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GuidaDiritto civile · Banche, consumatori e assicurazioni

L'usura bancaria: tassi soglia e come verificarli

Un mutuo, un prestito o un fido sono usurari quando il costo complessivo pattuito supera il tasso soglia fissato ogni trimestre dal Ministero dell'economia. In quel caso la clausola sugli interessi è nulla e il cliente non deve alcun interesse: può chiedere indietro quelli pagati. Le Sezioni unite della Cassazione hanno però chiarito molti punti che limitano le contestazioni facili: il confronto si fa al momento della firma, gli interessi di mora hanno una soglia propria e non si sommano a quelli corrispettivi. Questa pagina spiega come funziona la verifica, con i valori in vigore nel terzo trimestre 2026.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Tasso soglia: tasso medio della categoria (TEGM) più un quarto, più 4 punti, con un massimo di 8 punti sopra la media.
  • Si guarda la firma: conta la soglia in vigore quando gli interessi sono pattuiti, non quella successiva.
  • Nel costo rientrano commissioni, spese e polizze collegate al credito, non le imposte.
  • Interessi di mora: soglia propria, non si sommano ai corrispettivi.
  • Se c'è usura: nessun interesse dovuto sulla clausola colpita e restituzione di quanto pagato.

Come si calcola la soglia

Ogni trimestre il Ministero dell'economia, sentita la Banca d'Italia, rileva il tasso effettivo globale medio (TEGM) praticato dalle banche per ciascuna categoria di operazioni: mutui, prestiti personali, fidi, cessioni del quinto, leasing, carte revolving. La soglia oltre la quale gli interessi «sono sempre usurari» è quel tasso aumentato di un quarto, più quattro punti percentuali, e non può superare il tasso medio di più di otto punti (art. 2, c. 4, L. 108/1996, nella formula in vigore dal 2011). Per il confronto si considerano tutte le commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito, escluse imposte e tasse (art. 644 c.p.), comprese le polizze assicurative legate al finanziamento (Cass. 8806/2017).

Operazione (1 luglio-30 settembre 2026)Tasso medioTasso soglia
Mutui ipotecari a tasso fisso4,21%9,2625%
Mutui ipotecari a tasso variabile4,07%9,0875%
Credito personale11,68%18,60%
Cessione del quinto fino a 15.000 euro13,87%21,3375%
Credito revolving16,21%24,21%
Apertura di credito in conto corrente fino a 5.000 euro10,57%17,2125%
Scoperti senza affidamento fino a 1.500 euro15,75%23,6875%

I valori cambiano ogni trimestre (decreto MEF pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2026). Per un contratto va usata la tabella del trimestre in cui è stato firmato e la categoria a cui appartiene.

Quando si guarda la soglia: firma, non pagamento

Art. 1, c. 1, DL 394/2000

«[...] si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.»

Un tasso lecito alla firma non diventa usurario perché nel frattempo i tassi medi, e quindi le soglie, sono scesi: le Sezioni unite hanno escluso che la cosiddetta usura sopravvenuta renda nulla o inefficace la clausola (Cass. SU 24675/2017). Per la commissione di massimo scoperto dei rapporti in corso prima del 2010, la verifica va fatta confrontando separatamente il tasso e la commissione con le rispettive soglie (Cass. SU 16303/2018). Le penali per la risoluzione di un leasing, invece, non entrano nel calcolo del tasso corrispettivo (Cass. 18037/2024).

Gli interessi di mora

La legge antiusura si applica anche agli interessi moratori, cioè quelli dovuti in caso di ritardo. Poiché i decreti rilevano a parte la maggiorazione media praticata per la mora, la soglia dei moratori si calcola aggiungendo al tasso medio quella maggiorazione e applicando poi l'aumento di legge (Cass. SU 19597/2020). Secondo l'ultima rilevazione la maggiorazione media è di 1,9 punti per i mutui ipotecari oltre cinque anni, di 4,1 punti per il leasing e di 3,1 punti per gli altri prestiti. Corrispettivi e moratori non si sommano (Cass. 18540/2024 e 30581/2023), e se sono usurari solo i moratori cade soltanto quella clausola: restano dovuti gli interessi corrispettivi (Cass. 4001/2024 e 32811/2024). Nei contratti con i consumatori la clausola sugli interessi di mora eccessivi può essere anche vessatoria (Cass. 5397/2024).

Gli effetti e come si fa valere

Se sono convenuti interessi usurari, «la clausola è nulla e non sono dovuti interessi» (art. 1815, c. 2, c.c.): il contratto resta valido, ma il cliente deve restituire solo il capitale e può chiedere indietro gli interessi pagati. L'azione di restituzione si prescrive in dieci anni. Oltre alla soglia esiste l'usura «in concreto»: sono usurari anche interessi inferiori alla soglia ma sproporzionati rispetto alla prestazione, se chi li promette si trova in difficoltà economica o finanziaria (art. 644, c. 3, c.p.). Sul piano penale l'usura è punita con la reclusione da due a dieci anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, con aumento se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria.

Prima di agire serve una verifica tecnica seria: le contestazioni generiche, basate su calcoli che sommano voci non sommabili, vengono respinte. Per le controversie bancarie la mediazione è condizione di procedibilità, e l'Arbitro bancario finanziario è un'alternativa rapida e poco costosa. In causa la verifica spetta a un consulente tecnico nominato dal giudice.

  1. Recuperare il contratto, il piano di ammortamento e le polizze collegate.
  2. Individuare categoria e trimestre della firma e la relativa soglia.
  3. Far calcolare il costo effettivo da un tecnico, separando corrispettivi e moratori.
  4. Tentare ABF o mediazione prima della causa.
  5. Agire entro dieci anni dai pagamenti per la restituzione.

Domande frequenti

Il mio mutuo è usurario perché gli interessi di mora, sommati a quelli normali, superano la soglia?
No, secondo la Cassazione non si sommano. Interessi corrispettivi e moratori si confrontano ciascuno con la propria soglia (Cass. 18540/2024 e 30581/2023). Per gli interessi di mora la soglia si calcola aggiungendo al tasso medio la maggiorazione media per la mora rilevata dai decreti ministeriali, oggi 1,9 punti per i mutui ipotecari oltre cinque anni, e poi applicando la formula di legge (Cass. SU 19597/2020).
Il tasso del mio mutuo era regolare quando l'ho firmato, ma oggi supera la soglia: posso contestarlo?
No. La legge considera usurari gli interessi che superano la soglia nel momento in cui sono pattuiti (art. 1 DL 394/2000). Se la soglia scende dopo la firma, la clausola non diventa nulla né inefficace (Cass. SU 24675/2017). Si può valutare, caso per caso, se la banca abbia agito contro buona fede, ma non si applica la sanzione dell'usura.
Se l'usura c'è, che cosa si ottiene?
La clausola sugli interessi è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815 c.c.): il cliente restituisce solo il capitale e può chiedere indietro gli interessi pagati, entro dieci anni. Se l'usura riguarda solo gli interessi di mora, cade solo quella clausola e restano dovuti gli interessi corrispettivi (Cass. 4001/2024 e 32811/2024).
Come faccio a verificare se il mio finanziamento è usurario?
Serve il contratto con il piano di ammortamento e tutti i costi collegati: commissioni, spese di istruttoria, polizze legate al credito (Cass. 8806/2017). Il costo complessivo va calcolato con la metodologia prevista e confrontato con la soglia della categoria di operazione e del trimestre in cui il contratto è stato firmato. Di solito si parte da una perizia di parte; in causa decide un consulente tecnico nominato dal giudice. Prima si può ricorrere all'Arbitro bancario finanziario o alla mediazione, obbligatoria per i contratti bancari.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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