In breve
- Come: dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.); non basta una lettera o un accordo tra eredi.
- Quando: entro 10 anni dall'apertura della successione; chi è nel possesso dei beni deve fare l'inventario entro 3 mesi e decidere nei 40 giorni successivi (art. 485); su richiesta di un interessato il giudice fissa un termine (art. 481).
- Effetti: il rinunciante è considerato come mai chiamato (art. 521): niente beni, niente debiti; la sua quota va ai suoi discendenti per rappresentazione o si accresce agli altri (art. 522).
- Limiti: nulla se parziale o condizionata (art. 520); impossibile dopo l'accettazione tacita (art. 476) o la sottrazione di beni (art. 527); revocabile finché l'eredità non è accettata da altri (art. 525); impugnabile dai creditori del rinunciante entro 5 anni (art. 524).
Come si rinuncia
«La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente».
La rinuncia è un atto formale e solenne: si fa davanti a un notaio (in qualunque luogo) o in cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (l'ultimo domicilio del defunto), con documento d'identità, codice fiscale, certificato di morte e i dati del defunto; l'atto è inserito nel registro delle successioni e registrato all'Agenzia delle entrate con l'imposta fissa e il bollo. Per i minori e gli incapaci rinunciano i genitori o il tutore con l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.), che la concede quando l'eredità è passiva; senza autorizzazione i genitori possono solo accettare con beneficio d'inventario. La rinuncia «a favore» di persone determinate non è una rinuncia ma un'accettazione seguita da donazione, con gli effetti fiscali e i debiti che ne conseguono; solo la rinuncia gratuita a favore di tutti coloro a cui la quota sarebbe devoluta è una vera rinuncia. Non si può rinunciare prima della morte (patto successorio vietato, art. 458), né con riserve: la rinuncia sotto condizione, a termine o parziale è nulla (art. 520).
Quando: termini e trappole
- Chi non ha il possesso dei beni ha dieci anni dall'apertura della successione (art. 480): in questo periodo può accettare o rinunciare, e nel frattempo non risponde dei debiti. I creditori del defunto o i coeredi possono però chiedere al tribunale di fissare un termine per decidere (art. 481, actio interrogatoria): scaduto senza dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
- Chi è nel possesso di beni ereditari (a qualsiasi titolo: il coniuge nella casa coniugale, il figlio convivente, chi usa l'auto) deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia, prorogabili di altri tre dal tribunale (dal 31 ottobre 2027 dal giudice di pace); poi ha quaranta giorni per accettare con beneficio o rinunciare; se non fa l'inventario nel termine, «è considerato erede puro e semplice» (art. 485), con tutti i debiti. È la trappola più frequente.
- Accettazione tacita (art. 476): il chiamato che compie un atto che presuppone la volontà di accettare, che non avrebbe diritto di fare se non come erede (vendere o donare beni, riscuotere crediti per sé, dividere, presentare la dichiarazione di successione con volture secondo parte della giurisprudenza, proseguire una causa del defunto), ha accettato e non può più rinunciare. Sono ammessi gli atti conservativi e di ordinaria amministrazione (art. 460): pagare le spese funerarie, custodire, riscuotere frutti da conservare.
- Sottrazione di beni (art. 527): chi ha sottratto o nascosto beni dell'eredità decade dalla facoltà di rinunciare ed è erede puro e semplice nonostante la rinuncia.
Gli effetti
«Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato» (art. 521): non acquista i beni e non risponde dei debiti del defunto, né dei tributi, verso nessuno; può però trattenere le donazioni ricevute in vita e chiedere i legati disposti a suo favore, nei limiti della quota disponibile. La quota del rinunciante, nella successione legittima, va ai suoi discendenti per rappresentazione (i figli del figlio che rinuncia, artt. 467-469), e solo in mancanza si accresce agli altri chiamati dello stesso grado o passa ai gradi successivi (art. 522); nella successione testamentaria opera la sostituzione prevista dal testatore, poi la rappresentazione, poi l'accrescimento tra coeredi (art. 523). Per questo, in una successione passiva, la rinuncia va fatta da tutti i chiamati in ordine: figli, nipoti, poi il coniuge (che concorre con i figli), genitori, fratelli, altri parenti fino al sesto grado; alla fine l'eredità è devoluta allo Stato, che non risponde dei debiti oltre il valore dei beni (art. 586). Restano fuori dall'eredità, e spettano al rinunciante se ne ha diritto iure proprio, la pensione di reversibilità, le indennità INAIL ai superstiti, l'indennità di preavviso e il TFR del lavoratore deceduto (art. 2122 c.c.), le polizze vita con beneficiario designato.
Revoca, creditori, alternative
La rinuncia si può revocare accettando l'eredità, finché il diritto di accettare non è prescritto e l'eredità non è già stata acquistata da un altro chiamato, senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sui beni (art. 525): chi scopre dopo la rinuncia che l'attivo supera i debiti può tornare indietro, se i coeredi non hanno già accettato. I creditori del rinunciante, danneggiati da una rinuncia fatta per sottrarre loro i beni, possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in suo nome e luogo, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, entro cinque anni dalla rinuncia (art. 524), anche senza prova della frode. La rinuncia può essere impugnata per violenza o dolo entro cinque anni (art. 526). L'alternativa per chi non sa se l'eredità è attiva è l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 484): stessa forma, con l'inventario prima o dopo, che separa i patrimoni e limita la responsabilità per i debiti al valore dei beni ricevuti; è obbligatoria per minori, interdetti e persone giuridiche. Una dichiarazione di successione non va presentata dal rinunciante, ma la rinuncia va comunicata all'Agenzia delle entrate e ai creditori che si fanno avanti, allegando la copia dell'atto: è l'unico modo per bloccare le richieste di pagamento.
Domande frequenti
Entro quando devo rinunciare?
Non c'è un termine breve per chi non ha il possesso dei beni: il diritto di accettare si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione, e fino ad allora si può rinunciare. Chi invece è nel possesso di beni ereditari (vive nella casa del defunto, usa il conto, tiene le chiavi dell'auto) deve fare l'inventario entro tre mesi e poi decidere entro quaranta giorni, altrimenti è erede puro e semplice. Un creditore o un coerede può inoltre chiedere al giudice di fissare un termine per decidere (art. 481).
Se rinuncio, i debiti passano ai miei figli?
Sì: per rappresentazione i discendenti del rinunciante subentrano al suo posto (artt. 467-468 c.c.), e se sono minorenni la rinuncia per loro conto richiede l'autorizzazione del giudice tutelare. In una famiglia indebitata occorre organizzare la rinuncia a cascata: figli, nipoti e poi gli altri parenti chiamati, fino a esaurire le linee; altrimenti l'eredità resta vacante e viene devoluta allo Stato, che risponde dei debiti solo nei limiti dei beni.
Ho già pagato una bolletta e prelevato dal conto del defunto: posso ancora rinunciare?
Dipende. Gli atti conservativi e di ordinaria amministrazione (pagare il funerale, custodire i beni) non sono accettazione; gli atti che presuppongono la volontà di accettare (vendere beni, incassare crediti per sé, dividere, votare in assemblea come proprietario) sono accettazione tacita e precludono la rinuncia (art. 476). Chi ha sottratto o nascosto beni decade dalla facoltà di rinunciare (art. 527). In caso di dubbio conviene rinunciare subito o accettare con beneficio d'inventario.
Posso cambiare idea dopo aver rinunciato?
Sì, finché il diritto di accettare non è prescritto e l'eredità non è già stata accettata da un altro chiamato, salvi i diritti acquistati dai terzi (art. 525). Non è possibile invece una rinuncia parziale, condizionata o a termine, che è nulla (art. 520): si rinuncia a tutto o a niente.
Fonti normative
- Art. 519 c.c. — Dichiarazione di rinunzia
- Art. 521 c.c. — Retroattività della rinunzia
- Art. 524 c.c. — Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
- Art. 525 c.c. — Revoca della rinunzia
- Art. 485 c.c. — Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
- Art. 476 c.c. — Accettazione tacita
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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