In breve
- Tre requisiti: scritto per intero a mano dal testatore, datato (giorno, mese, anno), firmato in fondo alle disposizioni (art. 602 c.c.). Senza autografia o firma è nullo; senza data è annullabile.
- Contenuto: istituzione di eredi e legati, nel rispetto della legittima; clausole utili su beni determinati, sostituzioni, esecutore, disposizioni non patrimoniali.
- Dopo la morte: pubblicazione dal notaio con due testimoni (art. 620), iscrizione nel registro dei testamenti, trascrizione dell'accettazione; costi di alcune centinaia di euro.
- Revoca: con un nuovo testamento, con la distruzione dell'originale o con dichiarazione notarile; il testamento successivo revoca il precedente solo per le parti incompatibili.
I requisiti di forma
«Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento».
Autografia. Tutto il testo deve essere scritto a mano dal testatore, con qualsiasi strumento e su qualsiasi supporto: sono nulli il testo battuto a macchina o al computer, quello scritto da un'altra persona sotto dettatura, quello in cui la mano del testatore è stata guidata da un terzo. Parole aggiunte da altri rendono nullo il testamento se inserite con il consenso del testatore, mentre annotazioni estranee non lo toccano. Data. Giorno, mese e anno, anche in forme equivalenti purché certe; la sua mancanza o incompletezza rende il testamento annullabile su domanda di chi vi ha interesse, entro cinque anni dall'esecuzione (art. 606, secondo comma), mentre la data falsa si può provare solo per questioni di capacità o di priorità tra testamenti. Firma. In calce alle disposizioni; vale anche uno pseudonimo o il solo nome se identifica con certezza il testatore; le aggiunte dopo la firma devono essere a loro volta datate e firmate. La mancanza di autografia o di firma comporta la nullità (art. 606, primo comma), che può essere fatta valere da chiunque, in ogni tempo.
Chi può farlo e che cosa può disporre
Può testare chi è maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e di volere al momento della redazione (art. 591); l'amministratore di sostegno non toglie la capacità di testare, salvo che il decreto la limiti. Il testatore dispone dei suoi beni per il tempo dopo la morte: può istituire eredi (in quote dell'intero patrimonio) e fare legati (beni o diritti determinati), nominare un esecutore testamentario, prevedere sostituzioni per il caso in cui il beneficiario non possa o non voglia accettare, disporre a favore di persone non ancora nate, riconoscere un figlio, dettare disposizioni non patrimoniali (funerali, cremazione, nomina del tutore per i figli minori, art. 348). Il limite invalicabile è la legittima di coniuge, figli e ascendenti: le disposizioni che la ledono non sono nulle, ma riducibili su domanda del legittimario. Sono nulli i patti successori (art. 458), le disposizioni a favore del notaio o dei testimoni, quelle rimesse all'arbitrio altrui e, in un testamento olografo, quelle di due persone nello stesso atto (art. 589).
Come scriverlo bene
- Identificarsi e datare. «Io sottoscritto/a Nome Cognome, nato/a a … il …, nel pieno possesso delle mie facoltà, dispongo quanto segue» e la data completa in testa o in calce.
- Distinguere eredi e legatari. «Nomino miei eredi universali … in parti uguali» (o in quote determinate); «lascio a titolo di legato a … l'appartamento sito in …». Per i beni immobili indicare indirizzo e dati catastali evita liti sull'identificazione.
- Prevedere le sostituzioni. «Se … non potrà o non vorrà accettare, la sua quota andrà a …»: senza sostituzione operano la rappresentazione (per figli e fratelli) o l'accrescimento.
- Rispettare la legittima. Se ci sono coniuge o figli, verificare le quote riservate e, volendo favorire qualcuno, usare la disponibile in modo esplicito («a valere sulla quota disponibile»).
- Firmare in fondo, senza spazi vuoti, e numerare i fogli firmandoli tutti. Evitare cancellature; in caso di modifiche, meglio riscrivere l'intero testamento con nuova data e distruggere il precedente.
Gli errori più frequenti: dimenticare beni o quote (per il resto si apre la successione legittima); usare espressioni incerte («mi raccomando di lasciare la casa a…», che può valere come raccomandazione e non come disposizione); disporre di beni non propri o in comunione senza indicarlo; lasciare tutto al convivente dimenticando i legittimari; non aggiornare il testamento dopo un matrimonio, una separazione o la nascita di un figlio.
Conservazione e pubblicazione
L'olografo può restare in casa, ma il rischio di smarrimento o soppressione (che è reato e causa di indegnità) suggerisce il deposito fiduciario presso un notaio, che lo iscrive nel Registro generale dei testamenti, dove gli eredi potranno rintracciarlo. Dopo la morte, chiunque lo possiede deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione (art. 620): il notaio redige un verbale in presenza di due testimoni, descrive lo stato del documento, ne riproduce il contenuto, lo trasmette alla cancelleria del tribunale e lo comunica agli eredi e legatari di cui conosce l'indirizzo; chi ha interesse può chiedere al giudice di pace di fissare un termine a chi lo trattiene. Solo dopo la pubblicazione il testamento ha esecuzione: serve per la dichiarazione di successione, le volture e la trascrizione dell'accettazione. Il costo della pubblicazione è di regola di alcune centinaia di euro tra onorario notarile, imposta di registro fissa e bolli.
Revoca e testamenti successivi
Il testamento è sempre revocabile (art. 679): con un nuovo testamento, anche di forma diversa, che revoca espressamente il precedente o lo modifica solo per le disposizioni incompatibili (art. 682); con la distruzione, lacerazione o cancellazione dell'olografo da parte del testatore, che si presume volontaria (art. 684); con una dichiarazione di revoca ricevuta dal notaio. Il testamento fatto prima della nascita di un figlio o del riconoscimento, senza sapere della sua esistenza, è revocato di diritto (art. 687). L'alienazione del bene legato revoca il legato (art. 686). Quando esistono più testamenti, prevale l'ultimo per le disposizioni incompatibili, e per questo la data è decisiva.
Se il testamento viene contestato
L'olografo è il testamento più contestato: falsità della scrittura (che si accerta con la consulenza grafologica, dopo il disconoscimento o con la querela di falso), incapacità naturale del testatore al momento della redazione (art. 591: prova rigorosa, spesso con cartelle cliniche e testimoni), captazione o violenza (art. 624), difetti di forma. La pagina sull'impugnazione del testamento spiega azioni, termini e prove. Chi teme contestazioni può preferire il testamento pubblico davanti al notaio e due testimoni, che fa piena prova della provenienza e della capacità apparente.
Domande frequenti
Posso scriverlo al computer e firmarlo?
No. Il testamento olografo deve essere scritto per intero a mano dal testatore: un testo dattiloscritto, anche se firmato, è nullo. Chi non può scrivere deve rivolgersi al notaio per il testamento pubblico. Non è invece necessario che sia scritto su carta particolare, in italiano o con formule: vale anche una lettera.
Che cosa succede se manca la data?
Il testamento è annullabile (non nullo): chiunque vi abbia interesse può farlo annullare entro cinque anni dall'esecuzione delle disposizioni. La data serve a stabilire la capacità del testatore e quale testamento prevale tra più; deve indicare giorno, mese e anno, anche in forme equivalenti («Natale 2024»).
Dove conviene conservarlo?
Il rischio principale dell'olografo è che vada perduto, distrutto o nascosto. Si può depositarlo presso un notaio (deposito fiduciario, con costo contenuto e iscrizione nel registro dei testamenti), consegnarne copia a una persona di fiducia o all'esecutore testamentario, o indicare nel testamento stesso dove si trova l'originale.
Il testamento olografo vale subito dopo la morte?
Va prima pubblicato da un notaio, che redige un verbale in presenza di due testimoni e lo trasmette alla cancelleria del tribunale; chiunque lo possiede deve presentarlo al notaio appena ha notizia della morte. Solo dopo la pubblicazione il testamento ha esecuzione e gli eredi possono usarlo per volture e successione.
Fonti normative
- Art. 602 c.c. — Testamento olografo
- Art. 606 c.c. — Nullità del testamento per difetto di forma
- Art. 620 c.c. — Pubblicazione del testamento olografo
- Artt. 679-687 c.c. — Revocazione delle disposizioni testamentarie
- Art. 591 c.c. — Incapacità di testare
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Successioni ed ereditàLa legittima: le quote riservate a coniuge e figliLegittimari e quote in tabella, quota disponibile, riunione fittizia e calcolo della lesione, azione di riduzione (10 anni), la riforma 2025 sui beni donati e venduti, rinuncia e imputazione.
- Successioni ed ereditàLa successione senza testamento: chi eredita e in che quoteOrdine dei successibili, quote di coniuge, figli, genitori e fratelli in tabella, rappresentazione, coniuge separato, convivente, unione civile.