In breve
- Nullità civile: impedimenti, incapacità, violenza, errore essenziale, simulazione.
- Termini brevi: di regola un anno, e la coabitazione dopo la scoperta del vizio preclude l'azione.
- Matrimonio putativo: il coniuge in buona fede e i figli conservano gli effetti fino alla sentenza.
- Nullità ecclesiastica: vale in Italia solo dopo la delibazione della corte d'appello.
- Tre anni di convivenza come coniugi impediscono la delibazione.
Le cause di nullità del matrimonio civile
| Causa | Chi agisce e quando | Norma |
|---|---|---|
| Precedente matrimonio o unione civile, parentela, delitto | Coniugi, ascendenti prossimi, pubblico ministero, chiunque abbia interesse | Art. 117 |
| Minore età senza autorizzazione | Coniugi, genitori, PM; il minore entro un anno dalla maggiore età; domanda respinta se il minore vuole mantenere il vincolo | Art. 117 |
| Interdizione | Tutore, PM, interessati; preclusa dopo un anno di coabitazione dalla revoca | Art. 119 |
| Incapacità di intendere o di volere, anche transitoria | Il coniuge incapace; preclusa dopo un anno di coabitazione dal recupero | Art. 120 |
| Violenza, timore di eccezionale gravità, errore sull'identità o su qualità essenziali | Il coniuge vittima; preclusa dopo un anno di coabitazione dalla cessazione o dalla scoperta | Art. 122 |
| Simulazione (accordo di non adempiere agli obblighi) | Ciascun coniuge, entro un anno dalla celebrazione e se non vi è stata convivenza | Art. 123 |
L'errore sulle qualità personali è rilevante solo nei casi elencati dalla legge: una malattia fisica o psichica o un'anomalia o deviazione sessuale tali da impedire la vita coniugale, una condanna per delitto non colposo ad almeno cinque anni, la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, alcune condanne per prostituzione, lo stato di gravidanza causato da un'altra persona, se c'è stato disconoscimento; e sempre che, conoscendole, non si sarebbe prestato il consenso (art. 122). Il pubblico ministero non può agire dopo la morte di uno dei coniugi, e l'azione passa agli eredi solo se il giudizio è già pendente (artt. 125 e 127).
Gli effetti: il matrimonio putativo
La nullità non cancella tutto. Per i figli il matrimonio nullo ha sempre gli effetti del matrimonio valido. Per il coniuge in buona fede, o il cui consenso è stato estorto con violenza o timore, gli effetti del matrimonio valido durano fino alla sentenza (art. 128). Se entrambi erano in buona fede, il giudice può imporre a uno di versare all'altro, privo di redditi adeguati, un assegno periodico per non più di tre anni (art. 129). Il coniuge a cui è imputabile la nullità deve all'altro, in buona fede, una congrua indennità, che comprende almeno una somma pari a tre anni di mantenimento anche senza prova del danno, oltre agli alimenti; ne risponde in solido il terzo che ha concorso a causare la nullità (art. 129-bis).
La nullità ecclesiastica e la delibazione
Chi si è sposato con il rito concordatario può chiedere la nullità al tribunale ecclesiastico. Per avere effetti civili, la sentenza, munita del decreto di esecutività dell'organo ecclesiastico di controllo, deve essere dichiarata efficace dalla corte d'appello, su domanda di uno o di entrambi i coniugi (art. 8, c. 2, L. 121/1985). La corte verifica che il giudice ecclesiastico fosse competente, che sia stato garantito il diritto di difesa e che ricorrano le altre condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere, tra cui la compatibilità con l'ordine pubblico; può disporre provvedimenti economici provvisori.
Il limite più importante è la convivenza come coniugi per almeno tre anni dalla celebrazione: per le Sezioni unite è una situazione di ordine pubblico che impedisce la delibazione (Cass. SU 16379/2014 e 16380/2014). Finora la si è considerata un'eccezione che deve sollevare il coniuge che si oppone; con l'ordinanza interlocutoria 30993/2025 la Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione se il giudice possa rilevarla d'ufficio. La delibazione intervenuta dopo il divorzio non travolge il giudizio sull'assegno divorzile ancora in corso (Cass. SU 9004/2021).
- Individuare la causa e verificare i termini e i periodi di coabitazione.
- Scegliere la strada: nullità civile, nullità ecclesiastica con delibazione, oppure divorzio.
- Raccogliere le prove: documenti medici, testimoni, corrispondenza.
- Valutare gli effetti economici: indennità, assegno, rapporti con il divorzio.
- Tutelare i figli: per loro il matrimonio nullo conserva tutti gli effetti.
Domande frequenti
Ho scoperto dopo le nozze una grave malattia dell'altro coniuge: posso chiedere la nullità?
La sentenza del tribunale ecclesiastico vale automaticamente in Italia?
Se ottengo la nullità, perdo l'assegno di divorzio già stabilito?
Il coniuge in buona fede ha diritto a qualcosa?
Fonti normative
- Art. 117 c.c. — Violazione degli impedimenti
- Art. 122 c.c. — Violenza ed errore
- Art. 123 c.c. — Simulazione
- Art. 128 c.c. — Matrimonio putativo
- Art. 129-bis c.c. — Responsabilità del coniuge in mala fede
- Art. 8 L. 121/1985 — Delibazione delle sentenze ecclesiastiche
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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