In breve
- Minori e scuole: pene dello spaccio aumentate da un terzo alla metà.
- Sostanza tagliata: stesso aumento se il taglio la rende più pericolosa.
- Ingente quantità: aumento dalla metà a due terzi; soglia fissata dalle Sezioni Unite.
- Locali e case: chi ospita abitualmente chi si droga rischia da 3 a 10 anni.
- Induzione di minori: reato autonomo, pena raddoppiata sotto i 14 anni.
Le aggravanti dell'art. 80
«Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà: a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore; [...] e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva; [...] g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.»
Lo stesso aumento si applica se il fatto è commesso da persona armata o travisata, se si induce un tossicodipendente a cooperare nel reato, se la cessione serve a ottenere prestazioni sessuali da un tossicodipendente e nei casi dell'art. 112, nn. 2-4, c.p. (chi promuove, organizza o dirige la cooperazione, chi determina al reato persone soggette alla sua autorità, chi si avvale di un minore o di un incapace). Per la prossimità alle scuole contano le aree esterne nelle immediate vicinanze della struttura (Cass. 51957/2016). Le pene di base e la distinzione con il fatto di lieve entità sono spiegate nelle pagine sullo spaccio e sullo spaccio di lieve entità.
L'ingente quantità
| Situazione | Aumento o pena | Fonte |
|---|---|---|
| Quantità ingente | Dalla metà a due terzi | Art. 80, c. 2 |
| Quantità ingente e sostanza adulterata con accresciuta pericolosità | Trenta anni di reclusione | Art. 80, c. 2 |
| Uso di armi per commettere il reato o assicurarsene il profitto | Dalla metà a due terzi | Art. 80, c. 3 |
| Soglia: di regola non sotto 2.000 volte il valore-soglia tabellare | Salva la valutazione del giudice | Cass. SU 36258/2012 |
| Droghe leggere dopo la riforma 2014 | Soglia di 2 kg di principio attivo | Cass. SU 14722/2020 |
Il calcolo si fa sul principio attivo accertato con l'analisi di laboratorio, non sul peso lordo: per questo la perizia chimica è spesso decisiva, anche per la distinzione tra le tabelle (si veda la pagina sulle tabelle delle sostanze). Nei traffici organizzati l'aggravante si somma spesso all'associazione finalizzata al traffico.
Locali, induzione e proselitismo
Chi adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato a luogo di convegno di persone che vi usano stupefacenti, o fa lo stesso con un immobile, un ambiente o un veicolo come luogo di convegno abituale, è punito per questo solo fatto con la reclusione da tre a dieci anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro per le sostanze più gravi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi se partecipa un minore e la condanna comporta la chiusura del pubblico esercizio da due a cinque anni (art. 79 DPR 309/1990). Chi istiga pubblicamente all'uso, fa proselitismo o induce una persona all'uso è punito con la reclusione da uno a sei anni, con aumento se il fatto riguarda minori o avviene vicino a scuole e raddoppio se la vittima ha meno di quattordici anni o è affidata al colpevole (art. 82). Se l'autore è minorenne si applica il processo penale minorile.
- Non rendere dichiarazioni senza difensore, neppure informali.
- Chiedere copia delle analisi sul principio attivo e, se serve, una consulenza di parte.
- Verificare luogo esatto della cessione e distanza dalla scuola o struttura.
- Accertare se l'età dell'acquirente era nota o riconoscibile.
- Valutare percorsi terapeutici e riti alternativi con il difensore.
Domande frequenti
Quanto aumenta la pena se la droga è ceduta a un minorenne?
Che cosa si intende per vicino a una scuola?
Quando la quantità è ingente?
È reato lasciare che in casa propria o in un locale ci si droghi?
Fonti normative
- Art. 80 DPR 309/1990 — Aggravanti specifiche
- Art. 73 DPR 309/1990 — Produzione, traffico e detenzione illeciti
- Art. 79 DPR 309/1990 — Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti
- Art. 82 DPR 309/1990 — Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- StupefacentiLo spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990)Lo spaccio di stupefacenti: 6-20 anni per le droghe pesanti, 2-6 per le leggere, detenzione a fine di spaccio, quantità e prova, arresto, patteggiamento, lieve entità.
- StupefacentiLo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990)La lieve entità: 6 mesi-5 anni, esclusa se continuativa e abituale (DL 23/2026), Corte cost. 90/2025 e messa alla prova, indici di lievità, arresto.
- StupefacentiL'associazione finalizzata al traffico di stupefacentiTre o più persone per più delitti di droga: capi almeno 20 anni, partecipanti almeno 10, associazione armata, ipotesi lieve, collaborazione, confisca, DDA.
- StupefacentiLe tabelle delle sostanze stupefacenti e i quantitativiArtt. 13-14 DPR 309/1990: tabelle I-IV e dei medicinali, droghe pesanti e leggere, pene dell'art. 73, limiti del DM 11 aprile 2006 in principio attivo.
- StupefacentiDetenzione per uso personale: le sanzioni amministrative dell'art. 75 DPR 309/1990La detenzione per uso personale non è reato: convocazione del prefetto, sospensione della patente e del passaporto da 1 a 3 mesi, programma terapeutico, quantità e prova.
- StupefacentiLa coltivazione di cannabis: quando è reatoCass. SU 12348/2020: coltivazione domestica minima per uso personale non è reato; art. 73, lieve entità; cannabis light dopo il DL 48/2025; semi.
- StupefacentiTossicodipendenza e pena: l'affidamento terapeutico e la sospensioneAffidamento terapeutico fino a 6 anni con programma SerD (art. 94 DPR 309/1990), sospensione della pena dopo il programma (art. 90), domiciliare terapeutica (94-ter).
- Il procedimento penaleIl processo penale minorileDPR 448/1988: sotto i 14 anni nessun processo, capacità tra 14 e 18, irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, messa alla prova, percorso rieducativo, misure cautelari.