In breve
- Non è reato: detenere, acquistare o importare droga per uso esclusivamente personale è illecito amministrativo (art. 75); gli indici sono i limiti del DM 2006 (250 mg eroina, 750 cocaina, 500 THC, 750 MDMA, 500 amfetamina) e le modalità.
- Subito: contestazione, segnalazione al prefetto in 10 giorni, ritiro della patente per 30 giorni se si aveva un veicolo (fermo del ciclomotore).
- Prefetto: convocazione entro 40 giorni, colloquio, sanzioni da 2 mesi a 1 anno (tab. I e III) o da 1 a 3 mesi (tab. II e IV): sospensione di patente, porto d'armi, passaporto, permesso turistico; formale invito la prima volta; programma terapeutico → revoca.
- Ricorsi: opposizione al giudice di pace in 10 giorni contro la convocazione; opposizione al giudice ordinario contro il decreto (art. 8 D.Lgs. 150/2011).
- Art. 75-bis: per chi ha precedenti, obbligo di firma, rientro serale, divieto di guida fino a 4 anni.
Il presupposto: uso personale contro spaccio
«Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario».
L'Italia non punisce il consumo: la detenzione per uso esclusivamente personale è sanzionata in via amministrativa, mentre la detenzione «destinata a uso non esclusivamente personale» è il reato dell'art. 73. La linea si traccia con gli indici del comma 1-bis: la quantità di principio attivo rispetto ai limiti del DM 11 aprile 2006 (250 mg per l'eroina, 750 per la cocaina, 500 per il THC, 750 per l'MDMA, 500 per l'amfetamina; il decreto di agosto 2006 che raddoppiava il THC fu annullato dal TAR Lazio), le modalità di presentazione (peso lordo, confezionamento frazionato) e le altre circostanze (bilancini, denaro, messaggi, mancanza di uso personale). Superare il limite non trasforma automaticamente il fatto in spaccio, come restarne sotto non esclude il reato se le dosi sono confezionate per la vendita: la polizia sequestra e segnala, e il PM decide se procedere per l'art. 73; se archivia, gli atti tornano al prefetto per l'art. 75. Vale per tutte le sostanze delle tabelle, cannabis compresa, e per i medicinali oltre la prescrizione; la coltivazione domestica minima per sé, dopo le Sezioni Unite del 2020, ricade anch'essa nell'illecito amministrativo.
La procedura davanti al prefetto
- Contestazione e segnalazione (c. 3): gli agenti contestano subito il fatto, sequestrano la sostanza per gli esami tossicologici e riferiscono entro dieci giorni al prefetto del luogo di residenza o domicilio; se l'interessato ha la disponibilità di un veicolo a motore, ritirano la patente per trenta giorni (e il certificato del ciclomotore, con fermo del mezzo), con le regole degli artt. 214 e 216 CdS.
- Convocazione (c. 4): entro quaranta giorni dalla segnalazione il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, convoca l'interessato per un colloquio con l'assistenza del nucleo operativo per le tossicodipendenze; contro l'ordinanza di convocazione è ammessa opposizione al giudice di pace entro dieci giorni (tribunale per i minorenni per i minori). Chi presenta scritti difensivi o chiede l'audizione ex art. 18 L. 689/1981 ottiene un'ordinanza motivata entro 150 giorni. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni.
- Esiti: il formale invito a non fare più uso delle sostanze, per la prima volta e per le violazioni di particolare tenuità con prognosi favorevole (c. 14); l'invito a seguire un programma terapeutico o educativo presso il SerD o una struttura privata (c. 2); il decreto con una o più sanzioni del comma 1, per la durata fissata secondo la tabella e la gravità, anche cumulate (patente e passaporto insieme), con effetto dalla notifica; per i minori il prefetto convoca i genitori (c. 5).
- Ricorsi (c. 9): contro il decreto sanzionatorio, opposizione davanti al giudice ordinario con il rito dell'art. 8 D.Lgs. 150/2011 (giudice di pace, tribunale per i minorenni per i minori), entro trenta giorni dalla notifica, chiedendo la sospensione; l'opposizione contesta la destinazione a uso personale (se il prefetto ha sanzionato ciò che era spaccio non conta), la regolarità degli accertamenti tossicologici (c. 10), i termini, la durata.
- Revoca (c. 11): se l'interessato completa con esito positivo il programma, il prefetto revoca le sanzioni e lo comunica al questore e al giudice di pace; il programma iniziato dopo il colloquio è quindi la via più rapida per riavere i documenti.
Effetti, misure ulteriori, consigli
Gli atti dell'art. 75 non sono una condanna: non vanno nel casellario giudiziale e possono essere usati solo per le sanzioni degli artt. 75 e 75-bis (c. 6), e l'interessato può ottenerne copia (c. 7). Le conseguenze pratiche stanno nella patente, sospesa o vietata fino a tre anni (con il computo dei trenta giorni di ritiro) e spesso accompagnata dalla visita medica in commissione se emerge un uso abituale, nel porto d'armi e nel passaporto, e per lo straniero nella segnalazione al questore, che ne tiene conto al rinnovo del permesso di soggiorno (c. 8). Chi ha già precedenti (condanne anche non definitive per reati contro la persona, il patrimonio, stupefacenti o circolazione, sanzioni precedenti, misure di prevenzione) e usa droga in modo pericoloso per la sicurezza pubblica può subire in più le misure dell'art. 75-bis, disposte dal questore e convalidate dal giudice di pace: obbligo di presentarsi alla polizia due volte a settimana, rientro serale, divieto di frequentare locali, di allontanarsi dal comune, di guidare veicoli a motore, per un massimo di due anni (quattro per il divieto di guida). Va tenuto distinto il caso della guida dopo l'assunzione (art. 187 CdS), che è reato con proprie sanzioni sulla patente, e quello del consumo in gruppo o della cessione tra amici, che è spaccio. In pratica: presentarsi al colloquio con la documentazione (lavoro, studio, assenza di dipendenza o programma avviato), chiedere il formale invito se è la prima volta, valutare l'opposizione quando la destinazione a uso personale è stata negata o i termini sono stati violati, e conservare il decreto per i termini di sospensione dei documenti.
Domande frequenti
Mi hanno trovato con un po' di hashish e mi hanno ritirato la patente: per quanto?
Il ritiro immediato dura 30 giorni (art. 75, comma 3) e scatta se al momento del controllo avevate la disponibilità di un veicolo; la patente va al prefetto, che entro 40 giorni vi convoca per il colloquio e poi decide le sanzioni: per la cannabis la sospensione della patente (o di altro documento) va da uno a tre mesi, per le droghe pesanti da due mesi a un anno, e il periodo di ritiro si computa. Se è la prima volta e il fatto è tenue, il prefetto può chiudere con un formale invito a non fare più uso, senza sanzioni.
Devo andare al colloquio con il prefetto?
Sì: la mancata presentazione comporta l'irrogazione delle sanzioni (art. 75, comma 4). Al colloquio, assistiti se volete da un avvocato, si spiegano le circostanze, si documenta l'assenza di dipendenza o l'avvio di un programma, e si può ottenere il formale invito o la durata minima; prima del colloquio si possono depositare scritti difensivi e chiedere l'audizione ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981. Contro l'ordinanza di convocazione c'è l'opposizione al giudice di pace entro 10 giorni, contro il decreto finale l'opposizione davanti al giudice ordinario.
Il programma terapeutico serve davvero?
Sì, per due ragioni: il prefetto invita a seguirlo (SerD o struttura privata autorizzata) e, se l'interessato lo completa con esito positivo, revoca le sanzioni (comma 11); inoltre l'avvio spontaneo di un programma o di un percorso informativo documenta la volontà di non ricadere e pesa sul formale invito. Per chi non è dipendente esistono programmi educativi personalizzati.
Resta traccia sulla fedina penale?
No: la segnalazione ex art. 75 non è un reato, non si iscrive nel casellario giudiziale e gli atti possono essere usati solo per le sanzioni degli artt. 75 e 75-bis (comma 6). Restano però le conseguenze amministrative: la sospensione della patente (con la visita medica se disposta), la sospensione del porto d'armi e del passaporto, e per lo straniero la segnalazione al questore che ne tiene conto al rinnovo del permesso; una seconda segnalazione esclude il formale invito e apre alle misure dell'art. 75-bis.
Fonti normative
- Art. 75 DPR 309/1990 — Condotte integranti illeciti amministrativi
- Art. 75-bis DPR 309/1990 — Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
- Art. 73, comma 1-bis, DPR 309/1990 — Detenzione destinata a uso non personale
- DM 11 aprile 2006 — Limiti quantitativi massimi per uso personale
- Art. 18 L. 689/1981 — Scritti difensivi e audizione
- Art. 8 D.Lgs. 150/2011 — Opposizione ai provvedimenti in materia di stupefacenti
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Da leggere insieme
- StupefacentiLo spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990)Le condotte (coltiva, produce, vende, cede, trasporta, procura, detiene: art. 73 c. 1 e 1-bis; irrilevanza del corrispettivo e della quantità minima; il consumo di gruppo e l'acquisto per altri; la coltivazione domestica per uso personale non punibile dopo le SU 12348/2020), le pene per sostanza (tabella I e III: 6-20 anni e multa 26.000-260.000 dopo Corte cost. 40/2019; tabelle II e IV, cannabis e derivati: 2-6 anni e multa 5.164-77.468 dopo Corte cost. 32/2014; medicinali), la lieve entità (c. 5: 6 mesi-5 anni; 18 mesi-5 anni se non occasionale; esclusa per le condotte continuative e abituali dal decreto sicurezza 2026), il confine con l'uso personale (art. 73 c. 1-bis e 75 c. 1-bis: limiti di principio attivo del DM 11 aprile 2006, 250 mg eroina, 750 cocaina, 500 THC, 750 MDMA, 500 amfetamina; modalità di presentazione, confezionamento frazionato, bilancini, contanti, messaggi, assenza di dipendenza), aggravanti (art. 80: minori, armi, adulterazione, luoghi sensibili, +1/3-1/2; ingente quantità +1/2-2/3 con la soglia delle SU 36258/2012; art. 73 c. 6 tre o più persone), attenuanti (c. 7: collaborazione, −1/2-2/3; tossicodipendenza e lavoro di pubblica utilità c. 5-bis), misure (arresto obbligatorio salvo lieve entità, custodia in carcere, presunzione ex art. 275 solo per l'art. 74), riti (patteggiamento, abbreviato, messa alla prova per la lieve entità dopo Corte cost. 90/2025, sospensione condizionale, affidamento terapeutico art. 94), confisca della droga, del denaro e dei veicoli, confisca allargata (art. 240-bis) con i limiti della Corte cost. 166/2025, espulsione dello straniero, prescrizione, difese (destinazione, perizia sul principio attivo, tabella, lieve entità, catena di custodia, perquisizioni e intercettazioni), rapporti con l'art. 74 (associazione) e con l'art. 75.
- StupefacentiLo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990)Natura di reato autonomo (dopo DL 146/2013 e Corte cost. 32/2014), i criteri (mezzi, modalità, circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, valutati complessivamente: SU 51063/2018; indifferenza della tabella; parametri di quantità, dosi, guadagno, clientela, strumenti; la cessione singola, il piccolo spaccio di strada, la detenzione di qualche grammo), le pene (6 mesi-5 anni e multa 1.032-10.329 dopo il DL 123/2023, prima 6 mesi-4 anni; 18 mesi-5 anni e multa 2.500-10.329 quando la condotta assume caratteri di non occasionalità; DL 23/2026: il fatto non è lieve se continuativo e abituale per allestimento di mezzi o modalità), procedura (arresto facoltativo, direttissima, misure cautelari possibili ma di regola non carcerarie, citazione diretta a giudizio, decreto penale), benefici (messa alla prova ammessa dopo Corte cost. 90/2025; lavoro di pubblica utilità sostitutivo per tossicodipendenti e assuntori ex c. 5-bis, per non più di due volte; particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis; sospensione condizionale; pene sostitutive; affidamento terapeutico), confisca (sostanza e denaro; confisca allargata art. 240-bis estesa nel 2023 ma non automatica: Corte cost. 166/2025), effetti (casellario, permesso di soggiorno non ostativo, patente e art. 75), continuazione tra più cessioni e rapporto con il comma 1, prova e difesa (perizia sul principio attivo, dichiarazioni degli acquirenti, chat, sequestro di somme), prescrizione 6 anni.
- Reati stradaliLa guida sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CdS) dopo la riforma 2024La riforma (L. 177/2024, in vigore dal 14 dicembre 2024: cancellato lo «stato di alterazione psico-fisica», nuova rubrica «guida dopo l'assunzione»; accertamenti qualitativi con apparecchi portatili, test salivari analitici in laboratori certificati, prelievi in struttura sanitaria se impossibili o rifiutati, ritiro cautelare della patente fino a 10 giorni in attesa dell'esito, art. 187 c. 5-bis), la sentenza della Corte costituzionale 10/2026 (questioni infondate con interpretazione conforme: non basta l'assunzione né serve l'alterazione concreta, occorre la presenza di quantitativi «generalmente idonei» ad alterare un assuntore medio; circolare Interno-Salute 11 aprile 2025 sul prelievo salivare e sui limiti), pene (arresto 6 mesi-1 anno e ammenda 1.500-6.000 euro; aumento da un terzo alla metà per neopatentati, professionali e minori di 21, e per la guida notturna; raddoppio con incidente), sanzioni sulla patente (sospensione 1-2 anni, raddoppiata se il veicolo è di terzi; revoca sempre per conducenti professionali, recidiva nel triennio e incidente; nuova patente non prima di 3 anni; visita medica in 60 giorni e revisione, patente breve; under 21 senza patente fino a 24 anni; divieto di conseguirla per chi non ce l'ha), confisca del veicolo (salvo terzi estranei), rifiuto degli accertamenti (pene dell'art. 186 c. 7: arresto 6 mesi-1 anno, ammenda 1.500-6.000, sospensione 6 mesi-2 anni, confisca), lavori di pubblica utilità sostitutivi con programma terapeutico (c. 8-bis, esclusi con incidente), competenza del tribunale monocratico, decreto penale, patteggiamento, sospensione condizionale, difese (validità dell'accertamento, catena di custodia, quantità e principio attivo, farmaci prescritti, cannabis light, tempo dall'assunzione), rapporto con il DPR 309/1990 (segnalazione al prefetto per uso personale) e con l'omicidio o le lesioni stradali aggravate.
- Reati stradaliRitiro, sospensione e revoca della patente: differenze e ricorsiIl ritiro (art. 216: sanzione accessoria per documenti non in regola, restituzione dopo la regolarizzazione; art. 218: ritiro immediato quando è prevista la sospensione, permesso provvisorio per portare l'auto a casa; art. 223: ritiro in caso di reato con sospensione provvisoria del prefetto fino a 2 anni; art. 187 c. 5-bis: ritiro fino a 10 giorni in attesa del test), la sospensione (art. 218: invio al prefetto in 5 giorni, ordinanza in 15 giorni con la durata tra minimo e massimo secondo gravità e pericolo, decorrenza dal ritiro, restituzione se l'ordinanza tarda; permesso di guida per lavoro o L. 104 entro 15 giorni dal ritiro, massimo 3 ore al giorno, una sola volta e senza incidente, con aumento del periodo del doppio delle ore; opposizione al giudice di pace ex art. 205 e art. 6 D.Lgs. 150/2011 entro 30 giorni; sospensione decisa dal giudice con la condanna ex art. 222, ridotta con il patteggiamento; sospensione breve per punti ex art. 218-ter: 7 giorni sotto 20 punti, 15 sotto 10, raddoppiati con incidente, per le violazioni elencate), guida durante la sospensione (2.046-8.186 euro, revoca e fermo di 3 mesi, confisca se reiterata), la revoca (art. 219: sanzione accessoria emessa dal prefetto, atto definitivo; nuova patente per esame dopo 2 anni; 3 anni per artt. 186, 186-bis e 187; art. 222: 5, 10, 15 fino a 30 anni per omicidio e lesioni stradali; art. 130: revoca della Motorizzazione per perdita permanente dei requisiti o revisione negativa, con possibilità di riottenerla cessata la causa; art. 120: revoca del prefetto per condanne per droga e misure di prevenzione; giusta causa di licenziamento per i professionali), i punti (art. 126-bis: revisione con perdita totale o tre violazioni gravi in un anno), i ricorsi (prefetto e giudice di pace per le sanzioni accessorie; TAR per i provvedimenti discrezionali su requisiti e art. 120; giudice ordinario per la revoca-sanzione; sospensione dell'esecuzione), patenti estere, ciclomotori e patentino, cosa fare in pratica.
- Multe e sanzioni amministrativeLe sanzioni amministrative (L. 689/1981): verbale, scritti difensivi, ordinanza-ingiunzione, opposizioneLegalità, colpa, responsabilità solidale (art. 6), minimo e massimo (10-15.000 euro), criteri (art. 11), accertamento, contestazione e notifica (90/360 giorni), pagamento in misura ridotta (1/3 del massimo o doppio del minimo, 60 giorni), scritti difensivi e audizione (30 giorni), ordinanza-ingiunzione, rateizzazione (3-30 rate), opposizione (30 giorni, rito del lavoro, giudice di pace o tribunale), esecuzione e maggiorazione del 10% a semestre, prescrizione 5 anni; differenze con le multe stradali.
- Il processo civileIl giudice di pace: competenze, come si fa causa, senza avvocatoCompetenza per valore (10.000 e 25.000 euro) e per materia (termini e siepi, servizi condominiali, immissioni, interessi previdenziali), opposizioni a sanzioni amministrative e multe, giudice di pace penale, competenza territoriale, procedimento semplificato (ricorso, decreto, costituzione del convenuto, udienza, conciliazione, istruttoria, sentenza in 15 giorni), difesa personale fino a 1.100 euro e rappresentanza con mandato, decisione secondo equità fino a 1.100 euro (2.500 dal 2027), contributo unificato (43, 98, 237 euro) e spese, conciliazione non contenziosa, decreto ingiuntivo, appello al tribunale, riforma del 2027 (30.000/50.000 euro, nuove materie).