In breve
- Costituzione: dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile con due testimoni, registrata; cause impeditive analoghe a quelle del matrimonio.
- Effetti (c. 10-13): cognome comune se scelto, assistenza morale e materiale, coabitazione, contribuzione, comunione dei beni salvo convenzione; nessun obbligo di fedeltà.
- Equivalenza (c. 20): le norme sul matrimonio e le parole «coniuge» si applicano, salvo il codice civile non richiamato e la legge sull'adozione.
- Scioglimento (c. 24): dichiarazione all'ufficiale di stato civile, domanda dopo tre mesi; nessuna separazione preventiva.
- Successione e previdenza: quote di legittima, reversibilità, TFR, permessi e congedi come per i coniugi.
Come si costituisce
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono l'unione civile con una dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, che l'ufficiale registra nell'archivio dello stato civile (art. 1 c. 2-3 L. 76/2016). Non sono previste pubblicazioni come per il matrimonio, ma l'ufficiale verifica l'assenza delle cause impeditive: il vincolo di un matrimonio o di un'altra unione civile, l'interdizione per infermità di mente, i rapporti di parentela, affinità e adozione indicati dalla legge, la condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'unione dell'altro. La presenza di una causa impeditiva rende nulla l'unione, e la nullità può essere fatta valere anche dal pubblico ministero. Nell'atto si indicano i dati delle parti, il regime patrimoniale scelto e la residenza comune. Un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, quando uno dei due è cittadino italiano, produce in Italia gli effetti dell'unione civile e viene trascritto come tale.
Gli effetti
«Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. [...] Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile [...], le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.»
| Profilo | Unione civile | Matrimonio |
|---|---|---|
| Doveri personali | Assistenza morale e materiale, coabitazione, contribuzione | Gli stessi più la fedeltà e la collaborazione (art. 143 c.c.) |
| Cognome | Cognome comune scelto tra i due, per la durata dell'unione, con facoltà di anteporre o posporre il proprio | La moglie aggiunge il cognome del marito |
| Regime patrimoniale | Comunione legale salvo convenzione, con le regole delle convenzioni matrimoniali | Identico |
| Successione | Quote di legittima, successione legittima, diritti di abitazione, patto di famiglia | Identico |
| Previdenza e lavoro | Reversibilità, TFR, permessi L. 104, congedi, assegni, benefici dei contratti collettivi | Identico |
| Filiazione | Nessuna presunzione di genitorialità; adozione legittimante esclusa dalla legge, con l'apertura giurisprudenziale sull'adozione in casi particolari | Presunzione di paternità, adozione |
| Crisi | Scioglimento diretto; nessuna separazione | Separazione e poi divorzio, salvo i casi diretti |
La clausola di equivalenza del comma 20 è il cuore della legge: dove una norma parla di coniuge, si legge anche parte dell'unione civile, con la doppia eccezione delle disposizioni del codice civile non richiamate espressamente dalla legge e della legge sull'adozione. Da qui discendono i diritti che nella pratica contano di più: la pensione di reversibilità, il trattamento di fine rapporto, i permessi e i congedi per assistere il partner, le detrazioni e le agevolazioni fiscali, il permesso di soggiorno per familiare, il subentro nel contratto di locazione, i diritti di visita e di informazione in ospedale e in carcere, e, sul piano successorio, la qualità di legittimario con le stesse quote del coniuge. Non si applicano l'obbligo di fedeltà e, per esplicita scelta del legislatore, la disciplina dell'adozione legittimante; sulla clausola finale del comma 20, che fa salvo «quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti», la giurisprudenza ha riconosciuto in casi concreti l'adozione in casi particolari dell'art. 44 lett. d della legge 184/1983 a favore del partner del genitore biologico.
Lo scioglimento
L'unione civile si scioglie per morte o dichiarazione di morte presunta (c. 22), nei casi richiamati della legge sul divorzio, come alcune condanne penali gravi, il divorzio o il nuovo matrimonio ottenuti all'estero e la rettificazione di attribuzione di sesso (c. 23), e soprattutto per volontà delle parti: basta che una di esse, o entrambe anche disgiuntamente, manifesti la volontà di scioglimento davanti all'ufficiale di stato civile, e la domanda di scioglimento si propone decorsi tre mesi da quella manifestazione (c. 24). Non esiste la separazione personale: i tre mesi sostituiscono il periodo che nel matrimonio precede il divorzio, e non occorre alcuna pronuncia intermedia. La domanda segue le stesse strade del divorzio: ricorso giudiziale, domanda congiunta, negoziazione assistita da avvocati o dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile in assenza di figli minori o non autosufficienti, con il procedimento unificato in materia di famiglia. Si applicano in quanto compatibili le norme sul divorzio (c. 25), quindi l'assegno periodico o una tantum secondo i criteri della legge 898/1970, la quota del TFR, la reversibilità, l'assegnazione della casa e le misure per i figli quando ci sono. Lo scioglimento si annota negli atti di stato civile e fa cessare la comunione dei beni e l'uso del cognome comune.
Che cosa fare
- Prima di costituirla: verificare le cause impeditive, scegliere il regime patrimoniale (comunione o separazione con convenzione davanti al notaio) e decidere sul cognome comune.
- Dopo: aggiornare anagrafe, INPS, datore di lavoro, banche e assicurazioni; valutare testamento e designazioni, anche se i diritti successori sono automatici.
- In caso di crisi: manifestare la volontà di scioglimento all'ufficiale di stato civile, attendere tre mesi e scegliere la via congiunta, la negoziazione assistita o il ricorso giudiziale.
- Con figli: definire nel procedimento affidamento, mantenimento e visite per i figli riconosciuti; verificare la posizione del genitore non biologico.
- Con elementi internazionali: verificare la trascrizione del matrimonio estero come unione civile e le regole su giurisdizione e legge applicabile.
L'unione civile è il matrimonio meno la fedeltà, meno la separazione e meno l'adozione: tutto il resto, dai beni alla reversibilità, funziona allo stesso modo. Le tutele più leggere per chi non si unisce sono nella pagina sulla convivenza di fatto; il regime dei beni nella pagina sulla comunione dei beni; le vie per sciogliere il vincolo nelle pagine sul divorzio congiunto, sulla negoziazione assistita e sul divorzio davanti al sindaco.
Domande frequenti
L'unione civile dà gli stessi diritti del matrimonio?
Come ci si scioglie e quanto ci vuole?
Possiamo assumere lo stesso cognome?
Posso adottare il figlio del mio partner?
Fonti normative
- Art. 1 L. 76/2016 — Unioni civili e convivenze di fatto
- Art. 3 L. 898/1970 — Casi di scioglimento del matrimonio
- Art. 143 c.c. — Diritti e doveri reciproci dei coniugi
- Art. 177 c.c. — Oggetto della comunione legale
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa convivenza di fatto: diritti e limitiLa convivenza di fatto (L. 76/2016): dichiarazione anagrafica, diritti in ospedale e carcere, casa dopo la morte, affitto, impresa familiare, che cosa manca.
- Separazione e divorzioLa comunione dei beni: che cosa è comune e come si scioglieAcquisti comuni anche se di uno solo, beni personali (179), comunione de residuo con credito al 50% (SU 15889/2022), atti senza consenso, debiti, scioglimento, divisione.
- Separazione e divorzioIl divorzio congiunto: quando, come, con quali effettiTermini di sei e dodici mesi, ricorso congiunto, negoziazione e Comune, cumulo con la separazione, assegno divorzile, effetti su cognome, eredità, reversibilità, TFR.
- Separazione e divorzioSepararsi e divorziare davanti al sindacoSepararsi e divorziare in comune (art. 12 D.L. 132/2014): senza figli minori o non autonomi né trasferimenti di beni; assegno periodico ammesso, conferma dopo 30 giorni.
- Successioni ed ereditàLa successione senza testamento: chi eredita e in che quoteOrdine dei successibili, quote di coniuge, figli, genitori e fratelli in tabella, rappresentazione, coniuge separato, convivente, unione civile.
- Separazione e divorzioSepararsi e divorziare con la negoziazione assistitaSepararsi e divorziare senza tribunale: negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014), nullaosta o autorizzazione del procuratore, figli, accordo davanti al sindaco.