In breve
- Per chi: chi per infermità o menomazione fisica o psichica non può, anche solo in parte o temporaneamente, provvedere ai propri interessi (art. 404): anziani non più autonomi, disabili, malati psichiatrici, persone in coma o con dipendenze.
- Chi la chiede: la persona stessa, coniuge, convivente, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2°, PM; i servizi sanitari e sociali devono segnalare (art. 406).
- Come: ricorso al giudice tutelare della residenza, anche senza avvocato, esente da contributo unificato; audizione della persona, decreto entro 60 giorni.
- Il decreto elenca gli atti che l'amministratore compie da solo e quelli che il beneficiario compie con la sua assistenza: per il resto la persona resta capace (art. 409).
- Vendite, eredità e capitali richiedono l'autorizzazione del giudice; rendiconto periodico; revoca e reclamo al tribunale.
Quando e chi
«La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».
Introdotta dalla legge 6/2004, l'amministrazione di sostegno ha quasi sostituito interdizione e inabilitazione, che restano per i casi in cui non basta: il principio è la minore limitazione possibile della capacità. Non serve una malattia mentale: bastano la demenza senile, un ictus, una disabilità fisica che impedisce di andare in banca, un periodo di ricovero, una dipendenza, purché la persona non riesca a curare i propri interessi personali o patrimoniali. Il ricorso può essere proposto dallo stesso beneficiario, anche minore nell'ultimo anno prima della maggiore età, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero (art. 406, che rinvia all'art. 417); i responsabili dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura la persona sono tenuti a proporlo o a informarne il PM. Competente è il giudice tutelare del tribunale del luogo di residenza o domicilio della persona, non del ricorrente. Rispetto a una procura, che presuppone la capacità di chi la rilascia e non protegge dagli abusi, l'amministrazione mette ogni atto rilevante sotto il controllo del giudice; le DAT e la designazione anticipata dell'amministratore (art. 408) permettono di scegliere per tempo chi deciderà.
Il procedimento e il decreto
- Ricorso (art. 407): generalità e dimora abituale del beneficiario, ragioni della richiesta, nominativo e domicilio di coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e conviventi; si allegano certificati medici recenti, documenti sul patrimonio (conti, immobili, pensione), e l'indicazione della persona proposta come amministratore. Molti tribunali forniscono un modulo; la difesa tecnica non è richiesta per il ricorso ordinario. Non si paga contributo unificato (art. 10, comma 3, DPR 115/2002).
- Audizione: il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona, recandosi se occorre dove si trova (casa, ospedale, RSA), e tiene conto dei suoi bisogni e richieste; sente i familiari indicati, dispone accertamenti medici se servono; il PM interviene sempre.
- Decreto entro sessanta giorni dal ricorso (art. 405), motivato e immediatamente esecutivo; in caso di urgenza il giudice nomina un amministratore provvisorio con poteri limitati e adotta d'ufficio i provvedimenti per la cura della persona e del patrimonio.
- Contenuto del decreto: durata (anche a tempo indeterminato), oggetto dell'incarico, atti che l'amministratore compie in nome e per conto del beneficiario (rappresentanza esclusiva: riscuotere la pensione, pagare la RSA, gestire il conto), atti che il beneficiario compie solo con l'assistenza dell'amministratore, limiti periodici di spesa, periodicità delle relazioni al giudice.
- Pubblicità: annotazione nel registro delle amministrazioni di sostegno e a margine dell'atto di nascita entro dieci giorni; il decreto è opponibile ai terzi (banche, notai, ASL).
- Modifiche e reclamo: il giudice può in ogni tempo integrare o modificare il decreto, anche d'ufficio; contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale (art. 739 c.p.c.) e contro la decisione del collegio il ricorso per cassazione (art. 473-bis.58).
Poteri, doveri, fine dell'amministrazione
«Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana».
L'amministratore agisce nei limiti del decreto e deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informarlo degli atti da compiere e riferire al giudice in caso di dissenso (art. 410). Per gli atti di straordinaria amministrazione si applicano le regole della tutela in quanto compatibili (art. 411): acquistare o vendere immobili, riscuotere capitali, accettare o rinunciare a eredità, accettare donazioni con pesi, fare transazioni, contrarre mutui o ipoteche, promuovere cause richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, che per la vendita della casa verifica necessità o utilità evidente e il reimpiego del ricavato. Gli atti dell'amministratore compiuti fuori dai poteri, e quelli compiuti dal beneficiario in violazione del decreto, sono annullabili entro cinque anni dalla fine dell'amministrazione (art. 412). L'incarico è gratuito, con l'eventuale equa indennità (art. 379); l'amministratore che non sia coniuge, convivente, ascendente o discendente non è tenuto a proseguire oltre dieci anni. Il rendiconto segue la periodicità fissata nel decreto, di regola annuale, con estratti conto e giustificativi; l'amministratore che agisce male può essere rimosso dal giudice e risponde dei danni. Sono valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni a favore dell'amministratore parente entro il quarto grado, coniuge o convivente (art. 411, terzo comma), mentre per gli altri valgono i divieti degli artt. 596 e 599. L'amministrazione cessa con la scadenza del termine, con la revoca chiesta al giudice dal beneficiario, dall'amministratore, dal PM o dai legittimati (art. 413) quando ne vengono meno i presupposti, e con la morte; se si rivela insufficiente, il giudice la dichiara cessata e informa il PM per l'interdizione o l'inabilitazione. Chi approfitta dello stato di deficienza psichica di una persona per farle compiere atti dannosi commette circonvenzione di incapace, e l'amministratore può agire per annullare gli atti e recuperare il patrimonio.
Domande frequenti
Serve l'avvocato?
Per il ricorso di regola no: la Cassazione ammette che la domanda sia presentata dall'interessato o dai familiari senza difensore quando non incide sui diritti fondamentali del beneficiario, e i tribunali mettono a disposizione moduli. L'avvocato diventa necessario quando si chiedono limitazioni della capacità di forte impatto, quando c'è conflitto tra familiari o per i reclami. Il procedimento è esente dal contributo unificato (art. 10, comma 3, DPR 115/2002).
Il beneficiario perde la capacità di agire?
No: conserva la capacità per tutti gli atti che il decreto non riserva all'amministratore, in rappresentanza esclusiva o in assistenza necessaria, e può sempre compiere gli atti della vita quotidiana (art. 409 c.c.). È la differenza con l'interdizione, che toglie la capacità per tutti gli atti, e con l'inabilitazione, che la limita per quelli di straordinaria amministrazione.
Chi viene nominato amministratore?
La persona designata in anticipo dall'interessato con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in mancanza il giudice preferisce, ove possibile, il coniuge non separato, il convivente, i genitori, i figli, i fratelli, i parenti entro il quarto grado (art. 408 c.c.). Se i familiari sono in conflitto o inadatti nomina un avvocato o un altro professionista esterno. Gli operatori dei servizi che hanno in cura la persona non possono essere nominati.
L'amministratore viene pagato?
L'incarico è gratuito (art. 379 c.c., richiamato dall'art. 411): il giudice tutelare può però assegnare un'equa indennità in relazione al patrimonio e alle difficoltà dell'amministrazione, a carico del beneficiario, e rimborsa le spese documentate. L'amministratore deve rendere conto periodicamente con la relazione e il rendiconto stabiliti nel decreto.
Fonti normative
- Art. 404 c.c. — Amministrazione di sostegno
- Art. 405 c.c. — Decreto di nomina
- Art. 406 c.c. — Soggetti
- Art. 407 c.c. — Procedimento
- Art. 408 c.c. — Scelta dell'amministratore
- Art. 409 c.c. — Effetti
- Art. 410 c.c. — Doveri dell'amministratore
- Art. 411 c.c. — Norme applicabili
- Art. 413 c.c. — Revoca
- Art. 473-bis.58 c.p.c. — Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno
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Da leggere insieme
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- ContrattiLa donazione: forma, revoca, rischi per chi compraNozione e spirito di liberalità, forma (atto pubblico e testimoni, nota dei mobili, accettazione), modico valore e donazioni indirette (bonifici, intestazioni, pagamento del prezzo), capacità e donazioni tra coniugi, donazione con riserva di usufrutto, modale e remuneratoria, revocazione per ingratitudine e sopravvenienza di figli (termini), rapporti con la successione: collazione e riduzione, la riforma 2025 (artt. 561-563 e 2652: niente più restituzione dai terzi, compensazione in denaro, opposizione), regime transitorio dei sei mesi, fisco (imposta di donazione, franchigie di 1 milione per coniuge e discendenti, ipocatastali, prima casa), banche e mutui su beni donati, alternative (vendita, patto di famiglia, testamento, trust).
- Successioni ed ereditàLa rinuncia all'ereditàForma (notaio o cancelliere, registro delle successioni), chi può rinunciare e per i minori, quando (10 anni; 3 mesi + inventario per chi è nel possesso; actio interrogatoria), rinuncia nulla se condizionata o parziale, effetti retroattivi, rappresentazione e accrescimento, donazioni e legati, revoca, impugnazione dei creditori entro 5 anni, decadenza per sottrazione di beni, accettazione tacita, alternativa del beneficio d'inventario, fisco e costi.
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