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GuidaFamiglia e minori · Separazione e divorzio

La separazione dei beni

Chi non sceglie nulla al matrimonio finisce in comunione dei beni: gli acquisti fatti durante il matrimonio diventano di entrambi. Con la separazione dei beni, invece, ciascun coniuge resta proprietario di ciò che compra e ne risponde da solo, anche verso i propri creditori. Si può scegliere il giorno delle nozze, con una dichiarazione nell'atto di matrimonio, o in qualunque momento dopo, con un atto notarile che per valere verso i terzi va annotato a margine dell'atto di matrimonio. La separazione non cancella però le comproprietà: la casa intestata a entrambi resta comune, i conti cointestati si presumono a metà, e i beni di cui nessuno prova la proprietà sono di tutti e due. Questa pagina spiega come funziona e dove nascono le liti.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Senza scelta si è in comunione dei beni; la separazione si sceglie al matrimonio o dopo, dal notaio.
  • Ciascuno resta proprietario di ciò che compra, lo amministra e ne risponde verso i propri creditori.
  • Beni senza prova di chi li ha comprati: sono di entrambi a metà.
  • Casa e conti cointestati restano comuni: la separazione dei beni non li divide.
  • Verso i terzi vale solo se annotata a margine dell'atto di matrimonio.

Come si sceglie

Art. 162 c.c.

«Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.»

Se gli sposi non dicono nulla, il regime è la comunione legale (art. 159). La separazione dei beni si può dichiarare il giorno del matrimonio, nell'atto di celebrazione, oppure in seguito con un atto pubblico notarile, che si annota a margine dell'atto di matrimonio nel Comune in cui è stato celebrato: senza annotazione la convenzione non vale verso i terzi (art. 162; Cass. 17207/2021). Le modifiche richiedono il consenso di tutte le parti della convenzione originaria (art. 163). Non esiste una separazione «a scelta» per singoli acquisti: chi è in comunione e vuole acquistare un bene solo per sé deve prima stipulare una convenzione, non basta dichiararlo nell'atto di acquisto, salvo i casi dei beni personali previsti dalla legge (Cass. 17175/2020). Per gli immobili le convenzioni che li escludono dalla comunione si trascrivono (art. 2647).

Che cosa comporta

Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni che acquista durante il matrimonio (art. 215), ne ha il godimento e l'amministrazione e risponde da solo dei propri debiti. Se uno gestisce i beni dell'altro con una procura, risponde come un mandatario; se li gestisce nonostante l'opposizione dell'altro, risponde dei danni; chi gode dei beni dell'altro ha gli obblighi dell'usufruttuario (artt. 217-218). Restano fermi i doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia, che non dipendono dal regime patrimoniale, e la tutela del coniuge nella successione e nella separazione.

La prova della proprietà e i beni comuni comunque

BeneDi chi èRiferimento
Acquistato da un coniuge a suo nomeDi quel coniugeArt. 215 c.c.
Immobile intestato a entrambiComproprietà ordinaria, per le quote dell'atto o a metàArtt. 1100 ss. c.c.
Mobili e oggetti di cui nessuno prova la proprietà esclusivaDi entrambi, a metàArt. 219 c.c.; Cass. 18554/2013
Conto corrente o deposito titoli cointestatoSi presume a metà nei rapporti interni, salvo prova contrariaArt. 1298 c.c.; Cass. 77/2018, 26991/2013

Tra i coniugi la proprietà esclusiva si può provare con ogni mezzo (art. 219): fatture, bonifici, dichiarazioni di successione, testimoni. La regola dei beni indivisi a metà riguarda soprattutto i beni mobili, come arredi, gioielli, opere d'arte e automobili non registrate a nome di uno solo (Cass. 18554/2013, 6589/1998). Per i conti cointestati la presunzione di parti uguali si supera provando, anche con presunzioni, che il denaro era di uno solo e non era destinato a diventare comune (Cass. 9197/2023, 4496/2010). Quando un coniuge paga un bene intestato all'altro, può esserci una donazione indiretta, con le conseguenze spiegate nella pagina sulla donazione.

Dalla comunione alla separazione, e la fine del matrimonio

Il passaggio alla separazione dei beni con una convenzione scioglie la comunione legale (art. 191): i beni comuni restano in comproprietà e si possono dividere subito o in seguito. La comunione si scioglie anche con la separazione personale, dal momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o dalla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale poi omologato (art. 191, c. 2). In quella sede i coniugi possono regolare liberamente i loro rapporti economici, anche attribuendo un immobile comune in quote disuguali (Cass. 2546/2025). Per chi è in separazione dei beni, la fine del matrimonio non comporta divisioni automatiche: si dividono solo i beni cointestati, con le regole della comunione ordinaria.

  1. Decidere prima delle nozze, o dal notaio in seguito, valutando lavoro autonomo, impresa e patrimoni di partenza.
  2. Verificare l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, senza la quale la scelta non vale verso i terzi.
  3. Intestare con cura immobili e conti, sapendo che la cointestazione crea comproprietà.
  4. Conservare la prova degli acquisti di valore fatti con denaro proprio.
  5. Alla separazione, regolare nell'accordo la sorte dei beni cointestati.

Chi vuole anche proteggere la casa dai creditori può valutare il fondo patrimoniale; la sorte della casa familiare nella separazione è spiegata nella pagina sull'assegnazione della casa coniugale.

Domande frequenti

Ci siamo sposati in comunione: possiamo passare alla separazione dei beni?
Sì, in qualunque momento, con una convenzione matrimoniale stipulata davanti al notaio per atto pubblico (art. 162 c.c.). Perché valga nei confronti dei terzi va annotata a margine dell'atto di matrimonio, e se ci sono immobili la convenzione e lo scioglimento della comunione si trascrivono (art. 2647). I beni acquistati fino a quel momento restano comuni e vanno eventualmente divisi.
Siamo in separazione dei beni ma la casa è intestata a tutti e due: di chi è?
Di entrambi, per le quote indicate nell'atto di acquisto o, in mancanza, a metà: la separazione dei beni riguarda i beni acquistati da ciascuno, non quelli comprati insieme, che sono in comproprietà ordinaria. In caso di separazione o divorzio si possono dividere di comune accordo, anche in quote diverse (Cass. 2546/2025 per l'accordo di separazione consensuale), o chiederne la divisione giudiziale.
Il conto corrente è cointestato ma i soldi erano solo miei: me li posso riprendere?
Nei rapporti tra i cointestatari le somme si presumono di entrambi in parti uguali, ma la presunzione si può superare provando, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che il denaro proveniva da uno solo (art. 1298, c. 2, c.c.; Cass. 77/2018, 9197/2023). Non basta però dimostrare di aver versato il denaro se l'intenzione era di renderlo comune: conta la ricostruzione complessiva della vicenda (Cass. 4496/2010).
Con la separazione dei beni i creditori di mio marito possono prendersi le mie cose?
No, per i beni che appartengono all'altro coniuge: ciascun coniuge risponde dei propri debiti con i propri beni. Il problema nasce con i mobili di casa e con i beni di cui non si riesce a provare la proprietà esclusiva, che per legge si considerano comuni a metà (art. 219). Conviene conservare fatture e documenti di acquisto dei beni di valore.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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