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GuidaFamiglia e minori · Figli, affidamento e mantenimento

Il mantenimento del figlio maggiorenne: fino a quando

La maggiore età non chiude il mantenimento, ma non lo rende neppure eterno: il figlio ha diritto a essere mantenuto finché non raggiunge l'indipendenza economica seguendo un percorso serio di studio o di lavoro, e perde il diritto se resta inerte, rifiuta le occasioni o si accontenta di aspettare. Dal 2020 la Cassazione chiede al figlio di provare che la dipendenza non è colpa sua.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Base: il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato e istruito «nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni» (art. 315-bis c.c.) e il giudice «può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico», versato di regola direttamente al figlio (art. 337-septies).
  • Fino a quando: finché il figlio non è economicamente indipendente per cause non imputabili a lui; nessun limite di età, ma il principio di autoresponsabilità pesa sempre più con gli anni.
  • Cessa con un lavoro stabile e adeguato (anche se poi perso), con il rifiuto ingiustificato di occasioni, con l'inerzia negli studi o nella ricerca di lavoro, con l'età avanzata senza giustificazioni.
  • Figli con handicap grave: si applicano integralmente le regole dei minori.
  • Modifica solo con provvedimento del giudice o accordo: sospendere da soli i pagamenti è illecito.

Che cosa dice la legge

Art. 337-septies c.c. — Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

«Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori».

L'obbligo dei genitori non nasce dalla separazione ma dal rapporto di filiazione: entrambi devono mantenere i figli «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo» (art. 316-bis), e il dovere prosegue dopo i diciotto anni finché il figlio non è in grado di provvedere a sé. La misura segue i criteri dell'art. 337-ter: esigenze del figlio, tenore di vita goduto in costanza di convivenza, tempi di permanenza presso ciascun genitore, risorse di entrambi. Il figlio maggiorenne, a differenza del minore, ha un dovere di attivarsi: deve seguire con serietà un percorso di studi o cercare un'occupazione adeguata alle proprie capacità e al mercato, e «contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa» (art. 315-bis, ultimo comma).

Il principio di autoresponsabilità

La Cassazione ha ridisegnato la materia con la sentenza 17183/2020: il mantenimento del figlio maggiorenne non è un diritto incondizionato ma è legato al principio di autoresponsabilità; cessa quando il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica o ha avuto la possibilità di raggiungerla, e l'onere della prova della perdurante dipendenza per cause non imputabili grava sul figlio (o sul genitore che chiede l'assegno per lui), non sul genitore che chiede la revoca. Il giudice valuta: l'età (più è alta, più stringente la prova), il percorso formativo effettivamente seguito e la sua durata rispetto a quella normale, la ricerca attiva di lavoro, le condizioni del mercato, il rifiuto di occasioni coerenti con la preparazione, il tenore di vita della famiglia. In pratica: lo studente universitario in corso o con un ritardo ragionevole conserva il mantenimento; il fuoricorso cronico, chi ha abbandonato gli studi e non lavora, chi rifiuta lavori adeguati «in attesa dell'occasione giusta», chi ha superato i trent'anni senza giustificazioni lo perde, e resta al più creditore degli alimenti in caso di bisogno (art. 433 c.c.), che hanno presupposti e misura molto più ridotti.

Quando cessa e quando no

Situazione del figlioMantenimento
Studente universitario in corso o con ritardo contenuto, o iscritto a un master coerenteDovuto
Laureato che cerca attivamente lavoro da un tempo ragionevoleDovuto, per un periodo proporzionato
Lavoro stabile con reddito adeguato (anche a termine se continuativo)Cessa; non rivive se il lavoro viene perso
Lavori occasionali, tirocini, redditi minimiDi regola dovuto, eventualmente ridotto
Rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro adeguate; abbandono degli studi senza cercare lavoroCessa (colpa del figlio)
Matrimonio o convivenza stabile con un partner che lo mantieneDi regola cessa
Oltre i trent'anni senza giustificazioni oggettiveCessa, salvo prova rigorosa
Handicap grave (L. 104/1992, art. 3, comma 3)Dovuto senza limiti di tempo, con le regole dei minori

A chi si paga e chi può agire

L'assegno «è versato direttamente all'avente diritto», cioè al figlio, salvo che il giudice disponga diversamente: quando il figlio convive con un genitore, i tribunali mantengono spesso il versamento a quest'ultimo, che sostiene le spese di casa, e la Cassazione riconosce a entrambi (genitore convivente e figlio) la legittimazione a chiedere l'assegno, in via concorrente. Il figlio maggiorenne può quindi agire in proprio contro il genitore inadempiente, anche per gli arretrati, e può essere sentito nei giudizi che lo riguardano. Le spese straordinarie (università, master, cure) seguono le regole fissate nel titolo, di solito al 50%, e vanno concordate quando sono rilevanti e non urgenti. La casa familiare resta assegnata al genitore con cui convive il figlio maggiorenne non autosufficiente e torna al proprietario quando il figlio diventa indipendente o va a vivere altrove.

Come si chiede la revoca o la modifica

  1. Raccogliere le prove dell'indipendenza o dell'inerzia: contratto e buste paga, partita IVA, iscrizione a corsi mai frequentati, esami non sostenuti, offerte rifiutate, profili professionali pubblici, convivenza con un partner.
  2. Proporre la modifica con ricorso al tribunale competente (procedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, con le forme del rito di famiglia) o, con l'accordo dell'altro genitore, con la negoziazione assistita o davanti al sindaco se non ci sono figli non autosufficienti; il figlio maggiorenne è litisconsorte o va comunque coinvolto.
  3. Continuare a pagare fino al provvedimento: la revoca ha di regola effetto dalla domanda, ma il giudice può farla decorrere dal momento in cui il figlio ha raggiunto l'autonomia; non pagare prima espone al pignoramento e al reato.
  4. In alternativa, chiedere la riduzione o la trasformazione in contributo per le sole spese straordinarie, o il versamento diretto al figlio se il rapporto con l'altro genitore è conflittuale.

Domande frequenti

C'è un'età oltre la quale il mantenimento cessa automaticamente?

No, la legge non fissa un limite. La Cassazione ha però chiarito che con il passare degli anni la presunzione si rovescia: superata una certa età (i trent'anni sono indicati come soglia orientativa), il figlio che non ha ancora un'occupazione deve provare che ciò dipende da circostanze oggettive e non dalla sua inerzia, e il mantenimento si trasforma, al più, nel diritto agli alimenti in caso di bisogno.

Mio figlio lavora con contratti precari: devo ancora pagare?

L'indipendenza economica si raggiunge con un reddito che consenta un'autonomia adeguata, anche senza il posto fisso: un lavoro a termine o part time con reddito modesto ma stabile può bastare, mentre lavoretti occasionali no. Se il figlio ha raggiunto l'autonomia e poi la perde, il mantenimento non rivive: subentra al massimo l'obbligo alimentare per lo stato di bisogno.

L'assegno va a mio figlio o all'altro genitore?

Di regola direttamente al figlio, che è il titolare del diritto («salvo diversa determinazione del giudice»); se il figlio convive con un genitore, questi conserva la legittimazione a chiedere il contributo per le spese che sostiene, e i tribunali spesso mantengono il versamento al genitore convivente. Il figlio maggiorenne può agire in proprio per ottenere l'assegno o gli arretrati.

Come faccio a smettere di pagare?

Non da soli: finché il provvedimento è in vigore, interrompere i versamenti espone al pignoramento e al reato. Va chiesta la modifica delle condizioni al tribunale (o con la negoziazione assistita se c'è accordo), provando l'indipendenza del figlio o la sua inerzia colpevole: contratto di lavoro, buste paga, iscrizione a un corso mai frequentato, rifiuto di offerte. La revoca decorre dalla domanda o dalla data accertata dal giudice.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
  • Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleCriterio dell'interesse dei figli, casa di proprietà dell'altro coniuge, dei suoceri o in affitto, senza figli, effetti sul mantenimento, revoca (figli autonomi, nuova convivenza, nuove nozze, trasferimento), trascrizione e vendita a terzi, mutuo, spese e condominio, IMU, cambio di residenza da comunicare in 30 giorni, coppie non sposate.
  • Separazione e divorzioL'ex non paga il mantenimento: i rimedi civili e penaliIl titolo esecutivo (sentenza, ordinanza provvisoria, accordo negoziato o davanti al sindaco), costituzione in mora, pagamento diretto del terzo (datore di lavoro, INPS, inquilino) dopo 30 giorni, esecuzione forzata (precetto, pignoramento dello stipendio per crediti alimentari oltre il quinto, conto, immobili, auto), garanzie e ipoteca giudiziale (art. 473-bis.36), sanzioni del giudice (ammonimento, astreinte, 75-5.000 euro, risarcimento), reato dell'art. 570-bis c.p. (querela, pena, casi), figli maggiorenni, mancata assunzione degli ascendenti, modifica dell'assegno, prescrizione delle rate (5 anni), spese straordinarie.
  • Separazione e divorzioQuanto costa separarsi e divorziareLe quattro strade e i loro costi: accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12 DL 132/2014: avvocato facoltativo, no figli minori o non autosufficienti, no trasferimenti patrimoniali, conferma dopo 30 giorni, diritto fisso), negoziazione assistita (art. 6: almeno un avvocato per parte, nulla osta o autorizzazione del PM), separazione consensuale e divorzio congiunto in tribunale (art. 473-bis.51: 43 euro di contributo, udienza sostituibile con note scritte, un solo avvocato per entrambi con +20% sui parametri), separazione e divorzio giudiziali (98 euro, due avvocati, udienze, eventuale CTU); spese vive (contributo unificato, 27 euro di anticipazione, notifiche), esenzione fiscale di tutti gli atti (art. 19 L. 74/1987, Corte cost. 154/1999), esenzione dal contributo per le cause sul mantenimento dei figli (art. 10 DPR 115/2002), parcella e preventivo obbligatorio, gratuito patrocinio con reddito personale (art. 76, comma 4), tempi (divorzio dopo 6 o 12 mesi) e costi nascosti (trasferimenti immobiliari, perizie, mediazione familiare).
  • Persone fragili e tutelaL'amministrazione di sostegno: come si chiede e come funzionaPresupposti (art. 404: infermità o menomazione fisica o psichica, impossibilità anche parziale o temporanea), chi può chiederla (art. 406: il beneficiario stesso, coniuge, convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo, PM, obbligo dei servizi sanitari e sociali), ricorso al giudice tutelare (contenuto, documenti medici, senza avvocato, esenzione dal contributo unificato), procedimento (audizione personale anche a domicilio, intervento del PM, decreto entro 60 giorni, amministratore provvisorio), contenuto del decreto (durata, atti in rappresentanza e in assistenza, limiti di spesa, periodicità delle relazioni), scelta dell'amministratore (designazione anticipata con atto pubblico o scrittura autenticata, preferenze dell'art. 408, incompatibilità degli operatori dei servizi), poteri e autorizzazioni (art. 411 e 374 ss.: vendita, eredità, capitali), doveri (art. 410), atti annullabili (art. 412), gratuità e indennità (art. 379), rendiconto, revoca (art. 413), reclamo al tribunale e cassazione (art. 473-bis.58), differenze con interdizione e inabilitazione, DAT e procura.
  • Famiglia e violenza domesticaIl mancato pagamento dell'assegno di mantenimento è reato? (art. 570-bis c.p.)La norma (570-bis, introdotta nel 2018 in sostituzione dell'art. 12-sexies L. 898/1970 e dell'art. 3 L. 54/2006), condotte punite (ogni tipologia di assegno nel divorzio e nella nullità; obblighi economici nella separazione e nell'affidamento condiviso), pena dell'art. 570, coniuge e genitori non sposati, inadempimento parziale e ritardo, dolo e impossibilità assoluta, procedibilità, competenza e prescrizione, rapporti con l'art. 570 c. 2 n. 2 (mezzi di sussistenza), denuncia e prove, parte civile, esiti tipici (pagamento degli arretrati, sospensione condizionale subordinata, messa alla prova), difese, modifica dell'assegno.
  • Separazione e divorzioSepararsi e divorziare con la negoziazione assistitaConvenzione e accordo, un avvocato per parte, nullaosta (senza figli) o autorizzazione (con figli) del procuratore, trasmissione al Comune entro 10 giorni, effetti di sentenza, patti immobiliari con effetti obbligatori, una tantum nel divorzio, decorrenza dei sei mesi per il divorzio, accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12): limiti e conferma dopo 30 giorni, costi.
  • ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaRegola generale, decorrenza, tabella dei termini per categoria (contratti, canoni e interessi, lavoro, professionisti, bollette, danni, vizi, tributi, sanzioni, successioni, diritti reali, titoli di credito), prescrizioni presuntive, sospensione, interruzione, giudicato, decadenza.