Risposta della redazione
Redazione avvocato.co · 2026-10-08 · informazione generale, non è un parere sul tuo caso
Il criterio pratico è chiedersi chi è stato ingannato. Se sei stato tu, indotto in errore, a compiere il pagamento (per esempio saldando una fattura sull'IBAN cambiato da una mail contraffatta), il reato è la truffa dell'art. 640 c.p., aggravata quando è commessa a distanza con strumenti idonei a ostacolare l'identificazione. Se invece nessuno è stato ingannato e l'autore ha agito direttamente sul sistema, ad esempio entrando nel conto con credenziali carpite, usando un malware che modifica il beneficiario del bonifico o una SIM swap per intercettare gli OTP, si parla di frode informatica (art. 640-ter c.p.).
La distinzione non è solo teorica: cambia pena, procedibilità e prescrizione. La frode informatica di base è punita da 6 mesi a 3 anni ed è procedibile a querela, ma se produce un trasferimento di denaro la pena va da 1 a 5 anni e si procede d'ufficio; con il furto dell'identità digitale si arriva da 2 a 6 anni. Le due figure possono anche concorrere quando la stessa vicenda comprende un inganno alla persona e una manipolazione del sistema.
In ogni caso conviene contattare subito la banca, chiedere il richiamo del bonifico e presentare denuncia con tutta la documentazione disponibile.
Trovi tutti i dettagli nella guida completa La frode informatica (art. 640-ter c.p.): per valutare il tuo caso specifico chiedi a un avvocato.