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ProceduraFamiglia e minori · Matrimonio, unioni civili e convivenze

La nullità del matrimonio civile e la delibazione della sentenza ecclesiastica

Un matrimonio si può sciogliere con il divorzio, ma in alcuni casi si può far dichiarare nullo, come se non fosse mai stato valido: per un impedimento, per un vizio del consenso, per simulazione. I termini sono brevi e la convivenza dopo la scoperta del vizio spesso chiude la strada. Chi si è sposato in chiesa può ottenere la nullità dal tribunale ecclesiastico e farla valere in Italia con la delibazione davanti alla corte d'appello, ma non se i coniugi hanno convissuto come tali per almeno tre anni. Questa pagina spiega le cause, i termini e gli effetti economici.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Nullità civile: impedimenti, incapacità, violenza, errore essenziale, simulazione.
  • Termini brevi: di regola un anno, e la coabitazione dopo la scoperta del vizio preclude l'azione.
  • Matrimonio putativo: il coniuge in buona fede e i figli conservano gli effetti fino alla sentenza.
  • Nullità ecclesiastica: vale in Italia solo dopo la delibazione della corte d'appello.
  • Tre anni di convivenza come coniugi impediscono la delibazione.

Le cause di nullità del matrimonio civile

CausaChi agisce e quandoNorma
Precedente matrimonio o unione civile, parentela, delittoConiugi, ascendenti prossimi, pubblico ministero, chiunque abbia interesseArt. 117
Minore età senza autorizzazioneConiugi, genitori, PM; il minore entro un anno dalla maggiore età; domanda respinta se il minore vuole mantenere il vincoloArt. 117
InterdizioneTutore, PM, interessati; preclusa dopo un anno di coabitazione dalla revocaArt. 119
Incapacità di intendere o di volere, anche transitoriaIl coniuge incapace; preclusa dopo un anno di coabitazione dal recuperoArt. 120
Violenza, timore di eccezionale gravità, errore sull'identità o su qualità essenzialiIl coniuge vittima; preclusa dopo un anno di coabitazione dalla cessazione o dalla scopertaArt. 122
Simulazione (accordo di non adempiere agli obblighi)Ciascun coniuge, entro un anno dalla celebrazione e se non vi è stata convivenzaArt. 123

L'errore sulle qualità personali è rilevante solo nei casi elencati dalla legge: una malattia fisica o psichica o un'anomalia o deviazione sessuale tali da impedire la vita coniugale, una condanna per delitto non colposo ad almeno cinque anni, la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, alcune condanne per prostituzione, lo stato di gravidanza causato da un'altra persona, se c'è stato disconoscimento; e sempre che, conoscendole, non si sarebbe prestato il consenso (art. 122). Il pubblico ministero non può agire dopo la morte di uno dei coniugi, e l'azione passa agli eredi solo se il giudizio è già pendente (artt. 125 e 127).

Gli effetti: il matrimonio putativo

La nullità non cancella tutto. Per i figli il matrimonio nullo ha sempre gli effetti del matrimonio valido. Per il coniuge in buona fede, o il cui consenso è stato estorto con violenza o timore, gli effetti del matrimonio valido durano fino alla sentenza (art. 128). Se entrambi erano in buona fede, il giudice può imporre a uno di versare all'altro, privo di redditi adeguati, un assegno periodico per non più di tre anni (art. 129). Il coniuge a cui è imputabile la nullità deve all'altro, in buona fede, una congrua indennità, che comprende almeno una somma pari a tre anni di mantenimento anche senza prova del danno, oltre agli alimenti; ne risponde in solido il terzo che ha concorso a causare la nullità (art. 129-bis).

La nullità ecclesiastica e la delibazione

Chi si è sposato con il rito concordatario può chiedere la nullità al tribunale ecclesiastico. Per avere effetti civili, la sentenza, munita del decreto di esecutività dell'organo ecclesiastico di controllo, deve essere dichiarata efficace dalla corte d'appello, su domanda di uno o di entrambi i coniugi (art. 8, c. 2, L. 121/1985). La corte verifica che il giudice ecclesiastico fosse competente, che sia stato garantito il diritto di difesa e che ricorrano le altre condizioni per il riconoscimento delle sentenze straniere, tra cui la compatibilità con l'ordine pubblico; può disporre provvedimenti economici provvisori.

Il limite più importante è la convivenza come coniugi per almeno tre anni dalla celebrazione: per le Sezioni unite è una situazione di ordine pubblico che impedisce la delibazione (Cass. SU 16379/2014 e 16380/2014). Finora la si è considerata un'eccezione che deve sollevare il coniuge che si oppone; con l'ordinanza interlocutoria 30993/2025 la Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione se il giudice possa rilevarla d'ufficio. La delibazione intervenuta dopo il divorzio non travolge il giudizio sull'assegno divorzile ancora in corso (Cass. SU 9004/2021).

  1. Individuare la causa e verificare i termini e i periodi di coabitazione.
  2. Scegliere la strada: nullità civile, nullità ecclesiastica con delibazione, oppure divorzio.
  3. Raccogliere le prove: documenti medici, testimoni, corrispondenza.
  4. Valutare gli effetti economici: indennità, assegno, rapporti con il divorzio.
  5. Tutelare i figli: per loro il matrimonio nullo conserva tutti gli effetti.

Domande frequenti

Ho scoperto dopo le nozze una grave malattia dell'altro coniuge: posso chiedere la nullità?
Può essere un errore essenziale sulle qualità personali, se riguarda una malattia fisica o psichica o un'anomalia tale da impedire la vita coniugale e se, conoscendola, non avresti prestato il consenso (art. 122 c.c.). L'azione però non è più proponibile se, dopo aver scoperto l'errore, avete continuato a coabitare per un anno. Rientrano nell'errore essenziale anche alcune condanne penali gravi e la delinquenza abituale dell'altro, non invece i semplici difetti di carattere.
La sentenza del tribunale ecclesiastico vale automaticamente in Italia?
No. Serve la delibazione: la sentenza, munita del decreto di esecutività dell'organo ecclesiastico superiore, va dichiarata efficace dalla corte d'appello, che controlla la competenza, il rispetto del diritto di difesa e l'assenza di contrasto con l'ordine pubblico (art. 8 L. 121/1985). Per le Sezioni unite la convivenza dei coniugi come tali per almeno tre anni dopo la celebrazione impedisce la delibazione (Cass. SU 16379/2014).
Se ottengo la nullità, perdo l'assegno di divorzio già stabilito?
Non necessariamente. Le Sezioni unite hanno stabilito che la delibazione della nullità ecclesiastica, intervenuta dopo che la sentenza sul divorzio è passata in giudicato ma prima che le questioni economiche siano definite, non chiude il giudizio sull'assegno divorzile, che prosegue (Cass. SU 9004/2021). Il divorzio e la nullità sono procedimenti autonomi.
Il coniuge in buona fede ha diritto a qualcosa?
Sì. Il matrimonio nullo produce gli effetti di un matrimonio valido per il coniuge in buona fede fino alla sentenza (matrimonio putativo, art. 128 c.c.). Il giudice può porre a carico dell'altro un assegno periodico per non più di tre anni (art. 129), e il coniuge a cui è imputabile la nullità deve pagare una congrua indennità che comprende almeno tre anni di mantenimento, anche senza prova del danno (art. 129-bis). Per i figli il matrimonio nullo produce sempre gli effetti del matrimonio valido.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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