Risposta della redazione
Redazione avvocato.co · 2026-10-08 · informazione generale, non è un parere sul tuo caso
Sì, ed è lo strumento più rapido ed economico, perché non richiede il giudice né il pignoramento. Non devi fare una nuova causa: la sentenza, l'ordinanza provvisoria del giudice o l'accordo di negoziazione assistita che fissano l'assegno sono già titoli esecutivi.
Il primo passo è la costituzione in mora: una raccomandata o una PEC, anche dell'avvocato, che contesta l'inadempimento, quantifica gli arretrati e intima il pagamento. Se l'inadempimento dura da almeno trenta giorni, puoi notificare il provvedimento al datore di lavoro del tuo ex (oppure all'INPS se prende una pensione, o a chi gli paga canoni o compensi) chiedendo di versare a te le somme, e devi darne comunicazione al debitore.
Il terzo è tenuto a pagarti l'assegno dal mese successivo alla notifica; se non lo fa, puoi agire in esecuzione direttamente contro di lui.
Per gli arretrati, invece, il pagamento diretto non basta: servono precetto e pignoramento. Lo stipendio è pignorabile anche oltre il quinto, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale. Ricorda che ogni rata si prescrive in cinque anni, e la messa in mora interrompe il termine. Trovi tutti i dettagli nella guida completa L'ex non paga il mantenimento: i rimedi civili e penali: per valutare il tuo caso specifico chiedi a un avvocato.