In breve
- Requisiti: maggiore età (16 anni con autorizzazione del tribunale), libertà di stato, nessun impedimento di parentela o delitto.
- Pubblicazioni in Comune per almeno otto giorni; nozze dal quarto giorno successivo ed entro 180 giorni.
- Celebrazione davanti all'ufficiale dello stato civile con due testimoni, anche parenti.
- Matrimonio in chiesa con effetti civili se trascritto: la richiesta la fa il parroco entro cinque giorni.
- Straniero: serve il nulla osta del suo Paese, non il permesso di soggiorno.
I requisiti
| Requisito o impedimento | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Età | Maggiore età; dai 16 anni solo con decreto del tribunale per gravi motivi, accertata la maturità | Art. 84 |
| Capacità | Non può sposarsi l'interdetto per infermità di mente | Art. 85 |
| Libertà di stato | Non essere vincolati da un matrimonio o da un'unione civile precedente | Art. 86 |
| Parentela, affinità, adozione | Divieto tra ascendenti e discendenti, fratelli, zii e nipoti, affini in linea retta e collaterale di secondo grado, e tra i soggetti del rapporto di adozione; per zii e nipoti e cognati il tribunale può autorizzare | Art. 87 |
| Delitto | Non può sposarsi chi è stato condannato per omicidio, anche tentato, del coniuge dell'altro | Art. 88 |
| Divieto temporaneo | La donna non può risposarsi prima di 300 giorni dalla fine del matrimonio precedente, salvo eccezioni o autorizzazione | Art. 89 |
L'autorizzazione al matrimonio del minore di almeno sedici anni si chiede al tribunale, che sente il pubblico ministero e i genitori o il tutore; il decreto è reclamabile entro dieci giorni davanti alla corte d'appello. Il divieto temporaneo di nuove nozze non si applica, tra l'altro, quando il precedente matrimonio è stato sciolto dopo una lunga separazione o per non consumazione, e il tribunale può autorizzare le nozze quando è esclusa la gravidanza. La violazione dei requisiti espone il matrimonio all'impugnazione.
Le pubblicazioni e la celebrazione
- Richiesta: la fanno entrambi gli sposi, o una persona da loro incaricata, all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno dei due (artt. 94 e 96 c.c.), dichiarando i propri dati, la libertà di stato e l'assenza di impedimenti.
- Affissione: l'atto resta esposto all'albo del Comune per almeno otto giorni (art. 55 DPR 396/2000), nei Comuni di residenza degli sposi.
- Attesa: si può celebrare dal quarto giorno successivo al termine della pubblicazione, se nessuno ha fatto opposizione; entro 180 giorni, altrimenti la pubblicazione decade (art. 99 c.c.).
- Celebrazione: nel giorno scelto, l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni anche parenti, legge gli articoli 143, 144 e 147 sui diritti e doveri dei coniugi, riceve il consenso di ciascuno e li dichiara uniti in matrimonio (art. 107).
- Scelte patrimoniali: nell'atto si può dichiarare la separazione dei beni; altrimenti vale la comunione legale.
Per gravi motivi il tribunale può ridurre il termine delle pubblicazioni o autorizzarne l'omissione (art. 100 c.c.).
Matrimonio religioso, cittadini all'estero, stranieri
Il matrimonio concordatario, celebrato secondo il diritto canonico, ha effetti civili se trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni in Comune: dopo la celebrazione il parroco legge gli articoli del codice civile e chiede la trascrizione per iscritto entro cinque giorni; gli effetti civili decorrono dal giorno della celebrazione (art. 8 L. 121/1985). La trascrizione è esclusa se gli sposi non hanno l'età richiesta dalla legge civile o c'è un impedimento inderogabile. Il cittadino italiano che si sposa all'estero resta soggetto ai requisiti del codice civile (art. 115) e deve far trascrivere l'atto in Italia.
Lo straniero che si sposa in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile il nulla osta dell'autorità competente del suo Paese, che attesta l'assenza di impedimenti secondo la sua legge, ed è comunque soggetto agli impedimenti italiani su interdizione, precedente matrimonio, parentela stretta, delitto e divieto temporaneo (art. 116). Il requisito del documento di soggiorno regolare, aggiunto nel 2009, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 245/2011. Per le coppie dello stesso sesso l'istituto è l'unione civile.
Domande frequenti
Quanto tempo prima bisogna chiedere le pubblicazioni?
Il mio futuro coniuge è straniero e non ha il permesso di soggiorno: possiamo sposarci?
Il matrimonio in chiesa vale anche per lo Stato?
Un minorenne può sposarsi?
Fonti normative
- Art. 84 c.c. — Età
- Art. 87 c.c. — Parentela, affinità, adozione
- Art. 99 c.c. — Termine per la celebrazione
- Art. 116 c.c. — Matrimonio dello straniero
- Art. 8 L. 121/1985 — Matrimonio concordatario
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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