Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto civile · Banche, consumatori e assicurazioni

Segnalazione in CRIF e in Centrale rischi: come cancellarla

Una rata pagata in ritardo, un prestito contestato, una sofferenza: le segnalazioni negative nei sistemi di informazioni creditizie e nella Centrale dei rischi chiudono l'accesso al credito per mesi o anni. Ma la banca deve avvertire prima di segnalare, i dati hanno scadenze precise, la sofferenza richiede una vera insolvenza e la segnalazione illegittima si cancella con reclamo, Garante o Arbitro Bancario e dà diritto al risarcimento.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Due mondi: i SIC privati (CRIF, Experian, CTC) regolati dal Codice di condotta del Garante (2019) e la Centrale dei rischi della Banca d'Italia (esposizioni da 30.000 euro, sofferenze da 250).
  • Preavviso obbligatorio prima della prima segnalazione negativa: almeno 15 giorni (art. 125 TUB, art. 5 Codice); senza, la segnalazione è illegittima.
  • Tempi: richieste 180 giorni, rifiuti 90; ritardi fino a 2 rate regolarizzati 12 mesi, oltre 24; non regolarizzati 36 mesi (max 60); dati positivi 60 mesi.
  • La sofferenza in Centrale rischi richiede l'insolvenza valutata, non un ritardo o un credito contestato.
  • Cancellare: reclamo al finanziatore, Garante, ABF, ricorso d'urgenza; risarcimento del danno; accesso gratuito ai propri dati.

Chi segnala che cosa, e per quanto

Art. 125, commi 3-4, TUB — Banche dati

«I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. I finanziatori informano inoltre il consumatore della registrazione di informazioni negative previste dalla relativa disciplina e dei suoi diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679 entro trenta giorni dalla medesima registrazione. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettificate».

DatoTempo di conservazione (SIC, Codice di condotta 2019)
Richiesta di finanziamento in istruttoria180 giorni dalla presentazione
Richiesta rifiutata o rinunciata90 giorni dall'aggiornamento con l'esito
Ritardo fino a 2 rate o 2 mesi, poi regolarizzato12 mesi dalla registrazione della regolarizzazione
Ritardo oltre 2 rate o 2 mesi, poi regolarizzato24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione
Inadempimento non regolarizzato, gravi morosità, saldo e stralcio36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall'ultimo aggiornamento, comunque non oltre 60 mesi
Dati positivi (rapporti regolari)60 mesi dalla cessazione del rapporto; conservabili oltre se ci sono negativi su altri rapporti
Centrale dei rischi (Banca d'Italia)Segnalazioni mensili; gli intermediari vedono gli ultimi 36 mesi; la sofferenza resta finché il credito non è estinto o ceduto, poi per lo storico

I sistemi di informazioni creditizie sono banche dati private a cui banche e finanziarie comunicano, mese per mese, l'andamento dei rapporti di credito: la regola è il Codice di condotta approvato dal Garante nel 2019, vincolante per i gestori (CRIF con Eurisc, Experian, CTC) e per i partecipanti; contiene dati positivi e negativi, e ogni prima segnalazione negativa richiede un preavviso di almeno 15 giorni con mezzo tracciabile (art. 5 del Codice), che l'art. 125 TUB impone anche come obbligo di legge per i consumatori, con l'informazione dei diritti entro 30 giorni dalla registrazione. La Centrale dei rischi della Banca d'Italia è invece pubblica: censisce le esposizioni da 30.000 euro e le sofferenze da 250 euro, per privati e imprese, e le rende visibili agli intermediari per gli ultimi 36 mesi; la classificazione a sofferenza presuppone che la banca abbia valutato la situazione complessiva del cliente e ritenga che non sia in grado di restituire, non un singolo ritardo o un credito seriamente contestato, e per i consumatori richiede la comunicazione preventiva. I dati devono essere esatti e aggiornati, e il finanziatore che li ha comunicati è obbligato a rettificarli prontamente (art. 125, c. 4). Il cliente ha diritto di accedere gratuitamente ai propri dati, ottenere rettifica, integrazione e cancellazione e far annotare la contestazione (diritti GDPR).

Quando è illegittima e come si cancella

  1. Verificare: chiedere l'accesso ai dati a ciascun SIC e il prospetto della Centrale dei rischi (online, con SPID o CIE); controllare date, importi, stato del rapporto, esistenza e data del preavviso.
  2. Le cause di illegittimità: mancanza o irregolarità del preavviso; dato inesatto (rata pagata, importo diverso, rapporto già chiuso); ritardo dovuto a errore della banca; segnalazione di un credito contestato in buona fede prima della decisione; sofferenza senza valutazione dell'insolvenza; conservazione oltre i termini del Codice; segnalazione «a sofferenza» per importi minimi in rapporto al patrimonio; mancato aggiornamento dopo il pagamento.
  3. Reclamo al finanziatore che ha segnalato, con i documenti, chiedendo la rettifica o la cancellazione e la comunicazione al SIC o alla Banca d'Italia: risposta entro 60 giorni (30 per le richieste GDPR); in parallelo richiesta al gestore del SIC, che deve verificare con il partecipante.
  4. Se non basta: ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, che ordina di regola la cancellazione delle segnalazioni senza preavviso o inesatte, o reclamo al Garante; per i danni imminenti (mutuo in corso, fidi revocati) ricorso d'urgenza al tribunale (art. 700 c.p.c.) con ordine di cancellazione; la via ordinaria per il risarcimento.
  5. Risarcimento: il danno patrimoniale (credito negato o più costoso, operazioni saltate) e quello non patrimoniale alla reputazione economica, che la giurisprudenza liquida anche in via equitativa; base normativa nell'art. 82 GDPR e nella responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca; serve la prova del nesso, per esempio la lettera di diniego del mutuo che richiama la segnalazione.

In pratica, le segnalazioni legittime non si cancellano prima del tempo, e chiunque prometta il contrario a pagamento vende nulla: si può solo accelerare la registrazione della regolarizzazione, concordare nel saldo e stralcio la formula e la data di chiusura, e attendere i termini. Le segnalazioni illegittime, invece, si cancellano in poche settimane con il reclamo e l'ABF, e conviene farlo prima di chiedere un mutuo, non dopo il rifiuto: il controllo periodico dei propri dati, gratuito, è la prevenzione migliore.

Domande frequenti

Ho pagato una rata con 40 giorni di ritardo e ora CRIF mi segnala: per quanto?

Se il ritardo riguarda al massimo due rate (o due mesi) ed è stato regolarizzato, la segnalazione negativa resta visibile per 12 mesi dalla data in cui è stata registrata la regolarizzazione; se le rate erano più di due, 24 mesi; se non ha regolarizzato, fino a 36 mesi dalla scadenza del contratto o dall'ultimo aggiornamento, con un massimo assoluto di 60 mesi. Prima della prima segnalazione negativa il finanziatore doveva però avvertirla con almeno 15 giorni di preavviso (art. 125 TUB e art. 5 del Codice di condotta): se non lo ha fatto, la segnalazione è illegittima e va cancellata subito, con reclamo e poi ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario o al Garante.

La banca mi ha messo «a sofferenza» in Centrale rischi per una lite su una commissione: è legittimo?

No, se non c'è una vera insolvenza. La segnalazione a sofferenza presuppone che l'intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e concluso che è in grave difficoltà a restituire, non un singolo ritardo o un credito contestato in buona fede: lo dicono le istruzioni della Banca d'Italia e la Cassazione. Per i consumatori serve anche il preavviso. La segnalazione illegittima si contesta con reclamo alla banca, ricorso all'ABF (che ordina la cancellazione) o al tribunale in via d'urgenza quando blocca fidi e affidamenti, e dà diritto al risarcimento del danno alla reputazione commerciale e per il credito negato.

Come vedo che cosa c'è su di me?

Gratis e senza motivo: per la Centrale dei rischi tramite il servizio online della Banca d'Italia con SPID o CIE (o presso le filiali), che restituisce il prospetto con le esposizioni degli ultimi 36 mesi; per i SIC (CRIF, Experian, CTC) con la richiesta di accesso ai propri dati prevista dal GDPR e dal Codice di condotta, con moduli online e risposta in 30 giorni. Controllare prima di chiedere un mutuo evita sorprese; i dati errati si fanno rettificare dal finanziatore che li ha comunicati, che è obbligato a correggerli prontamente (art. 125, c. 4, TUB).

Ho chiuso il debito con un saldo e stralcio: la segnalazione sparisce?

No, cambia stato: il rapporto viene aggiornato come chiuso con pagamento parziale («transatto» o «saldo e stralcio»), che resta un dato negativo, e la conservazione segue le regole degli inadempimenti: 36 mesi dalla data di estinzione o dall'ultimo aggiornamento. Conviene quindi concordare nell'accordo di stralcio anche la formula della segnalazione e la sua comunicazione al SIC, ed esigere che la data di estinzione sia registrata subito. Le società che promettono cancellazioni anticipate a pagamento non possono ottenere nulla che il Codice non preveda.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Banche, consumatori e assicurazioniL'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): il ricorso senza avvocatoChe cosa è (art. 128-bis TUB: sistema stragiudiziale a cui banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e di moneta elettronica devono aderire; disciplina del CICR e disposizioni della Banca d'Italia; sette collegi territoriali; segreteria tecnica presso la Banca d'Italia), che cosa si può chiedere (controversie su operazioni e servizi bancari e finanziari: conti correnti, mutui, finanziamenti, cessione del quinto e credito al consumo, carte e pagamenti, phishing e operazioni non autorizzate, portabilità, segnalazioni in Centrale rischi e SIC, usura e anatocismo, estinzione anticipata e restituzione dei costi, trasparenza; somme fino a 200.000 euro, senza limite per l'accertamento di diritti e obblighi; controversie sorte nei sei anni precedenti il ricorso; esclusi i servizi di investimento, di competenza dell'ACF, e le assicurazioni, dell'AAS; esclusi i rapporti già in causa o in mediazione, salvo che il giudice non abbia deciso), la procedura (reclamo scritto all'ufficio reclami dell'intermediario, risposta entro 60 giorni o 15 giornate operative per i servizi di pagamento; ricorso online sul portale ABF entro 12 mesi dal reclamo, con 20 euro di contributo, rimborsati dall'intermediario se il ricorso è accolto anche in parte; nessun avvocato necessario, possibile rappresentante o associazione; documenti: reclamo, risposta, contratto, estratti, corrispondenza; controdeduzioni dell'intermediario; eventuali repliche; decisione del collegio entro 90 giorni dal completamento del fascicolo, in media circa quattro mesi; comunicazione alle parti e pubblicazione), gli effetti (decisione non vincolante ma eseguita nella grande maggioranza dei casi; inadempimento pubblicato sul sito dell'ABF e sui giornali a spese dell'intermediario; nessuna preclusione alla causa; il ricorso assolve la condizione di procedibilità della mediazione per le controversie bancarie, art. 5 c. 1-bis D.Lgs. 28/2010; prescrizione), come si scrive (fatti in ordine, richiesta precisa e quantificata, norme e orientamenti dei collegi, documenti numerati; il ruolo delle decisioni pubblicate e del collegio di coordinamento), i casi frequenti (rimborso delle operazioni non autorizzate e phishing; estinzione anticipata della cessione del quinto e restituzione dei costi non maturati, sentenza Lexitor; cancellazione di segnalazioni illegittime; interessi e commissioni non pattuiti; mutui con tassi e piani contestati; chiusura del conto), i limiti (niente istruttoria orale né testimoni, solo documenti; niente risarcimento di danni non documentati; l'intermediario può rifiutare di eseguire; per gli importi alti o le questioni complesse resta il giudice).
  • Banche, consumatori e assicurazioniIl mutuo: clausole, tasso, ritardi, contestazioniPrima di firmare (art. 117 TUB: contratto scritto a pena di nullità, con tasso, prezzi e condizioni, oneri di mora; nullità delle clausole che rinviano agli usi o peggiorano le condizioni pubblicizzate, con sostituzione del tasso BOT; il PIES e le informazioni precontrattuali per il credito immobiliare ai consumatori, artt. 120-septies e seguenti; TAEG con tutti i costi, perizia, istruttoria, assicurazioni obbligatorie e facoltative, art. 28 D.L. 1/2012; tasso fisso, variabile con cap, misto; spread e parametro; piano di ammortamento alla francese e all'italiana; ipoteca di primo grado per un importo maggiorato; mutuo fondiario con ipoteca di primo grado e limite di finanziamento fissato dalla Banca d'Italia, art. 38 TUB; fideiussioni e garanti; polizze abbinate), l'usura (L. 108/1996: tasso soglia = TEGM aumentato di un quarto più quattro punti, con differenza massima di otto punti; art. 1815 c. 2 c.c.: interessi usurari nulli e non dovuti; usura originaria e sopravvenuta, interessi di mora, giurisprudenza), l'ammortamento alla francese (Cass. SU 15130/2024: legittimo, senza indeterminatezza né anatocismo se il piano è allegato), i ritardi (interessi di mora nei limiti; art. 40 c. 2 TUB per il fondiario: risoluzione dopo sette ritardi anche non consecutivi tra il 30° e il 180° giorno; art. 120-quinquiesdecies per il credito immobiliare ai consumatori: gestione dei clienti in difficoltà, oneri limitati ai costi, clausola di trasferimento dell'immobile con estinzione del debito, inadempimento a diciotto rate mensili, perito indipendente, eccedenza al consumatore; decadenza dal beneficio del termine, art. 1186 c.c.; segnalazione in Centrale rischi e SIC; fondo di solidarietà per i mutui prima casa con sospensione fino a 18 mesi; rinegoziazione e allungamento; pignoramento), l'estinzione anticipata e la surroga (art. 120-ter: nessuna penale per i mutui delle persone fisiche per casa o attività; art. 120-quater: portabilità senza costi con trasferimento dell'ipoteca e tempi di 30 giorni; rinegoziazione con la stessa banca; art. 125-sexies per il credito al consumo), le modifiche (art. 118: solo con giustificato motivo, preavviso di due mesi, recesso senza spese; mai i tassi nei contratti a tempo determinato), i mutui in valuta (art. 120-quaterdecies: diritto di conversione), le contestazioni (verifica del TAEG e dell'usura con perizia; clausole abusive e trasparenza; reclamo, Arbitro Bancario Finanziario fino a 200.000 euro, mediazione obbligatoria, causa; prescrizione decennale della ripetizione dalla chiusura del rapporto), gli errori (firmare senza il piano e il PIES, polizze inutili, fideiussioni omnibus, ignorare le prime rate in ritardo).
  • Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.
  • SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).
  • Privacy e GDPRI diritti GDPR: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilitàCome si presenta la richiesta e a chi (titolare, DPO), termine di un mese e proroga, gratuità e richieste eccessive, identità, i singoli diritti (accesso e copia, rettifica, cancellazione e limiti, limitazione, portabilità, opposizione e marketing, decisioni automatizzate), limiti dell'art. 2-undecies, reclamo al Garante (9 mesi) o ricorso al tribunale (rito del lavoro, 30 giorni per impugnare il Garante), risarcimento del danno, sanzioni.
  • Privacy e GDPRIl reclamo al Garante privacyIl diritto (art. 77 GDPR: l'interessato che ritiene che il trattamento violi il regolamento può proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato in cui risiede, lavora o dove è avvenuta la violazione, fatto salvo ogni altro ricorso; art. 141 Codice privacy: reclamo al Garante; art. 144: segnalazione di chiunque, senza le formalità e senza diritto a una decisione, e poteri d'ufficio), il contenuto (art. 142: indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, estremi del titolare o del responsabile se conosciuti; sottoscrizione dell'interessato o, con mandato, di un ente del terzo settore attivo nella tutela dei dati; documenti allegati e recapito anche PEC o e-mail; modello pubblicato sul sito del Garante; regolamento interno per il procedimento con modalità semplificate e termini abbreviati per i reclami sui diritti degli artt. 15-22; invio via PEC a protocollo@pec.gpdp.it, raccomandata o consegna; gratuito; copia del documento; delega e procura), prima del reclamo (art. 12 GDPR: richiesta al titolare per accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione, portabilità, con risposta entro un mese, prorogabile di due; il mancato riscontro è il caso più frequente di reclamo; DPO come interlocutore; prova della richiesta e del silenzio), il procedimento (art. 143: istruttoria preliminare, richiesta di informazioni al titolare, eventuali ispezioni; se il reclamo non è manifestamente infondato, provvedimenti dell'art. 58 GDPR anche prima della definizione: avvertimenti, ammonimenti, ingiunzioni a soddisfare le richieste dell'interessato, limitazioni e divieti di trattamento, ordini di rettifica o cancellazione, sospensione dei flussi verso l'estero; informazione sullo stato entro 3 mesi, decisione entro 9 mesi, 12 con motivate esigenze istruttorie, sospensione durante la cooperazione europea per i titolari con stabilimento principale in altro Stato ex art. 60; pubblicazione in Gazzetta se i destinatari non sono identificabili; sanzioni ex art. 166 con contestazione, 30 giorni per scritti difensivi e audizione, fino a 10 o 20 milioni di euro o al 2% o 4% del fatturato mondiale, art. 83 GDPR, pubblicazione dell'ordinanza sul sito; il reclamante non è parte del procedimento sanzionatorio e non riceve la sanzione), dopo (art. 143 c. 4 e art. 152: ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria; art. 10 D.Lgs. 150/2011: rito del lavoro, tribunale del luogo di sede del titolare o di residenza dell'interessato, ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione, 60 dall'estero; contro il silenzio, entro 30 giorni dalla scadenza dei 9 mesi o dei 3 mesi senza informazione; art. 78 GDPR: ricorso contro l'autorità che non tratta il reclamo entro 3 mesi; art. 79: azione diretta contro il titolare o il responsabile davanti al giudice dello Stato dello stabilimento o della residenza; art. 82: risarcimento del danno materiale e immateriale, con onere del titolare di provare che l'evento non gli è imputabile, responsabilità solidale; azioni rappresentative del terzo settore ex art. 80), i casi tipici (mancata risposta alla richiesta di accesso o cancellazione; telemarketing e newsletter senza consenso; pubblicazione di foto o dati online, ex partner, datore di lavoro; videosorveglianza illecita; segnalazione a centrali rischi senza preavviso; comunicazioni a terzi; dati sanitari; data breach senza notifica; profilazione), strategia (reclamo circostanziato con richieste precise; segnalazione se non si è interessati; causa se serve il risarcimento o un'urgenza; cautelare ex art. 700 c.p.c. per la rimozione immediata; reclamo e causa cumulabili; riservatezza del reclamante non garantita verso il titolare).
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento dello stipendio e della pensione: i limitiUn quinto dello stipendio, minimo impignorabile della pensione, somme sul conto (triplo dell'assegno sociale), cumulo, limiti del fisco (1/10, 1/7, 1/5), TFR, procedura presso terzi, difese.
  • Reati informaticiPhishing e smishing: i reati e come farsi rimborsareLe tecniche (email e siti clone, SMS con link e numero contraffatto, telefonate del finto operatore antifrode che chiede di spostare i soldi su un conto sicuro, spoofing del numero e del mittente, app di controllo remoto, QR code, SIM swap, truffe su marketplace e falsi corrieri), i reati (art. 640 c.p. truffa, 6 mesi-3 anni, aggravata se con minorata difesa; art. 640-ter frode informatica, 6 mesi-3 anni, 1-5 se con trasferimento di denaro, 2-6 anni con furto di identità digitale, d'ufficio; art. 615-ter accesso abusivo; art. 494 sostituzione di persona; art. 493-ter indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, 1-5 anni; art. 615-quater detenzione di codici; art. 648-bis e 648-ter riciclaggio e impiego per i money mule, anche colposo come ricettazione o incauto acquisto; art. 416 associazione per le reti organizzate), la denuncia (Polizia postale, anche online; prova: email, SMS, numeri, IBAN di destinazione, log della banca; segnalazione alla piattaforma e al gestore; il ruolo del pubblico ministero e le rogatorie; le probabilità di recupero), il rimborso (D.Lgs. 11/2010 come modificato dal D.Lgs. 218/2017: art. 7 obblighi dell'utente di custodire le credenziali e comunicare subito; art. 10 onere della prova sul prestatore, l'uso dello strumento non basta a provare l'autorizzazione né la colpa grave; art. 11 rimborso immediato entro la giornata operativa successiva, sospendibile solo per motivato sospetto di frode comunicato alla Banca d'Italia; art. 12 franchigia di 50 euro, nessuna perdita dopo la comunicazione, nessuna perdita se manca l'autenticazione forte, perdita intera solo per frode o colpa grave dell'utente; art. 10-bis autenticazione forte del cliente; termine di 13 mesi per contestare, art. 9), la colpa grave (indici usati da ABF e giudici: consegna del codice OTP al telefono, esecuzione di istruzioni palesemente anomale, SMS con errori, ritardo nella comunicazione; a favore del cliente: spoofing del numero ufficiale, messaggio inserito nella conversazione autentica della banca, assenza di alert, autorizzazione di più operazioni in pochi minuti verso IBAN esteri senza blocco, sistemi antifrode inefficaci), i bonifici autorizzati con l'inganno (vishing e truffa del finto operatore: il cliente dispone lui stesso l'operazione; responsabilità concorrente della banca per omesso blocco di operazioni anomale; orientamenti dell'ABF), la procedura (reclamo scritto alla banca con risposta in 15 giorni lavorativi; ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario entro 12 mesi dal reclamo, 20 euro, senza avvocato, fino a 200.000 euro; mediazione e causa civile; costituzione di parte civile), la prevenzione e i doveri delle banche (PSD2, alert, limiti, blocco delle operazioni sospette, formazione).