In breve
- Tre o più persone associate per commettere più delitti di droga.
- Promotori e capi: almeno 20 anni; partecipanti: almeno 10.
- Associazione armata: almeno 24 e 12 anni.
- Gruppi per fatti lievi: pene dell'associazione per delinquere.
- Procura antimafia, custodia in carcere, confisca.
Il reato e le pene
«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10 [...], ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.»
| Ipotesi | Pena | Comma |
|---|---|---|
| Promotori, costitutori, capi, organizzatori, finanziatori | Almeno 20 anni | 1 |
| Partecipanti | Almeno 10 anni | 2 |
| Dieci o più associati, o partecipanti tossicodipendenti | Pena aumentata | 3 |
| Associazione armata | Almeno 24 anni (capi) e 12 anni (partecipanti) | 4 |
| Associazione per fatti di lieve entità | Pene dell'art. 416, c. 1-2, c.p. | 6 |
| Chi assicura le prove o sottrae risorse decisive | Diminuzione dalla metà a due terzi | 7 |
L'associazione è un reato autonomo che si aggiunge ai singoli episodi di spaccio: secondo la giurisprudenza richiede un vincolo stabile e una struttura, anche rudimentale, destinata a durare oltre i singoli delitti, mentre il semplice accordo per uno o più episodi resta concorso nel reato. L'associazione è armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o esplosivi, anche nascosti o in deposito (c. 4). Se il gruppo si dedica a fatti di lieve entità si applicano le pene, più basse, dell'associazione per delinquere (c. 6).
Indagini, misure e confisca
I procedimenti sono di competenza della procura distrettuale antimafia (art. 51, c. 3-bis, c.p.p.) e si fondano spesso su intercettazioni prolungate. Con gravi indizi si applica la custodia cautelare in carcere, salvo che risultino elementi che escludono le esigenze cautelari o che permettono di soddisfarle con altre misure (art. 275, c. 3, c.p.p.); contro l'ordinanza si propone il riesame. Con la condanna sono sempre confiscati gli strumenti del reato e i beni che ne sono il profitto o il prodotto, anche per equivalente (art. 74, c. 7-bis). La difesa lavora sull'esistenza stessa della struttura associativa, sul ruolo attribuito a ciascuno e sulla qualificazione dei singoli episodi.
- Nominare subito un difensore esperto in procedimenti distrettuali.
- Non rendere dichiarazioni senza il difensore.
- Proporre il riesame contro la misura cautelare nei termini.
- Esaminare le intercettazioni e la loro utilizzabilità.
- Valutare la collaborazione e i riti alternativi con il difensore.
Domande frequenti
Che differenza c'è tra associazione e concorso nello spaccio?
Quanto rischia chi partecipa all'associazione?
Si può evitare il carcere durante le indagini?
Collaborare con la giustizia riduce la pena?
Fonti normative
- Art. 74 DPR 309/1990 — Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti
- Art. 416 c.p. — Associazione per delinquere
- Art. 275 c.p.p. — Criteri di scelta delle misure cautelari
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- StupefacentiLo spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990)Lo spaccio di stupefacenti: 6-20 anni per le droghe pesanti, 2-6 per le leggere, detenzione a fine di spaccio, quantità e prova, arresto, patteggiamento, lieve entità.
- StupefacentiLo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, DPR 309/1990)La lieve entità: 6 mesi-5 anni, esclusa se continuativa e abituale (DL 23/2026), Corte cost. 90/2025 e messa alla prova, indici di lievità, arresto.
- Il procedimento penaleLe intercettazioni: quando sono legittime e come si contestanoReati per cui sono ammesse, decreto del GIP, limite di 45 giorni dal 2025, trojan, difensore, terzi e pubblicazione dopo il 2024, uso in altri processi, inutilizzabilità.
- Arresto e misure cautelariLa custodia cautelare in carcere: presupposti e terminiLa custodia cautelare in carcere (artt. 272-308 c.p.p.): gravi indizi, esigenze, pena massima di almeno 5 anni, extrema ratio, esclusioni, interrogatorio.
- Il procedimento penaleLa confisca: diretta, per equivalente, allargataArtt. 240, 240-bis e 322-ter c.p.: confisca facoltativa e obbligatoria, profitto in denaro, per equivalente, allargata, società, concorrenti e prescrizione.
- Arresto e misure cautelariIl riesame contro la misura cautelare (e l'appello)Il riesame (art. 309 c.p.p.): richiesta entro 10 giorni, tribunale della libertà, decisione in 10 giorni e perdita di efficacia per ritardo.
- StupefacentiLe tabelle delle sostanze stupefacenti e i quantitativiArtt. 13-14 DPR 309/1990: tabelle I-IV e dei medicinali, droghe pesanti e leggere, pene dell'art. 73, limiti del DM 11 aprile 2006 in principio attivo.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneLe misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale, avviso orale, foglio di viaChi può subirle senza condanna, il procedimento in tribunale, durata e prescrizioni della sorveglianza speciale, appello in 30 giorni, violazioni, effetti e revoca.