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ProceduraFamiglia e minori · Separazione e divorzio

Separarsi e divorziare con la negoziazione assistita

Dal 2014 marito e moglie d'accordo possono separarsi, divorziare e modificare le condizioni senza mettere piede in tribunale: con un accordo firmato davanti agli avvocati e vistato dal procuratore, oppure, senza figli, con una dichiarazione davanti al sindaco. Tempi brevi, stessi effetti di una sentenza, qualche limite da conoscere.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014): i coniugi, con almeno un avvocato ciascuno, firmano una convenzione e poi l'accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni; il procuratore della Repubblica rilascia il nullaosta (senza figli) o l'autorizzazione (con figli minori, incapaci, disabili gravi o non autosufficienti); l'avvocato trasmette l'accordo al Comune entro dieci giorni.
  • Effetti: l'accordo «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali»; è titolo esecutivo e per l'ipoteca.
  • Davanti al sindaco (art. 12): solo senza figli e senza patti patrimoniali; dichiarazione, conferma dopo almeno trenta giorni, diritto fisso fino a 16 euro.
  • Divorzio dopo sei mesi dalla data dell'accordo di separazione, con la stessa procedura.

Che cos'è e per che cosa si usa

Art. 6, comma 1, D.L. 132/2014

«La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio».

La negoziazione assistita è la via stragiudiziale per tutte le decisioni consensuali della crisi familiare: separazione, divorzio (dopo la separazione), modifica delle condizioni di separazione o divorzio, e dal 2023 anche affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e alimenti (comma 1-bis). Sostituisce l'udienza davanti al giudice con un accordo firmato negli studi degli avvocati, mantenendo un controllo pubblico affidato al procuratore della Repubblica. Rispetto alla separazione consensuale in tribunale i tempi sono più brevi e non c'è udienza; rispetto all'accordo davanti al sindaco consente di regolare figli, assegni, casa e patrimonio. Ogni parte deve avere il proprio avvocato: la convenzione «è conclusa con l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte» (art. 2, comma 5), e gli avvocati certificano le firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 5, comma 2). Per chi ha redditi bassi è possibile chiedere il patrocinio a spese dello Stato anche per la negoziazione.

Le fasi

  1. Convenzione di negoziazione. Le parti firmano, con gli avvocati, l'accordo con cui si impegnano a cooperare in buona fede per trovare una soluzione: indica il termine della procedura (da uno a tre mesi, prorogabile di trenta giorni) e l'oggetto; è redatta per iscritto a pena di nullità sul modello del Consiglio nazionale forense (art. 2).
  2. Trattativa e accordo. Gli avvocati redigono l'accordo con tutte le condizioni: affidamento e collocamento dei figli, calendario, mantenimento e spese straordinarie, assegno per il coniuge, assegnazione della casa, sorte dei beni comuni e dei debiti, eventuale una tantum nel divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato la conciliazione e hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore (comma 3).
  3. Controllo del procuratore. Senza figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti, l'accordo è trasmesso in via telematica al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, che «quando non ravvisa irregolarità» comunica il nullaosta. Con figli, la trasmissione avviene entro dieci giorni e il procuratore autorizza l'accordo se risponde all'interesse dei figli; se ritiene che non vi risponda o che sia opportuno ascoltarli, lo trasmette entro cinque giorni al presidente del tribunale, che fissa entro trenta giorni la comparizione delle parti (comma 2).
  4. Trascrizione nei registri dello stato civile. L'avvocato deve trasmettere entro dieci giorni copia autenticata dell'accordo, con nullaosta o autorizzazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune dove il matrimonio fu iscritto o trascritto, per le annotazioni; chi non lo fa rischia una sanzione da 2.000 a 10.000 euro (comma 4). L'accordo è inoltre conservato dal Consiglio dell'ordine (comma 3-ter).

Gli effetti e i limiti

L'accordo «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali» di separazione, divorzio e modifica (comma 3): dalla data certificata nell'accordo i coniugi sono separati, e dalla stessa data decorrono i sei mesi dopo i quali si può chiedere il divorzio (art. 3 L. 898/1970). L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati è titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5): l'assegno non pagato si recupera con il precetto, nel quale l'accordo va integralmente trascritto. Due limiti vanno tenuti presenti. I patti di trasferimento immobiliare contenuti nell'accordo «hanno effetti obbligatori» (comma 3): impegnano a trasferire, ma per il passaggio della proprietà e la trascrizione occorre l'autentica notarile delle firme o un successivo atto, con l'esenzione fiscale prevista per gli atti relativi alla separazione e al divorzio. Nel divorzio le parti possono pattuire un assegno in unica soluzione, e la valutazione di equità che nel processo spetta al tribunale è fatta dagli avvocati con la certificazione (comma 3-bis). È illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato (art. 5, comma 4). Le condizioni restano modificabili in futuro, con la stessa procedura o davanti al giudice.

L'accordo davanti al sindaco

Art. 12, commi 2-3, D.L. 132/2014

«Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave […] ovvero economicamente non autosufficienti. […] L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale».

I coniugi senza figli (o con figli maggiorenni autosufficienti) possono separarsi, divorziare o modificare le condizioni con una dichiarazione resa personalmente davanti al sindaco, come ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno di loro o dove è iscritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale: per la giurisprudenza amministrativa è ammesso l'assegno periodico di mantenimento, non la cessione di beni o le somme una tantum. Per la separazione e il divorzio (non per le modifiche) l'ufficiale invita i coniugi a ricomparire non prima di trenta giorni per confermare l'accordo: chi non si presenta non lo conferma. Il costo è il diritto fisso del Comune, non superiore all'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio (16 euro). È la via più economica per chi non ha figli e ha già diviso i beni, ma non consente di regolare la casa in comproprietà o i debiti comuni, che richiedono la negoziazione assistita o il tribunale.

Quale strada scegliere

Davanti al sindacoNegoziazione assistitaTribunale (consensuale)
Figli minori o non autosufficientiNoSì, con autorizzazione del procuratore
AvvocatoFacoltativoUno per parte, obbligatorioAnche uno solo per entrambi
Patti sui beniVietatiSì (trasferimenti con effetti obbligatori)Sì, anche trasferimenti immobiliari nel verbale
TempiDue comparizioni a distanza di almeno 30 giorniSettimaneMesi, secondo il tribunale
Costi viviFino a 16 euroCompensi degli avvocatiContributo unificato 43 euro + avvocato

Domande frequenti

Si può fare con i figli minori?

Sì, con la negoziazione assistita: l'accordo è trasmesso entro dieci giorni al procuratore della Repubblica, che lo autorizza se risponde all'interesse dei figli; se ha dubbi o vuole ascoltarli, lo manda al presidente del tribunale, che convoca le parti entro trenta giorni. Non si può invece fare davanti al sindaco: l'accordo in Comune è riservato ai coniugi senza figli minori, incapaci, con handicap grave o non autosufficienti.

Serve un avvocato per ciascuno?

Sì: la convenzione deve essere assistita da almeno un avvocato per parte, e gli avvocati certificano le firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Davanti al sindaco l'assistenza dell'avvocato è invece facoltativa.

Quanto tempo passa prima di poter divorziare?

Il divorzio si può chiedere dopo sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione negoziato (o dell'atto davanti al sindaco), lo stesso termine della separazione consensuale; anche il divorzio può essere fatto con negoziazione o davanti al sindaco. Con i coniugi d'accordo tutta la vicenda può chiudersi in meno di un anno.

Si può trasferire la casa nell'accordo?

L'accordo può contenere patti di trasferimento immobiliare, ma per legge hanno solo effetti obbligatori: per il trasferimento vero e proprio e la trascrizione serve che le firme siano autenticate da un notaio, o un successivo atto notarile, con le agevolazioni fiscali previste per gli atti della separazione e del divorzio. Davanti al sindaco i patti patrimoniali sono vietati.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

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  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeFine della convivenza: la casa, i soldi, i figliNessun mantenimento tra ex conviventi ma alimenti in stato di bisogno per un periodo proporzionale alla convivenza (art. 1, comma 65, L. 76/2016), la casa (proprietà esclusiva: nessun diritto di restare salvo figli; comproprietà: uso e divisione, artt. 1102 e 1111; affitto: subentro nel contratto, comma 44; contratto di convivenza: preavviso di 90 giorni, comma 61), assegnazione della casa al genitore con i figli (art. 337-sexies), mutuo cointestato e regresso (art. 1298), spese e lavori nella casa dell'altro (art. 2034 obbligazione naturale, art. 2041 arricchimento, art. 936), conto cointestato e regali (artt. 782-783), impresa familiare (art. 230-ter), scioglimento della comunione del contratto di convivenza (comma 60), prescrizione sospesa tra conviventi (Corte cost. 7/2026), mantenimento e affidamento dei figli (artt. 337-bis ss., rito 473-bis).