In breve
- Fondamento: il figlio ha diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.); il giudice fissa tempi e modalità nel suo interesse, tenendo conto degli accordi e del piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.).
- Schema tipico: weekend alternati, uno o due pomeriggi infrasettimanali, feste alternate o divise, due-tre settimane d'estate, videochiamate quotidiane; tempi paritetici se i genitori sono vicini e collaborano.
- Figli piccoli: incontri brevi e frequenti, pernottamenti graduali; adolescenti: flessibilità e ascolto (obbligatorio dai 12 anni).
- Modifiche con ricorso di revisione (art. 473-bis.29) quando la vita cambia; accordi informali validi ma non eseguibili.
- Inadempimento: ammonimento, astreinte, sanzione fino a 5.000 euro, risarcimento, attuazione con i servizi (artt. 473-bis.38-39); vale anche per chi non esercita le visite.
Un diritto del figlio prima che del genitore
«Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, [...] il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore [...]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare.»
La legge non parla di «diritto di visita», espressione rimasta nell'uso: parla di tempi e modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore, perché nell'affidamento condiviso entrambi sono genitori a pieno titolo e il calendario distribuisce la vita del figlio tra due case. La distinzione pratica è tra il genitore collocatario, presso cui il figlio ha la residenza abituale, e l'altro, i cui tempi sono fissati dal calendario; nei tempi paritetici non c'è un collocatario prevalente. Il criterio è l'interesse del minore: età, esigenze scolastiche, distanza tra le case, disponibilità di tempo e capacità di ciascun genitore, continuità delle abitudini, rapporti con fratelli e nonni, e, quando è grande abbastanza, la sua volontà. Il giudice preferisce gli accordi dei genitori, che nel rito unificato entrano nel ricorso con il piano genitoriale: «impegni e attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute» (art. 473-bis.12 c. 3 c.p.c.), da cui il calendario deve partire.
Gli schemi che i tribunali usano
| Situazione | Calendario tipico | Note |
|---|---|---|
| Collocamento prevalente, genitori nella stessa città, figli in età scolare | Weekend alternati dal venerdì (uscita di scuola) alla domenica sera o al lunedì mattina (ingresso a scuola); nella settimana senza weekend uno o due pomeriggi con cena e, spesso, pernottamento; nella settimana con weekend un pomeriggio | Circa 10-12 giorni al mese con il non collocatario; il lunedì mattina evita la riconsegna serale conflittuale |
| Tempi paritetici | Settimane alternate con scambio il lunedì, oppure 2-2-5-5 (due giorni ciascuno e weekend lunghi alternati), oppure 2-2-3 | Richiede case vicine, scuola raggiungibile da entrambe, comunicazione buona; il mantenimento si adegua ma non si azzera automaticamente |
| Lattanti e bambini fino a 3 anni | Incontri brevi e frequenti (due o tre volte a settimana, qualche ora), anche in presenza dell'altro genitore all'inizio; pernottamenti dai 2-3 anni in modo graduale; niente periodi lunghi | Continuità delle figure e dei ritmi; allattamento; aumento programmato nel provvedimento |
| Bambini 3-6 anni | Weekend alternati con un pernottamento, poi due; un pomeriggio infrasettimanale; vacanze di una settimana, poi due | Transizioni ravvicinate, oggetti familiari |
| Adolescenti | Calendario di massima con flessibilità concordata con il figlio; libertà di frequentare l'altro genitore oltre il calendario | Ascolto obbligatorio; il rifiuto va indagato, non imposto né assecondato |
| Genitori in città diverse | Un weekend lungo al mese (dal giovedì o venerdì al lunedì), metà delle vacanze scolastiche, periodi estivi più lunghi (3-4 settimane), videochiamate quotidiane; spese di viaggio ripartite o a carico di chi si è trasferito | Il trasferimento del collocatario senza accordo è valutato dal giudice nell'interesse del minore |
| Situazioni di rischio | Incontri protetti in spazio neutro con operatori dei servizi sociali, con frequenza e durata fissate; passaggio graduale a incontri liberi | Solo per pregiudizio concreto; revisione periodica |
Feste, vacanze, compleanni
Le festività sospendono il calendario ordinario e vanno regolate espressamente, perché sono la fonte principale dei conflitti. Lo schema più usato alterna per anno: Natale (dalla vigilia al 26 o dal 24 al 30) con un genitore e Capodanno (dal 30 al 6 gennaio) con l'altro, invertiti l'anno successivo; oppure divide ogni festa a metà. Pasqua e Pasquetta alternate per anno; i ponti (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) seguono il weekend a cui si collegano o si alternano; Carnevale con chi ha il weekend. Il compleanno del figlio con il genitore del turno e qualche ora con l'altro, o alternato; la festa del papà e della mamma e il compleanno del genitore con il genitore interessato. L'estate si divide in due o tre settimane per genitore, consecutive o no, con la scelta dei periodi da comunicare entro una data (per esempio il 30 aprile) e con la precedenza nella scelta alternata per anno; le vacanze invernali e pasquali a metà. Le vacanze all'estero nei propri periodi non richiedono il consenso dell'altro, salvo che il provvedimento lo preveda, mentre i documenti del minore validi per l'espatrio richiedono l'assenso di entrambi o l'autorizzazione del giudice tutelare. Durante i periodi di vacanza il calendario ordinario è sospeso e riprende alla fine; i giorni persi per malattia o impedimenti si recuperano se il provvedimento lo prevede, altrimenti solo per accordo.
Telefonate, scuola, logistica
I contatti a distanza sono parte del rapporto: il calendario prevede di regola una telefonata o videochiamata al giorno in una fascia oraria (per esempio 19-20), senza la presenza invadente dell'altro genitore e senza interruzioni, e la libertà del figlio più grande di chiamare quando vuole; per i bambini piccoli la chiamata è breve e facilitata. La scuola è di entrambi: il genitore non collocatario ha diritto a partecipare ai colloqui, a ricevere le comunicazioni (chiedendo alla scuola l'accesso al registro elettronico) e a prendere il figlio all'uscita nei suoi giorni; le attività sportive e ricreative si scelgono insieme e si rispettano nei giorni di ciascuno. La logistica delle consegne è la parte che il provvedimento deve scrivere: chi accompagna e chi riprende (la regola più semplice: chi inizia il proprio periodo va a prendere il figlio a scuola o dall'altro genitore), orari con una tolleranza, luogo di consegna (scuola, casa, luogo neutro se c'è tensione), obbligo di avviso per ritardi e imprevisti, presenza dei nuovi partner (di regola libera, salvo prescrizioni), passaggio degli effetti personali e dei farmaci. Le spese di viaggio nella distanza sono a carico di chi si è trasferito o ripartite in proporzione al reddito, secondo il provvedimento.
Quando il figlio non vuole andare
Il rifiuto del figlio è la situazione più delicata. Il genitore collocatario non può obbligarlo con la forza, ma ha il dovere di favorire attivamente il rapporto con l'altro: preparare il figlio, non denigrare, non offrire alternative più attraenti nei giorni dell'altro, informare tempestivamente. Assecondare il rifiuto in silenzio è inadempimento; portarlo davanti al giudice è la condotta corretta. Il giudice deve ascoltare il minore che ha compiuto dodici anni, o è comunque capace di discernimento (art. 473-bis.4 c.p.c.), e può disporre una consulenza psicologica per capire le cause (conflitto di lealtà, comportamenti dell'altro genitore, dinamiche familiari) e indicare percorsi: incontri graduali, sostegno alla genitorialità, mediazione, spazio neutro. La sospensione delle visite è disposta solo per un pregiudizio concreto (violenza, abusi, dipendenze, pericolo), non per il rifiuto in sé, e l'ordinanza deve motivare; il genitore escluso può chiedere la revisione quando le condizioni cambiano. Le pagine sull'ascolto del minore e sulla CTU psicologica descrivono questi strumenti.
Cambiare il calendario e farlo rispettare
- Accordi informali: validi tra i genitori, da conservare per iscritto (messaggi), ma non eseguibili; utili per le eccezioni.
- Revisione (art. 337-quinquies c.c., 473-bis.29 c.p.c.): ricorso, anche congiunto, per mutamento delle circostanze (età del figlio, lavoro, trasferimento, nuova famiglia); provvedimenti temporanei urgenti alla prima udienza; il giudice prende atto degli accordi, anche di mediazione familiare.
- Diario delle violazioni: visite negate o saltate, ritardi, telefonate impedite, con date e messaggi.
- Ricorso ex art. 473-bis.39: ammonimento, somma per ogni violazione futura (art. 614-bis), sanzione da 75 a 5.000 euro, risarcimento al genitore e al figlio, modifica dei provvedimenti; ex art. 473-bis.38 attuazione con i servizi sociali (inadempimento).
- Penale (art. 388 c.p.) solo per l'elusione sistematica e pretestuosa.
- Il genitore che non viene: le visite non esercitate sono un'inadempienza verso il figlio; il collocatario può chiedere la revisione del calendario e del mantenimento.
Il calendario migliore è quello scritto con la precisione di un orario ferroviario e applicato con la flessibilità di due genitori che si parlano; quando una delle due cose manca, deve esserci l'altra. I nonni hanno un diritto proprio ai rapporti con i nipoti (art. 317-bis c.c., nonni e diritto di visita); le regole generali sono nella pagina sull'affidamento condiviso, e la mediazione familiare è lo strumento che i giudici preferiscono per costruire e correggere il calendario.
Domande frequenti
Qual è il calendario «standard» che danno i tribunali?
Il mio ex non si presenta alle visite: posso fare qualcosa?
Mio figlio di 14 anni non vuole andare dal padre: sono obbligata a costringerlo?
Ci siamo accordati per cambiare il calendario: serve il giudice?
Posso portare mio figlio in vacanza all'estero senza il consenso dell'altro genitore?
Fonti normative
- Art. 337-ter c.c. — Provvedimenti riguardo ai figli
- Art. 337-quinquies c.c. — Revisione delle disposizioni sull'affidamento
- Art. 473-bis.12 c.p.c. — Forma della domanda (piano genitoriale)
- Art. 473-bis.4 c.p.c. — Ascolto del minore
- Art. 473-bis.39 c.p.c. — Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
- Art. 317-bis c.c. — Rapporti con gli ascendenti
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl genitore che non rispetta le regole: ammonizione, risarcimento, sanzioniAmmonimento, astreinte ex art. 614-bis, sanzione da 75 a 5.000 euro, risarcimento al genitore e al figlio, modifica dell'affido, attuazione coattiva, art. 388 c.p.
- Figli, affidamento e mantenimentoTrasferirsi in un'altra città o all'estero con il figlioLa residenza del minore è decisione comune (art. 337-ter c.c.): autorizzazione del giudice, criteri della Cassazione (12282/2024, 11378/2026).
- Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
- Figli, affidamento e mantenimentoI nonni e il diritto ai rapporti con i nipotiRicorso al giudice se un genitore lo impedisce; solo nell'interesse del minore (Cass. 9144/2020, 10250/2024); non contro il dodicenne; tribunale per i minorenni.
- Separazione e divorzioLa mediazione familiarePercorso volontario con un mediatore dell'elenco del tribunale (art. 473-bis.10 c.p.c.), riservato, vietato con violenze; differenze con la mediazione civile, costi.