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ProceduraFamiglia e minori · Matrimonio, unioni civili e convivenze

L'unione civile: costituzione, effetti, scioglimento

L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce con una dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni e produce quasi tutti gli effetti del matrimonio: obbligo di assistenza morale e materiale e di coabitazione, contribuzione ai bisogni comuni, comunione dei beni salvo diversa convenzione, cognome comune se scelto, successione, reversibilità, permessi e trattamenti che le leggi riconoscono ai coniugi. Le differenze restano su due punti: non c'è l'obbligo di fedeltà, e lo scioglimento non passa dalla separazione, perché basta la dichiarazione all'ufficiale di stato civile e, dopo tre mesi, la domanda. Questa pagina spiega come si costituisce, che cosa comporta, come si scioglie e che cosa cambia rispetto al matrimonio e alla convivenza di fatto.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Costituzione: dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile con due testimoni, registrata; cause impeditive analoghe a quelle del matrimonio.
  • Effetti (c. 10-13): cognome comune se scelto, assistenza morale e materiale, coabitazione, contribuzione, comunione dei beni salvo convenzione; nessun obbligo di fedeltà.
  • Equivalenza (c. 20): le norme sul matrimonio e le parole «coniuge» si applicano, salvo il codice civile non richiamato e la legge sull'adozione.
  • Scioglimento (c. 24): dichiarazione all'ufficiale di stato civile, domanda dopo tre mesi; nessuna separazione preventiva.
  • Successione e previdenza: quote di legittima, reversibilità, TFR, permessi e congedi come per i coniugi.

Come si costituisce

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono l'unione civile con una dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, che l'ufficiale registra nell'archivio dello stato civile (art. 1 c. 2-3 L. 76/2016). Non sono previste pubblicazioni come per il matrimonio, ma l'ufficiale verifica l'assenza delle cause impeditive: il vincolo di un matrimonio o di un'altra unione civile, l'interdizione per infermità di mente, i rapporti di parentela, affinità e adozione indicati dalla legge, la condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'unione dell'altro. La presenza di una causa impeditiva rende nulla l'unione, e la nullità può essere fatta valere anche dal pubblico ministero. Nell'atto si indicano i dati delle parti, il regime patrimoniale scelto e la residenza comune. Un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, quando uno dei due è cittadino italiano, produce in Italia gli effetti dell'unione civile e viene trascritto come tale.

Gli effetti

Art. 1, commi 11 e 20 (estratto), L. 76/2016

«Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. [...] Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile [...], le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.»

ProfiloUnione civileMatrimonio
Doveri personaliAssistenza morale e materiale, coabitazione, contribuzioneGli stessi più la fedeltà e la collaborazione (art. 143 c.c.)
CognomeCognome comune scelto tra i due, per la durata dell'unione, con facoltà di anteporre o posporre il proprioLa moglie aggiunge il cognome del marito
Regime patrimonialeComunione legale salvo convenzione, con le regole delle convenzioni matrimonialiIdentico
SuccessioneQuote di legittima, successione legittima, diritti di abitazione, patto di famigliaIdentico
Previdenza e lavoroReversibilità, TFR, permessi L. 104, congedi, assegni, benefici dei contratti collettiviIdentico
FiliazioneNessuna presunzione di genitorialità; adozione legittimante esclusa dalla legge, con l'apertura giurisprudenziale sull'adozione in casi particolariPresunzione di paternità, adozione
CrisiScioglimento diretto; nessuna separazioneSeparazione e poi divorzio, salvo i casi diretti

La clausola di equivalenza del comma 20 è il cuore della legge: dove una norma parla di coniuge, si legge anche parte dell'unione civile, con la doppia eccezione delle disposizioni del codice civile non richiamate espressamente dalla legge e della legge sull'adozione. Da qui discendono i diritti che nella pratica contano di più: la pensione di reversibilità, il trattamento di fine rapporto, i permessi e i congedi per assistere il partner, le detrazioni e le agevolazioni fiscali, il permesso di soggiorno per familiare, il subentro nel contratto di locazione, i diritti di visita e di informazione in ospedale e in carcere, e, sul piano successorio, la qualità di legittimario con le stesse quote del coniuge. Non si applicano l'obbligo di fedeltà e, per esplicita scelta del legislatore, la disciplina dell'adozione legittimante; sulla clausola finale del comma 20, che fa salvo «quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti», la giurisprudenza ha riconosciuto in casi concreti l'adozione in casi particolari dell'art. 44 lett. d della legge 184/1983 a favore del partner del genitore biologico.

Lo scioglimento

L'unione civile si scioglie per morte o dichiarazione di morte presunta (c. 22), nei casi richiamati della legge sul divorzio, come alcune condanne penali gravi, il divorzio o il nuovo matrimonio ottenuti all'estero e la rettificazione di attribuzione di sesso (c. 23), e soprattutto per volontà delle parti: basta che una di esse, o entrambe anche disgiuntamente, manifesti la volontà di scioglimento davanti all'ufficiale di stato civile, e la domanda di scioglimento si propone decorsi tre mesi da quella manifestazione (c. 24). Non esiste la separazione personale: i tre mesi sostituiscono il periodo che nel matrimonio precede il divorzio, e non occorre alcuna pronuncia intermedia. La domanda segue le stesse strade del divorzio: ricorso giudiziale, domanda congiunta, negoziazione assistita da avvocati o dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile in assenza di figli minori o non autosufficienti, con il procedimento unificato in materia di famiglia. Si applicano in quanto compatibili le norme sul divorzio (c. 25), quindi l'assegno periodico o una tantum secondo i criteri della legge 898/1970, la quota del TFR, la reversibilità, l'assegnazione della casa e le misure per i figli quando ci sono. Lo scioglimento si annota negli atti di stato civile e fa cessare la comunione dei beni e l'uso del cognome comune.

Che cosa fare

  1. Prima di costituirla: verificare le cause impeditive, scegliere il regime patrimoniale (comunione o separazione con convenzione davanti al notaio) e decidere sul cognome comune.
  2. Dopo: aggiornare anagrafe, INPS, datore di lavoro, banche e assicurazioni; valutare testamento e designazioni, anche se i diritti successori sono automatici.
  3. In caso di crisi: manifestare la volontà di scioglimento all'ufficiale di stato civile, attendere tre mesi e scegliere la via congiunta, la negoziazione assistita o il ricorso giudiziale.
  4. Con figli: definire nel procedimento affidamento, mantenimento e visite per i figli riconosciuti; verificare la posizione del genitore non biologico.
  5. Con elementi internazionali: verificare la trascrizione del matrimonio estero come unione civile e le regole su giurisdizione e legge applicabile.

L'unione civile è il matrimonio meno la fedeltà, meno la separazione e meno l'adozione: tutto il resto, dai beni alla reversibilità, funziona allo stesso modo. Le tutele più leggere per chi non si unisce sono nella pagina sulla convivenza di fatto; il regime dei beni nella pagina sulla comunione dei beni; le vie per sciogliere il vincolo nelle pagine sul divorzio congiunto, sulla negoziazione assistita e sul divorzio davanti al sindaco.

Domande frequenti

L'unione civile dà gli stessi diritti del matrimonio?
Quasi tutti: la clausola di equivalenza (art. 1 c. 20 L. 76/2016) estende alle parti dell'unione civile le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le parole «coniuge» o «coniugi» contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, con due eccezioni: le norme del codice civile non richiamate espressamente dalla legge e la legge sull'adozione. Restano quindi fuori l'obbligo di fedeltà e l'adozione legittimante, mentre valgono successione, reversibilità, permessi, congedi e agevolazioni.
Come ci si scioglie e quanto ci vuole?
Non esiste la separazione: basta che una parte, o entrambe, manifestino la volontà di scioglimento davanti all'ufficiale di stato civile; decorsi tre mesi si propone la domanda di scioglimento, che può essere giudiziale, congiunta, con negoziazione assistita o davanti al sindaco (art. 1 c. 24-25). Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul divorzio, compreso l'assegno.
Possiamo assumere lo stesso cognome?
Sì: con dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere per la durata dell'unione un cognome comune, scelto tra i loro, e ciascuna può anteporre o posporre il proprio cognome se diverso (c. 10). Il cognome comune dura quanto l'unione.
Posso adottare il figlio del mio partner?
La legge esclude l'applicazione delle norme sull'adozione, fermo «quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» (c. 20). Su questa clausola la giurisprudenza ha ammesso, caso per caso, l'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44 lett. d della legge 184/1983, che crea un rapporto di adozione senza recidere quello con il genitore biologico; non è invece prevista l'adozione legittimante.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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