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GuidaDiritto penale · Armi, ordine pubblico e misure di prevenzione

Le misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale, avviso orale, foglio di via

Le misure di prevenzione colpiscono una persona non per un reato accertato, ma perché è ritenuta socialmente pericolosa sulla base di elementi di fatto. Il questore può allontanarla da un comune con il foglio di via o richiamarla con l'avviso orale; il tribunale, su proposta del questore o della procura, può applicarle la sorveglianza speciale, da uno a cinque anni, con prescrizioni sugli orari, sui luoghi e sulle frequentazioni e, nei casi più gravi, con l'obbligo o il divieto di soggiorno. Le conseguenze durano oltre la misura: perdita di licenze e autorizzazioni, esclusione dai contratti pubblici, pene aumentate per molti reati. Questa pagina spiega chi può esserne destinatario, come si svolge il procedimento e come ci si difende.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Niente condanna necessaria: basta una pericolosità attuale, fondata su elementi di fatto.
  • Il questore dispone il foglio di via e l'avviso orale; il tribunale la sorveglianza speciale, da 1 a 5 anni.
  • Procedimento in camera di consiglio con difensore obbligatorio; appello entro 30 giorni, poi cassazione solo per violazione di legge.
  • Violare le prescrizioni è reato: arresto fino a un anno, reclusione fino a cinque con obbligo o divieto di soggiorno.
  • Effetti: perdita di licenze e autorizzazioni, niente contratti pubblici, fino alla riabilitazione.

Chi può esserne destinatario

Art. 6, c. 1, D.Lgs. 159/2011

«Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.»

Il codice antimafia distingue due gruppi. Il primo è quello della cosiddetta pericolosità generica (art. 1): chi, sulla base di elementi di fatto, vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, o è dedito a reati che mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, anche per le reiterate violazioni del foglio di via e dei divieti di frequentare determinati luoghi. La prima categoria della norma, i «dediti a traffici delittuosi», non basta più per la sorveglianza speciale dopo la Corte costituzionale (sent. 24/2019), perché troppo vaga. Il secondo gruppo è la pericolosità qualificata (art. 4): gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, dei gravi delitti di competenza delle procure distrettuali, di terrorismo, di truffa aggravata per erogazioni pubbliche, di associazione finalizzata ai delitti contro la pubblica amministrazione, e gli indiziati di maltrattamenti in famiglia, stalking, omicidio e lesioni aggravati contro familiari, deformazione del viso e violenza sessuale.

In ogni caso il tribunale deve accertare che la pericolosità sia attuale, anche per chi è indiziato di appartenere a un'associazione mafiosa: non basta una vecchia partecipazione al gruppo (Cass. SU 111/2018).

Le misure del questore: foglio di via e avviso orale

Il foglio di via obbligatorio colpisce chi rientra nella pericolosità generica e si trova in un comune diverso da quello di residenza o di dimora: il questore gli ordina di andarsene entro un termine non superiore a 48 ore e gli vieta di tornare senza autorizzazione per un periodo da sei mesi a quattro anni (art. 2). L'avviso orale è un invito formale a tenere una condotta conforme alla legge, che può essere accompagnato da divieti su strumenti e oggetti (art. 3). Sono provvedimenti amministrativi, che si impugnano davanti al giudice amministrativo: i dettagli sono nelle pagine sul foglio di via e DASPO urbano e sull'avviso orale.

La sorveglianza speciale: il procedimento

La proposta arriva dal questore, dal procuratore della Repubblica del capoluogo di distretto, dal procuratore nazionale antimafia o dal direttore della DIA, e per alcuni casi anche dal procuratore del circondario in cui la persona dimora (art. 5). Decide la sezione misure di prevenzione del tribunale del capoluogo di distretto, con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito della proposta (art. 7).

PassaggioRegolaNorma
Avviso di udienzaAlmeno 10 giorni prima, con la sintesi della proposta; difensore d'ufficio se manca quello di fiduciaArt. 7, c. 2
MemorieFino a 5 giorni prima dell'udienzaArt. 7, c. 3
UdienzaSenza pubblico, salvo richiesta dell'interessato; difensore e PM necessari; prove rilevanti ammesseArt. 7, c. 1, 4, 4-bis
ImpedimentoRinvio per legittimo impedimento dell'interessato che vuole essere sentito o del difensoreArt. 7, c. 5
DecretoDepositato entro 15 giorni dall'udienza, fino a 90 se la motivazione è complessa; spese a carico del proposto se accoltaArt. 7, c. 10-quinquies-10-septies
Nel frattempoIl presidente può ritirare il passaporto e, per motivi di particolare gravità, imporre in via provvisoria l'obbligo o il divieto di soggiornoArt. 9

Durata e prescrizioni

Il tribunale fissa la durata tra uno e cinque anni e le prescrizioni (art. 8). Alcune sono sempre imposte: vivere onestamente, rispettare le leggi, non allontanarsi dalla dimora senza avvisare, non accompagnarsi abitualmente a pregiudicati o sottoposti a misure, non frequentare esercizi pubblici e locali di trattenimento anche in determinate fasce orarie, rientrare la sera e non uscire la mattina entro gli orari fissati, non detenere armi, non partecipare a pubbliche riunioni. Chi è indiziato di vivere di reati deve cercare lavoro e fissare la dimora. Altre prescrizioni sono facoltative: il divieto di soggiorno in uno o più comuni o regioni, il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori o dalle persone da proteggere. Per gli indiziati di maltrattamenti, stalking e degli altri delitti della lettera i-ter il divieto di avvicinamento è obbligatorio, con una distanza di almeno 500 metri.

Nei casi più gravi si aggiunge l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con la carta di permanenza e le presentazioni periodiche alle forze dell'ordine (artt. 6 e 8). Le prescrizioni possono essere controllate con il braccialetto elettronico, con il consenso dell'interessato; per gli indiziati della lettera i-ter, chi rifiuta il braccialetto subisce una misura non inferiore a tre anni e l'obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana, e chi lo manomette una misura non inferiore a quattro anni (art. 6, c. 3-bis e 3-ter).

Impugnare, chiedere la revoca, sospendere

Contro il decreto del tribunale l'interessato, il suo difensore e il pubblico ministero possono ricorrere alla corte d'appello, anche nel merito, entro trenta giorni dalla comunicazione; il ricorso non sospende la misura e la corte decide entro trenta giorni. Contro il decreto della corte d'appello è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge, entro dieci giorni (art. 10). In qualunque momento si può chiedere al tribunale di revocare o modificare la misura quando la causa che l'ha determinata è cessata o mutata (art. 11).

La sorveglianza decorre dalla comunicazione del decreto e cessa alla scadenza, ma resta sospesa durante la custodia cautelare e la detenzione. Se la detenzione è durata almeno due anni, all'uscita il tribunale deve verificare di nuovo la pericolosità: se persiste ordina l'esecuzione, altrimenti revoca la misura (art. 14).

Le violazioni e l'aggravante

Chi viola gli obblighi della sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi a un anno; se la misura comprende l'obbligo o il divieto di soggiorno, con la reclusione da uno a cinque anni, ed è consentito l'arresto anche fuori flagranza (art. 75). Dopo la sentenza De Tommaso della Corte europea dei diritti dell'uomo (23 febbraio 2017), le Sezioni unite (sent. 40076/2017) e la Corte costituzionale (sent. 25/2019) hanno escluso che la sola violazione delle prescrizioni di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» sia reato: servono violazioni di obblighi precisi. Chi commette durante la misura, e fino a tre anni dopo la sua fine, uno dei molti delitti elencati dall'art. 71 (dalle lesioni alla rapina, dall'estorsione alla corruzione) subisce una pena aumentata da un terzo alla metà.

Gli effetti e la riabilitazione

Il provvedimento definitivo impedisce di ottenere licenze e autorizzazioni di polizia e di commercio, concessioni, iscrizioni e attestazioni per lavorare con la pubblica amministrazione, contributi pubblici per l'impresa e licenze di porto d'armi, fa decadere di diritto quelle già possedute e vieta di concludere contratti pubblici (art. 67). Gli effetti cessano con la riabilitazione, che si chiede alla corte d'appello dopo tre anni dalla fine della misura, o cinque per gli indiziati di mafia, dimostrando una buona condotta costante ed effettiva (art. 70).

  1. Leggere la proposta e individuare gli elementi di fatto su cui si fonda: procedimenti, controlli, frequentazioni.
  2. Contestarne l'attualità con documenti: lavoro, residenza stabile, esito dei processi, cambiamento di vita.
  3. Depositare le memorie almeno cinque giorni prima dell'udienza e chiedere le prove utili.
  4. Proporre ricorso alla corte d'appello entro trenta giorni se la misura è applicata.
  5. Durante la misura, rispettare le prescrizioni alla lettera e chiedere in anticipo le autorizzazioni; al cambiare della situazione, chiedere revoca o modifica.

Le misure patrimoniali, cioè il sequestro e la confisca dei beni, sono spiegate nella pagina sulla confisca di prevenzione; per la violenza domestica e lo stalking lo strumento più frequente resta l'ammonimento del questore; per gli stadi e le zone urbane la pagina sul DASPO.

Domande frequenti

Non ho mai avuto una condanna: possono applicarmi la sorveglianza speciale?
Sì. Le misure di prevenzione non presuppongono una condanna, ma un giudizio di pericolosità fondato su elementi di fatto, che il tribunale valuta nel procedimento di prevenzione. La pericolosità deve però essere attuale al momento della decisione, anche per chi è indiziato di appartenere a un'associazione mafiosa (Cass. SU 111/2018): fatti vecchi e isolati non bastano, e la difesa lavora proprio su questo.
Quanto dura e da quando si conta?
Il tribunale la fissa tra uno e cinque anni. Decorre dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e resta sospesa durante la custodia cautelare e la detenzione; se la detenzione è durata almeno due anni, all'uscita il tribunale deve verificare di nuovo se la pericolosità persiste prima di farla eseguire, e se non persiste la revoca (art. 14).
Se rientro a casa dopo l'orario fissato commetto un reato?
Sì: la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale è punita con l'arresto da tre mesi a un anno, e se la misura comprende l'obbligo o il divieto di soggiorno con la reclusione da uno a cinque anni (art. 75). Non è invece reato violare soltanto le prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» (Cass. SU 40076/2017; Corte cost. 25/2019). Chi ha un'esigenza di lavoro o di salute deve chiedere prima l'autorizzazione o la modifica.
Posso chiederne la revoca prima della scadenza?
Sì. Il tribunale che l'ha applicata può revocarla o modificarla su istanza dell'interessato quando è cessata o mutata la causa che l'ha determinata (art. 11): un lavoro stabile, un trasferimento, la fine dei rapporti con l'ambiente criminale, la definizione dei processi pendenti. Anche le singole prescrizioni si possono modificare.
Con la sorveglianza speciale perdo la licenza del bar o la patente?
Il provvedimento definitivo fa decadere di diritto licenze e autorizzazioni di polizia e di commercio, concessioni, iscrizioni per attività d'impresa e licenze di porto d'armi, e vieta i contratti pubblici (art. 67). La patente segue il codice della strada: chi è o è stato sottoposto alla sorveglianza speciale non può conseguirla, e a chi l'ha già il prefetto può revocarla valutando il caso concreto, non in automatico (Corte cost. 99/2020), e non oltre tre anni dall'applicazione della misura (art. 120 C.d.S.). I divieti dell'art. 67 cessano con la riabilitazione, che si chiede alla corte d'appello dopo tre anni dalla fine della misura, o cinque per gli indiziati di mafia (art. 70).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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