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GuidaFamiglia e minori · Matrimonio, unioni civili e convivenze

Fine della convivenza: la casa, i soldi, i figli

Tra conviventi non c'è separazione né assegno di mantenimento: chi resta nella casa lo decide la proprietà, il contratto d'affitto o la presenza di figli; i soldi spesi per la vita comune non si restituiscono, quelli investiti nella casa dell'altro solo se sproporzionati. La legge Cirinnà aggiunge gli alimenti in caso di bisogno e le regole del contratto di convivenza.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Niente mantenimento tra ex conviventi; solo alimenti in stato di bisogno, per un tempo proporzionale alla convivenza (comma 65).
  • Casa: resta a chi ne è proprietario o conduttore; in comproprietà si usa insieme o si divide; in affitto il convivente può subentrare; con figli il giudice può assegnarla al genitore collocatario (art. 337-sexies).
  • Soldi spesi per la vita comune: non si restituiscono (art. 2034); contributi sproporzionati alla casa o al mutuo dell'altro: arricchimento senza causa (art. 2041) o art. 936.
  • Mutuo e conto cointestati: obbligati entrambi verso la banca, quote uguali tra loro salvo prova contraria (art. 1298).
  • Contratto di convivenza: recesso con preavviso di 90 giorni per la casa (comma 61), scioglimento della comunione (comma 60); prescrizione sospesa durante la convivenza (Corte cost. 7/2026).

La casa

Art. 337-sexies, primo comma, c.c. — Assegnazione della casa familiare

«Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643».

Se la casa è di proprietà esclusiva di uno dei due, l'altro vi abita come ospite: alla fine della convivenza non ha alcun diritto di restare e il proprietario può chiedere il rilascio, concedendo un termine ragionevole; la giurisprudenza qualifica il convivente come detentore qualificato, tutelato contro lo spoglio violento o clandestino (cambiare la serratura mentre è fuori), ma non oltre. Con un contratto di convivenza il recesso unilaterale di chi ha la disponibilità esclusiva della casa deve indicare, a pena di nullità, un termine non inferiore a 90 giorni per lasciarla (comma 61). Se la casa è in affitto, il conduttore che se ne va può essere sostituito dal convivente, che ha facoltà di succedergli nel contratto (comma 44), e alla morte del proprietario il convivente superstite resta per due anni o per la durata della convivenza fino a cinque, tre se vi abitano figli minori o disabili (commi 42-43). Se la casa è in comproprietà si applica la comunione ordinaria: ciascuno può usarla senza impedire l'uso dell'altro (art. 1102), chi la usa da solo può dover corrispondere un'indennità, e ciascuno può chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione (art. 1111), vendendo a un terzo, cedendo la quota all'altro con conguaglio o, in mancanza di accordo, con la divisione giudiziale e la vendita all'asta. In presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, tutto questo cede all'interesse dei figli: il tribunale assegna la casa al genitore presso cui sono collocati anche se appartiene all'altro o a terzi, con un provvedimento trascrivibile, e ne tiene conto nel mantenimento; l'assegnazione cessa se l'assegnatario non vi abita più, convive con un nuovo partner o si sposa.

I soldi

Art. 2034, primo comma, c.c. — Obbligazioni naturali

«Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace».

  1. Spese della vita comune (affitto, bollette, spesa, vacanze, regali d'uso): sono doveri morali e sociali tra conviventi, non si restituiscono e non si compensano, qualunque sia stata la proporzione tra i due redditi.
  2. Contributi sproporzionati: la ristrutturazione della casa intestata all'altro, le rate del suo mutuo, l'auto o l'attività intestate a lui. La Cassazione ammette l'azione generale di arricchimento (art. 2041) quando la prestazione eccede i limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni economiche e alla vita comune: si ottiene l'indennizzo nei limiti dell'arricchimento dell'uno e dell'impoverimento dell'altro, con prova documentale dei pagamenti. Per le opere costruite sul fondo dell'altro vale anche l'art. 936: il proprietario che le trattiene paga il valore dei materiali e della manodopera o l'aumento di valore del fondo.
  3. Prestiti: le somme date a titolo di mutuo si restituiscono, ma la prova che si trattava di un prestito e non di un contributo spetta a chi le chiede indietro: messaggi, causale del bonifico, scritture private.
  4. Conto cointestato: il saldo si presume di entrambi in parti uguali (art. 1298), salvo la prova che i versamenti provenivano da uno solo; dopo la rottura ciascuno può prelevare la propria metà e conviene chiedere alla banca di trasformare la firma in congiunta.
  5. Regali: le donazioni di modico valore restano al donatario (art. 783); i beni di valore rilevante donati senza atto pubblico (art. 782) sono donazioni nulle e in teoria ripetibili, salvo che siano liberalità d'uso o adempimento di un dovere morale.
  6. Lavoro nell'impresa dell'altro: il convivente che ha lavorato stabilmente nell'impresa del partner ha diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi (art. 230-ter).

La prescrizione dei crediti tra conviventi resta sospesa durante la convivenza, come tra coniugi, dopo la sentenza della Corte costituzionale 7/2026 sull'art. 2941: i dieci anni dell'arricchimento e dei prestiti decorrono dalla fine della vita comune.

Alimenti, contratto di convivenza, figli

La legge 76/2016 nega all'ex convivente un assegno di mantenimento ma gli riconosce gli alimenti (comma 65): il giudice li stabilisce se l'ex versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura dell'art. 438, secondo comma, c.c., cioè quanto è necessario per la vita e non il tenore di vita goduto; nell'ordine degli obbligati dell'art. 433 c.c. l'ex convivente viene subito prima dei fratelli e delle sorelle. Se esisteva un contratto di convivenza con regime di comunione dei beni, la risoluzione per accordo o per recesso ne determina lo scioglimento con le regole della comunione legale, per quanto compatibili, e gli atti immobiliari restano riservati al notaio (comma 60); il recesso va ricevuto o autenticato da un professionista e notificato all'altro contraente. I figli seguono le stesse regole del matrimonio: affidamento condiviso, collocamento, mantenimento proporzionale ai redditi, spese straordinarie e assegnazione della casa si decidono con il rito unificato degli artt. 473-bis e seguenti, su ricorso di uno dei genitori, o con la negoziazione assistita autorizzata dal procuratore della Repubblica (art. 6, comma 1-bis, DL 132/2014). Il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente resta dovuto fino all'indipendenza economica.

Domande frequenti

Il mio ex convivente deve mantenermi?

No. Tra conviventi di fatto non esiste l'assegno di mantenimento: la legge 76/2016 (comma 65) prevede solo gli alimenti, se l'ex convivente è in stato di bisogno e non può provvedere a sé, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura strettamente necessaria. Diverso è il mantenimento dei figli, dovuto da entrambi i genitori come nel matrimonio.

La casa è sua: posso restare?

Senza figli no: chi non è proprietario né conduttore è un ospite e deve lasciare la casa in un termine ragionevole, e con un contratto di convivenza il recesso deve concedere almeno 90 giorni. Con figli minori o non autosufficienti il giudice può assegnare la casa al genitore con cui vivono, anche se appartiene all'altro (art. 337-sexies c.c.), e il provvedimento è trascrivibile.

Ho pagato la ristrutturazione della casa intestata a lei: posso chiedere i soldi indietro?

Le spese ordinarie della vita in comune sono l'adempimento di un dovere morale e non si restituiscono (art. 2034 c.c.). I contributi straordinari e sproporzionati rispetto alle possibilità e alla convivenza (ristrutturazione, rate del mutuo dell'altro, acquisto di beni intestati a lui) possono essere chiesti con l'azione di arricchimento senza causa (art. 2041), nei limiti dell'arricchimento e dell'impoverimento, oppure con l'art. 936 per le opere costruite sul fondo altrui. Conviene conservare bonifici e fatture.

E il mutuo cointestato?

Verso la banca restate entrambi obbligati per l'intero: la fine della convivenza non cambia il contratto. Nei rapporti interni ciascuno risponde per la propria quota (metà, salvo diversa prova: art. 1298 c.c.) e chi paga anche la parte dell'altro ha diritto di regresso. Le soluzioni sono l'accollo con liberazione da parte della banca, la vendita, o la divisione dell'immobile con conguaglio.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa convivenza di fatto: diritti e limitiDefinizione e dichiarazione anagrafica (commi 36-37), diritti in caso di malattia, ricovero, detenzione, designazione per le decisioni di salute e post mortem, casa di comune residenza dopo la morte (2-5 anni, 3 con figli), subentro nella locazione, graduatorie ERP, impresa familiare (art. 230-ter), tutore e amministratore di sostegno, danno da morte, contratto di convivenza (forma, contenuto, comunione, risoluzione, recesso e 90 giorni), alimenti alla cessazione, che cosa manca (successione, reversibilità, assegno, cognome), figli, casa e beni acquistati insieme, prescrizione sospesa (Corte cost. 7/2026), differenze con matrimonio e unione civile.
  • Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleCriterio dell'interesse dei figli, casa di proprietà dell'altro coniuge, dei suoceri o in affitto, senza figli, effetti sul mantenimento, revoca (figli autonomi, nuova convivenza, nuove nozze, trasferimento), trascrizione e vendita a terzi, mutuo, spese e condominio, IMU, cambio di residenza da comunicare in 30 giorni, coppie non sposate.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
  • Figli, affidamento e mantenimentoIl mantenimento del figlio maggiorenne: fino a quandoFondamento (artt. 315-bis, 316-bis, 337-septies c.c.), nessun limite di età fisso, indipendenza economica e principio di autoresponsabilità (Cass. 17183/2020), onere della prova, versamento diretto al figlio o al genitore convivente, casi di revoca (lavoro stabile, rifiuto ingiustificato, fuoricorso cronico, età avanzata), lavoro precario e reddito minimo, figli con handicap grave (regole dei minori), assegnazione della casa, come si chiede la revoca o la modifica, arretrati e spese straordinarie, obbligo verso i nonni.
  • ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.