In breve
- Senza scelta si è in comunione dei beni; la separazione si sceglie al matrimonio o dopo, dal notaio.
- Ciascuno resta proprietario di ciò che compra, lo amministra e ne risponde verso i propri creditori.
- Beni senza prova di chi li ha comprati: sono di entrambi a metà.
- Casa e conti cointestati restano comuni: la separazione dei beni non li divide.
- Verso i terzi vale solo se annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Come si sceglie
«Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.»
Se gli sposi non dicono nulla, il regime è la comunione legale (art. 159). La separazione dei beni si può dichiarare il giorno del matrimonio, nell'atto di celebrazione, oppure in seguito con un atto pubblico notarile, che si annota a margine dell'atto di matrimonio nel Comune in cui è stato celebrato: senza annotazione la convenzione non vale verso i terzi (art. 162; Cass. 17207/2021). Le modifiche richiedono il consenso di tutte le parti della convenzione originaria (art. 163). Non esiste una separazione «a scelta» per singoli acquisti: chi è in comunione e vuole acquistare un bene solo per sé deve prima stipulare una convenzione, non basta dichiararlo nell'atto di acquisto, salvo i casi dei beni personali previsti dalla legge (Cass. 17175/2020). Per gli immobili le convenzioni che li escludono dalla comunione si trascrivono (art. 2647).
Che cosa comporta
Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni che acquista durante il matrimonio (art. 215), ne ha il godimento e l'amministrazione e risponde da solo dei propri debiti. Se uno gestisce i beni dell'altro con una procura, risponde come un mandatario; se li gestisce nonostante l'opposizione dell'altro, risponde dei danni; chi gode dei beni dell'altro ha gli obblighi dell'usufruttuario (artt. 217-218). Restano fermi i doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia, che non dipendono dal regime patrimoniale, e la tutela del coniuge nella successione e nella separazione.
La prova della proprietà e i beni comuni comunque
| Bene | Di chi è | Riferimento |
|---|---|---|
| Acquistato da un coniuge a suo nome | Di quel coniuge | Art. 215 c.c. |
| Immobile intestato a entrambi | Comproprietà ordinaria, per le quote dell'atto o a metà | Artt. 1100 ss. c.c. |
| Mobili e oggetti di cui nessuno prova la proprietà esclusiva | Di entrambi, a metà | Art. 219 c.c.; Cass. 18554/2013 |
| Conto corrente o deposito titoli cointestato | Si presume a metà nei rapporti interni, salvo prova contraria | Art. 1298 c.c.; Cass. 77/2018, 26991/2013 |
Tra i coniugi la proprietà esclusiva si può provare con ogni mezzo (art. 219): fatture, bonifici, dichiarazioni di successione, testimoni. La regola dei beni indivisi a metà riguarda soprattutto i beni mobili, come arredi, gioielli, opere d'arte e automobili non registrate a nome di uno solo (Cass. 18554/2013, 6589/1998). Per i conti cointestati la presunzione di parti uguali si supera provando, anche con presunzioni, che il denaro era di uno solo e non era destinato a diventare comune (Cass. 9197/2023, 4496/2010). Quando un coniuge paga un bene intestato all'altro, può esserci una donazione indiretta, con le conseguenze spiegate nella pagina sulla donazione.
Dalla comunione alla separazione, e la fine del matrimonio
Il passaggio alla separazione dei beni con una convenzione scioglie la comunione legale (art. 191): i beni comuni restano in comproprietà e si possono dividere subito o in seguito. La comunione si scioglie anche con la separazione personale, dal momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati o dalla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale poi omologato (art. 191, c. 2). In quella sede i coniugi possono regolare liberamente i loro rapporti economici, anche attribuendo un immobile comune in quote disuguali (Cass. 2546/2025). Per chi è in separazione dei beni, la fine del matrimonio non comporta divisioni automatiche: si dividono solo i beni cointestati, con le regole della comunione ordinaria.
- Decidere prima delle nozze, o dal notaio in seguito, valutando lavoro autonomo, impresa e patrimoni di partenza.
- Verificare l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, senza la quale la scelta non vale verso i terzi.
- Intestare con cura immobili e conti, sapendo che la cointestazione crea comproprietà.
- Conservare la prova degli acquisti di valore fatti con denaro proprio.
- Alla separazione, regolare nell'accordo la sorte dei beni cointestati.
Chi vuole anche proteggere la casa dai creditori può valutare il fondo patrimoniale; la sorte della casa familiare nella separazione è spiegata nella pagina sull'assegnazione della casa coniugale.
Domande frequenti
Ci siamo sposati in comunione: possiamo passare alla separazione dei beni?
Siamo in separazione dei beni ma la casa è intestata a tutti e due: di chi è?
Il conto corrente è cointestato ma i soldi erano solo miei: me li posso riprendere?
Con la separazione dei beni i creditori di mio marito possono prendersi le mie cose?
Fonti normative
- Artt. 159, 162-163 c.c. — Regime legale e convenzioni matrimoniali
- Artt. 215-219 c.c. — Separazione dei beni
- Art. 191 c.c. — Scioglimento della comunione
- Art. 1298 c.c. — Rapporti interni tra condebitori e concreditori
- Art. 2647 c.c. — Trascrizione delle convenzioni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Separazione e divorzioLa comunione dei beni: che cosa è comune e come si scioglieAcquisti comuni anche se di uno solo, beni personali (179), comunione de residuo con credito al 50% (SU 15889/2022), atti senza consenso, debiti, scioglimento, divisione.
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeLe convenzioni matrimoniali e il fondo patrimonialeArtt. 159-171 e 210 c.c.: che cosa possono pattuire i coniugi, atto pubblico e annotazione, comunione convenzionale, fondo patrimoniale, vendita dei beni, fine.
- Casa e proprietàVincolo di destinazione e fondo patrimoniale: proteggere la casa dai creditoriArt. 2645-ter: atto pubblico, interessi meritevoli, esecuzione solo per i debiti dello scopo; fondo patrimoniale e bisogni della famiglia (170); revocatoria.
- Casa e proprietàComunione e divisione di un immobile in comproprietàComunione (artt. 1100-1116 c.c.): uso della cosa comune, spese per quote, maggioranze, impugnazione in 30 giorni, vendita della quota; divisione consensuale o giudiziale.
- Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleL'assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.): al genitore con cui vivono i figli, chiunque sia il proprietario; senza figli no; revoca, spese, IMU.
- Separazione e divorzioLa separazione consensuale: procedura, tempi, costiRicorso congiunto, note scritte al posto dell'udienza, contenuti dell'accordo, negoziazione assistita e Comune, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
- Separazione e divorzioLa separazione di fatto: che cosa vale e che cosa noVivere separati senza giudice: comunione ed eredità restano, i doveri di mantenimento anche, il divorzio non decorre, l'abbandono può costare l'addebito.
- ContrattiLa donazione: forma, revoca, rischi per chi compraLa donazione: atto pubblico con due testimoni, donazione di modico valore, revoca per ingratitudine e sopravvenienza di figli, riduzione e riforma 2025.