In breve
- Coltivare senza autorizzazione è reato: per la cannabis da 2 a 6 anni, meno nei casi di lieve entità.
- Coltivazione domestica minima per uso personale: non è reato (Cass. SU 12348/2020).
- Lampade, impianti, molte piante: la coltivazione torna punibile.
- Cannabis light: dal 2025 le infiorescenze sono fuori dalla legge sulla canapa; la questione è davanti alla Consulta.
- Semi: venderli non è istigazione all'uso, salvo incitamento a coltivare.
La regola: coltivare è reato
L'art. 73 del testo unico sugli stupefacenti punisce chiunque, senza autorizzazione, coltiva sostanze stupefacenti. La coltivazione è punita di per sé, anche se non c'è vendita. Per la cannabis, che dopo la sentenza della Corte costituzionale 32/2014 rientra tra le sostanze delle tabelle II e IV, la pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro. Nei casi di lieve entità la pena scende da sei mesi a cinque anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro; la lieve entità è però esclusa quando, per l'allestimento di mezzi o strumenti o per le modalità dell'azione, l'attività risulta continuativa e abituale, e la pena è più alta se la condotta non è occasionale (art. 73, c. 5).
La coltivazione domestica per uso personale
Con la sentenza 12348/2020 le Sezioni unite hanno fissato un confine. Non rientra nell'area penale la coltivazione di minime dimensioni, svolta in forma domestica, con tecniche rudimentali e un numero molto ridotto di piante, da cui si ricava un modestissimo raccolto destinato in via esclusiva all'uso personale, senza alcun indice di inserimento nel mercato degli stupefacenti. Tutto il resto è reato.
| Elemento | Verso la non punibilità | Verso il reato |
|---|---|---|
| Numero di piante | Poche, in vaso | Molte, anche in terreno |
| Strumenti | Tecniche rudimentali | Lampade, serre, ventilazione, irrigazione automatica, fertilizzanti specifici |
| Raccolto | Modestissimo, compatibile con il consumo personale | Superiore al fabbisogno personale |
| Contesto | Nessun segno di commercio | Bilancini, confezioni, contatti con acquirenti, denaro |
La difesa si gioca su questi elementi e sulle analisi del principio attivo ricavabile dalle piante sequestrate. Chi detiene per uso personale cannabis acquistata o raccolta resta comunque esposto alle sanzioni amministrative dell'art. 75 se la detenzione rientra in quella norma. Nei casi di confine si possono valutare la particolare tenuità del fatto e la messa alla prova.
Cannabis light e canapa industriale
La L. 242/2016 promuove la coltivazione della canapa industriale da varietà certificate: l'agricoltore che ne rispetta le regole non risponde se il THC della coltivazione supera lo 0,2% restando entro lo 0,6% (art. 4). Le Sezioni unite hanno però escluso che la legge consenta la vendita al pubblico di foglie, infiorescenze e resine: la commercializzazione è punibile, salvo che il giudice accerti che il prodotto è concretamente privo di efficacia drogante (Cass. SU 30475/2019).
Il decreto sicurezza del 2025 (art. 18 DL 48/2025, convertito dalla L. 80/2025) ha chiuso il punto per legge: le infiorescenze di canapa e i prodotti che le contengono, compresi estratti, resine e oli, sono esclusi dalla L. 242/2016 e restano soggetti al testo unico sugli stupefacenti. La norma è stata portata davanti alla Corte costituzionale da diversi giudici, tra cui il GIP di Brindisi (ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2026), e il Consiglio di Stato ha rinviato la questione alla Corte di giustizia UE, che in passato ha affermato la libera commercializzazione del CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro (causa C-663/18). A settembre 2026 non ci sono ancora decisioni: chi opera nel settore deve considerare il rischio di sequestri.
I semi
La vendita di semi di cannabis non è coltivazione e non integra il reato di istigazione all'uso di stupefacenti dell'art. 82, anche se accompagnata da indicazioni botaniche sulla coltivazione (Cass. SU 47604/2012). Può tuttavia configurarsi l'istigazione a delinquere quando la vendita incita a coltivare per produrre sostanza stupefacente.
Domande frequenti
Coltivare due piantine in casa per me è reato?
Che pena si rischia se la coltivazione non è minima?
La cannabis light si può ancora vendere?
Vendere semi di cannabis è reato?
Fonti normative
- Art. 73 DPR 309/1990 — Produzione, traffico e detenzione illeciti
- Art. 75 DPR 309/1990 — Condotte integranti illeciti amministrativi
- L. 242/2016 — Promozione della coltivazione della canapa
- Art. 18 DL 48/2025 — Modifiche alla legge sulla canapa
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- StupefacentiLo spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990)Lo spaccio di stupefacenti: 6-20 anni per le droghe pesanti, 2-6 per le leggere, detenzione a fine di spaccio, quantità e prova, arresto, patteggiamento, lieve entità.
- StupefacentiLo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990)La lieve entità: 6 mesi-5 anni, esclusa se continuativa e abituale (DL 23/2026), Corte cost. 90/2025 e messa alla prova, indici di lievità, arresto.
- StupefacentiDetenzione per uso personale: le sanzioni amministrative dell'art. 75 DPR 309/1990La detenzione per uso personale non è reato: convocazione del prefetto, sospensione della patente e del passaporto da 1 a 3 mesi, programma terapeutico, quantità e prova.
- Il procedimento penalePerquisizione e sequestro: che cosa può fare la poliziaPerquisizione personale, domiciliare e informatica con decreto o in flagranza (convalida in 48+48 ore, opposizione in 10 giorni), sequestro probatorio.
- Il procedimento penaleLa particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)La particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dopo Cartabia: pena minima fino a 2 anni, offesa tenue, condotta non abituale, reati esclusi, quando si chiede, casellario.
- Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
- Reati stradaliLa guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024Guida dopo aver assunto droga: reato senza prova dell'alterazione dopo il 2024, Corte cost. 10/2026, test e analisi, pene, sospensione e revoca della patente, difese.
- StupefacentiTossicodipendenza e pena: l'affidamento terapeutico e la sospensioneAffidamento terapeutico fino a 6 anni con programma SerD (art. 94 DPR 309/1990), sospensione della pena dopo il programma (art. 90), domiciliare terapeutica (94-ter).