In breve
- Prima: conservare la prova (screenshot con URL, data e ora, copia certificata o acquisizione forense); poi valutare se è diffamazione o critica lecita.
- Piattaforma: segnalazione ai sensi dell'art. 16 DSA (motivi, URL, identità, buona fede) → decisione motivata senza indebito ritardo; reclamo interno (art. 20) e organismo extragiudiziale (art. 21); AGCOM se la piattaforma viola il DSA.
- Autore e sito: diffida con termine; per le testate registrate, rettifica in due giorni (art. 8 L. 47/1948).
- Garante privacy per dati personali e oblio; per i minori rimozione in 48 ore (art. 2 L. 71/2017).
- Giudice: ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. contro autore e host; querela per diffamazione entro 3 mesi e sequestro preventivo della pagina (non per le testate giornalistiche).
Prima di tutto: la prova e il giudizio di illiceità
I contenuti online spariscono, cambiano e ricompaiono: la prima mossa è documentare, con screenshot che mostrino URL completo, data, ora e autore, meglio se raccolti da un notaio, da un servizio di copia certificata con marca temporale o con un'acquisizione forense che conservi i metadati; la pagina archiviata dalla Wayback Machine aiuta ma non basta come prova. Poi si valuta se il contenuto è davvero illecito: la critica, anche aspra, è lecita se ha una base di verità, un interesse per chi legge e non degenera in insulto gratuito; la diffamazione attribuisce fatti falsi o usa espressioni offensive senza aggancio a fatti, e online è sempre aggravata dal mezzo di pubblicità (art. 595, terzo comma, c.p.: reclusione da sei mesi a tre anni o multa). Lo stesso contenuto può essere anche un trattamento illecito di dati personali, una violazione dell'immagine, un atto di concorrenza sleale o una pratica commerciale scorretta (le recensioni false): ogni qualificazione apre un binario diverso, e le richieste si cumulano.
La segnalazione alla piattaforma (Digital Services Act)
«[…] il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure b) non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi».
- La notifica (art. 16): ogni servizio di hosting, dai social ai forum ai siti di recensioni, deve offrire un meccanismo elettronico di segnalazione; la segnalazione contiene una spiegazione motivata dell'illiceità, l'URL esatto, nome ed e-mail di chi segnala e una dichiarazione di buona fede. Una segnalazione così fatta, che permetta a un prestatore diligente di riconoscere l'illegalità «senza un esame giuridico dettagliato», dà la conoscenza effettiva che fa perdere l'esenzione dell'art. 6: da quel momento la piattaforma risponde del contenuto se non agisce immediatamente. Il D.Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico, che regolava la materia fino al 2024, è stato sostituito su questo punto dal regolamento europeo.
- La risposta: conferma di ricezione, decisione senza indebito ritardo e motivazione (art. 17) anche all'autore del contenuto rimosso, con l'indicazione dei rimedi; le piattaforme trattano con priorità le segnalazioni dei segnalatori attendibili (art. 22), come le associazioni certificate.
- Il reclamo interno (art. 20): contro il rifiuto di rimuovere, o contro la rimozione, si può presentare per sei mesi un reclamo gratuito nel sistema interno della piattaforma, deciso da persone e non solo da algoritmi.
- L'organismo extragiudiziale (art. 21): chi non è soddisfatto sceglie un organismo di risoluzione delle controversie certificato da un coordinatore nazionale, con costi limitati, la cui decisione non è vincolante ma pesa; resta sempre aperta la via giudiziaria.
- Il coordinatore: se la piattaforma non rispetta il DSA (meccanismo assente, silenzio, motivazione mancante), il reclamo va all'AGCOM, coordinatore dei servizi digitali per l'Italia (art. 53 DSA; D.Lgs. 50/2024), o alla Commissione europea per le piattaforme di dimensioni molto grandi.
Per i minori vittime di cyberbullismo il binario è più rapido: il minore ultraquattordicenne o il genitore chiede al gestore l'oscuramento, la rimozione o il blocco indicando gli URL, e se entro 24 ore il gestore non ha comunicato di aver preso in carico la richiesta ed entro 48 non ha provveduto, il Garante privacy interviene entro 48 ore (art. 2 L. 71/2017). Per gli adulti il Garante è la via quando il contenuto tratta dati personali senza base giuridica, per esempio dati sanitari, giudiziari, immagini intime, o quando si chiede la deindicizzazione di notizie non più attuali: il reclamo è gratuito e le decisioni sono vincolanti per il titolare.
Autore, testate, giudice
La diffida all'autore e al gestore del sito, con l'URL, la ragione dell'illiceità e un termine breve, ottiene spesso la rimozione spontanea e costituisce in mora ai fini del risarcimento; nelle testate giornalistiche, anche online se registrate, il direttore deve pubblicare la rettifica entro due giorni nella stessa pagina e con lo stesso rilievo (art. 8 L. 47/1948), e se non lo fa il giudice la ordina con il rito dell'art. 700. Quando la via bonaria fallisce, il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al tribunale chiede l'ordine di rimozione o di disabilitazione dell'accesso rivolto all'autore e all'hosting, con una somma per ogni giorno di ritardo (art. 614-bis) e la pubblicazione del provvedimento; il periculum sta nella diffusione continua, il fumus nella manifesta falsità o offensività. Il limite è la stampa: per le testate registrate, cartacee e online, il sequestro e l'oscuramento sono esclusi dall'art. 21 della Costituzione (Cass. SU 31022/2015) e restano rettifica, aggiornamento, deindicizzazione e risarcimento; blog, profili e siti non registrati non hanno questa protezione. Sul piano penale la querela per diffamazione aggravata va presentata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto e permette alla procura di identificare l'autore anonimo tramite i dati della piattaforma e di chiedere il sequestro preventivo della pagina o del profilo (art. 321 c.p.p.), oltre alla costituzione di parte civile per il danno, liquidato in base a diffusione, durata, gravità e qualità delle parti. Gli ordini del giudice o dell'autorità vanno eseguiti dalle piattaforme con le regole dell'art. 9 DSA, che impone di informare l'autorità del seguito dato; una piattaforma stabilita fuori dall'Unione risponde comunque per i servizi offerti agli utenti europei, tramite il rappresentante legale che deve nominare. Infine, dopo la rimozione, i contenuti ripubblicati altrove si segnalano di nuovo con la stessa procedura: gli ordini «di non ripubblicare» sono possibili ma non sostituiscono la vigilanza.
Domande frequenti
La piattaforma è obbligata a rimuovere?
È obbligata a mettere a disposizione un meccanismo di segnalazione, a confermare la ricezione, a decidere «senza indebito ritardo» e a motivare la decisione (artt. 16-17 DSA); una segnalazione precisa, che permetta di riconoscere l'illegalità senza un esame giuridico dettagliato, le dà la conoscenza effettiva che fa perdere l'esenzione di responsabilità (art. 6) se non agisce immediatamente. Non è obbligata a rimuovere ciò che non è manifestamente illecito: in quei casi decide il giudice.
Quanto tempo ci vuole?
Le grandi piattaforme rispondono alle segnalazioni DSA in giorni; per i minori la legge 71/2017 impone la presa in carico in 24 ore e la rimozione in 48, con il Garante che interviene entro altre 48 ore. Il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. arriva a un'ordinanza in poche settimane, prima se il giudice provvede con decreto senza contraddittorio; la querela e il sequestro penale dipendono dai tempi della procura.
Posso far rimuovere un articolo di giornale online?
Difficilmente per intero: alle testate registrate, anche online, si applicano le garanzie della stampa e il sequestro è escluso (Cass. SU 31022/2015). Si ottengono la rettifica in due giorni (art. 8 L. 47/1948), l'aggiornamento o la deindicizzazione quando la notizia è superata o non più di interesse pubblico (diritto all'oblio), il risarcimento e, nei casi di diffamazione accertata, la pubblicazione della sentenza. I blog e i profili social senza registrazione non hanno queste garanzie e possono essere oscurati.
L'autore è anonimo: che cosa faccio?
La segnalazione alla piattaforma e la rimozione non richiedono di sapere chi è; per il risarcimento e la querela serve l'identità, che si ottiene con la querela stessa (la procura chiede i dati di accesso alla piattaforma) o, in sede civile, con un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. rivolto al gestore. Screenshot, URL e data vanno conservati subito, perché i contenuti spariscono.
Fonti normative
- Art. 6 Reg. (UE) 2022/2065 (DSA) — Esenzione di responsabilità dell'hosting
- Art. 16 Reg. (UE) 2022/2065 — Meccanismo di segnalazione e azione
- Artt. 20-21 Reg. (UE) 2022/2065 — Reclami interni e risoluzione extragiudiziale
- D.Lgs. 50/2024 — Adeguamento al DSA (AGCOM coordinatore)
- Art. 8 L. 47/1948 — Risposte e rettifiche
- Art. 2 L. 71/2017 — Tutela della dignità del minore (rimozione in 48 ore)
- Art. 595 c.p. — Diffamazione
- Art. 700 c.p.c. — Provvedimenti d'urgenza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati contro la personaLa diffamazione (art. 595 c.p.)Elementi del reato, pene per le tre ipotesi, social e stampa, querela in 3 mesi, esimenti di critica e cronaca, prova della verità, risarcimento.
- Reputazione e contenuti onlineIl diritto all'oblio: deindicizzare e cancellare notizieTre livelli (cancellazione, deindicizzazione, aggiornamento e contestualizzazione), art. 17 GDPR e i suoi limiti (libertà di espressione e informazione, obblighi di legge, ricerca, giustizia), la giurisprudenza europea (Google Spain 2014, Google/CNIL 2019 sulla portata, C-460/20 del 2022 sulla prova dell'inesattezza) e italiana (Cassazione sugli archivi online), criteri del bilanciamento (tempo, ruolo pubblico, gravità del fatto, interesse storico, minori), procedura verso il motore di ricerca e verso l'editore, reclamo al Garante e ricorso al tribunale, deindicizzazione delle sentenze di assoluzione e archiviazione (art. 64-ter disp. att. c.p.p.), risarcimento, che cosa non si può ottenere.
- Privacy e GDPRI diritti GDPR: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilitàCome si presenta la richiesta e a chi (titolare, DPO), termine di un mese e proroga, gratuità e richieste eccessive, identità, i singoli diritti (accesso e copia, rettifica, cancellazione e limiti, limitazione, portabilità, opposizione e marketing, decisioni automatizzate), limiti dell'art. 2-undecies, reclamo al Garante (9 mesi) o ricorso al tribunale (rito del lavoro, 30 giorni per impugnare il Garante), risarcimento del danno, sanzioni.
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.