Vai al contenuto
avvocato.cocontatta un avvocato Sei un avvocato? Iscriviti

ReatoDiritto penale · Stupefacenti

Cessione di droga ai minori e aggravanti speciali (art. 80 DPR 309/1990)

Vendere o dare droga a un minorenne, spacciare davanti a una scuola, tagliare la sostanza con prodotti pericolosi, trattare quantità molto grandi: il testo unico sugli stupefacenti prevede aumenti di pena specifici, che si aggiungono alle pene già alte dell'art. 73. Accanto a questi ci sono reati autonomi, come mettere a disposizione un locale in cui ci si droga o indurre un minore all'uso. Questa pagina spiega le aggravanti, come la Cassazione misura l'ingente quantità, i reati collegati e che cosa conta per la difesa.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Minori e scuole: pene dello spaccio aumentate da un terzo alla metà.
  • Sostanza tagliata: stesso aumento se il taglio la rende più pericolosa.
  • Ingente quantità: aumento dalla metà a due terzi; soglia fissata dalle Sezioni Unite.
  • Locali e case: chi ospita abitualmente chi si droga rischia da 3 a 10 anni.
  • Induzione di minori: reato autonomo, pena raddoppiata sotto i 14 anni.

Le aggravanti dell'art. 80

Art. 80, c. 1, DPR 309/1990 (estratto)

«Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà: a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore; [...] e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva; [...] g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.»

Lo stesso aumento si applica se il fatto è commesso da persona armata o travisata, se si induce un tossicodipendente a cooperare nel reato, se la cessione serve a ottenere prestazioni sessuali da un tossicodipendente e nei casi dell'art. 112, nn. 2-4, c.p. (chi promuove, organizza o dirige la cooperazione, chi determina al reato persone soggette alla sua autorità, chi si avvale di un minore o di un incapace). Per la prossimità alle scuole contano le aree esterne nelle immediate vicinanze della struttura (Cass. 51957/2016). Le pene di base e la distinzione con il fatto di lieve entità sono spiegate nelle pagine sullo spaccio e sullo spaccio di lieve entità.

L'ingente quantità

SituazioneAumento o penaFonte
Quantità ingenteDalla metà a due terziArt. 80, c. 2
Quantità ingente e sostanza adulterata con accresciuta pericolositàTrenta anni di reclusioneArt. 80, c. 2
Uso di armi per commettere il reato o assicurarsene il profittoDalla metà a due terziArt. 80, c. 3
Soglia: di regola non sotto 2.000 volte il valore-soglia tabellareSalva la valutazione del giudiceCass. SU 36258/2012
Droghe leggere dopo la riforma 2014Soglia di 2 kg di principio attivoCass. SU 14722/2020

Il calcolo si fa sul principio attivo accertato con l'analisi di laboratorio, non sul peso lordo: per questo la perizia chimica è spesso decisiva, anche per la distinzione tra le tabelle (si veda la pagina sulle tabelle delle sostanze). Nei traffici organizzati l'aggravante si somma spesso all'associazione finalizzata al traffico.

Locali, induzione e proselitismo

Chi adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato a luogo di convegno di persone che vi usano stupefacenti, o fa lo stesso con un immobile, un ambiente o un veicolo come luogo di convegno abituale, è punito per questo solo fatto con la reclusione da tre a dieci anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro per le sostanze più gravi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi se partecipa un minore e la condanna comporta la chiusura del pubblico esercizio da due a cinque anni (art. 79 DPR 309/1990). Chi istiga pubblicamente all'uso, fa proselitismo o induce una persona all'uso è punito con la reclusione da uno a sei anni, con aumento se il fatto riguarda minori o avviene vicino a scuole e raddoppio se la vittima ha meno di quattordici anni o è affidata al colpevole (art. 82). Se l'autore è minorenne si applica il processo penale minorile.

  1. Non rendere dichiarazioni senza difensore, neppure informali.
  2. Chiedere copia delle analisi sul principio attivo e, se serve, una consulenza di parte.
  3. Verificare luogo esatto della cessione e distanza dalla scuola o struttura.
  4. Accertare se l'età dell'acquirente era nota o riconoscibile.
  5. Valutare percorsi terapeutici e riti alternativi con il difensore.

Domande frequenti

Quanto aumenta la pena se la droga è ceduta a un minorenne?
Le pene previste dall'art. 73 del testo unico sono aumentate da un terzo alla metà quando le sostanze sono consegnate o comunque destinate a una persona minore di età (art. 80, c. 1, lett. a, DPR 309/1990). Lo stesso aumento si applica se la cessione avviene dentro o vicino a scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali o strutture per tossicodipendenti (lett. g).
Che cosa si intende per vicino a una scuola?
La norma parla di offerta o cessione all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine e grado. Per la Cassazione la prossimità indica aree esterne nelle immediate vicinanze della struttura, in rapporto di collegamento diretto con essa, senza applicazioni estensive per analogia (Cass. 51957/2016).
Quando la quantità è ingente?
Secondo le Sezioni Unite l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2.000 volte il valore-soglia fissato per ciascuna sostanza nelle tabelle ministeriali, salva la valutazione del giudice nel caso concreto (Cass. SU 36258/2012). I criteri sono rimasti validi dopo la riforma del 2014 e per le droghe leggere la soglia è di 2 kg di principio attivo (Cass. SU 14722/2020). Con l'ingente quantità le pene sono aumentate dalla metà a due terzi (art. 80, c. 2).
È reato lasciare che in casa propria o in un locale ci si droghi?
Sì. Chi adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo a luogo di convegno di persone che vi usano stupefacenti, o chi fa lo stesso con un immobile, un ambiente o un veicolo come luogo di convegno abituale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e la multa per le sostanze più gravi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi se partecipa un minore e il pubblico esercizio può essere chiuso (art. 79 DPR 309/1990).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme