi le soglie, sono scesi: le Sezioni unite hanno escluso che la cosiddetta usura sopravvenuta renda nulla o inefficace la clausola (Cass. SU 24675/2017). Per la commissione di massimo scoperto dei rapporti in corso prima del 2010, la verifica va fatta confrontando separatamente il tasso e la commissione con le rispettive soglie (Cass. SU 16303/2018). Le penali per la risoluzione di un leasing, invece, non entrano nel calcolo del tasso corrispettivo (Cass. 18037/2024).
Gli interessi di mora
La legge antiusura si applica anche agli interessi moratori, cioè quelli dovuti in caso di ritardo. Poiché i decreti rilevano a parte la maggiorazione media praticata per la mora, la soglia dei moratori si calcola aggiungendo al tasso medio quella maggiorazione e applicando poi l'aumento di legge (Cass. SU 19597/2020). Secondo l'ultima rilevazione la maggiorazione media è di 1,9 punti per i mutui ipotecari oltre cinque anni, di 4,1 punti per il leasing e di 3,1 punti per gli altri prestiti. Corrispettivi e moratori non si sommano (Cass. 18540/2024 e 30581/2023), e se sono usurari solo i moratori cade soltanto quella clausola: restano dovuti gli interessi corrispettivi (Cass. 4001/2024 e 32811/2024). Nei contratti con i consumatori la clausola sugli interessi di mora eccessivi può essere anche vessatoria (Cass. 5397/2024).
Gli effetti e come si fa valere
Se sono convenuti interessi usurari, «la clausola è nulla e non sono dovuti interessi» (art. 1815, c. 2, c.c.): il contratto resta valido, ma il cliente deve restituire solo il capitale e può chiedere indietro gli interessi pagati. L'azione di restituzione si prescrive in dieci anni. Oltre alla soglia esiste l'usura «in concreto»: sono usurari anche interessi inferiori alla soglia ma sproporzionati rispetto alla prestazione, se chi li promette si trova in difficoltà economica o finanziaria (art. 644, c. 3, c.p.). Sul piano penale l'usura è punita con la reclusione da due a dieci anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, con aumento se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria.
Prima di agire serve una verifica tecnica seria: le contestazioni generiche, basate su calcoli che sommano voci non sommabili, vengono respinte. Per le controversie bancarie la mediazione è condizione di procedibilità, e l'Arbitro bancario finanziario è un'alternativa rapida e poco costosa. In causa la verifica spetta a un consulente tecnico nominato dal giudice.
- Recuperare il contratto, il piano di ammortamento e le polizze collegate.
- Individuare categoria e trimestre della firma e la relativa soglia.
- Far calcolare il costo effettivo da un tecnico, separando corrispettivi e moratori.
- Tentare ABF o mediazione prima della causa.
- Agire entro dieci anni dai pagamenti per la restituzione.
Domande frequenti
Il mio mutuo è usurario perché gli interessi di mora, sommati a quelli normali, superano la soglia?
Il tasso del mio mutuo era regolare quando l'ho firmato, ma oggi supera la soglia: posso contestarlo?
Se l'usura c'è, che cosa si ottiene?
Come faccio a verificare se il mio finanziamento è usurario?
Fonti normative
- Art. 644 c.p. — Usura
- Art. 2 L. 108/1996 — Rilevazione del tasso medio e soglia
- Art. 1815 c.c. — Interessi
- Art. 1 DL 394/2000 — Interpretazione autentica della legge sull'usura
- Decreto MEF sui tassi soglia, 1 luglio-30 settembre 2026
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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