In breve
- Legittimari: coniuge (o parte dell'unione civile), figli e loro discendenti, ascendenti solo in mancanza di figli (art. 536). Non lo sono fratelli, conviventi e altri parenti.
- Quote: in tabella; la parte residua è la quota disponibile, che il testatore può lasciare a chi vuole.
- Calcolo: beni alla morte meno debiti più tutte le donazioni fatte in vita (riunione fittizia); il legittimario imputa alla sua quota ciò che ha ricevuto.
- Tutela: azione di riduzione (10 anni, mediazione obbligatoria) contro testamento e donazioni; dal 2025 non tocca più i terzi che hanno comprato beni donati.
Chi sono i legittimari
«Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli».
La legittima (o riserva) è la quota dell'eredità che la legge assicura ai familiari più stretti contro la volontà del defunto: il coniuge (anche separato senza addebito; la parte dell'unione civile è equiparata), i figli di ogni tipo e, se un figlio è premorto o rinuncia, i suoi discendenti per rappresentazione, gli ascendenti soltanto quando non ci sono figli. Fratelli, nipoti collaterali, conviventi di fatto e coniuge divorziato non sono legittimari: verso di loro il testatore è libero. Il coniuge ha inoltre, in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili (art. 540), che gravano prima sulla disponibile.
Le quote riservate: la tabella
| Chi lascia il defunto | Quota riservata | Quota disponibile | Norma |
|---|---|---|---|
| Un figlio solo, senza coniuge | 1/2 al figlio | 1/2 | art. 537 |
| Due o più figli, senza coniuge | 2/3 ai figli in parti uguali | 1/3 | art. 537 |
| Coniuge solo (senza figli né ascendenti) | 1/2 al coniuge | 1/2 | art. 540 |
| Coniuge e un figlio | 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio | 1/3 | art. 542 |
| Coniuge e due o più figli | 1/4 al coniuge, 1/2 ai figli in parti uguali | 1/4 | art. 542 |
| Ascendenti soli (senza figli né coniuge) | 1/3 agli ascendenti | 2/3 | art. 538 |
| Coniuge e ascendenti (senza figli) | 1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti | 1/4 | art. 544 |
Al coniuge spettano in più, e in ogni caso, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili, se di proprietà del defunto o comuni (art. 540, secondo comma). Il coniuge separato con addebito passato in giudicato non è legittimario e ha solo un assegno vitalizio se riceveva gli alimenti (art. 548).
Come si calcola la lesione
«Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre».
Il calcolo si fa in tre passaggi. Primo, il relictum: tutti i beni del defunto alla morte, al valore di quel momento, meno i debiti. Secondo, il donatum: si aggiungono, solo sulla carta, tutte le donazioni fatte in vita a chiunque (comprese quelle indirette: la casa pagata al figlio, il denaro per l'acquisto, l'intestazione di beni), valutate al momento dell'apertura della successione. Terzo, sulla massa così formata si calcolano la quota disponibile e le quote riservate. Ciascun legittimario deve poi imputare alla propria quota le donazioni e i legati ricevuti dal defunto (art. 564): chi ha già avuto in vita più della sua legittima non può chiedere nulla, chi ha avuto meno può chiedere la differenza. Se il testamento o le donazioni hanno superato la disponibile, c'è lesione.
L'azione di riduzione
Il legittimario leso chiede al tribunale la riduzione delle disposizioni che eccedono la disponibile (artt. 553-564), previa mediazione obbligatoria. L'ordine è fisso: prima le disposizioni testamentarie, proporzionalmente; poi le donazioni, a partire dall'ultima in ordine di tempo (art. 559). L'azione si prescrive in dieci anni, che decorrono, per le Sezioni unite (sent. 20644/2004), dall'accettazione dell'eredità da parte del chiamato che ha ricevuto le disposizioni lesive. Chi agisce contro donazioni o legati fatti a non coeredi deve aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario (art. 564). Alla legittima si può rinunciare solo dopo l'apertura della successione, non prima: i patti sulla successione futura sono nulli (art. 458), con la sola eccezione del patto di famiglia per l'azienda. La pagina sull'azione di riduzione entra nella procedura e nei costi.
La riforma del 2025: chi compra beni donati è protetto
Fino al 2025 la riduzione di una donazione immobiliare colpiva anche chi aveva comprato l'immobile dal donatario: il legittimario, entro venti anni dalla trascrizione della donazione, poteva chiedere la restituzione del bene al terzo acquirente (vecchio art. 563), e per questo le case provenienti da donazione erano difficili da vendere e da ipotecare. La legge 2 dicembre 2025, n. 182 (art. 44) ha riscritto gli artt. 561, 562 e 563: per le successioni aperte dopo la sua entrata in vigore, la riduzione della donazione non pregiudica i terzi a cui il donatario ha venduto gli immobili (e i beni mobili), e i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario restano efficaci; il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari nei limiti necessari a integrare la loro quota, e se è insolvente risponde, nei limiti del vantaggio ricevuto, chi ha acquistato dal donatario a titolo gratuito. Resta salva la trascrizione della domanda di riduzione (art. 2652 n. 1), che prevale sulle vendite successive. Per le successioni aperte prima continua ad applicarsi il vecchio regime, con una finestra transitoria di sei mesi dall'entrata in vigore per notificare e trascrivere la domanda o l'opposizione. La pagina sulla donazione spiega che cosa cambia per chi compra.
Che cosa può fare il testatore
Non può togliere la legittima, ma può scegliere come soddisfarla: con un legato in sostituzione di legittima (art. 551), che il legittimario può accettare o rifiutare per chiedere la quota; attribuendo beni determinati in conto di legittima; concentrando la disponibile su un solo erede; usando il patto di famiglia per l'azienda; dispensando dalla collazione le donazioni ai figli nei limiti della disponibile. La diseredazione di un legittimario non è possibile, salvo l'indegnità per i fatti gravi dell'art. 463 c.c. Il legittimario pretermesso (non nominato nel testamento) non è erede finché non vince l'azione di riduzione: fino ad allora non risponde dei debiti e non può compiere atti sui beni.
Domande frequenti
Un genitore può lasciare tutto a un solo figlio?
No, se ci sono altri figli o un coniuge: a ciascun figlio spetta comunque la sua parte della quota riservata (con due o più figli, i due terzi dell'asse da dividere in parti uguali; la metà se c'è anche il coniuge). Il testamento che dà tutto a uno non è nullo, ma gli altri possono chiedere la riduzione fino a ottenere la legittima. Il testatore può però attribuire al figlio preferito anche l'intera quota disponibile.
Le donazioni fatte in vita si contano?
Sì. Per calcolare la legittima si forma una massa con i beni lasciati alla morte, meno i debiti, più tutte le donazioni fatte in vita (riunione fittizia, art. 556); i legittimari devono poi imputare alla propria quota ciò che hanno ricevuto in donazione. Le donazioni si riducono solo dopo le disposizioni testamentarie, partendo dall'ultima in ordine di tempo.
Entro quanto tempo si può agire?
L'azione di riduzione si prescrive in dieci anni, che secondo le Sezioni unite decorrono dall'accettazione dell'eredità da parte del beneficiario delle disposizioni lesive, e comunque non prima dell'apertura della successione. Prima della causa è obbligatoria la mediazione. Chi non ha accettato con beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione di donazioni e legati fatti a estranei.
Chi ha comprato una casa donata rischia di perderla?
Per le successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge 182/2025 no: la riduzione della donazione non pregiudica più i terzi acquirenti, e il donatario deve compensare in denaro i legittimari; anche le ipoteche restano efficaci. Per le successioni aperte prima resta il vecchio regime, con l'azione di restituzione contro l'acquirente entro venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo le opposizioni e le finestre transitorie previste dalla stessa legge.
Fonti normative
- Artt. 536-544 c.c. — Legittimari e quote riservate
- Art. 556 c.c. — Determinazione della porzione disponibile (riunione fittizia)
- Artt. 553-564 c.c. — Azione di riduzione
- Art. 563 c.c. — Effetti della riduzione della donazione (testo dal 2025)
- Art. 44 l. 2 dicembre 2025, n. 182 — Circolazione dei beni provenienti da donazione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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