In breve
- Dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella separazione giudiziale; sei mesi se la separazione è consensuale, anche se nata come giudiziale e poi trasformata (art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, modificato dalla L. 55/2015).
- Senza tribunale: sei mesi dalla data certificata nell'accordo di negoziazione assistita o dalla data dell'atto di separazione davanti al sindaco.
- Serve anche il giudicato: il divorzio si pronuncia solo dopo che la separazione è definitiva (omologa, sentenza passata in giudicato, accordo trascritto); con il cumulo delle domande (art. 473-bis.49 c.p.c.) il tribunale decide il divorzio nello stesso processo quando termine e giudicato ci sono.
- Riconciliazione: interrompe la separazione e azzera il termine; va eccepita dal coniuge che la fa valere.
- Tempi reali: da sei-sette mesi (Comune o negoziazione più divorzio con la stessa forma) a due-tre anni (separazione e divorzio giudiziali contestati).
La regola e la sua storia
«[…] le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale"».
Fino al 2015 tra separazione e divorzio dovevano passare tre anni (cinque prima del 1987): il «divorzio breve» li ha ridotti a dodici o sei mesi, con applicazione immediata anche ai procedimenti pendenti (art. 3 L. 55/2015). La stessa legge ha anticipato lo scioglimento della comunione legale al momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati o alla sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché omologato (art. 191, c. 2, c.c.), invece che al passaggio in giudicato. Le riforme successive hanno solo aggiornato il testo: il DL 132/2014 aveva già aggiunto le decorrenze per la negoziazione assistita e per l'accordo in Comune, e il D.Lgs. 149/2022 (Cartabia) ha sostituito la «comparizione innanzi al presidente» con «l'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale», perché nel rito unificato l'udienza si tiene davanti al giudice relatore.
Da quando decorre il termine
| Tipo di separazione | Termine | Decorrenza | Poi serve |
|---|---|---|---|
| Giudiziale (art. 473-bis.12 ss. c.p.c.) | 12 mesi | data dell'udienza di comparizione delle parti (art. 473-bis.21) | sentenza di separazione passata in giudicato, anche non definitiva sullo status |
| Giudiziale trasformata in consensuale | 6 mesi | data della prima udienza di comparizione, non della trasformazione | sentenza o omologa definitiva |
| Consensuale (art. 473-bis.51) | 6 mesi | data dell'udienza davanti al giudice relatore, o dell'udienza sostituita dalle note scritte | sentenza di omologa |
| Negoziazione assistita (art. 6 DL 132/2014) | 6 mesi | data certificata nell'accordo dagli avvocati | nullaosta o autorizzazione del procuratore della Repubblica e trascrizione |
| Davanti all'ufficiale dello stato civile (art. 12 DL 132/2014) | 6 mesi | data dell'atto contenente l'accordo | conferma dell'accordo dopo almeno 30 giorni e annotazione |
Il termine non dipende dalla durata effettiva del processo di separazione: una giudiziale che dura tre anni consente il divorzio già dodici mesi dopo la prima udienza, purché nel frattempo la sentenza di separazione sia passata in giudicato. Per questo nella separazione giudiziale conviene chiedere una sentenza non definitiva sullo status (art. 473-bis.22, ultimo comma), che diventa definitiva mentre la causa prosegue su addebito e questioni economiche e sblocca il divorzio. In Comune l'atto è compilato al primo appuntamento e confermato al secondo, non prima di trenta giorni: la data da cui contare i sei mesi è quella dell'atto contenente l'accordo, e conviene farsela indicare dall'ufficio di stato civile, che la annota. La separazione «di fatto», senza atto, non fa decorrere nulla, salvo il caso storico delle separazioni di fatto iniziate almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
La separazione deve essere «protratta ininterrottamente»: la riconciliazione, intesa come ripresa stabile della convivenza e della comunione materiale e spirituale, la interrompe e fa ricominciare il conto da una nuova separazione. Non contano i tentativi falliti o la convivenza sotto lo stesso tetto per ragioni economiche o per i figli, se la vita comune non è ripresa; l'interruzione «deve essere eccepita dalla parte convenuta», quindi il tribunale non la rileva d'ufficio e chi la invoca deve provarla.
Separazione e divorzio nello stesso processo
Dal 28 febbraio 2023 la domanda di divorzio può essere proposta negli stessi atti introduttivi della separazione, giudiziale (art. 473-bis.49 c.p.c.) o congiunta (Cass. 28727/2023 sull'art. 473-bis.51): le domande sono «procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale». In pratica il tribunale pronuncia prima la separazione, aspetta i sei o dodici mesi dall'udienza e il giudicato, poi decide il divorzio con un capo autonomo della stessa sentenza, senza nuovo ricorso, nuovo contributo unificato né nuova istruttoria patrimoniale; le condizioni economiche del divorzio (assegno divorzile, cognome) possono essere già concordate o chieste fin dall'inizio, e la sentenza determina la decorrenza dei diversi contributi. Il divorzio congiunto cumulato alla separazione consensuale è oggi la strada più rapida per chi è d'accordo: un solo ricorso, un'udienza sostituibile da note scritte, e il divorzio arriva pochi mesi dopo la separazione senza altri adempimenti.
Quanto dura davvero
- Comune + Comune: due appuntamenti per la separazione (a distanza di almeno 30 giorni), sei mesi, due appuntamenti per il divorzio: circa sette-otto mesi in tutto, ma solo senza figli minori o non autosufficienti comuni e senza trasferimenti patrimoniali.
- Negoziazione assistita: accordo di separazione in poche settimane, nullaosta o autorizzazione del PM, sei mesi, secondo accordo di divorzio: sette-nove mesi, anche con figli.
- Consensuale con divorzio congiunto cumulato: un ricorso, udienza o note scritte entro pochi mesi dal deposito, omologa, poi il divorzio deciso allo scadere dei sei mesi: in genere entro un anno dal deposito.
- Giudiziale con divorzio cumulato: prima udienza entro 90 giorni dal deposito, sentenza non definitiva sullo status, dodici mesi, giudicato, poi il divorzio: raramente meno di diciotto mesi, spesso due-tre anni se addebito e questioni economiche sono contestati.
- Divorzio giudiziale separato: se la domanda non era cumulata, nuovo ricorso dopo il termine, con i tempi del divorzio giudiziale.
Il termine breve non cambia i contenuti: assegno di mantenimento e assegno divorzile restano istituti diversi, e l'una tantum concordata nel divorzio chiude ogni futura pretesa economica. Chi ha fretta di risposarsi deve ricordare che gli effetti civili del divorzio decorrono dall'annotazione della sentenza o dell'accordo negli atti di matrimonio, non dalla data della decisione. I costi delle diverse strade sono confrontati nella pagina dedicata.
Domande frequenti
I sei mesi si contano dalla sentenza di separazione o dall'udienza?
Se la separazione è iniziata come giudiziale e poi ci siamo accordati, vale il termine di sei mesi?
Che cosa succede se nel frattempo abbiamo provato a tornare insieme?
Si può divorziare senza passare dalla separazione?
Fonti normative
- Art. 3 L. 898/1970 — Casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Art. 1 L. 55/2015 — Riduzione dei termini per il divorzio
- Art. 2 L. 55/2015 — Scioglimento della comunione legale (art. 191 c.c.)
- Art. 12 DL 132/2014 — Separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile
- Art. 473-bis.49 c.p.c. — Cumulo di domande di separazione e divorzio
- Art. 473-bis.51 c.p.c. — Procedimento su domanda congiunta
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Separazione e divorzioIl divorzio congiunto: quando, come, con quali effettiTermini di sei e dodici mesi, ricorso congiunto, negoziazione e Comune, cumulo con la separazione, assegno divorzile, effetti su cognome, eredità, reversibilità, TFR.
- Separazione e divorzioIl divorzio giudizialePresupposti (art. 3 L. 898/1970: separazione da 12 o 6 mesi, altri casi), tribunale competente, ricorso e documenti, costituzione del convenuto e memorie, udienza e provvedimenti provvisori, sentenza non definitiva sullo status e appello immediato, assegno divorzile, cognome, annotazione ed effetti, cumulo con la separazione, tempi e costi.
- Separazione e divorzioLa separazione consensuale: procedura, tempi, costiRicorso congiunto, note scritte al posto dell'udienza, contenuti dell'accordo, negoziazione assistita e Comune, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
- Separazione e divorzioLa separazione giudizialePresupposti (art. 151 c.c.), tribunale competente, contenuto del ricorso (redditi, patrimonio, estratti conto, piano genitoriale), costituzione del convenuto e memorie, udienza e conciliazione, ordinanza provvisoria esecutiva, istruttoria, addebito e sue conseguenze, mantenimento del coniuge e dei figli, casa, sentenza, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
- Separazione e divorzioSepararsi e divorziare con la negoziazione assistitaConvenzione e accordo, un avvocato per parte, nullaosta (senza figli) o autorizzazione (con figli) del procuratore, trasmissione al Comune entro 10 giorni, effetti di sentenza, patti immobiliari con effetti obbligatori, una tantum nel divorzio, decorrenza dei sei mesi per il divorzio, accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12): limiti e conferma dopo 30 giorni, costi.
- Separazione e divorzioSepararsi e divorziare davanti al sindacoChi può (art. 12 D.L. 132/2014: coniugi, davanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o di quello in cui il matrimonio è iscritto o trascritto; assistenza facoltativa di un avvocato; c. 2: esclusa in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ex art. 3 c. 3 L. 104/1992 o economicamente non autosufficienti, purché comuni: i figli di uno solo dei coniugi non ostano, circolare Interno 6/2015; dichiarazione sostitutiva di ciascun coniuge sull'assenza di figli ex art. 46 DPR 445/2000, circolare 19/2014; anche per i matrimoni celebrati all'estero trascritti in Italia), che cosa si può fare (separazione consensuale; divorzio nei casi dell'art. 3 n. 2 lett. b L. 898/1970, cioè dopo separazione consensuale da 6 mesi o giudiziale da 12; modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; non l'annullamento né l'addebito), il contenuto (accordo secondo condizioni concordate; c. 3: nessun patto di trasferimento patrimoniale: esclusi i passaggi di proprietà della casa, le cessioni di quote, le somme una tantum; ammesso l'assegno periodico di mantenimento o divorzile, anche la sua eliminazione o modifica, dopo Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478 che ha riformato TAR Lazio 7813/2016 e confermato la circolare Interno 6/2015; assegnazione della casa e regolazione dei rapporti economici complessi restano al tribunale o alla negoziazione), la procedura (dichiarazione personale di ciascun coniuge davanti all'ufficiale, non delegabile; atto compilato e sottoscritto subito; per separazione e divorzio invito a comparire non prima di 30 giorni per la conferma; mancata comparizione = mancata conferma; per la modifica delle condizioni conferma non necessaria; annotazione nell'atto di matrimonio e negli atti di nascita, art. 49 lett. g-ter e 69 DPR 396/2000; diritto fisso non superiore al bollo per le pubblicazioni di matrimonio, 16 euro; documenti: carta d'identità, estratto dell'atto di matrimonio, per il divorzio la prova della separazione, sentenza o accordo, con data), gli effetti (l'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali; è titolo per l'iscrizione ipotecaria e per l'esecuzione dell'assegno; il termine per il divorzio decorre dalla data dell'atto, art. 3 L. 898/1970 come modificato dal c. 4; lo status muta con l'annotazione; possibile la riconciliazione con dichiarazione; modifica successiva con la stessa forma o in tribunale), i confronti (negoziazione assistita: avvocati obbligatori, ammessi i trasferimenti patrimoniali con autenticazione e nulla osta del PM, anche con figli con autorizzazione; ricorso congiunto: 43 euro di contributo, avvocato, omologa o sentenza, ogni contenuto; costi e tempi), i rischi (accordi squilibrati senza consulenza; assegno non indicizzato; rinuncia all'assegno divorzile definitiva; dichiarazioni false all'ufficiale; comuni che rifiutano clausole; coniuge straniero e riconoscimento all'estero dell'atto).
- Separazione e divorzioLa riconciliazione dopo la separazioneRiconciliazione prima della sentenza (art. 154 c.c.: abbandono della domanda, estinzione, trasformazione) e dopo (art. 157: dichiarazione espressa o comportamento non equivoco incompatibile con la separazione, senza giudice), che cosa serve e che cosa non basta (coabitazione, vacanze, rapporti occasionali: Cass. 14037/2021, 9839/2023), effetti: cessazione della separazione e dei provvedimenti (assegno, casa, affidamento), ripristino automatico della comunione legale salvo gli acquisti del periodo di separazione (Cass. 6820/2021, 1256/2025), azzeramento del termine per il divorzio (art. 3 L. 898/1970: interruzione eccepita dal convenuto), annotazione a margine dell'atto di matrimonio (art. 69 DPR 396/2000), rilevanza per il divorzio pendente e per la revisione, nuova separazione solo per fatti successivi, come documentare.
- Separazione e divorzioL'assegno divorzile: quando spetta e come si calcolaPresupposti e funzione assistenziale-compensativa, i criteri dell'art. 5, l'onere della prova, l'una tantum, nuove nozze e convivenza, revisione, TFR e reversibilità, fisco.
- Separazione e divorzioQuanto costa separarsi e divorziareLe quattro strade e i loro costi: accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12 DL 132/2014: avvocato facoltativo, no figli minori o non autosufficienti, no trasferimenti patrimoniali, conferma dopo 30 giorni, diritto fisso), negoziazione assistita (art. 6: almeno un avvocato per parte, nulla osta o autorizzazione del PM), separazione consensuale e divorzio congiunto in tribunale (art. 473-bis.51: 43 euro di contributo, udienza sostituibile con note scritte, un solo avvocato per entrambi con +20% sui parametri), separazione e divorzio giudiziali (98 euro, due avvocati, udienze, eventuale CTU); spese vive (contributo unificato, 27 euro di anticipazione, notifiche), esenzione fiscale di tutti gli atti (art. 19 L. 74/1987, Corte cost. 154/1999), esenzione dal contributo per le cause sul mantenimento dei figli (art. 10 DPR 115/2002), parcella e preventivo obbligatorio, gratuito patrocinio con reddito personale (art. 76, comma 4), tempi (divorzio dopo 6 o 12 mesi) e costi nascosti (trasferimenti immobiliari, perizie, mediazione familiare).