In breve
- Ordine: coniuge (o parte dell'unione civile), figli e loro discendenti, genitori e ascendenti, fratelli e sorelle, altri parenti fino al sesto grado, Stato.
- Coniuge con figli: metà con un figlio, un terzo con due o più figli, più il diritto di abitazione sulla casa familiare.
- Coniuge senza figli: due terzi se ci sono genitori o fratelli, tutto se non ci sono.
- Figli soli: tutto in parti uguali; i nipoti subentrano al genitore premorto o rinunciante (rappresentazione).
- Chi non eredita: il convivente di fatto, il coniuge divorziato, il coniuge separato con addebito, i parenti oltre il sesto grado.
Quando si applica
«Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo».
La successione legittima si apre quando il defunto non ha lasciato testamento, o quando il testamento dispone solo di una parte dei beni (per il resto vale la legge), o quando è nullo o è stato revocato. La legge distribuisce l'eredità per categorie in ordine di preferenza: la presenza di un parente di categoria più vicina esclude i più lontani, con l'eccezione del coniuge, che concorre con tutti. I figli nati fuori dal matrimonio e gli adottivi hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio; dal 2016 la parte dell'unione civile ha i diritti del coniuge. Il convivente di fatto non è un successibile.
La tabella delle quote
| Chi lascia il defunto | Quote | Norma |
|---|---|---|
| Solo il coniuge | Tutta l'eredità al coniuge | art. 583 |
| Coniuge e un figlio | 1/2 al coniuge, 1/2 al figlio | art. 581 |
| Coniuge e due o più figli | 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli in parti uguali | art. 581 |
| Coniuge e genitori (o ascendenti), senza figli | 2/3 al coniuge, 1/3 ai genitori | art. 582 |
| Coniuge e fratelli, senza figli né genitori | 2/3 al coniuge, 1/3 ai fratelli (gli unilaterali la metà dei germani) | artt. 582, 570 |
| Coniuge, genitori e fratelli | 2/3 al coniuge; il terzo residuo ai genitori e ai fratelli per capi, ma agli ascendenti spetta almeno 1/4 dell'eredità | artt. 582, 571 |
| Solo figli | Tutto ai figli in parti uguali | art. 566 |
| Solo genitori (o ascendenti) | Tutto ai genitori in parti uguali; se uno solo, tutto a lui; in mancanza agli ascendenti più vicini, metà alla linea paterna e metà alla materna | artt. 568-569 |
| Genitori e fratelli | Per capi, ma ai genitori almeno la metà; gli unilaterali la metà dei germani | art. 571 |
| Solo fratelli e sorelle | In parti uguali; gli unilaterali la metà | art. 570 |
| Altri parenti | Al parente o ai parenti di grado più vicino, fino al sesto grado, senza distinzione di linea | art. 572 |
| Nessun parente entro il sesto grado | Allo Stato, che non risponde dei debiti oltre il valore dei beni | art. 586 |
Al coniuge, in ogni caso di concorso, spettano anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la arredano, se erano del defunto o comuni (art. 540, richiamato dall'art. 584 e applicato anche alla successione legittima dalla giurisprudenza): sono diritti che si aggiungono alla quota e gravano prima sulla disponibile. La pagina sui diritti del coniuge superstite approfondisce.
La rappresentazione
Se un figlio o un fratello del defunto è morto prima di lui, oppure rinuncia o è indegno, i suoi discendenti subentrano nel suo posto e nel suo grado (art. 467 ss.): i nipoti prendono insieme la quota che sarebbe spettata al genitore e la dividono per capi, senza limiti di grado nella linea retta. La rappresentazione opera solo a favore dei discendenti dei figli e dei fratelli, non degli altri parenti: il figlio di un cugino non rappresenta il cugino premorto. È la ragione per cui la rinuncia all'eredità da parte di un figlio non «salta» i nipoti, che diventano chiamati e devono a loro volta accettare o rinunciare, con l'intervento del giudice tutelare se minorenni.
Il coniuge separato, il divorziato, il convivente, l'unione civile
Il coniuge separato senza addebito conserva tutti i diritti successori (art. 585): la separazione, anche consensuale e anche di lunga durata, non li tocca fino al divorzio. Il coniuge al quale è stata addebitata la separazione con sentenza definitiva perde la qualità di erede e ha diritto solo a un assegno vitalizio, se al momento della morte riceveva gli alimenti (art. 548). Il divorziato non eredita; può avere la pensione di reversibilità, in tutto o in parte, se era titolare di assegno divorzile (art. 9 l. 898/1970). Il coniuge putativo, cioè quello di un matrimonio dichiarato nullo dopo la morte, eredita se era in buona fede (art. 584). La parte dell'unione civile è equiparata al coniuge in tutto (l. 76/2016). Il convivente di fatto non eredita: ha solo il diritto di abitare nella casa comune per due anni, o per la durata della convivenza se superiore fino a cinque, e di succedere nel contratto di locazione; per il resto serve un testamento, nel rispetto della legittima degli altri.
Che cosa fare nei primi mesi
- Verificare se esiste un testamento. Presso i notai (registro generale dei testamenti) e tra le carte del defunto; un testamento olografo trovato va pubblicato da un notaio.
- Ricostruire l'attivo e il passivo. Conti, immobili (visure), polizze, debiti, cartelle, garanzie prestate. Prima di compiere atti che valgano accettazione tacita (prelevare dai conti, vendere, volturare), valutare se convenga la rinuncia o l'accettazione con beneficio d'inventario, obbligatoria per i minori.
- Dichiarazione di successione. Entro dodici mesi dalla morte, all'Agenzia delle Entrate, con l'autoliquidazione dell'imposta (franchigie di un milione per coniuge e figli): la pagina sulla dichiarazione di successione spiega importi e adempimenti.
- Dividere. Gli eredi sono in comunione fino alla divisione, consensuale davanti al notaio o giudiziale, con la mediazione obbligatoria; le donazioni ricevute in vita dai figli si scalano dalla loro quota (collazione).
Domande frequenti
Se muore mio marito senza testamento e abbiamo due figli, quanto mi spetta?
Un terzo dell'eredità al coniuge e due terzi ai figli, in parti uguali tra loro (art. 581 c.c.). Con un solo figlio, metà e metà. Al coniuge spettano inoltre, in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili (art. 540), che gravano anzitutto sulla quota disponibile.
Il convivente eredita?
No. Il convivente di fatto non è tra i successibili e senza testamento non riceve nulla; la legge 76/2016 gli riconosce solo il diritto di continuare ad abitare nella casa comune per due anni (o per la durata della convivenza se superiore, fino a cinque) e di succedere nel contratto di locazione. Per lasciargli qualcosa serve un testamento, nei limiti della legittima degli altri. La parte dell'unione civile, invece, eredita come il coniuge.
Il coniuge separato eredita?
Sì, se la separazione non gli è stata addebitata con sentenza passata in giudicato: ha gli stessi diritti del coniuge non separato. Il coniuge con addebito ha solo un assegno vitalizio se riceveva gli alimenti. Il divorziato non eredita mai, salvo la pensione di reversibilità nei casi previsti.
Se un figlio è morto prima, la sua parte a chi va?
Ai suoi discendenti, per rappresentazione: i nipoti subentrano nel posto del genitore premorto e si dividono la sua quota. Lo stesso vale per i discendenti dei fratelli del defunto. La rappresentazione opera anche in caso di rinuncia: la quota del figlio che rinuncia passa ai suoi figli.
Fonti normative
- Art. 565 c.c. — Categorie dei successibili
- Artt. 566-580 c.c. — Successione dei parenti
- Artt. 581-585 c.c. — Successione del coniuge
- Art. 586 c.c. — Acquisto dei beni da parte dello Stato
- Art. 467 c.c. — Rappresentazione
- Art. 540 c.c. — Riserva a favore del coniuge (casa familiare)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Successioni ed ereditàLa legittima: le quote riservate a coniuge e figliLegittimari e quote in tabella, quota disponibile, riunione fittizia e calcolo della lesione, azione di riduzione (10 anni), la riforma 2025 sui beni donati e venduti, rinuncia e imputazione.