In breve
- Il reato: inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere senza consenso immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a restare privati, dopo averli realizzati o sottratti; o, avendoli ricevuti, diffonderli per recare nocumento (art. 612-ter c.p.).
- Pena: reclusione da 1 a 6 anni e multa da 5.000 a 15.000 euro; aumentata se l'autore è il coniuge o l'ex partner o usa strumenti informatici; da un terzo alla metà se la vittima è in condizione di inferiorità o incinta; da un terzo a due terzi, dal 2025, se il fatto è commesso «in quanto donna» o per il rifiuto di una relazione.
- Querela entro 6 mesi, remissione solo processuale; d'ufficio nei casi aggravati e se connesso a reati procedibili d'ufficio.
- Tutela urgente: segnalazione al Garante privacy, che decide in 48 ore (art. 144-bis codice privacy); richieste di rimozione alle piattaforme; sequestro; risarcimento.
- Norma
- Art. 612-ter c.p. (introdotto dalla L. 69/2019, Codice rosso)
- Pena
- Reclusione 1-6 anni e multa 5.000-15.000 euro; aggravanti dei commi 3, 4 e 5
- Procedibilità
- Querela entro 6 mesi (remissione solo processuale); d'ufficio se vittima in condizione di inferiorità o incinta, o connesso a delitto procedibile d'ufficio
- Arresto in flagranza
- Facoltativo (pena massima superiore a 3 anni)
- Custodia cautelare
- Consentita; non esclusa dalla prognosi di pena fino a 3 anni (art. 275, comma 2-bis, c.p.p.)
- Riti
- Patteggiamento con avviso alla vittima (art. 444, comma 1-quater); messa alla prova esclusa (pena massima oltre 4 anni)
- Prescrizione
- 6 anni (7 anni e 6 mesi con interruzioni)
Che cosa punisce la norma
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento».
L'oggetto sono immagini o video «a contenuto sessualmente esplicito» (nudità, atti sessuali; la giurisprudenza include le immagini di parti intime anche senza rapporto) «destinati a rimanere privati»: realizzati con il consenso della persona rappresentata (selfie, sexting, video di coppia) ma per un uso riservato, oppure sottratti (rubati dal telefono, ripresi di nascosto). Il consenso alla realizzazione non è consenso alla diffusione: l'invio al partner non autorizza il partner a inviarlo ad altri. Due sono le condotte: quella di chi ha realizzato o sottratto i contenuti e li diffonde, punita per il solo fatto della diffusione non consentita; e quella di chi li ha ricevuti o acquisiti (in chat, da un gruppo, da un sito) e li inoltra, pubblica o cede, punita solo se agisce «al fine di recare nocumento» alla persona, dolo specifico che si prova con il contesto. Basta un solo invio a una sola persona: «invia» e «consegna» stanno accanto a «pubblica» e «diffonde». Il reato è consumato con la cessione, e la vittima non deve provare un danno effettivo. Se le immagini riguardano minori, il fatto è pornografia minorile, molto più grave, per la clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato».
Aggravanti, querela, procedura
La pena è aumentata (fino a un terzo) se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da chi è o è stato legato da relazione affettiva alla vittima, e se sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici, cioè quasi sempre; è aumentata da un terzo alla metà se la vittima è in condizione di inferiorità fisica o psichica o è una donna incinta; e, con la legge sul femminicidio (L. 181/2025), da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso «come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali». Il delitto è punito a querela della persona offesa, con termine di sei mesi; la remissione può essere solo processuale, per proteggere la vittima da pressioni. Si procede d'ufficio nei casi del quarto comma e quando il fatto è connesso con un delitto procedibile d'ufficio. Sul piano processuale il revenge porn è inserito nel Codice rosso: la vittima è sentita dal pubblico ministero entro tre giorni dall'iscrizione, riceve l'avviso della richiesta di patteggiamento presentata fuori udienza (art. 444, comma 1-quater, c.p.p.) e può presentare memorie; la custodia cautelare non è esclusa dalla prognosi di pena bassa (art. 275, comma 2-bis) e sono frequenti il divieto di avvicinamento e di comunicazione. La messa alla prova è esclusa (pena massima superiore a quattro anni); il patteggiamento resta possibile, come la sospensione condizionale subordinata a percorsi di recupero.
I reati collegati
| Condotta | Reato | Pena |
|---|---|---|
| Minaccia di diffondere le immagini per ottenere denaro o prestazioni (sextortion) | Estorsione (art. 629), anche tentata | 5-10 anni |
| Minaccia di diffonderle per costringere a fare o non fare qualcosa | Violenza privata (art. 610) o minaccia (art. 612) | Fino a 4 anni; fino a 1 anno |
| Diffusione ripetuta con molestie, che causa ansia o cambia le abitudini di vita | Atti persecutori (art. 612-bis) in concorso | 1-6 anni e 6 mesi |
| Riprese di nascosto nella vita privata (in casa, in bagno) | Interferenze illecite (art. 615-bis) | 6 mesi-4 anni |
| Vittima minorenne | Pornografia minorile (artt. 600-ter, 600-quater) | Fino a 12 anni (produzione e diffusione) |
| Accesso al telefono o all'account per sottrarre le immagini | Accesso abusivo (art. 615-ter) | Fino a 3 anni (2-10 se aggravato) |
Che cosa fare subito
- Conservare le prove senza cancellarle: screenshot con URL, data e ora, nomi dei profili, messaggi, e se possibile una copia autenticata (acquisizione forense o notarile); non rispondere alle minacce né pagare.
- Segnalare al Garante il pericolo di diffusione, anche prima che avvenga, con il modulo dell'art. 144-bis: il Garante decide entro 48 ore e trasmette alle piattaforme il provvedimento di blocco; i gestori conservano il materiale per dodici mesi a fini probatori con misure che impediscono l'identificazione. Chi invia al Garante immagini di terzi per questa finalità non commette reato (comma 3).
- Chiedere la rimozione alle piattaforme con gli strumenti dedicati ai contenuti intimi non consensuali e ai motori di ricerca la deindicizzazione; per i siti che non rispondono, il sequestro preventivo chiesto dal pubblico ministero.
- Querela entro sei mesi, con l'elenco delle prove e la richiesta di misure cautelari (divieto di avvicinamento e di comunicazione); la vittima con reddito entro i limiti ha diritto al patrocinio a spese dello Stato (il beneficio senza limiti di reddito dell'art. 76, comma 4-ter, DPR 115/2002 vale per stalking, maltrattamenti e violenza sessuale, non per il solo 612-ter).
- Risarcimento del danno morale e alla reputazione, con la costituzione di parte civile o la causa civile; il danno, nei casi di ampia diffusione, è liquidato in misura consistente.
Domande frequenti
Risponde anche chi inoltra un video ricevuto in chat?
Sì, se lo inoltra «al fine di recare nocumento» alla persona rappresentata (secondo comma): per chi ha realizzato o sottratto il contenuto basta la diffusione senza consenso, per chi lo ha solo ricevuto serve la prova dell'intento di nuocere, che si desume dal contesto (gruppi, commenti, destinatari). L'inoltro in un gruppo di amici dell'ex compagna è il caso tipico.
Quanto tempo ho per sporgere querela?
Sei mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto (il doppio del termine ordinario), e la remissione può avvenire solo davanti al giudice. Si procede d'ufficio, senza querela, se la vittima è in condizione di inferiorità fisica o psichica o incinta, e quando il fatto è connesso ad altro reato procedibile d'ufficio (per esempio estorsione, stalking, pornografia minorile).
Come faccio a bloccare la diffusione prima che avvenga?
Chi ha fondato motivo di temere che proprie immagini intime vengano diffuse su piattaforme digitali può segnalarlo al Garante per la protezione dei dati personali, anche se minorenne ultraquattordicenne (o tramite i genitori), inviando i contenuti con il modulo dedicato: il Garante decide entro 48 ore e ordina alle piattaforme il blocco; il materiale è conservato per dodici mesi a soli fini probatori (art. 144-bis codice privacy). L'invio dei contenuti al Garante non è reato.
E se la vittima è minorenne?
Il fatto è più grave: la produzione, la detenzione e la diffusione di materiale sessualmente esplicito con minori integrano la pornografia minorile (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), procedibile d'ufficio e punita molto più severamente, e il 612-ter si applica solo «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Anche il minore che diffonde immagini di un coetaneo risponde davanti al tribunale per i minorenni.
Fonti normative
- Art. 612-ter c.p. — Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
- Art. 144-bis D.Lgs. 196/2003 — Revenge porn (segnalazione preventiva al Garante)
- Art. 444, comma 1-quater, c.p.p. — Avviso alla persona offesa della richiesta di patteggiamento
- Art. 76, comma 4-ter, DPR 115/2002 — Patrocinio a spese dello Stato per le vittime
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- Reati contro il patrimonioL'estorsione (art. 629 c.p.)Elementi del reato, pena 5-10 anni e multa, aggravanti (7-20), attenuante di lieve entità (Corte cost. 120/2023), estorsione informatica, tentativo, arresto e custodia, riti, prescrizione, confini con rapina, esercizio arbitrario, truffa e minaccia.
- Famiglia e violenza domesticaIl Codice rosso: la corsia preferenziale per la violenza domesticaChe cos'è (L. 69/2019, L. 168/2023, L. 181/2025) e a quali reati si applica; i tempi (comunicazione immediata, audizione in 3 giorni, priorità); misure cautelari e pre-cautelari (divieto di avvicinamento a 1.000 metri con braccialetto, allontanamento anche d'urgenza del PM, custodia sotto i limiti di pena, flagranza differita); nuovi reati e pene (612-ter, 583-quinquies, 558-bis, 387-bis, 577-bis femminicidio, aggravanti di genere); diritti della vittima (avvisi su scarcerazioni, patteggiamento, revoca misure, patrocinio senza limiti di reddito, protezione, ammonimento); sospensione condizionale con percorsi; querela irrevocabile e 12 mesi; che cosa fare se si è vittima o si è accusati.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Privacy e GDPRI diritti GDPR: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilitàCome si presenta la richiesta e a chi (titolare, DPO), termine di un mese e proroga, gratuità e richieste eccessive, identità, i singoli diritti (accesso e copia, rettifica, cancellazione e limiti, limitazione, portabilità, opposizione e marketing, decisioni automatizzate), limiti dell'art. 2-undecies, reclamo al Garante (9 mesi) o ricorso al tribunale (rito del lavoro, 30 giorni per impugnare il Garante), risarcimento del danno, sanzioni.
- Reputazione e contenuti onlineFar rimuovere un contenuto diffamatorio: piattaforme, DSA, giudiceConservare la prova (screenshot con URL e data, copia certificata, acquisizione forense, Wayback), che cosa è diffamatorio e che cosa è critica lecita, segnalazione alla piattaforma ai sensi dell'art. 16 DSA (contenuto della notifica: motivi, URL, identità, dichiarazione di buona fede; conferma e decisione senza indebito ritardo; conoscenza effettiva e perdita dell'esenzione ex art. 6), reclamo interno gratuito per sei mesi (art. 20) e organismo di risoluzione extragiudiziale certificato (art. 21), reclamo all'AGCOM come coordinatore dei servizi digitali (art. 53 DSA, D.Lgs. 50/2024), diffida all'autore e al gestore del sito, rettifica per quotidiani, periodici e testate online registrate (art. 8 L. 47/1948: due giorni, stessa pagina, ordine del giudice ex art. 700), Garante privacy per dati personali e diritto all'oblio, procedura di 24/48 ore per i minori vittime di cyberbullismo (art. 2 L. 71/2017), deindicizzazione dai motori di ricerca, ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. contro autore e host per l'ordine di rimozione con penale ex art. 614-bis, limiti per le testate giornalistiche (Cass. SU 31022/2015: niente sequestro), querela per diffamazione aggravata entro tre mesi (art. 595, c. 3, c.p.) e sequestro preventivo della pagina, identificazione dell'anonimo, risarcimento del danno, ordini di rimozione e art. 9 DSA, recensioni false e AGCM.