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GuidaFamiglia e minori · Matrimonio, unioni civili e convivenze

La convivenza di fatto: diritti e limiti

Dal 2016 i conviventi hanno diritti precisi: assistersi in ospedale e in carcere, restare nella casa dopo la morte del partner, subentrare nell'affitto, partecipare all'impresa dell'altro, ottenere il risarcimento se il compagno muore per colpa altrui. Ma non ereditano, non hanno la reversibilità e alla fine della convivenza non hanno un mantenimento: per questo esistono il contratto di convivenza e il testamento.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Chi: «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», non parenti, non sposate né unite civilmente (comma 36); prova con la dichiarazione anagrafica (comma 37).
  • Diritti: visita e assistenza in ospedale e in carcere, designazione per salute e funerali, casa del convivente defunto per 2-5 anni, subentro nell'affitto, graduatorie case popolari, partecipazione all'impresa familiare, nomina a tutore o amministratore di sostegno, risarcimento per la morte da fatto illecito.
  • Che cosa manca: eredità e legittima, reversibilità, assegno di mantenimento alla fine, comunione legale automatica; solo alimenti in caso di bisogno.
  • Contratto di convivenza: atto notarile o autenticato dall'avvocato, per regolare contributi e regime dei beni.
  • Figli: stessi diritti dei figli di coniugi.

Chi è convivente di fatto e come si prova

Art. 1, commi 36-37, L. 76/2016

«Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica».

La legge Cirinnà non ha creato un nuovo stato civile: la convivenza è un fatto, e la dichiarazione anagrafica di famiglia (la richiesta al Comune di risultare nello stesso stato di famiglia con il vincolo affettivo) è lo strumento di prova, non la fonte dei diritti; la giurisprudenza ammette la prova con altri mezzi, ma la dichiarazione evita ogni contestazione con ospedali, carceri, locatori e assicurazioni. Restano esclusi i coniugi separati ma non divorziati che convivono con altri (la convivenza «di fatto» in senso stretto richiede l'assenza di un matrimonio), anche se molti diritti della giurisprudenza (risarcimento, assegnazione della casa per i figli) valgono comunque.

I diritti riconosciuti dalla legge

  1. Salute e detenzione: diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni in caso di malattia o ricovero, come i coniugi (comma 39); gli stessi diritti del coniuge nell'ordinamento penitenziario (comma 38); possibilità di designare l'altro, per iscritto, come rappresentante per le decisioni sulla salute in caso di incapacità e per donazione di organi, trattamento del corpo e funerali (commi 40-41).
  2. Casa: alla morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni, o per un periodo pari alla convivenza se superiore, fino a cinque anni; non meno di tre anni se con lui vivono figli minori o disabili (comma 42); il diritto cessa se lascia stabilmente la casa, si sposa, si unisce civilmente o inizia una nuova convivenza (comma 43). In caso di morte o recesso del conduttore, il convivente può subentrare nel contratto di affitto (comma 44). Nelle graduatorie per le case popolari il nucleo convivente vale come famiglia (comma 45).
  3. Lavoro nell'impresa dell'altro: al convivente che presta stabilmente la propria opera nell'impresa del partner spetta una partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi, commisurata al lavoro prestato, salvo che esista un rapporto di società o di lavoro subordinato (art. 230-ter c.c.).
  4. Incapacità: il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro (comma 48), ed è tra i legittimati a chiedere l'interdizione o l'inabilitazione (comma 47).
  5. Danno da morte: se il convivente muore per fatto illecito di un terzo (incidente, malasanità), al superstite spetta il risarcimento con gli stessi criteri del coniuge (comma 49), compreso il danno da perdita del rapporto.
  6. Prescrizione: con la sentenza della Corte costituzionale 7/2026 la prescrizione dei diritti tra conviventi resta sospesa durante la convivenza, come tra coniugi (art. 2941, n. 1, c.c.): i crediti reciproci (prestiti, spese anticipate) non si prescrivono finché si vive insieme.

Che cosa manca rispetto al matrimonio

DirittoConiuge / unito civilmenteConvivente di fatto
Successione senza testamento e quota di legittimaNo: solo per testamento, nella quota disponibile; imposta dell'8% senza franchigia
Pensione di reversibilità, TFR del defuntoNo
Assegno di mantenimento o divorzile alla fineSì, se ne ricorrono i presuppostiNo: solo alimenti in stato di bisogno, per un periodo proporzionato (comma 65)
Comunione legale dei beniSì, salvo separazione dei beniNo; comunione solo per contratto di convivenza
Casa dopo la morte del proprietarioDiritto di abitazione vitalizio (art. 540 c.c.)Da 2 a 5 anni (3 con figli)
Assegnazione della casa alla fine, con figliSì, con figli (art. 337-sexies c.c.)
Ricongiungimento, detrazioni per familiare a carico, agevolazioni fiscaliIn parte: il convivente non è familiare a carico ai fini IRPEF
Astensione dal testimoniare nel processo penaleSì, per il convivente stabile (art. 199 c.p.p.)

I figli nati dalla convivenza hanno esattamente gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio: mantenimento, affidamento condiviso, assegnazione della casa familiare, successione. Per gli acquisti fatti insieme (casa cointestata, mutuo cointestato, conto comune) valgono le regole della comunione ordinaria: ciascuno è proprietario per la quota risultante dall'atto, a prescindere da chi ha pagato, e alla fine della convivenza si divide o si liquida; chi ha pagato più della sua quota può chiedere il rimborso solo se prova che non si trattava di un contributo alla vita comune, di regola con un accordo scritto. La pagina su fine della convivenza tratta casa, soldi e figli.

Il contratto di convivenza

I conviventi «possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza» (comma 50): per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (comma 51), trasmesso entro dieci giorni al Comune per l'iscrizione anagrafica e l'opponibilità ai terzi (comma 52). Può contenere la residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune in relazione a sostanze e capacità di lavoro, e la scelta del regime della comunione dei beni (comma 53), modificabile in ogni momento (comma 54); non può essere sottoposto a termine o condizione (comma 56) ed è nullo se uno dei due è sposato, unito civilmente o legato da altro contratto di convivenza, minorenne o interdetto (comma 57). Non può regolare la successione (i patti successori sono vietati): per lasciare beni al convivente serve il testamento, nei limiti della disponibile, oppure strumenti in vita come l'assicurazione sulla vita, che è fuori dall'eredità. Si scioglie per accordo, per recesso unilaterale (con atto nelle stesse forme, notificato all'altro; se la casa è nella disponibilità esclusiva del recedente, il recesso deve concedere almeno novanta giorni per lasciarla, a pena di nullità: comma 61), per matrimonio o unione civile di uno dei due, per morte (commi 59-63). Alla cessazione, se era stata scelta la comunione, si applicano le regole sullo scioglimento della comunione legale.

Domande frequenti

Serve registrare la convivenza in Comune?

La convivenza di fatto esiste per il solo fatto della stabile unione affettiva, ma per l'accertamento «si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica» di costituzione della famiglia anagrafica (comma 37): la dichiarazione all'ufficio anagrafe del Comune, gratuita, è la prova più semplice dei diritti previsti dalla legge e conviene farla. Possono farla due maggiorenni non sposati, non uniti civilmente e non parenti, dello stesso o di diverso sesso.

Il convivente eredita?

No. Il convivente non è erede legittimo né legittimario: senza testamento non riceve nulla, e con il testamento può ricevere solo la quota disponibile, con l'imposta di successione dell'8% senza franchigia come un estraneo. Ha però il diritto di abitare nella casa del convivente defunto per due anni (o per la durata della convivenza fino a cinque, tre se ci sono figli minori o disabili) e di subentrare nel contratto di affitto. Non ha diritto alla pensione di reversibilità né al TFR del defunto.

Se ci lasciamo, ho diritto a un mantenimento?

No: alla fine della convivenza spettano solo gli alimenti, se il convivente è in stato di bisogno e non può provvedere a sé, per un periodo proporzionato alla durata della convivenza (comma 65). Le somme spese per la casa dell'altro o per la famiglia di regola non si recuperano, salvo prova di un arricchimento ingiustificato o di un accordo; i figli hanno invece gli stessi diritti dei figli di genitori sposati, compresi mantenimento e assegnazione della casa.

A che cosa serve il contratto di convivenza?

A regolare i rapporti patrimoniali: residenza, come si contribuisce alle spese, eventuale comunione dei beni. Va fatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato e trasmesso al Comune per l'opponibilità ai terzi; non può contenere termini o condizioni e non può regolare i diritti successori, per cui serve un testamento. Si scioglie per accordo, recesso unilaterale (con almeno 90 giorni per lasciare la casa), matrimonio o morte.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeFine della convivenza: la casa, i soldi, i figliNessun mantenimento tra ex conviventi ma alimenti in stato di bisogno per un periodo proporzionale alla convivenza (art. 1, comma 65, L. 76/2016), la casa (proprietà esclusiva: nessun diritto di restare salvo figli; comproprietà: uso e divisione, artt. 1102 e 1111; affitto: subentro nel contratto, comma 44; contratto di convivenza: preavviso di 90 giorni, comma 61), assegnazione della casa al genitore con i figli (art. 337-sexies), mutuo cointestato e regresso (art. 1298), spese e lavori nella casa dell'altro (art. 2034 obbligazione naturale, art. 2041 arricchimento, art. 936), conto cointestato e regali (artt. 782-783), impresa familiare (art. 230-ter), scioglimento della comunione del contratto di convivenza (comma 60), prescrizione sospesa tra conviventi (Corte cost. 7/2026), mantenimento e affidamento dei figli (artt. 337-bis ss., rito 473-bis).
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
  • Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleCriterio dell'interesse dei figli, casa di proprietà dell'altro coniuge, dei suoceri o in affitto, senza figli, effetti sul mantenimento, revoca (figli autonomi, nuova convivenza, nuove nozze, trasferimento), trascrizione e vendita a terzi, mutuo, spese e condominio, IMU, cambio di residenza da comunicare in 30 giorni, coppie non sposate.
  • Persone fragili e tutelaL'amministrazione di sostegno: come si chiede e come funzionaPresupposti (art. 404: infermità o menomazione fisica o psichica, impossibilità anche parziale o temporanea), chi può chiederla (art. 406: il beneficiario stesso, coniuge, convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, PM, obbligo dei servizi sanitari e sociali), ricorso al giudice tutelare (contenuto, documenti medici, senza avvocato, esenzione dal contributo unificato), procedimento (audizione personale anche a domicilio, intervento del PM, decreto entro 60 giorni, amministratore provvisorio), contenuto del decreto (durata, atti in rappresentanza e in assistenza, limiti di spesa, periodicità delle relazioni), scelta dell'amministratore (designazione anticipata con atto pubblico o scrittura autenticata, preferenze dell'art. 408, incompatibilità degli operatori dei servizi), poteri e autorizzazioni (art. 411 e 374 ss.: vendita, eredità, capitali), doveri (art. 410), atti annullabili (art. 412), gratuità e indennità (art. 379), rendiconto, revoca (art. 413), reclamo al tribunale e cassazione (art. 473-bis.58), differenze con interdizione e inabilitazione, DAT e procura.
  • Successioni ed ereditàLa successione senza testamento: chi eredita e in che quoteOrdine dei successibili, quote di coniuge, figli, genitori e fratelli in tabella, rappresentazione, coniuge separato, convivente, unione civile.
  • Successioni ed ereditàIl testamento olografo: come si scrive perché sia validoAutografia, data e firma; nullità e annullabilità; conservazione e pubblicazione dal notaio; che cosa si può disporre; clausole utili; revoca; costi.
  • ContrattiLa donazione: forma, revoca, rischi per chi compraNozione e spirito di liberalità, forma (atto pubblico e testimoni, nota dei mobili, accettazione), modico valore e donazioni indirette (bonifici, intestazioni, pagamento del prezzo), capacità e donazioni tra coniugi, donazione con riserva di usufrutto, modale e remuneratoria, revocazione per ingratitudine e sopravvenienza di figli (termini), rapporti con la successione: collazione e riduzione, la riforma 2025 (artt. 561-563 e 2652: niente più restituzione dai terzi, compensazione in denaro, opposizione), regime transitorio dei sei mesi, fisco (imposta di donazione, franchigie di 1 milione per coniuge e discendenti, ipocatastali, prima casa), banche e mutui su beni donati, alternative (vendita, patto di famiglia, testamento, trust).
  • ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.