In breve
- Affidamento terapeutico (art. 94 D.P.R. 309/1990): pene fino a 6 anni (4 con reati dell'art. 4-bis), programma con SerD o comunità, certificazione della dipendenza a pena di inammissibilità; istanza in ogni momento, anche dal carcere con applicazione provvisoria.
- Sospensione dell'esecuzione (art. 90): programma già concluso con successo, reato legato alla dipendenza, pena fino a 6 anni: sospesa per 5 anni, poi estinta (art. 93); una sola volta.
- Detenzione domiciliare terapeutica (art. 94-ter, dal 21/8/2026): pene fino a 8 anni in comunità o con programma semiresidenziale, quando manca l'affidamento.
- Ordine di esecuzione sospeso e 30 giorni per l'istanza (art. 656 c. 5 c.p.p.); programma da iniziare entro 5 giorni.
- Cautelare: arresti domiciliari invece del carcere per chi è in programma (art. 89).
Le tre misure a confronto
«Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata […] attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato».
| Affidamento terapeutico (art. 94) | Sospensione dell'esecuzione (artt. 90-93) | Detenzione domiciliare terapeutica (art. 94-ter) | |
|---|---|---|---|
| Presupposto | Dipendenza attuale certificata e programma in corso o da iniziare | Programma già concluso con esito positivo; reato commesso in relazione alla dipendenza | Dipendenza certificata, mancano i presupposti dell'affidamento; correlazione tra dipendenza e reato |
| Limite di pena | 6 anni, 4 con reati 4-bis (anche residua) | 6 anni, 4 con reati 4-bis | 8 anni, 4 con reati 4-bis (8 per rapina ed estorsione aggravate); semiresidenziale solo per reati non 4-bis |
| Dove | Fuori dal carcere: SerD (ambulatoriale) o comunità (residenziale) | In libertà | Struttura residenziale accreditata; o luogo idoneo con programma semiresidenziale |
| Chi decide | Tribunale di sorveglianza; magistrato di sorveglianza in via provvisoria dal carcere | Tribunale di sorveglianza | Tribunale di sorveglianza; magistrato entro 45 giorni per l'applicazione provvisoria |
| Esito | Esito positivo = pena estinta; possibile prosecuzione per il reinserimento oltre i limiti dell'art. 47 (c. 6-bis) | Dopo 5 anni senza delitti non colposi con reclusione, pena ed effetti penali estinti (art. 93) | Programma concluso = affidamento o detenzione domiciliare anche oltre i limiti ordinari; pena scontata |
| Revoca | Comportamento incompatibile, abbandono, nuovi reati (art. 47 c. 11 o.p.); divieto di nuove misure per metà del residuo, max 3 anni | Di diritto per delitto non colposo con reclusione nei 5 anni; una sola sospensione | Programma non concluso positivamente, salvo assenza di violazioni; max 2 trasferimenti; revoca entro 5 giorni dalla segnalazione |
Il sistema privilegia la cura ma pretende serietà: il tribunale deve accertare che la dipendenza e il programma «non siano preordinati al conseguimento del beneficio» (art. 94, c. 3), e per questo contano la storia clinica documentata dal SerD, la certificazione con la procedura di accertamento (esami tossicologici, anamnesi), il programma concreto con la struttura che ha dato disponibilità e, dal 2026, la valutazione integrata del servizio pubblico con l'UEPE. Rispetto all'affidamento ordinario il limite di pena è più alto (sei anni invece di tre o quattro) e la misura è ammessa anche per chi ha reati dell'art. 4-bis entro quattro anni; l'esecuzione decorre dal verbale di affidamento, ma se il programma era già in corso il tribunale può fissare una decorrenza più favorevole (c. 4). Per chi ha già completato con successo il percorso, la sospensione dell'art. 90 evita del tutto la pena, con l'estinzione dopo cinque anni; per chi non ha i requisiti dell'affidamento, la detenzione domiciliare terapeutica introdotta dalla L. 140/2026 consente la comunità fino a otto anni di pena.
Procedura e strategia
- Prima della definitività: contattare il SerD, avviare l'accertamento e il programma; in fase cautelare la dipendenza con programma in corso impone gli arresti domiciliari al posto del carcere (art. 89) e, nel processo, orienta verso la messa alla prova con programma terapeutico o le pene sostitutive.
- Ordine di esecuzione: per pene fino a sei anni (otto per l'art. 94-ter) il PM sospende l'ordine e avvisa: 30 giorni per l'istanza con certificazione e programma (guida); il PM revoca la sospensione se il programma non inizia entro cinque giorni dall'istanza o si interrompe (art. 656, c. 8, c.p.p.); per l'art. 94-ter gli atti vanno subito al magistrato di sorveglianza, che decide entro 45 giorni.
- Dal carcere: istanza al magistrato di sorveglianza con richiesta di applicazione provvisoria (art. 94, c. 2), concessa con concrete indicazioni sui presupposti, grave pregiudizio dalla detenzione e assenza di pericolo di fuga; il tribunale decide poi in via definitiva; per i detenuti la comunità accreditata con posto disponibile è spesso la chiave.
- Udienza e prescrizioni: il tribunale di sorveglianza acquisisce gli atti, verifica il programma e la sua idoneità, e con l'ordinanza fissa le prescrizioni (modalità del programma, controlli tossicologici, orari, rapporti con l'UEPE); il responsabile della struttura relaziona e segnala le violazioni.
- Dopo la terapia: se il programma è concluso positivamente ma la pena non lo è, il magistrato può proseguire l'affidamento per il reinserimento sociale anche oltre i limiti ordinari (art. 94, c. 6-bis); nella detenzione domiciliare terapeutica si passa all'affidamento o alla detenzione domiciliare (art. 94-ter, c. 7); l'esito positivo dell'affidamento estingue la pena.
Gli errori tipici sono un programma generico o senza struttura, la certificazione di un servizio non accreditato, l'istanza presentata fuori termine dopo l'ordine sospeso, la ricaduta gestita nascondendola invece di comunicarla al magistrato, che può modificare le prescrizioni. Le misure si applicano ai reati legati alla dipendenza ma anche agli altri, purché il condannato sia dipendente al momento dell'esecuzione; per lo spaccio e la lieve entità il percorso terapeutico è la via più frequente, e il consumatore sanzionato in via amministrativa può a sua volta chiudere il procedimento con il programma.
Domande frequenti
Mio figlio ha una condanna definitiva a 4 anni e 6 mesi per spaccio ed è tossicodipendente: può evitare il carcere?
Sì, se il titolo non comprende reati dell'art. 4-bis (lo spaccio dell'art. 73 non lo è, l'associazione dell'art. 74 sì): l'affidamento terapeutico dell'art. 94 D.P.R. 309/1990 copre pene fino a sei anni, contro i tre o quattro dell'affidamento ordinario. Serve una certificazione del SerD o di una struttura privata accreditata che attesti la dipendenza con la procedura di accertamento, e un programma terapeutico concordato (ambulatoriale con il SerD o residenziale in comunità), con la disponibilità della struttura. Con la condanna definitiva il PM sospende l'ordine di esecuzione e notifica l'avviso: entro 30 giorni si presenta l'istanza con i documenti (art. 656, c. 5, c.p.p.); il tribunale di sorveglianza decide entro 45 giorni e nel frattempo resta libero, purché il programma inizi entro cinque giorni dall'istanza e non si interrompa. Se il tribunale nega l'affidamento, dal 21 agosto 2026 c'è la detenzione domiciliare terapeutica in comunità fino a otto anni (art. 94-ter).
Che cosa succede se abbandona la comunità?
La struttura è obbligata a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni (art. 94, c. 6-ter) e il tribunale di sorveglianza revoca l'affidamento quando il comportamento è incompatibile con la prosecuzione del programma (art. 47, c. 11, o.p.): l'abbandono, le ricadute reiterate non gestite, i nuovi reati. Con la revoca si torna in carcere per la pena residua, determinata tenendo conto del periodo trascorso in affidamento, e per un periodo (metà della pena residua, massimo tre anni, dopo Corte cost. 149/2026) non si possono ottenere altre misure. Una singola ricaduta seguita dalla ripresa del programma non comporta automaticamente la revoca, e il magistrato può modificare le prescrizioni o autorizzare il cambio di struttura; nella detenzione domiciliare terapeutica sono ammessi al massimo due trasferimenti (art. 94-ter, c. 6).
Ho già fatto la comunità e sono pulito da anni, ma ora arriva l'ordine di esecuzione per un vecchio reato: la pena si può sospendere?
Sì, con la sospensione dell'esecuzione dell'art. 90: se il reato è stato commesso in relazione allo stato di tossicodipendenza, la pena non supera sei anni (quattro con reati dell'art. 4-bis) e ha concluso con esito positivo un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata, il tribunale di sorveglianza sospende l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni, e su richiesta anche di quella pecuniaria se è in condizioni economiche disagiate. L'istanza va presentata nei 30 giorni dall'avviso del PM, con la certificazione della struttura sull'esito del programma (art. 91); la sospensione si ottiene una sola volta ed è esclusa se dopo il programma ha commesso un delitto non colposo. Se nei cinque anni non commette delitti non colposi puniti con la reclusione, la pena e gli effetti penali si estinguono (art. 93); un nuovo delitto con condanna alla reclusione revoca la sospensione di diritto.
In fase cautelare, prima della condanna, la dipendenza conta?
Sì. Se ricorrono i presupposti per la custodia in carcere ma l'imputato è tossicodipendente o alcoldipendente e ha in corso un programma di recupero presso il SerD o una struttura autorizzata, il giudice deve disporre gli arresti domiciliari, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; per rapina ed estorsione aggravate e nei casi di particolari esigenze la misura è subordinata alla prosecuzione del programma in una struttura residenziale (art. 89, c. 1). Chi è già in custodia in carcere e vuole iniziare un programma può chiedere la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari con il programma (c. 2). Le stesse esigenze contano poi nella scelta della pena: la certificazione della dipendenza orienta il giudice verso le pene sostitutive e, nel processo, verso la messa alla prova con programma terapeutico.
Fonti normative
- Art. 94 D.P.R. 309/1990 — Affidamento in prova in casi particolari
- Art. 94-ter D.P.R. 309/1990 — Detenzione domiciliare in casi particolari (L. 140/2026)
- Art. 90 D.P.R. 309/1990 — Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
- Art. 93 D.P.R. 309/1990 — Estinzione del reato. Revoca della sospensione
- Art. 89 D.P.R. 309/1990 — Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti in programma
- Art. 656 c.p.p. — Esecuzione delle pene detentive (comma 5)
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Da leggere insieme
- Esecuzione della penaL'affidamento in prova al servizio socialeL'affidamento in prova (art. 47 L. 354/1975: pena inflitta o residua fino a 3 anni, c. 1, o fino a 4 anni con buona condotta almeno nell'anno precedente la richiesta, in carcere, in misura cautelare o in libertà, c. 3-bis; conta la pena da espiare in concreto, al netto di custodia cautelare, pene già espiate, cause estintive e liberazione anticipata; anche dopo metà di una pena sostitutiva, c. 3-ter), i presupposti (osservazione della personalità: almeno un mese in istituto se detenuto, tramite l'UEPE se libero, c. 2; senza osservazione se la condotta dopo il reato lo consente, c. 3; giudizio prognostico di rieducazione e prevenzione; volontariato o attività di pubblica utilità se manca un lavoro, c. 2-bis), la procedura (istanza al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione dopo l'inizio dell'esecuzione, c. 4; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., con decisione tra il 30° e il 45° giorno e rito semplificato per pene fino a 18 mesi; dal carcere, con applicazione provvisoria del magistrato di sorveglianza se c'è grave pregiudizio e non c'è pericolo di fuga, tribunale entro 60 giorni; ricorso per cassazione), le prescrizioni (verbale: rapporti con il servizio sociale, dimora, libertà di movimento, locali vietati, lavoro, obbligo di soggiorno, divieto di attività e frequentazioni a rischio, adoperarsi per la vittima, obblighi di assistenza familiare, c. 5-7; modifiche del magistrato di sorveglianza, deroghe urgenti del direttore UEPE, c. 8; relazioni periodiche, c. 9-10), la revoca (c. 11: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prova; il tribunale determina la pena residua tenendo conto del periodo trascorso, Corte cost. 343/1987; divieto di nuove misure per metà della pena residua e comunque non oltre 3 anni, art. 58-quater come riscritto da Corte cost. 149/2026; evasione), l'esito (c. 12: esito positivo = estinzione della pena detentiva e di ogni effetto penale salvo le pene accessorie perpetue, valutato anche il programma di giustizia riparativa; possibile estinzione della pena pecuniaria per chi è in disagiate condizioni; liberazione anticipata anche all'affidato, c. 12-bis), i casi particolari (affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 fino a 6 anni, 4 con reati dell'art. 4-bis, con certificazione e programma; detenzione domiciliare terapeutica ex art. 94-ter fino a 8 anni dal 21 agosto 2026; esclusioni dell'art. 4-bis salvo collaborazione; stranieri irregolari non esclusi, Corte cost. 78/2007).
- Esecuzione della penaL'ordine di esecuzione: quando si va in carcere dopo la condannaL'ordine di esecuzione (art. 656 c.p.p.: il PM lo emette quando la condanna a pena detentiva è definitiva; contiene le generalità, l'imputazione, il dispositivo, la pena da espiare con le detrazioni della liberazione anticipata già indicate e l'avviso sulla giustizia riparativa e sulla rescissione del giudicato per chi è stato processato in assenza; notificato al difensore; per il detenuto è comunicato in carcere; per le madri di minori è comunicato al PM minorile), il computo della pena (art. 657: custodia cautelare e pene espiate senza titolo scomputate; art. 656 c. 4-bis: prima dell'ordine gli atti vanno al magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata, 45 giorni per semestre, se il residuo rientra nei limiti della sospensione), la sospensione (c. 5: pena, anche residua, fino a 3 anni per legge, 4 anni dopo Corte cost. 41/2018, 4 nei casi dell'art. 47-ter c. 1 o.p., 6 per tossicodipendenti e alcoldipendenti con programma terapeutico, artt. 90 e 94 D.P.R. 309/1990, 8 per la detenzione domiciliare terapeutica dell'art. 94-ter introdotto dalla L. 140/2026 in vigore dal 21 agosto 2026; avviso al condannato e al difensore con 30 giorni per l'istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà o affidamento terapeutico; il tribunale di sorveglianza decide tra il 30° e il 45° giorno; per pene fino a 18 mesi decide un magistrato relatore senza udienza; una sola sospensione per condanna), i divieti (c. 9: reati dell'art. 4-bis o.p., incendio boschivo doloso, furto in abitazione, salvo gli arresti domiciliari per tossicodipendenti; custodia cautelare in carcere al momento della definitività; c. 10: chi è ai domiciliari resta ai domiciliari fino alla decisione, con il tempo computato come pena), la revoca (c. 8: istanza tardiva, inammissibile o respinta = il PM revoca il decreto e la carcerazione ha corso; c. 8-bis: rinnovazione della notifica se il condannato non ha avuto effettiva conoscenza), gli ultrasettantenni e i malati (c. 9-bis e 9-ter: detenzione domiciliare provvisoria del magistrato di sorveglianza), le pene pecuniarie (art. 660: ingiunzione di pagamento entro 90 giorni, rate mensili, conversione in pene sostitutive), i rimedi (incidente di esecuzione ex art. 666 davanti al giudice dell'esecuzione per errori sul titolo, sul computo, sul cumulo; ricorso per cassazione contro l'ordinanza; istanza al tribunale di sorveglianza e ricorso in cassazione contro il diniego delle misure), che cosa fare (nominare il difensore per la fase esecutiva, preparare l'istanza con i documenti: lavoro, casa, programma terapeutico, relazione dell'UEPE).
- Esecuzione della penaLa detenzione domiciliareI casi (art. 47-ter L. 354/1975: c. 01, ultrasettantenni per qualunque pena, esclusi i reati del libro II titolo XII capo III sezione I e gli artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies, art. 51 c. 3-bis c.p.p. e 4-bis, e i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, con la Corte cost. 56/2021 che ha eliminato l'esclusione per la recidiva; c. 1: reclusione fino a 4 anni anche residua e arresto, per donna incinta o madre di figlio sotto i 10 anni convivente, padre con figlio sotto i 10 anni se la madre è morta o impossibilitata, persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono contatti con i presidi sanitari, ultrasessantenni anche parzialmente inabili, minori di 21 anni per esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia; c. 1-bis: reclusione fino a 2 anni anche residua, per chiunque, quando mancano i presupposti dell'affidamento e la misura evita il pericolo di altri reati, esclusi i reati dell'art. 4-bis; c. 1-ter: quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ex artt. 146-147 c.p., malattia grave, AIDS, gravidanza, il tribunale può disporre la detenzione domiciliare a termine prorogabile, anche oltre i limiti, con la Corte cost. 99/2019 per l'infermità psichica; art. 47-quater: oltre i limiti per AIDS conclamata e grave deficienza immunitaria con programma di cura; art. 47-quinquies: detenzione domiciliare speciale per le madri di figli fino a 10 anni, anche disabili gravi dopo Corte cost. 18/2020, dopo un terzo della pena o 15 anni di ergastolo, anche in ICAM o a casa, con estensione al padre; Corte cost. 30/2022 e 52/2025), la procedura (c. 1-quater: istanza al tribunale di sorveglianza dopo l'inizio dell'esecuzione; in caso di grave pregiudizio dalla protrazione della detenzione, al magistrato di sorveglianza con applicazione provvisoria; dalla libertà, entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p., per pene fino a 4 anni nei casi del c. 1 e fino a 3, 4 dopo Corte cost. 41/2018, negli altri; c. 4: modalità fissate secondo l'art. 284 c.p.p., interventi del servizio sociale, modifiche del magistrato di sorveglianza; c. 5: nessun regime penitenziario e nessun onere per l'amministrazione; art. 58-quinquies: braccialetto elettronico possibile; permessi di uscita per lavoro, salute, esigenze familiari; c. 1-quinquies e c. 1-ter: pareri della procura distrettuale e della DNA per i detenuti per reati di mafia e 41-bis), la L. 199/2010 (art. 1: pene detentive fino a 18 mesi, anche residue, eseguite presso il domicilio su decisione del magistrato di sorveglianza; esclusi i condannati per reati dell'art. 4-bis, i delinquenti abituali, i sorvegliati particolari, chi ha concreta possibilità di fuga o di commettere delitti e chi non ha un domicilio idoneo anche per la tutela delle vittime; il PM sospende l'ordine e trasmette al magistrato con il verbale di idoneità del domicilio, salvo che debba applicarsi la sospensione dell'art. 656 c. 5 o i divieti del c. 9 lett. a; dal carcere, istanza con relazione della direzione; nessuna prognosi di rieducazione, solo pericolosità e domicilio), la revoca (c. 6: comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni incompatibile con la prosecuzione; c. 7: cessazione delle condizioni, per esempio il figlio compie 10 anni, salvo proroga della speciale fino ai 10 anni; c. 8: l'allontanamento dal domicilio è evasione ex art. 385 c.p., per le madri e i padri solo se supera 12 ore dopo Corte cost. 177/2009 e 211/2018; c. 9: la condanna per evasione revoca il beneficio salvo lieve entità; art. 58-quater: divieto di nuove misure per metà della pena residua, max 3 anni), le differenze (arresti domiciliari: misura cautelare prima della condanna, art. 284 c.p.p.; detenzione domiciliare sostitutiva: pena decisa dal giudice della cognizione fino a 4 anni, art. 56 L. 689/1981, con almeno 12 ore a casa e 4 di uscita; detenzione domiciliare terapeutica per tossicodipendenti fino a 8 anni, art. 94-ter D.P.R. 309/1990; semilibertà e affidamento), consigli (domicilio idoneo con consenso dei conviventi e verbale della polizia; documentare salute, figli, età, lavoro; chiedere gli orari di uscita necessari; comunicare ogni variazione al magistrato).
- StupefacentiLo spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990)Le condotte (coltiva, produce, vende, cede, trasporta, procura, detiene: art. 73 c. 1 e 1-bis; irrilevanza del corrispettivo e della quantità minima; il consumo di gruppo e l'acquisto per altri; la coltivazione domestica per uso personale non punibile dopo le SU 12348/2020), le pene per sostanza (tabella I e III: 6-20 anni e multa 26.000-260.000 dopo Corte cost. 40/2019; tabelle II e IV, cannabis e derivati: 2-6 anni e multa 5.164-77.468 dopo Corte cost. 32/2014; medicinali), la lieve entità (c. 5: 6 mesi-5 anni; 18 mesi-5 anni se non occasionale; esclusa per le condotte continuative e abituali dal decreto sicurezza 2026), il confine con l'uso personale (art. 73 c. 1-bis e 75 c. 1-bis: limiti di principio attivo del DM 11 aprile 2006, 250 mg eroina, 750 cocaina, 500 THC, 750 MDMA, 500 amfetamina; modalità di presentazione, confezionamento frazionato, bilancini, contanti, messaggi, assenza di dipendenza), aggravanti (art. 80: minori, armi, adulterazione, luoghi sensibili, +1/3-1/2; ingente quantità +1/2-2/3 con la soglia delle SU 36258/2012; art. 73 c. 6 tre o più persone), attenuanti (c. 7: collaborazione, −1/2-2/3; tossicodipendenza e lavoro di pubblica utilità c. 5-bis), misure (arresto obbligatorio salvo lieve entità, custodia in carcere, presunzione ex art. 275 solo per l'art. 74), riti (patteggiamento, abbreviato, messa alla prova per la lieve entità dopo Corte cost. 90/2025, sospensione condizionale, affidamento terapeutico art. 94), confisca della droga, del denaro e dei veicoli, confisca allargata (art. 240-bis) con i limiti della Corte cost. 166/2025, espulsione dello straniero, prescrizione, difese (destinazione, perizia sul principio attivo, tabella, lieve entità, catena di custodia, perquisizioni e intercettazioni), rapporti con l'art. 74 (associazione) e con l'art. 75.
- StupefacentiLo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990)Natura di reato autonomo (dopo DL 146/2013 e Corte cost. 32/2014), i criteri (mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, valutati complessivamente: SU 51063/2018; indifferenza della tabella; parametri di quantità, dosi, guadagno, clientela, strumenti; la cessione singola, il piccolo spaccio di strada, la detenzione di qualche grammo), le pene (6 mesi-5 anni e multa 1.032-10.329 dopo il DL 123/2023, prima 6 mesi-4 anni; 18 mesi-5 anni e multa 2.500-10.329 quando la condotta assume caratteri di non occasionalità; DL 23/2026: il fatto non è lieve se continuativo e abituale per allestimento di mezzi o modalità), procedura (arresto facoltativo, direttissima, misure cautelari possibili ma di regola non carcerarie, citazione diretta a giudizio, decreto penale), benefici (messa alla prova ammessa dopo Corte cost. 90/2025; lavoro di pubblica utilità sostitutivo per tossicodipendenti e assuntori ex c. 5-bis, per non più di due volte; particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis; sospensione condizionale; pene sostitutive; affidamento terapeutico), confisca (sostanza e denaro; confisca allargata art. 240-bis estesa nel 2023 ma non automatica: Corte cost. 166/2025), effetti (casellario, permesso di soggiorno non ostativo, patente e art. 75), continuazione tra più cessioni e rapporto con il comma 1, prova e difesa (perizia sul principio attivo, dichiarazioni degli acquirenti, chat, sequestro di somme), prescrizione 6 anni.
- StupefacentiDetenzione per uso personale: le sanzioni amministrative dell'art. 75 DPR 309/1990Il presupposto (detenzione, acquisto, importazione per uso esclusivamente personale: indici dell'art. 75 c. 1-bis, limiti del DM 11 aprile 2006 in principio attivo, 250 mg eroina, 750 cocaina, 500 THC, 750 MDMA, 500 amfetamina, modalità di presentazione; il DM 2006 sul raddoppio del THC annullato dal TAR), la procedura (contestazione immediata e segnalazione al prefetto entro 10 giorni con gli esami tossicologici; ritiro immediato della patente e del certificato del ciclomotore per 30 giorni con fermo del mezzo se ha la disponibilità di veicoli, c. 3; convocazione entro 40 giorni per il colloquio, anche tramite polizia, assistenza del nucleo operativo tossicodipendenze; scritti difensivi e audizione ex art. 18 L. 689/1981 con ordinanza in 150 giorni; mancata presentazione = sanzioni), le sanzioni (c. 1: sospensione o divieto di conseguire la patente fino a 3 anni, del porto d'armi, del passaporto e documenti equipollenti, del permesso di soggiorno turistico; durata da 2 mesi a 1 anno per tabelle I e III, da 1 a 3 mesi per II e IV, cumulabili), il formale invito (c. 14: prima volta, particolare tenuità, prognosi favorevole), il programma terapeutico (c. 2 e 11: invito al SerD o struttura privata; esito positivo = revoca delle sanzioni), i ricorsi (opposizione al giudice di pace entro 10 giorni contro l'ordinanza di convocazione; opposizione al giudice ordinario ex art. 8 D.Lgs. 150/2011 contro il decreto sanzionatorio; tribunale per i minorenni per i minori), le misure di sicurezza pubblica (art. 75-bis: per chi ha precedenti, obbligo di firma, rientro serale, divieti di frequentazione e di guida fino a 2-4 anni), i minori e i genitori (c. 5), gli stranieri (c. 8: segnalazione al questore per il permesso), riservatezza degli atti (c. 6-7), differenza con l'art. 73 e con la guida sotto stupefacenti (art. 187 CdS), conseguenze pratiche (patente, lavoro, concorsi, porto d'armi), consigli: colloquio, documentazione, programma.
- Esecuzione della penaMagistrato e tribunale di sorveglianza: chi decide che cosaL'organizzazione (uffici di sorveglianza in ogni distretto, art. 68 o.p.; il magistrato di sorveglianza è un giudice monocratico con giurisdizione su determinati istituti e territori; il tribunale di sorveglianza ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello ed è composto da tutti i magistrati di sorveglianza del distretto e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia nominati dal CSM per tre anni; decide in collegio di quattro: presidente, un magistrato di sorveglianza, due esperti, con voto prevalente del presidente in caso di parità, art. 70 c. 3-8), le competenze del magistrato (art. 69 o.p.: vigilanza sugli istituti e sulla custodia; misure di sicurezza, riesame della pericolosità, revoca delle dichiarazioni di abitualità; approvazione del programma di trattamento e del lavoro all'esterno; reclami dei detenuti su disciplina e su violazioni di diritti con pregiudizio grave e attuale, c. 6, con il procedimento dell'art. 35-bis e i rimedi risarcitori dell'art. 35-ter per la detenzione inumana ex art. 3 CEDU, un giorno di sconto ogni dieci subiti o 8 euro al giorno; permessi, licenze ai semiliberi, modifiche di affidamento e detenzione domiciliare con decreto, c. 7; liberazione anticipata e remissione del debito con ordinanza, c. 8, secondo il procedimento dell'art. 69-bis: accertamento d'ufficio dei semestri in occasione delle istanze di misure alternative e nei 90 giorni prima del fine pena, istanza autonoma solo con interesse specifico, reclamo al tribunale in 10 giorni; applicazione provvisoria delle misure alternative in urgenza ex art. 47 c. 4 e 47-ter c. 1-quater o.p.; rinvio provvisorio della pena ex art. 684 c.p.p.; rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie; esecuzione delle pene sostitutive; pareri sulla grazia; espulsione dello straniero come misura alternativa), le competenze del tribunale (art. 70 c. 1: affidamento in prova anche terapeutico, detenzione domiciliare ordinaria e speciale, semilibertà, liberazione condizionale, revoca e cessazione dei benefici, riduzione di pena per liberazione anticipata su reclamo, rinvio obbligatorio e facoltativo della pena ex artt. 146-147 c.p., riabilitazione ex art. 683 c.p.p., esito dell'affidamento, estinzione del reato dopo la liberazione condizionale, appello contro le decisioni del magistrato sulle misure di sicurezza, c. 2; reclami contro i decreti sui permessi; il magistrato che ha deciso non fa parte del collegio), il procedimento (art. 677 c.p.p.: competenza del magistrato o tribunale del luogo dell'istituto se detenuto, altrimenti della residenza o del domicilio; art. 678 e 666: su richiesta del PM, dell'interessato, del difensore o d'ufficio; udienza in camera di consiglio con avviso almeno 10 giorni prima, difensore d'ufficio se manca, partecipazione dell'interessato anche a distanza, acquisizione di relazioni dell'UEPE e dell'istituto; ordinanza comunicata o notificata, ricorso per cassazione entro 15 giorni; inammissibilità de plano per manifesta infondatezza o riproposizione; art. 678 c. 1-bis: procedimento semplificato senza udienza ex art. 667 c. 4 per riabilitazione, rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, esito dell'affidamento, con opposizione in 15 giorni; art. 678 c. 1-ter: per le pene fino a 18 mesi il magistrato relatore può applicare la misura con ordinanza senza formalità, opponibile al tribunale in 10 giorni), i tempi (mesi tra l'istanza e l'udienza, con differenze tra distretti; istanza dal libero sospeso ex art. 656 c. 5 c.p.p. entro 30 giorni dall'ordine di esecuzione, decisione del tribunale entro 45 giorni per legge, spesso più a lungo; istanze dei detenuti per il tramite della direzione o del difensore; documenti utili: relazione UEPE, disponibilità di lavoro e domicilio, certificazioni sanitarie, programma terapeutico), consigli (indirizzare l'istanza all'organo competente per evitare dichiarazioni di incompetenza con trasmissione; una sola istanza articolata invece di molte; il difensore di fiducia esperto in esecuzione; il reclamo giurisdizionale per le condizioni detentive; il ricorso per cassazione solo per violazione di legge e motivazione mancante).
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiGravi indizi (art. 273), le tre esigenze cautelari (art. 274), limiti di pena (art. 280), criteri di scelta e proporzionalità, extrema ratio e motivazione (art. 275 e 292), esclusioni e presunzioni (mafia, terrorismo, violenza domestica), interrogatorio preventivo (art. 291, c. 1-quater) e di garanzia entro 5 giorni (art. 294), diritti dell'arrestato (art. 293), termini di fase e complessivi (art. 303), sospensioni, revoca e sostituzione (art. 299), impugnazioni, computo nella pena, riparazione.
- Reati stradaliLa guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024La riforma (L. 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024: cancellato lo «stato di alterazione psico-fisica», nuova rubrica «guida dopo l'assunzione»; accertamenti qualitativi con apparecchi portatili, test salivari analitici in laboratori certificati, prelievi in struttura sanitaria se impossibili o rifiutati, ritiro cautelare della patente fino a 10 giorni in attesa dell'esito, art. 187 c. 5-bis), la sentenza della Corte costituzionale 10/2026 (questioni infondate con interpretazione conforme: non basta l'assunzione né serve l'alterazione concreta, occorre la presenza di quantitativi «generalmente idonei» ad alterare un assuntore medio; circolare Interno-Salute 11 aprile 2025 sul prelievo salivare e sui limiti), pene (arresto 6 mesi-1 anno e ammenda 1.500-6.000 euro; aumento da un terzo alla metà per neopatentati, professionali e minori di 21, e per la guida notturna; raddoppio con incidente), sanzioni sulla patente (sospensione 1-2 anni, raddoppiata se il veicolo è di terzi; revoca sempre per conducenti professionali, recidiva nel triennio e incidente; nuova patente non prima di 3 anni; visita medica in 60 giorni e revisione, patente breve; under 21 senza patente fino a 24 anni; divieto di conseguirla per chi non ce l'ha), confisca del veicolo (salvo terzi estranei), rifiuto degli accertamenti (pene dell'art. 186 c. 7: arresto 6 mesi-1 anno, ammenda 1.500-6.000, sospensione 6 mesi-2 anni, confisca), lavori di pubblica utilità sostitutivi con programma terapeutico (c. 8-bis, esclusi con incidente), competenza del tribunale monocratico, decreto penale, patteggiamento, sospensione condizionale, difese (validità dell'accertamento, catena di custodia, quantità e principio attivo, farmaci prescritti, cannabis light, tempo dall'assunzione), rapporto con il DPR 309/1990 (segnalazione al prefetto per uso personale) e con l'omicidio o le lesioni stradali aggravate.
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.