In breve
- Erede puro e semplice: risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio, «personalmente in proporzione della quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero» (art. 754 c.c.); i coeredi contribuiscono tra loro pro quota (art. 752); i legatari non rispondono, salvo regresso nei limiti del legato.
- Difese: non accettare finché non si conosce il passivo; rinunciare; accettare con beneficio d'inventario (art. 484), che limita la responsabilità al valore dei beni (art. 490).
- Trappole: accettazione tacita; chi possiede beni deve fare l'inventario in 3 mesi (art. 485); atti di disposizione senza autorizzazione fanno decadere dal beneficio (art. 493).
- Non si trasmettono i debiti personalissimi e le sanzioni; si trasmettono mutui, prestiti, imposte, canoni, condominio.
- Imposte di successione: eredi solidali (art. 36 TU successioni); con beneficio, nei limiti della quota.
La regola: l'erede paga, pro quota
«Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero».
Con l'accettazione il patrimonio del defunto si confonde con quello dell'erede: i creditori del defunto possono aggredire anche i beni personali dell'erede, e viceversa. Con più eredi il debito si divide automaticamente: ciascuno risponde verso i creditori pro quota (il figlio erede per un terzo paga un terzo), salvo che il testatore abbia disposto diversamente, e chi paga di più ha il regresso verso gli altri (art. 752); ma il creditore ipotecario può soddisfarsi per l'intero sul bene ipotecato, chiunque lo abbia ricevuto in divisione. I legatari (chi riceve un bene determinato per testamento) non sono tenuti ai debiti, salvo il regresso dei creditori insoddisfatti dopo l'esaurimento dell'asse, nei limiti del valore del legato (art. 495). Prima dell'accettazione il chiamato non è debitore: i creditori possono chiedergli di decidere entro un termine (art. 481), e nel frattempo far nominare un curatore dell'eredità giacente. I creditori del defunto che temono la confusione con un erede indebitato possono chiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede (artt. 512 ss.) entro tre mesi dall'apertura della successione.
Quali debiti passano e quali no
| Debito | Si trasmette agli eredi? | Note |
|---|---|---|
| Mutuo, prestiti, scoperti, carte di credito | Sì | Il mutuo continua alle stesse condizioni; l'assicurazione vita abbinata, se c'è, lo estingue; la banca può chiedere il rimborso anticipato se il contratto lo prevede |
| Imposte, cartelle esattoriali, tributi locali | Sì, per l'imposta e gli interessi | Le sanzioni tributarie non si trasmettono (art. 8 D.Lgs. 472/1997); gli eredi rispondono in solido per l'imposta di successione (art. 36 TU) |
| Multe stradali e sanzioni amministrative | No | «L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi» (art. 7 L. 689/1981): l'intrasmissibilità va eccepita se l'Agente della riscossione chiede le somme iscritte a ruolo |
| Sanzioni penali (multe, ammende), spese di giustizia penali | No per le pene pecuniarie | La morte estingue il reato e la pena; restano i debiti civili da reato (risarcimenti già liquidati) |
| Canoni di locazione, spese condominiali, utenze | Sì | Il contratto di locazione prosegue con gli eredi conviventi o cessa |
| Assegni di mantenimento e alimentari | Le rate scadute sì, le future no | Obbligazione personale che cessa con la morte; l'ex coniuge ha diritto all'assegno a carico dell'eredità solo nei casi dell'art. 9-bis L. 898/1970 |
| Fideiussioni e garanzie prestate dal defunto | Sì | Spesso ignorate: chiedere alle banche se il defunto era garante |
| Debiti verso un coerede | Sì, con confusione per la sua quota | Il coerede creditore conserva il credito, detratta la parte che deve sopportare come erede (art. 754) |
Restano fuori dall'eredità, e quindi dall'aggressione dei creditori del defunto, le somme che spettano ai familiari iure proprio: il TFR e l'indennità di preavviso (art. 2122 c.c.), la pensione di reversibilità, le prestazioni assicurative sulla vita con beneficiario designato, i risarcimenti per la morte spettanti ai congiunti. Le somme sul conto del defunto sono invece eredità, e la banca le blocca fino alla dichiarazione di successione.
Il beneficio d'inventario
«L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede. Conseguentemente: 1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; 2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; 3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede».
- Dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione, inserita nel registro delle successioni e trascritta entro un mese nei registri immobiliari (art. 484); è obbligatoria per minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, che non possono accettare altrimenti (art. 471).
- Inventario, prima o dopo la dichiarazione, redatto da notaio o cancelliere con l'elenco di beni, crediti e debiti: chi è nel possesso di beni ereditari deve farlo entro tre mesi (prorogabili di tre), altrimenti è erede puro e semplice (art. 485); chi non ha il possesso ha dieci anni per accettare, ma dopo la dichiarazione deve completare l'inventario entro tre mesi (art. 487).
- Gestione: l'erede amministra i beni ereditari e paga i creditori «a misura che si presentano» dopo un mese dalla trascrizione, se nessuno si oppone (art. 495); in caso di opposizione dei creditori, o se lo preferisce, avvia la liquidazione concorsuale con il notaio: invito ai creditori, stato di graduazione, pagamento secondo le prelazioni (artt. 498-503). Per vendere, ipotecare o transigere sui beni ereditari serve l'autorizzazione del tribunale (per i mobili, dopo cinque anni non più).
- Decadenza: l'erede che aliena senza autorizzazione (art. 493), omette o falsifica l'inventario (art. 494), non rispetta le regole della liquidazione o paga alcuni creditori prima di definirla (art. 505) perde il beneficio e diventa erede puro e semplice; la decadenza può essere fatta valere solo da creditori e legatari.
Il beneficio conviene quando l'attivo esiste ma il passivo è incerto (un'impresa, garanzie, cause pendenti, cartelle) o quando si vuole conservare un bene di famiglia pagando i debiti nei limiti del suo valore; ha costi (notaio, inventario, eventuale liquidazione) e vincoli di gestione. Se il passivo è certamente superiore all'attivo, la rinuncia è più semplice, ricordando che i debiti passano poi ai chiamati successivi (figli, fratelli), che dovranno rinunciare a loro volta.
Come muoversi, in ordine
- Non toccare i beni se non per conservarli (pagare il funerale non è accettazione): niente prelievi per sé, vendite, disdette di contratti a proprio nome.
- Ricostruire il passivo con banche, Centrale rischi, estratto di ruolo, cassetto fiscale, visure ipotecarie e catastali, amministratore di condominio, datore di lavoro e INPS per crediti e debiti contributivi; verificare fideiussioni e cause.
- Decidere entro i termini: rinuncia, beneficio d'inventario (con inventario in tre mesi se si è nel possesso), accettazione pura solo se l'attivo è chiaramente superiore.
- Dichiarazione di successione entro dodici mesi (non è accettazione se resa senza volture volontarie, secondo la giurisprudenza prevalente, ma è prudente presentarla dopo aver deciso); i debiti del defunto risultanti da atti con data certa si deducono dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta.
- Con i creditori: chiedere la prova del credito e la data certa, opporre la prescrizione maturata, trattare saldi e stralci con la leva della rinuncia; per le cartelle dell'Agente della riscossione, la responsabilità degli eredi è pro quota e le sanzioni non sono dovute.
Domande frequenti
Se accetto, devo pagare tutti i debiti anche se superano l'eredità?
Sì, l'erede puro e semplice risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio, senza limiti, in proporzione alla sua quota (e per l'intero sui beni ipotecati). Per evitarlo si rinuncia o si accetta con beneficio d'inventario, che separa i due patrimoni e limita la responsabilità al valore dei beni ricevuti. Attenzione all'accettazione tacita: usare i beni come proprietario o vendere qualcosa equivale ad accettare puramente e semplicemente.
Come faccio a sapere quanti debiti aveva?
Chiedere alle banche (con il certificato di morte e la prova della qualità di chiamato) i saldi e i rapporti in essere; l'accesso alla Centrale rischi della Banca d'Italia per i finanziamenti; l'estratto di ruolo all'Agente della riscossione e il cassetto fiscale per imposte e cartelle; le visure ipotecarie per ipoteche e pignoramenti; la corrispondenza e l'amministratore di condominio. Il tempo per farlo c'è: dieci anni per accettare, ma tre mesi per l'inventario se si è nel possesso dei beni.
Quali debiti non passano agli eredi?
Le obbligazioni strettamente personali (l'obbligo alimentare, gli assegni di mantenimento per le rate future, i contratti basati sulla persona), le sanzioni penali e le multe con carattere afflittivo (le sanzioni amministrative tributarie non si trasmettono, art. 8 D.Lgs. 472/1997; le sanzioni amministrative, comprese le multe stradali, non si trasmettono agli eredi per l'art. 7 L. 689/1981), mentre restano dovuti i tributi, i canoni, i mutui, i prestiti, le spese condominiali e ogni debito patrimoniale. La pensione cessa, il TFR e l'indennità di preavviso vanno ai familiari iure proprio.
Il coerede può pagare tutto e poi rivalersi?
Sì: chi paga oltre la propria parte può ripetere dagli altri coeredi la quota che spetta a ciascuno (art. 754), ma ciascun erede è tenuto verso i creditori solo pro quota, e il creditore non può pretendere l'intero da uno solo, salvo che il debito sia garantito da ipoteca sul bene assegnatogli o che il testamento abbia disposto diversamente. Per le imposte di successione, invece, gli eredi sono obbligati in solido.
Fonti normative
- Art. 752 c.c. — Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
- Art. 754 c.c. — Pagamento dei debiti e rivalsa
- Art. 484 c.c. — Accettazione col beneficio d'inventario
- Art. 490 c.c. — Effetti del beneficio d'inventario
- Art. 485 c.c. — Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
- Art. 36 D.Lgs. 346/1990 — Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Successioni ed ereditàLa rinuncia all'ereditàForma (notaio o cancelliere, registro delle successioni), chi può rinunciare e per i minori, quando (10 anni; 3 mesi + inventario per chi è nel possesso; actio interrogatoria), rinuncia nulla se condizionata o parziale, effetti retroattivi, rappresentazione e accrescimento, donazioni e legati, revoca, impugnazione dei creditori entro 5 anni, decadenza per sottrazione di beni, accettazione tacita, alternativa del beneficio d'inventario, fisco e costi.
- Successioni ed ereditàLa successione senza testamento: chi eredita e in che quoteOrdine dei successibili, quote di coniuge, figli, genitori e fratelli in tabella, rappresentazione, coniuge separato, convivente, unione civile.
- Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.
- Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.
- Successioni ed ereditàIl testamento olografo: come si scrive perché sia validoAutografia, data e firma; nullità e annullabilità; conservazione e pubblicazione dal notaio; che cosa si può disporre; clausole utili; revoca; costi.