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ReatoDiritto penale · Famiglia e violenza domestica

Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.)

La ragazza promessa in sposa dalla famiglia a un uomo che non ha scelto, il giovane minacciato perché accetti un matrimonio combinato, le nozze organizzate all'estero durante le vacanze estive: dal 2019 il matrimonio forzato è un reato autonomo, introdotto dal codice rosso. Questa pagina spiega che cosa punisce la legge, quali pene sono previste, quando si applica anche ai fatti commessi all'estero, come si può annullare il matrimonio e a chi chiedere aiuto.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 2 min

In breve

  • Reato: costringere o indurre qualcuno a sposarsi o a unirsi civilmente.
  • Pena: da 1 a 5 anni; aumentata per i minori, da 2 a 7 sotto i 14 anni.
  • Estero: punibile anche se il matrimonio avviene fuori dall'Italia.
  • D'ufficio: non serve la querela della vittima.
  • Annullamento: il matrimonio estorto con violenza si può impugnare.

Il reato

Art. 558-bis, c. 1-2, c.p.

«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.»

Il reato è stato introdotto dal codice rosso (art. 7 L. 69/2019). Riguarda sia la costrizione, con violenza o minaccia, sia l'induzione, che sfrutta la vulnerabilità della vittima e l'abuso delle relazioni familiari o di autorità.

Pene e fatti all'estero

SituazionePena
Costrizione o induzione di un adultoReclusione da 1 a 5 anni
Vittima minore di diciotto anniPena aumentata
Vittima minore di quattordici anniReclusione da 2 a 7 anni
Fatto commesso all'estero da o in danno di cittadini italiani o stranieri residenti in ItaliaSi applica l'art. 558-bis

Quando la vittima viene ceduta e trattata come una cosa, può ricorrere il più grave reato di riduzione in schiavitù, che resta distinto dal matrimonio forzato (Cass. 30538/2021). Se la costrizione si accompagna a violenze ripetute in famiglia si aggiungono i maltrattamenti.

Il matrimonio celebrato

Il coniuge il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne può impugnare il matrimonio (art. 122 c.c.; si veda la nullità del matrimonio). I minorenni in Italia non possono sposarsi, salvo l'autorizzazione del tribunale per gravi motivi a chi ha compiuto sedici anni (art. 84 c.c.).

  1. Chiedere aiuto al 112 o al numero antiviolenza 1522 in caso di pericolo.
  2. Parlarne con un insegnante, un medico o un centro antiviolenza.
  3. Conservare messaggi, documenti e biglietti di viaggio.
  4. Segnalare prima della partenza il rischio di un matrimonio all'estero.
  5. Impugnare il matrimonio già celebrato con un avvocato.

Domande frequenti

La famiglia mi fa pressione per sposare una persona che non ho scelto: è reato?
È reato costringere qualcuno a sposarsi o a costituire un'unione civile con violenza o minaccia, ed è punito con la stessa pena, da uno a cinque anni, chi induce una persona al matrimonio approfittando della sua vulnerabilità, inferiorità psichica o necessità, con abuso delle relazioni familiari, domestiche o lavorative (art. 558-bis c.p.). Si procede d'ufficio: chiunque può segnalarlo.
E se il matrimonio viene organizzato all'estero?
Il reato si applica anche ai fatti commessi all'estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia, oppure in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia (art. 558-bis, ultimo comma, c.p.). Chi teme di essere portato all'estero per un matrimonio forzato può rivolgersi alle forze dell'ordine prima della partenza.
Le pene sono più alte se la vittima è minorenne?
Sì: la pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di un minore di diciotto anni, ed è da due a sette anni se la vittima ha meno di quattordici anni (art. 558-bis c.p.). Del resto in Italia i minorenni non possono sposarsi, salvo l'autorizzazione del tribunale per gravi motivi dai sedici anni (art. 84 c.c.).
Il matrimonio forzato già celebrato si può annullare?
Sì: il coniuge il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne può impugnare il matrimonio (art. 122 c.c.). L'azione va proposta in tempi brevi, perché non è più ammessa se c'è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza: si veda la pagina sulla nullità del matrimonio.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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