In breve
- Tre rimedi: la cancellazione dei dati dal sito (art. 17 GDPR), la deindicizzazione dai motori di ricerca (Google Spain, 2014) e l'aggiornamento o contestualizzazione dell'articolo negli archivi online (Cassazione).
- Bilanciamento: tempo trascorso, interesse pubblico attuale, ruolo della persona, gravità e conclusione del fatto, esattezza dei dati; prevalgono la libertà di espressione e di informazione, la ricerca storica, gli obblighi di legge (art. 17, par. 3).
- Procedura: modulo al motore di ricerca e richiesta all'editore; poi reclamo al Garante (gratuito, in alternativa) o ricorso al tribunale con il risarcimento.
- Assolti e archiviati: annotazione del giudice penale che preclude l'indicizzazione o dispone la deindicizzazione (art. 64-ter disp. att. c.p.p.).
La base: l'art. 17 e i suoi limiti
«L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; […] c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento […]; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente […]. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; […] d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici […]; e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».
Il «diritto all'oblio» del GDPR è il diritto alla cancellazione dei dati non più necessari, trattati illecitamente o rispetto ai quali l'interessato si è opposto senza che il titolare abbia motivi prevalenti; se il titolare ha reso pubblici i dati, deve anche informare gli altri titolari (per esempio chi ha copiato la pagina) della richiesta (par. 2). Ma il diritto cede quando il trattamento serve alla libertà di espressione e di informazione, all'archiviazione nel pubblico interesse e alla ricerca storica, o alla difesa in giudizio. È questo bilanciamento, e non un automatismo, che decide ogni caso: la stessa notizia può restare in archivio, sparire dai risultati di Google sul nome e dover essere aggiornata con l'esito del processo.
La deindicizzazione dai motori di ricerca
Con la sentenza Google Spain (CGUE, C-131/12, 13 maggio 2014) la Corte di giustizia ha stabilito che il gestore del motore di ricerca tratta dati personali quando indicizza le pagine e le presenta in un elenco associato al nome, ed è tenuto a rimuovere dai risultati i link a pagine con informazioni «inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti, ovvero eccessive» in rapporto alle finalità e al tempo trascorso, anche se la pubblicazione sulla pagina resta lecita; il diritto dell'interessato prevale di regola sull'interesse economico del gestore e su quello del pubblico, salvo che il ruolo della persona nella vita pubblica giustifichi l'interesse a trovare l'informazione. Con Google/CNIL (C-507/17, 2019) la Corte ha chiarito che la deindicizzazione va eseguita sulle versioni del motore corrispondenti agli Stati membri, con misure che scoraggino l'accesso dalle altre, e non necessariamente su scala mondiale; con la sentenza C-460/20 (2022) che chi chiede la deindicizzazione di contenuti che sostiene inesatti deve fornire le prove dell'inesattezza ragionevolmente esigibili, senza dover ottenere prima una sentenza contro l'editore, e che le fotografie in anteprima vanno valutate a sé. I criteri applicati dal Garante e dai giudici italiani: il tempo trascorso (il fatto deve essere «storicizzato»), l'assenza di un ruolo pubblico attuale, la gravità e la conclusione della vicenda (assoluzione, pena espiata, riabilitazione), la natura dei dati (i dati giudiziari e sensibili pesano a favore dell'oblio), l'esattezza e l'aggiornamento della notizia, l'età (i minori e i fatti dell'adolescenza hanno tutela rafforzata), la fonte (i contenuti di cronaca professionale sono più protetti dei forum). La richiesta si presenta con il modulo online del motore, indicando gli URL, il nome usato nelle ricerche e le ragioni; il gestore risponde in tempi brevi e, in caso di rifiuto, si può ricorrere al Garante o al giudice.
Archivi dei giornali e siti
Verso l'editore il diritto è più stretto, perché la cronaca legittimamente pubblicata non diventa illecita con il tempo e l'archivio è protetto dalla libertà di informazione. La Cassazione (a partire dalla sentenza 5525/2012 e con le pronunce successive, comprese le Sezioni Unite del 2019 sul bilanciamento tra rievocazione storica e oblio) ha costruito tre rimedi graduali: l'aggiornamento dell'articolo con l'esito della vicenda (l'assoluzione, la revoca della misura), che l'editore deve garantire anche con una nota o un link; la deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca esterni e dal motore interno del sito, che lo rende reperibile solo a chi consulta l'archivio; la cancellazione, riservata ai casi in cui manca o è venuto meno l'interesse pubblico e la permanenza produce un danno sproporzionato, o in cui l'articolo era illecito fin dall'origine (diffamazione, dati sensibili non necessari). Per i siti non giornalistici (forum, blog, aggregatori, registri online di sentenze) l'interesse alla conservazione è minore e la cancellazione è più facile. La richiesta all'editore si presenta per PEC al direttore o al responsabile della protezione dei dati; la risposta è dovuta entro un mese (art. 12 GDPR).
Gli assolti e gli archiviati
«La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679».
La riforma Cartabia ha dato a chi esce pulito dal processo uno strumento pratico: la richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di proscioglimento, di non luogo a procedere o il decreto di archiviazione, che appone sul provvedimento un'annotazione che preclude l'indicizzazione (per i provvedimenti non ancora diffusi) o che dispone la deindicizzazione (per quelli già in rete) dei dati personali rispetto alle ricerche condotte a partire dal nome. L'annotazione non cancella gli articoli, ma è il documento con cui si chiede ai motori di ricerca la deindicizzazione e agli editori l'aggiornamento, e nel bilanciamento pesa in modo decisivo: la archiviazione e l'assoluzione sono, per il Garante e per i giudici, la ragione tipica per cui la notizia dell'indagine non è più adeguata. Restano fermi i limiti dell'art. 52 del codice privacy sull'oscuramento dei dati nelle sentenze pubblicate. Chi è stato condannato può invocare l'oblio dopo l'espiazione o la riabilitazione, con un bilanciamento più severo per i reati gravi.
Come procedere
- Mappare i risultati: gli URL che compaiono cercando il nome (e le varianti), con data e screenshot, distinguendo motori, editori, aggregatori e social.
- Richiedere al motore di ricerca con il modulo dedicato e all'editore o al gestore del sito con PEC, motivando con i criteri del bilanciamento e allegando i documenti (assoluzione, riabilitazione, annotazione ex art. 64-ter, prova del tempo trascorso).
- Reclamo al Garante (art. 77 GDPR) se la risposta manca o è negativa: gratuito, deciso in nove mesi, con ordini di deindicizzazione o cancellazione e sanzioni; oppure, in alternativa, ricorso al tribunale (art. 79 GDPR; art. 10 D.Lgs. 150/2011), che può anche condannare al risarcimento del danno (art. 82 GDPR) e provvedere in via d'urgenza. Le due vie sono alternative per lo stesso oggetto (art. 140-bis codice privacy).
- Monitorare: le pagine copiate su altri siti richiedono nuove richieste, e l'editore che ha reso pubblici i dati deve informare gli altri titolari della richiesta (art. 17, par. 2).
Non si può ottenere la cancellazione di notizie su fatti gravi e recenti, di informazioni su chi ha un ruolo pubblico attuale, dei dati pubblicati per obbligo di legge (registri, albi, atti giudiziari nei limiti della pubblicità), né la rimozione di contenuti veri e attuali solo perché sgraditi: in questi casi il rimedio, se l'articolo è impreciso, è la rettifica o l'azione per diffamazione.
Domande frequenti
Google è obbligato a togliere i risultati con il mio nome?
Deve valutare la richiesta: dalla sentenza Google Spain (2014) il gestore del motore di ricerca è titolare del trattamento e deve deindicizzare i risultati associati al nome quando i dati sono inadeguati, non più pertinenti o eccessivi rispetto al tempo trascorso, salvo un interesse preponderante del pubblico, che dipende dal ruolo della persona e dalla natura del fatto. La deindicizzazione riguarda le ricerche a partire dal nome, non la pagina, che resta raggiungibile con altre chiavi; vale per le versioni europee del motore, con misure per scoraggiare l'aggiramento (CGUE, Google/CNIL, 2019).
Un giornale deve cancellare un articolo vecchio e vero?
Di regola no: la cronaca legittimamente pubblicata resta nell'archivio storico, protetto dalla libertà di informazione e dall'interesse alla ricerca. La Cassazione riconosce però il diritto all'aggiornamento e alla contestualizzazione dell'articolo (per esempio con la notizia dell'assoluzione) e alla sua deindicizzazione dai motori di ricerca esterni e interni quando il tempo ha esaurito l'interesse pubblico; la cancellazione integrale è riservata ai casi in cui l'articolo non aveva fin dall'origine i requisiti della cronaca o riguarda fatti privati.
Sono stato assolto: come faccio a far sparire la notizia dell'indagine?
Dal 2022 chi ha ottenuto un proscioglimento, una sentenza di non luogo a procedere o un'archiviazione può chiedere alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento un'annotazione che preclude l'indicizzazione o dispone la deindicizzazione dei dati contenuti nel provvedimento (art. 64-ter disp. att. c.p.p.); con quel documento si chiede la deindicizzazione ai motori di ricerca e l'aggiornamento agli editori, che hanno il dovere di riportare l'esito. Il Garante e i giudici considerano l'assoluzione un elemento decisivo nel bilanciamento.
Quanto tempo deve passare?
Non esiste un termine fisso: la giurisprudenza ragiona in anni (spesso oltre cinque per fatti di cronaca comune), ma conta soprattutto se il fatto è concluso, se la persona non ha un ruolo pubblico attuale e se la notizia non serve più a informare. Per i reati gravi, i personaggi pubblici e i fatti di rilievo storico l'oblio è escluso o molto ritardato; per i minori e le vittime la tutela è rafforzata.
Fonti normative
- Art. 17 Reg. (UE) 2016/679 — Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
- Art. 21 Reg. (UE) 2016/679 — Diritto di opposizione
- Art. 64-ter disp. att. c.p.p. — Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini
- Art. 140-bis D.Lgs. 196/2003 — Forme alternative di tutela (Garante o tribunale)
- Art. 10 D.Lgs. 150/2011 — Controversie in materia di protezione dei dati personali
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Privacy e GDPRI diritti GDPR: accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilitàCome si presenta la richiesta e a chi (titolare, DPO), termine di un mese e proroga, gratuità e richieste eccessive, identità, i singoli diritti (accesso e copia, rettifica, cancellazione e limiti, limitazione, portabilità, opposizione e marketing, decisioni automatizzate), limiti dell'art. 2-undecies, reclamo al Garante (9 mesi) o ricorso al tribunale (rito del lavoro, 30 giorni per impugnare il Garante), risarcimento del danno, sanzioni.
- Reputazione e contenuti onlineFar rimuovere un contenuto diffamatorio: piattaforme, DSA, giudiceConservare la prova (screenshot con URL e data, copia certificata, acquisizione forense, Wayback), che cosa è diffamatorio e che cosa è critica lecita, segnalazione alla piattaforma ai sensi dell'art. 16 DSA (contenuto della notifica: motivi, URL, identità, dichiarazione di buona fede; conferma e decisione senza indebito ritardo; conoscenza effettiva e perdita dell'esenzione ex art. 6), reclamo interno gratuito per sei mesi (art. 20) e organismo di risoluzione extragiudiziale certificato (art. 21), reclamo all'AGCOM come coordinatore dei servizi digitali (art. 53 DSA, D.Lgs. 50/2024), diffida all'autore e al gestore del sito, rettifica per quotidiani, periodici e testate online registrate (art. 8 L. 47/1948: due giorni, stessa pagina, ordine del giudice ex art. 700), Garante privacy per dati personali e diritto all'oblio, procedura di 24/48 ore per i minori vittime di cyberbullismo (art. 2 L. 71/2017), deindicizzazione dai motori di ricerca, ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. contro autore e host per l'ordine di rimozione con penale ex art. 614-bis, limiti per le testate giornalistiche (Cass. SU 31022/2015: niente sequestro), querela per diffamazione aggravata entro tre mesi (art. 595, c. 3, c.p.) e sequestro preventivo della pagina, identificazione dell'anonimo, risarcimento del danno, ordini di rimozione e art. 9 DSA, recensioni false e AGCM.
- Reati contro la personaLa diffamazione (art. 595 c.p.)Elementi del reato, pene per le tre ipotesi, social e stampa, querela in 3 mesi, esimenti di critica e cronaca, prova della verità, risarcimento.
- Il procedimento penaleIl casellario giudiziale: che cosa contiene e che cosa vedono gli altriChe cosa si iscrive (art. 3), che cosa non compare nel certificato del privato (art. 24) e in quelli delle amministrazioni (art. 28), carichi pendenti, visura, datore di lavoro e minori, cancellazione (art. 5), costi e validità, autocertificazione, non menzione, riabilitazione.
- Risarcimento del dannoIl danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)Definizione legale, temporanea e permanente, lesioni lievi (1-9 punti) con i valori 2026, lesioni gravi (10-100) e tabella unica nazionale dal 5 marzo 2025, tabelle di Milano e di Roma per gli altri illeciti, danno morale e personalizzazione (20-30%), danno patrimoniale, prova medico-legale, prescrizione.