In breve
- Stalking e revenge porn: la vittima chiede l'ammonimento al questore prima della querela (art. 8 D.L. 11/2009); violenza domestica: il questore procede su segnalazione non anonima, anche senza querela (art. 3 D.L. 93/2013).
- Istruttoria, avvertimento orale con verbale, ritiro delle armi, richiesta al prefetto di sospensione della patente 1-3 mesi.
- Se l'ammonito commette il reato, anche contro un'altra persona: pena aumentata e procedibilità d'ufficio.
- Nessuna scadenza; revoca dopo 3 anni con percorso di recupero (c. 5-ter).
- Ricorso al TAR in 60 giorni: contraddittorio, motivazione, fatti specifici.
Due ammonimenti, stessa logica
«Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni».
| Ammonimento per stalking e revenge porn (art. 8 D.L. 11/2009) | Ammonimento per violenza domestica (art. 3 D.L. 93/2013) | |
|---|---|---|
| Chi lo attiva | La persona offesa, con richiesta al questore prima della querela | Chiunque segnali in forma non anonima alle forze dell'ordine (vittima, familiari, servizi, sanitari); anche senza querela |
| Fatti | Condotte riconducibili ad atti persecutori (art. 612-bis) o diffusione illecita di immagini (art. 612-ter) | Percosse, lesioni, violenza privata, minaccia grave, stalking, revenge porn, violazione di domicilio, danneggiamento, anche tentati, nell'ambito di violenza domestica: atti gravi o non episodici o davanti a minori, fisici, sessuali, psicologici o economici, tra familiari o partner anche ex, anche senza convivenza |
| Istruttoria | Informazioni dagli organi investigativi, audizione delle persone informate; audizione dell'interessato secondo la giurisprudenza | Come a sinistra; generalità del segnalante omesse salvo segnalazione manifestamente infondata; segnalazione usata solo per avviare |
| Contenuto | Avvertimento orale a tenere una condotta conforme alla legge, verbale, provvedimenti su armi e munizioni; informazione sui servizi di recupero | Come a sinistra, più la richiesta al prefetto di sospendere la patente da 1 a 3 mesi (salvo esigenze lavorative senza permesso) |
| Effetti sul reato successivo | Pena aumentata e procedibilità d'ufficio per stalking e revenge porn commessi dall'ammonito, anche verso altra persona (c. 3-4) | Pena aumentata e procedibilità d'ufficio per i reati elencati commessi dall'ammonito nella violenza domestica, anche verso altra persona (c. 5-quater e 5-quinquies) |
| Durata e revoca | Nessuna scadenza; revoca su istanza dell'ammonito non prima di 3 anni, valutata la partecipazione a percorsi di recupero (art. 3 c. 5-ter D.L. 93/2013) | |
| Impugnazione | TAR entro 60 giorni; ricorso straordinario entro 120; istanza di riesame in autotutela | |
L'ammonimento è una misura di prevenzione, non una sanzione: il questore non accerta un reato ma valuta, sulla base delle informazioni raccolte, se la condotta segnalata giustifica un avvertimento formale, con uno standard probatorio più basso di quello penale. La sua forza sta negli effetti sul dopo: la recidiva dell'ammonito diventa procedibile d'ufficio e punita di più, anche se la nuova vittima è un'altra persona, e la vittima non deve più esporsi con la querela. La L. 168/2023 ha ampliato i reati che consentono l'ammonimento per violenza domestica e ha introdotto l'obbligo di informare l'ammonito sui percorsi di recupero e la possibilità di revoca dopo tre anni. Per lo stalking e il revenge porn l'ammonimento resta possibile solo finché non è proposta querela; per la violenza domestica prescinde dalla querela e può accompagnare il procedimento penale del codice rosso.
Procedura, ricorso, strategia
- Richiesta o segnalazione: in questura (divisione anticrimine), al commissariato o ai carabinieri, con la descrizione cronologica dei fatti, messaggi, chiamate, e-mail, foto, testimoni, referti, precedenti denunce; la vittima chiede espressamente l'ammonimento e non la querela, se vuole tenere aperta questa via.
- Istruttoria: il questore acquisisce informazioni dagli organi investigativi e sente le persone informate; secondo la giurisprudenza amministrativa deve comunicare l'avvio del procedimento all'interessato e consentirgli di essere sentito, salvo urgenza motivata; l'omissione è il vizio più frequente nei ricorsi.
- Provvedimento: ammonimento orale verbalizzato con consegna della copia a entrambi, provvedimenti sulle armi (ritiro, revoca del porto d'armi), eventuale richiesta al prefetto per la patente, informazione sui servizi; oppure archiviazione della richiesta, comunicata al richiedente.
- Ricorso al TAR entro 60 giorni: violazione del contraddittorio, motivazione generica o per relationem, fatti non riconducibili ai reati indicati, episodio isolato, conflittualità reciproca, strumentalità rispetto a una lite familiare, mancato riscontro delle dichiarazioni; il giudice verifica la logicità dell'istruttoria, non l'esistenza del reato; la sospensiva è concessa raramente perché l'ammonimento non ha effetti esecutivi diretti, salvo armi e patente.
- Dopo: per la vittima, in caso di nuove condotte, la denuncia porta a un procedimento d'ufficio con pena aumentata, con le misure cautelari del divieto di avvicinamento; per l'ammonito, la revoca dopo tre anni con il percorso di recupero, e nel frattempo la prudenza assoluta nei contatti, anche indiretti, con la persona che ha chiesto l'ammonimento.
L'ammonimento convive con gli altri strumenti: gli ordini di protezione civili degli artt. 342-bis e 342-ter c.c. (allontanamento dalla casa familiare deciso dal tribunale), le misure cautelari penali, la querela con il codice rosso, e nei casi più gravi le misure di prevenzione del questore e del tribunale, come l'avviso orale e la sorveglianza speciale. Per la vittima è spesso il primo passo, rapido e senza processo; per chi lo riceve è un segnale da prendere sul serio, perché la seconda volta il reato è aggravato e non dipende più dalla volontà della persona offesa.
Domande frequenti
Il mio ex mi scrive decine di messaggi al giorno e si presenta sotto casa: conviene la querela o l'ammonimento?
Spesso l'ammonimento prima, la querela dopo se non basta. La richiesta di ammonimento al questore (art. 8 D.L. 11/2009) è possibile finché non è stata proposta querela per stalking, si presenta in questura o dai carabinieri con i messaggi, i testimoni e la descrizione delle condotte, e porta in tempi brevi a un avvertimento formale con ritiro delle eventuali armi; il questore, per la violenza domestica, può anche chiedere al prefetto la sospensione della patente. Se le condotte continuano, il reato commesso da ammonito è procedibile d'ufficio e punito con pena aumentata, e la querela non serve più. La querela immediata conviene invece quando i fatti sono già gravi (minacce, aggressioni, violenze) e servono subito le misure cautelari del codice rosso, come il divieto di avvicinamento con braccialetto: in quel caso la strada è penale, con l'ascolto della vittima entro tre giorni.
Sono stato ammonito senza che nessuno mi abbia sentito: posso fare qualcosa?
Sì. L'ammonimento è un provvedimento amministrativo impugnabile davanti al TAR entro 60 giorni dalla notifica (o con ricorso straordinario (dal 2026 deciso dal Presidente del Consiglio di Stato) entro 120). La giurisprudenza amministrativa richiede di regola la comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità di essere sentiti, salvo urgenza motivata, e una motivazione che indichi fatti specifici riconducibili allo stalking o alla violenza domestica, verificati con le informazioni degli organi investigativi e le persone informate: episodi isolati, liti reciproche, richieste strumentali in una causa di separazione o di affidamento, dichiarazioni non riscontrate sono i motivi tipici di annullamento. Il TAR non decide se il reato c'è stato, ma se il questore ha istruito e motivato in modo logico. Indipendentemente dal ricorso, dopo tre anni dall'emissione si può chiedere al questore la revoca, dimostrando la partecipazione a un percorso di recupero (art. 3, c. 5-ter, D.L. 93/2013).
Che conseguenze ha l'ammonimento per chi lo riceve?
In sé nessuna sanzione penale: è un avvertimento verbalizzato. Ma gli effetti collaterali sono concreti: il questore ritira le armi e revoca o nega il porto d'armi; per la violenza domestica può chiedere al prefetto la sospensione della patente da uno a tre mesi; l'ammonimento resta nelle banche dati di polizia e pesa su licenze, autorizzazioni, permessi di soggiorno e nelle cause di affidamento dei figli. Soprattutto, se l'ammonito commette poi lo stalking, il revenge porn o, nella violenza domestica, percosse, lesioni, violenza privata, minaccia grave, violazione di domicilio o danneggiamento, anche contro una persona diversa, la pena è aumentata e si procede d'ufficio, senza bisogno di querela e senza possibilità di remissione. Il questore deve inoltre informarlo dei servizi di recupero disponibili (consultori, salute mentale, dipendenze), la cui frequenza conta per la revoca dopo tre anni.
L'ammonimento ha una scadenza?
No: la legge non fissa una durata, per cui l'ammonimento resta efficace finché non viene revocato. La revoca si chiede al questore con istanza dell'ammonito non prima di tre anni dall'emissione, ed è valutata tenendo conto della partecipazione a percorsi di recupero presso gli enti indicati dal piano nazionale antiviolenza e dei relativi esiti (art. 3, c. 5-ter, D.L. 93/2013, introdotto dalla L. 168/2023), oltre che dell'assenza di nuove condotte. Prima dei tre anni resta solo il ricorso al TAR contro il provvedimento originario, nei termini, o l'istanza di riesame in autotutela se emergono fatti nuovi (per esempio l'archiviazione o l'assoluzione nel procedimento penale per gli stessi fatti, che però non vincola il questore, perché lo standard dell'ammonimento è quello della prevenzione, non della prova del reato).
Fonti normative
- Art. 8 D.L. 11/2009 — Ammonimento (stalking e revenge porn)
- Art. 3 D.L. 93/2013 — Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica
- Art. 612-bis c.p. — Atti persecutori
- Art. 7 L. 241/1990 — Comunicazione di avvio del procedimento
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Reati contro la personaRevenge porn: la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.)Le due condotte (autore e ricevente con dolo di nocumento), oggetto (contenuti sessualmente espliciti destinati a restare privati), consenso, pena 1-6 anni e multa 5.000-15.000, aggravanti (coniuge o ex, mezzi informatici, vittima vulnerabile o incinta, movente di genere dal 2025), querela in 6 mesi e remissione solo processuale, d'ufficio, patteggiamento con avviso alla vittima, misure cautelari, rapporti con altri reati (minori, estorsione, stalking), tutela urgente: Garante in 48 ore, piattaforme, deindicizzazione, risarcimento e patrocinio a spese dello Stato.
- Famiglia e violenza domesticaIl Codice rosso: la corsia preferenziale per la violenza domesticaChe cos'è (L. 69/2019, L. 168/2023, L. 181/2025) e a quali reati si applica; i tempi (comunicazione immediata, audizione in 3 giorni, priorità); misure cautelari e pre-cautelari (divieto di avvicinamento a 1.000 metri con braccialetto, allontanamento anche d'urgenza del PM, custodia sotto i limiti di pena, flagranza differita); nuovi reati e pene (612-ter, 583-quinquies, 558-bis, 387-bis, 577-bis femminicidio, aggravanti di genere); diritti della vittima (avvisi su scarcerazioni, patteggiamento, revoca misure, patrocinio senza limiti di reddito, protezione, ammonimento); sospensione condizionale con percorsi; querela irrevocabile e 12 mesi; che cosa fare se si è vittima o si è accusati.
- Arresto e misure cautelariIl divieto di avvicinamento alla persona offesaContenuto della misura (luoghi, distanza minima di 1.000 metri, persona offesa, congiunti e conviventi, divieto di comunicazione, lavoro e casa), braccialetto elettronico e conseguenze del rifiuto o dell'infattibilità, allontanamento dalla casa familiare e assegno per i conviventi (282-bis), reati per cui si applica anche sotto i limiti di pena, allontanamento d'urgenza della polizia e del PM con convalida in 48+48 ore (384-bis), comunicazioni alla vittima e alla questura, durata, revoca e sostituzione con avviso alla persona offesa, violazione (387-bis: pena, arresto, custodia), rapporti con ammonimento, ordini di protezione civili e sospensione condizionale.
- Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.
- Licenze, autorizzazioni, divietiPorto d'armi negato o revocato: i motivi e il ricorsoLe licenze (porto di fucile per caccia e per tiro a volo, rilasciate dal questore, validità 5 anni; porto di pistola per difesa personale, rilasciata dal prefetto per dimostrato bisogno, validità annuale; nulla osta all'acquisto e licenza di collezione; certificato medico), i divieti automatici (art. 43 c. 1 TULPS: condanne alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro; condanne a pene restrittive per violenza o resistenza all'autorità, delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico; diserzione in guerra e porto abusivo di armi; art. 11 c. 1: condanne superiori a tre anni per delitto non colposo senza riabilitazione, ammonizione, misure di sicurezza, delinquenza abituale), il potere discrezionale (art. 43 c. 2: la licenza può essere ricusata ai condannati per altri delitti, a chi non può provare la buona condotta e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi, anche dopo la riabilitazione; art. 11 c. 2: condanne per delitti contro l'ordine pubblico, le persone, furto e rapina; revoca quando vengono meno le condizioni, art. 11 c. 3; revoca e sospensione per abuso, art. 10), il divieto di detenzione (art. 39: il prefetto può vietare la detenzione a chi è ritenuto capace di abusarne, con ritiro cautelare immediato da parte della polizia, termine di 150 giorni per cedere le armi e confisca in mancanza; obbligo di comunicare la licenza ai conviventi, art. 42, con sanzione da 2.000 a 10.000 euro e revoca), i casi tipici (liti familiari e segnalazioni del coniuge, denunce anche archiviate, ammonimento del questore, abuso di alcol o stupefacenti, patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, precedenti remoti e riabilitazione, frequentazioni, disturbi psichici, comportamenti imprudenti con le armi, mancato pagamento delle tasse), il procedimento (preavviso di rigetto con 10 giorni per le osservazioni, art. 10-bis L. 241/1990; motivazione; accesso agli atti; termini; revoca senza contraddittorio nei casi urgenti), i ricorsi (ricorso gerarchico al prefetto contro il questore in 30 giorni; ricorso al TAR in 60 giorni o straordinario al Presidente della Repubblica in 120; sospensiva; il sindacato del giudice: motivazione generica, fatti irrilevanti o remoti, mancata valutazione degli elementi favorevoli, difetto di istruttoria, sproporzione tra fatto e divieto, contraddizione tra revoca del porto e mantenimento della detenzione), gli esiti (annullamento con riesame, nuova domanda dopo il tempo e la riabilitazione, restituzione delle armi cedute o custodite), la strategia (rispondere al preavviso con documenti, dimostrare la cessazione delle circostanze, distinguere il porto dalla detenzione, cedere le armi in tempo per evitare la confisca).
- TAR e Consiglio di StatoIl ricorso al TAR: termini, procedura, costiSessanta giorni dalla conoscenza, notifica e deposito, i tre vizi, sospensiva collegiale e monocratica, contributo unificato, motivi aggiunti, udienza, appello.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Armi, ordine pubblico e misure di prevenzioneIl DASPO sportivo e il DASPO urbanoIl DASPO sportivo (art. 6 L. 401/1989: destinatari, cioè denunciati per violenza in occasione di manifestazioni sportive, chi ha incitato alla violenza, chi ha tenuto condotte finalizzate alla violenza anche all'estero, denunciati o condannati nei cinque anni per armi, oggetti atti ad offendere, rissa, reati contro l'ordine pubblico, striscioni vietati, e indiziati di mafia; minori dai 14 anni con notifica ai genitori; manifestazioni all'estero; durata da 1 a 5 anni, minimo 3 per i capi dei gruppi, da 5 a 10 per chi ha già avuto un DASPO, fino a 8 in caso di violazione; luoghi: impianti e aree di sosta, transito e trasporto; revoca o modifica se mutano le condizioni), l'obbligo di firma (comma 2: presentarsi in un ufficio di polizia durante le partite; comunicato al pubblico ministero, che chiede la convalida al GIP entro 48 ore; il GIP convalida entro le 48 ore successive, altrimenti la prescrizione decade; ricorso per cassazione senza sospensione), la violazione (comma 6: reclusione da 1 a 3 anni e multa da 10.000 a 40.000 euro; comma 7: con la condanna per reati da stadio il giudice dispone il DASPO da 2 a 10 anni), la riabilitazione (comma 8-bis: dopo 3 anni dalla fine del divieto, con condotte di ravvedimento e risarcimento, il questore fa cessare gli effetti pregiudizievoli), il DASPO urbano (D.L. 14/2017: art. 9, ordine di allontanamento di 48 ore per chi impedisce l'accesso a stazioni, aeroporti e trasporti o tiene condotte moleste, ubriachezza, accattonaggio molesto, commercio abusivo, nelle aree individuate dai regolamenti comunali, con sanzione da 100 a 300 euro; art. 9 c. 3-bis: zone rosse del prefetto per denunciati per delitti contro persona e patrimonio, droga e armi; art. 10: in caso di reiterazione il questore vieta l'accesso alle aree fino a 12 mesi, da 12 mesi a 2 anni per i condannati per reati contro persona e patrimonio negli ultimi cinque anni, con violazione punita con l'arresto da 6 mesi a 1 anno o da 1 a 2 anni), il DASPO per spaccio (art. 13: divieto di accesso e stazionamento presso scuole, università e locali per denunciati o condannati per art. 73 negli ultimi tre anni, da 1 a 5 anni, con prescrizioni fino a 2 anni come firma, rientro serale, divieto di allontanarsi dal comune; violazione: reclusione 1-3 anni e multa 10.000-24.000), il DASPO «Willy» (art. 13-bis: divieto di accesso ai locali pubblici e di trattenimento per denunciati nei tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini o contro persona e patrimonio, armi, resistenza, da 1 a 3 anni anche per fasce orarie, esteso all'intera provincia per arrestati e condannati; minori dai 14 anni; violazione 1-3 anni e multa), i ricorsi (TAR entro 60 giorni contro i divieti del questore, con sospensiva; Cassazione entro i termini contro l'ordinanza di convalida dell'obbligo di firma; motivi: assenza di denuncia o di elementi di fatto, condotta non violenta, difetto di motivazione e di proporzione, mancata considerazione dell'archiviazione o dell'assoluzione, violazione delle 48 ore; istanza di revoca al questore), gli effetti collaterali (tessera del tifoso e biglietti, porto d'armi, misure di prevenzione).