Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

IstitutoFamiglia e minori · Figli, affidamento e mantenimento

L'affidamento condiviso dei figli

Dal 2006 la regola è che i figli restino affidati a entrambi i genitori anche dopo la separazione: decisioni importanti prese insieme, tempi con ciascuno, mantenimento proporzionale. Che cosa significa in pratica, come si distribuiscono giorni e responsabilità, quando il giudice sceglie l'affidamento esclusivo e che cosa succede se un genitore non rispetta le regole.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Regola: affidamento a entrambi i genitori, con il diritto del figlio a un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno e con i nonni (art. 337-ter c.c.); l'esclusivo è l'eccezione motivata (art. 337-quater).
  • Collocamento e tempi: residenza prevalente presso un genitore (o tempi paritetici), calendario di frequentazione dell'altro, festività e vacanze alternate.
  • Decisioni: quelle importanti (scuola, salute, educazione, residenza) insieme, in caso di disaccordo decide il giudice; l'ordinaria amministrazione al genitore presente.
  • Strumenti: piano genitoriale, ascolto del minore dai 12 anni, CTU, mediazione familiare, sanzioni e modifica per le violazioni.

La regola della bigenitorialità

Art. 337-ter, primo e secondo comma, c.c. (estratto)

«Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, […] il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».

La legge 54/2006 ha rovesciato la prassi precedente: l'affidamento a entrambi i genitori è la regola, da valutare «prioritariamente», e vale per i figli nati nel matrimonio e fuori, nella separazione, nel divorzio e nella fine della convivenza (art. 337-bis). Il criterio unico è l'interesse del minore, non i diritti dei genitori. L'affidamento condiviso comporta che entrambi conservino la responsabilità genitoriale e la esercitino di comune accordo per le decisioni di maggiore interesse; il giudice, o l'accordo omologato, stabilisce la residenza abituale del minore (il collocamento), i tempi di permanenza presso ciascun genitore e il mantenimento. Il giudice prende atto degli accordi dei genitori se non contrari all'interesse dei figli, e li valorizza se raggiunti con la mediazione familiare.

Collocamento, residenza, calendario

Nella maggior parte dei casi il figlio è collocato prevalentemente presso un genitore, nella casa familiare che gli viene assegnata (art. 337-sexies), e frequenta l'altro secondo un calendario: nella prassi più diffusa, fine settimana alternati dal venerdì al lunedì, uno o due pomeriggi infrasettimanali con o senza pernottamento, festività alternate (Natale e Capodanno, Pasqua), metà delle vacanze estive, i compleanni e le feste dei genitori. Con figli piccoli i tempi sono più brevi e frequenti; con figli grandi più elastici. I tempi paritetici (settimane alterne, o 2-2-5-5) sono ammessi e disposti sempre più spesso quando i genitori abitano vicini, il figlio ha un'età adeguata e la collaborazione regge; comportano di regola il mantenimento diretto. Il calendario deve essere preciso, perché è il documento su cui si misurano le violazioni; la pagina sul diritto di visita propone gli schemi tipici. Dal 2023 il ricorso deve contenere un piano genitoriale con scuola, attività, frequentazioni e vacanze del figlio (art. 473-bis.12 c.p.c.), che aiuta il giudice a costruire un calendario aderente alla vita reale.

Le decisioni: insieme o da soli

Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, sono assunte da entrambi di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo decide il giudice (art. 337-ter, terzo comma). Rientrano tra queste la scelta della scuola e dell'indirizzo, gli interventi chirurgici e le terapie non urgenti, la scelta religiosa, i viaggi all'estero e il passaporto, l'iscrizione ad attività impegnative, il trasferimento della residenza del minore, che un genitore non può decidere da solo (pagina sul trasferimento con il figlio). Per le questioni di ordinaria amministrazione il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente: nella pratica decide il genitore con cui il figlio si trova. Ogni genitore ha diritto a ricevere le informazioni dalla scuola e dai medici e a partecipare ai colloqui. Il genitore che non si attiene alle condizioni può vedersi modificato l'affidamento.

Il mantenimento

Ciascun genitore mantiene i figli in proporzione al proprio reddito; il giudice fissa, se necessario, un assegno periodico al genitore collocatario secondo i cinque criteri dell'art. 337-ter (esigenze del figlio, tenore di vita, tempi di permanenza, risorse dei genitori, valore dei compiti di cura), con adeguamento ISTAT, oltre alle spese straordinarie ripartite secondo i protocolli. Con tempi paritetici e redditi simili si può disporre il mantenimento diretto. La pagina sul mantenimento dei figli spiega il calcolo.

L'affidamento esclusivo

Il giudice dispone l'affidamento a un solo genitore, con provvedimento motivato, quando l'affidamento all'altro sarebbe contrario all'interesse del minore (art. 337-quater): violenza domestica e maltrattamenti, abusi, tossicodipendenza o alcolismo non curati, gravi disturbi che compromettono la capacità genitoriale, totale disinteresse, irreperibilità, ostacolo sistematico al rapporto con l'altro genitore. La distanza geografica, la conflittualità o le differenze educative non bastano. Anche nell'affido esclusivo le decisioni di maggiore interesse restano di entrambi, salvo che il giudice disponga l'esclusivo «rafforzato» (o super-esclusivo) che le attribuisce al solo affidatario; il genitore non affidatario conserva il diritto di vigilare e di rivolgersi al giudice. La domanda di affidamento esclusivo manifestamente infondata può essere valutata contro chi la propone. La pagina sull'affidamento esclusivo approfondisce.

Come decide il giudice: ascolto, CTU, servizi

Il minore che ha compiuto dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, è ascoltato dal giudice, direttamente e con modalità protette, in tutte le questioni che lo riguardano (artt. 315-bis c.c., 473-bis.4 ss. c.p.c.); la sua opinione pesa in proporzione all'età e alla maturità, ma non decide. Nei casi conflittuali il giudice nomina un consulente psicologo (CTU) per valutare le competenze genitoriali e le relazioni, con i consulenti di parte, e può coinvolgere i servizi sociali con relazioni e monitoraggio; può nominare un curatore speciale del minore quando i genitori sono in conflitto di interessi con lui. I provvedimenti sono sempre modificabili al mutare delle circostanze.

Le violazioni

Il genitore che non rispetta il calendario, ostacola le visite, prende decisioni unilaterali o non paga può essere ammonito, condannato al pagamento di una somma per ogni violazione o giorno di ritardo (astreinte), a una sanzione da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento a favore dell'altro genitore e del figlio, e il giudice può modificare d'ufficio l'affidamento (art. 473-bis.39 c.p.c.). L'elusione dolosa del provvedimento sui figli è reato (art. 388 c.p.), la sottrazione del minore un reato più grave (artt. 574, 574-bis c.p.). Ogni genitore deve comunicare all'altro entro trenta giorni il cambio di residenza o domicilio, a pena di risarcimento (art. 337-sexies). La pagina sull'inadempimento dei provvedimenti spiega come si documentano le violazioni e come si chiede l'intervento del giudice.

Domande frequenti

Affidamento condiviso vuol dire metà tempo ciascuno?

No. L'affidamento condiviso riguarda la responsabilità e le decisioni, non il tempo: di regola i figli sono collocati prevalentemente presso un genitore e frequentano l'altro secondo un calendario. I tempi paritetici sono possibili e sempre più frequenti quando i genitori vivono vicini e collaborano, ma non sono la regola di legge.

Quali decisioni vanno prese insieme?

Quelle di maggiore interesse: istruzione (scuola, indirizzo), educazione (anche religiosa), salute (interventi, terapie), scelta della residenza abituale del minore. Le decisioni di ordinaria amministrazione le prende il genitore con cui il figlio si trova in quel momento, salvo diversa disposizione del giudice. In caso di disaccordo decide il giudice.

Quando l'affidamento è esclusivo?

Quando l'affidamento all'altro genitore sarebbe contrario all'interesse del minore: violenza, abuso, tossicodipendenza grave, disinteresse totale, irreperibilità. Il giudice deve motivare e la richiesta pretestuosa può ritorcersi contro chi la fa. Anche con l'affido esclusivo le decisioni più importanti restano di entrambi, salvo il super-esclusivo.

Che cosa succede se un genitore ostacola le visite?

Il giudice può ammonirlo, condannarlo a una somma per ogni violazione, a una sanzione fino a 5.000 euro e al risarcimento, e modificare l'affidamento (art. 473-bis.39 c.p.c.); nei casi gravi l'elusione del provvedimento è reato (art. 388 c.p.). L'inadempimento va documentato episodio per episodio.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
  • Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleCriterio dell'interesse dei figli, casa di proprietà dell'altro coniuge, dei suoceri o in affitto, senza figli, effetti sul mantenimento, revoca (figli autonomi, nuova convivenza, nuove nozze, trasferimento), trascrizione e vendita a terzi, mutuo, spese e condominio, IMU, cambio di residenza da comunicare in 30 giorni, coppie non sposate.
  • Separazione e divorzioLa separazione consensuale: procedura, tempi, costiRicorso congiunto, note scritte al posto dell'udienza, contenuti dell'accordo, negoziazione assistita e Comune, cumulo con il divorzio, tempi e costi.