Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

Diritto penale

Stupefacenti

Spaccio, lieve entità, uso personale, coltivazione, associazione, patente e sanzioni amministrative.

  1. Lo spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990)Le condotte (coltiva, produce, vende, cede, trasporta, procura, detiene: art. 73 c. 1 e 1-bis; irrilevanza del corrispettivo e della quantità minima; il consumo di gruppo e l'acquisto per altri; la coltivazione domestica per uso personale non punibile dopo le SU 12348/2020), le pene per sostanza (tabella I e III: 6-20 anni e multa 26.000-260.000 dopo Corte cost. 40/2019; tabelle II e IV, cannabis e derivati: 2-6 anni e multa 5.164-77.468 dopo Corte cost. 32/2014; medicinali), la lieve entità (c. 5: 6 mesi-5 anni; 18 mesi-5 anni se non occasionale; esclusa per le condotte continuative e abituali dal decreto sicurezza 2026), il confine con l'uso personale (art. 73 c. 1-bis e 75 c. 1-bis: limiti di principio attivo del DM 11 aprile 2006, 250 mg eroina, 750 cocaina, 500 THC, 750 MDMA, 500 amfetamina; modalità di presentazione, confezionamento frazionato, bilancini, contanti, messaggi, assenza di dipendenza), aggravanti (art. 80: minori, armi, adulterazione, luoghi sensibili, +1/3-1/2; ingente quantità +1/2-2/3 con la soglia delle SU 36258/2012; art. 73 c. 6 tre o più persone), attenuanti (c. 7: collaborazione, −1/2-2/3; tossicodipendenza e lavoro di pubblica utilità c. 5-bis), misure (arresto obbligatorio salvo lieve entità, custodia in carcere, presunzione ex art. 275 solo per l'art. 74), riti (patteggiamento, abbreviato, messa alla prova per la lieve entità dopo Corte cost. 90/2025, sospensione condizionale, affidamento terapeutico art. 94), confisca della droga, del denaro e dei veicoli, confisca allargata (art. 240-bis) con i limiti della Corte cost. 166/2025, espulsione dello straniero, prescrizione, difese (destinazione, perizia sul principio attivo, tabella, lieve entità, catena di custodia, perquisizioni e intercettazioni), rapporti con l'art. 74 (associazione) e con l'art. 75.
  2. Lo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990)Natura di reato autonomo (dopo DL 146/2013 e Corte cost. 32/2014), i criteri (mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, valutati complessivamente: SU 51063/2018; indifferenza della tabella; parametri di quantità, dosi, guadagno, clientela, strumenti; la cessione singola, il piccolo spaccio di strada, la detenzione di qualche grammo), le pene (6 mesi-5 anni e multa 1.032-10.329 dopo il DL 123/2023, prima 6 mesi-4 anni; 18 mesi-5 anni e multa 2.500-10.329 quando la condotta assume caratteri di non occasionalità; DL 23/2026: il fatto non è lieve se continuativo e abituale per allestimento di mezzi o modalità), procedura (arresto facoltativo, direttissima, misure cautelari possibili ma di regola non carcerarie, citazione diretta a giudizio, decreto penale), benefici (messa alla prova ammessa dopo Corte cost. 90/2025; lavoro di pubblica utilità sostitutivo per tossicodipendenti e assuntori ex c. 5-bis, per non più di due volte; particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis; sospensione condizionale; pene sostitutive; affidamento terapeutico), confisca (sostanza e denaro; confisca allargata art. 240-bis estesa nel 2023 ma non automatica: Corte cost. 166/2025), effetti (casellario, permesso di soggiorno non ostativo, patente e art. 75), continuazione tra più cessioni e rapporto con il comma 1, prova e difesa (perizia sul principio attivo, dichiarazioni degli acquirenti, chat, sequestro di somme), prescrizione 6 anni.
  3. Detenzione per uso personale: le sanzioni amministrative dell'art. 75 DPR 309/1990Il presupposto (detenzione, acquisto, importazione per uso esclusivamente personale: indici dell'art. 75 c. 1-bis, limiti del DM 11 aprile 2006 in principio attivo, 250 mg eroina, 750 cocaina, 500 THC, 750 MDMA, 500 amfetamina, modalità di presentazione; il DM 2006 sul raddoppio del THC annullato dal TAR), la procedura (contestazione immediata e segnalazione al prefetto entro 10 giorni con gli esami tossicologici; ritiro immediato della patente e del certificato del ciclomotore per 30 giorni con fermo del mezzo se ha la disponibilità di veicoli, c. 3; convocazione entro 40 giorni per il colloquio, anche tramite polizia, assistenza del nucleo operativo tossicodipendenze; scritti difensivi e audizione ex art. 18 L. 689/1981 con ordinanza in 150 giorni; mancata presentazione = sanzioni), le sanzioni (c. 1: sospensione o divieto di conseguire la patente fino a 3 anni, del porto d'armi, del passaporto e documenti equipollenti, del permesso di soggiorno turistico; durata da 2 mesi a 1 anno per tabelle I e III, da 1 a 3 mesi per II e IV, cumulabili), il formale invito (c. 14: prima volta, particolare tenuità, prognosi favorevole), il programma terapeutico (c. 2 e 11: invito al SerD o struttura privata; esito positivo = revoca delle sanzioni), i ricorsi (opposizione al giudice di pace entro 10 giorni contro l'ordinanza di convocazione; opposizione al giudice ordinario ex art. 8 D.Lgs. 150/2011 contro il decreto sanzionatorio; tribunale per i minorenni per i minori), le misure di sicurezza pubblica (art. 75-bis: per chi ha precedenti, obbligo di firma, rientro serale, divieti di frequentazione e di guida fino a 2-4 anni), i minori e i genitori (c. 5), gli stranieri (c. 8: segnalazione al questore per il permesso), riservatezza degli atti (c. 6-7), differenza con l'art. 73 e con la guida sotto stupefacenti (art. 187 CdS), conseguenze pratiche (patente, lavoro, concorsi, porto d'armi), consigli: colloquio, documentazione, programma.