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IstitutoFamiglia e minori · Figli, affidamento e mantenimento

L'assegno di mantenimento per i figli: come si calcola

Ciascun genitore mantiene i figli in proporzione al proprio reddito: quando i genitori si separano, il giudice traduce il principio in un assegno mensile, calcolato con criteri fissati dalla legge e con l'aiuto di tabelle orientative. Come si determina, che cosa copre, che cosa resta fuori (le spese straordinarie), quando cambia e che cosa fare se non arriva.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Principio: ogni genitore mantiene i figli in proporzione al proprio reddito (art. 316-bis e 337-ter c.c.); l'assegno serve a realizzare la proporzionalità quando i figli vivono prevalentemente con uno dei due.
  • Criteri: esigenze attuali del figlio, tenore di vita durante la convivenza, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse di entrambi, valore economico dei compiti domestici e di cura.
  • Oltre l'assegno: spese straordinarie ripartite secondo i protocolli, adeguamento ISTAT automatico, indagini della polizia tributaria se i redditi non sono documentati.
  • Durata: fino all'indipendenza economica del figlio; modificabile per giustificati motivi; tutele civili e penali se non viene pagato.

Il principio e i criteri di legge

Art. 337-ter, quarto comma, c.c.

«Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».

Il mantenimento dei figli è un dovere di entrambi i genitori (art. 30 Cost., artt. 147, 316-bis c.c.) che non dipende dal matrimonio: le regole sono le stesse per i figli nati nel matrimonio e fuori, e per le coppie mai sposate (art. 337-bis). La proporzionalità è la chiave: chi guadagna di più contribuisce di più, e l'assegno mensile è lo strumento con cui il genitore che non ha i figli stabilmente con sé versa all'altro la propria quota delle spese ordinarie. I cinque criteri sono cumulativi. Le esigenze attuali del figlio dipendono dall'età e dalle abitudini (scuola, sport, cure); il tenore di vita precedente va conservato per quanto possibile, perché la separazione non deve pesare sui figli; i tempi di permanenza riducono l'assegno quando il genitore non collocatario tiene i figli a lungo e ne sostiene direttamente le spese; le risorse comprendono redditi, patrimonio, casa di proprietà, aiuti familiari stabili; il lavoro domestico e di cura del genitore collocatario ha un valore economico che si computa.

Come si calcola in pratica

Non esiste un algoritmo di legge. Il giudice parte dal reddito netto documentato di entrambi (dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto, proprietà, quote sociali, che il ricorso deve allegare ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.), stima il costo mensile dei figli e lo ripartisce in proporzione, correggendo per i tempi di permanenza e per l'assegnazione della casa (chi resta nella casa dell'altro riceve un vantaggio economico che incide sull'assegno). Diversi tribunali e osservatori hanno diffuso tabelle orientative, di solito espresse in percentuale del reddito del genitore obbligato (in un ordine di grandezza, intorno al 20-25% per un figlio e al 30-35% per due, con correttivi), utili come punto di partenza ma non vincolanti. L'assegno è adeguato automaticamente agli indici ISTAT ogni anno, salvo diverso parametro. Se i redditi dichiarati non sono credibili (lavoro autonomo, contanti, redditi esteri), il giudice può disporre accertamenti della polizia tributaria anche su beni intestati a terzi, e la giurisprudenza valorizza il tenore di vita di fatto.

Con tempi di permanenza paritetici e redditi simili il giudice può disporre il mantenimento diretto: ciascun genitore provvede quando ha i figli con sé e le spese fisse (scuola, sport, salute) si ripartiscono in base a un elenco. Quando i redditi sono molto diversi, un assegno perequativo resta dovuto anche con la frequentazione paritaria. Le parti possono sempre accordarsi diversamente, e l'accordo viene omologato se non contrario all'interesse dei figli.

Le spese straordinarie

L'assegno copre le spese ordinarie, prevedibili e ricorrenti. Le straordinarie, cioè imprevedibili o di importo rilevante (cure mediche non coperte dal servizio sanitario, dentista e apparecchi, occhiali, psicoterapia, attività sportive e corsi, viaggi studio e gite, tasse universitarie, libri di testo, patente, computer), si aggiungono e si ripartiscono di regola al 50%, o in proporzione ai redditi, secondo i protocolli adottati da molti tribunali (Milano, Roma, Torino e altri) che elencano quali spese richiedono il consenso preventivo dell'altro genitore e quali no. Il consenso non può essere rifiutato senza motivo e il silenzio, nei protocolli, vale come assenso dopo un certo termine. Il rimborso si chiede con i giustificativi; in mancanza di pagamento si può ottenere un decreto ingiuntivo. La pagina sulle spese straordinarie entra nel dettaglio.

Il figlio maggiorenne e la durata

L'obbligo non cessa a diciotto anni ma con l'indipendenza economica del figlio, o quando il figlio, con inerzia colpevole, non si mette in condizione di conseguirla (art. 337-septies c.c.). Il giudice può disporre che l'assegno sia versato direttamente al figlio maggiorenne, che può anche agire in proprio. La Cassazione (in particolare la sentenza 17183/2020 e le successive) ha chiarito che l'onere di provare le condizioni per il mantenimento oltre la maggiore età, cioè un percorso di studi o di formazione coerente e la ricerca attiva di un lavoro, grava su chi lo chiede, con rigore crescente con l'età; un'occupazione stabile e adeguata, anche se non corrispondente alle aspirazioni, fa cessare l'obbligo, e il matrimonio del figlio lo estingue. Per il figlio con disabilità grave si applicano integralmente le regole dei minori. La pagina sul mantenimento del figlio maggiorenne approfondisce.

Modifica, arretrati, mancato pagamento

L'assegno si modifica con un ricorso al tribunale, o con negoziazione assistita, quando cambiano in modo rilevante le circostanze: perdita o aumento del reddito, nuovi figli, crescita dei figli, cambio di collocamento. La nuova famiglia dell'obbligato non lo esonera ma può incidere sulla misura. Gli arretrati si prescrivono in cinque anni. Se l'assegno non viene pagato, il genitore collocatario dispone di strumenti civili rapidi (pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'obbligato dopo trenta giorni di mora, art. 473-bis.37 c.p.c.; ipoteca giudiziale e garanzie, art. 473-bis.36; precetto e pignoramento; ammonimento, sanzione fino a 5.000 euro e risarcimento per le inadempienze, art. 473-bis.39) e della tutela penale dell'art. 570-bis c.p.: la pagina sui rimedi per il mantenimento non pagato li mette in fila. Sul piano fiscale l'assegno per i figli non è deducibile né tassato, a differenza di quello per il coniuge.

Domande frequenti

Esiste una tabella di legge per calcolare l'assegno?

No. La legge fissa i criteri (esigenze del figlio, tenore di vita precedente, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse di entrambi, valore dei compiti domestici e di cura) e il giudice li applica caso per caso. Alcuni tribunali e osservatori hanno elaborato tabelle orientative a percentuale del reddito del genitore non collocatario; sono strumenti di lavoro, non vincolanti.

Se i figli stanno metà tempo con ciascun genitore, l'assegno è dovuto?

Non necessariamente. Con tempi paritetici e redditi simili il giudice può disporre il mantenimento diretto, cioè ciascun genitore provvede quando ha i figli con sé, con una ripartizione delle spese fisse. Se i redditi sono molto diversi, un assegno perequativo resta dovuto anche con tempi paritetici.

Che cosa copre l'assegno e che cosa no?

L'assegno copre le spese ordinarie: vitto, abbigliamento, casa, utenze, mensa, trasporti, materiale scolastico ordinario, cure di routine, svago quotidiano. Restano fuori le spese straordinarie (mediche non coperte, dentista, occhiali, sport, gite, università, patente), che si dividono di regola a metà secondo i protocolli dei tribunali, salvo diversa proporzione.

Fino a quando si paga?

Fino a quando il figlio raggiunge l'indipendenza economica, non fino ai diciotto anni. Per il maggiorenne l'assegno può essere versato direttamente a lui; cessa quando ha un lavoro stabile adeguato o quando, per inerzia colpevole, non lo cerca, con oneri di prova che la Cassazione ha precisato nel 2020-2023.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
  • Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleCriterio dell'interesse dei figli, casa di proprietà dell'altro coniuge, dei suoceri o in affitto, senza figli, effetti sul mantenimento, revoca (figli autonomi, nuova convivenza, nuove nozze, trasferimento), trascrizione e vendita a terzi, mutuo, spese e condominio, IMU, cambio di residenza da comunicare in 30 giorni, coppie non sposate.