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GuidaFamiglia e minori · Figli, affidamento e mantenimento

Il diritto di visita: calendario, festività, vacanze, telefonate

Quando i genitori si separano, il figlio vive di regola con uno dei due e sta con l'altro secondo un calendario: fine settimana alternati, uno o due pomeriggi a settimana, feste divise, due o tre settimane d'estate. È un diritto del genitore ma prima ancora un diritto del figlio a un rapporto continuativo con entrambi, e per questo il giudice lo fissa nell'interesse del minore e può cambiarlo quando la vita cambia. Un buon calendario è dettagliato, prevede le eccezioni e chi porta e riprende, e resiste al conflitto; un calendario vago produce litigi ogni venerdì. Le regole e gli schemi che i tribunali usano, e che cosa fare quando non vengono rispettati.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Fondamento: il figlio ha diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.); il giudice fissa tempi e modalità nel suo interesse, tenendo conto degli accordi e del piano genitoriale (art. 473-bis.12 c.p.c.).
  • Schema tipico: weekend alternati, uno o due pomeriggi infrasettimanali, feste alternate o divise, due-tre settimane d'estate, videochiamate quotidiane; tempi paritetici se i genitori sono vicini e collaborano.
  • Figli piccoli: incontri brevi e frequenti, pernottamenti graduali; adolescenti: flessibilità e ascolto (obbligatorio dai 12 anni).
  • Modifiche con ricorso di revisione (art. 473-bis.29) quando la vita cambia; accordi informali validi ma non eseguibili.
  • Inadempimento: ammonimento, astreinte, sanzione fino a 5.000 euro, risarcimento, attuazione con i servizi (artt. 473-bis.38-39); vale anche per chi non esercita le visite.

Un diritto del figlio prima che del genitore

Art. 337-ter, primo e secondo comma, c.c. (estratto)

«Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, [...] il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore [...]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare.»

La legge non parla di «diritto di visita», espressione rimasta nell'uso: parla di tempi e modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore, perché nell'affidamento condiviso entrambi sono genitori a pieno titolo e il calendario distribuisce la vita del figlio tra due case. La distinzione pratica è tra il genitore collocatario, presso cui il figlio ha la residenza abituale, e l'altro, i cui tempi sono fissati dal calendario; nei tempi paritetici non c'è un collocatario prevalente. Il criterio è l'interesse del minore: età, esigenze scolastiche, distanza tra le case, disponibilità di tempo e capacità di ciascun genitore, continuità delle abitudini, rapporti con fratelli e nonni, e, quando è grande abbastanza, la sua volontà. Il giudice preferisce gli accordi dei genitori, che nel rito unificato entrano nel ricorso con il piano genitoriale: «impegni e attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute» (art. 473-bis.12 c. 3 c.p.c.), da cui il calendario deve partire.

Gli schemi che i tribunali usano

SituazioneCalendario tipicoNote
Collocamento prevalente, genitori nella stessa città, figli in età scolareWeekend alternati dal venerdì (uscita di scuola) alla domenica sera o al lunedì mattina (ingresso a scuola); nella settimana senza weekend uno o due pomeriggi con cena e, spesso, pernottamento; nella settimana con weekend un pomeriggioCirca 10-12 giorni al mese con il non collocatario; il lunedì mattina evita la riconsegna serale conflittuale
Tempi pariteticiSettimane alternate con scambio il lunedì, oppure 2-2-5-5 (due giorni ciascuno e weekend lunghi alternati), oppure 2-2-3Richiede case vicine, scuola raggiungibile da entrambe, comunicazione buona; il mantenimento si adegua ma non si azzera automaticamente
Lattanti e bambini fino a 3 anniIncontri brevi e frequenti (due o tre volte a settimana, qualche ora), anche in presenza dell'altro genitore all'inizio; pernottamenti dai 2-3 anni in modo graduale; niente periodi lunghiContinuità delle figure e dei ritmi; allattamento; aumento programmato nel provvedimento
Bambini 3-6 anniWeekend alternati con un pernottamento, poi due; un pomeriggio infrasettimanale; vacanze di una settimana, poi dueTransizioni ravvicinate, oggetti familiari
AdolescentiCalendario di massima con flessibilità concordata con il figlio; libertà di frequentare l'altro genitore oltre il calendarioAscolto obbligatorio; il rifiuto va indagato, non imposto né assecondato
Genitori in città diverseUn weekend lungo al mese (dal giovedì o venerdì al lunedì), metà delle vacanze scolastiche, periodi estivi più lunghi (3-4 settimane), videochiamate quotidiane; spese di viaggio ripartite o a carico di chi si è trasferitoIl trasferimento del collocatario senza accordo è valutato dal giudice nell'interesse del minore
Situazioni di rischioIncontri protetti in spazio neutro con operatori dei servizi sociali, con frequenza e durata fissate; passaggio graduale a incontri liberiSolo per pregiudizio concreto; revisione periodica

Feste, vacanze, compleanni

Le festività sospendono il calendario ordinario e vanno regolate espressamente, perché sono la fonte principale dei conflitti. Lo schema più usato alterna per anno: Natale (dalla vigilia al 26 o dal 24 al 30) con un genitore e Capodanno (dal 30 al 6 gennaio) con l'altro, invertiti l'anno successivo; oppure divide ogni festa a metà. Pasqua e Pasquetta alternate per anno; i ponti (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) seguono il weekend a cui si collegano o si alternano; Carnevale con chi ha il weekend. Il compleanno del figlio con il genitore del turno e qualche ora con l'altro, o alternato; la festa del papà e della mamma e il compleanno del genitore con il genitore interessato. L'estate si divide in due o tre settimane per genitore, consecutive o no, con la scelta dei periodi da comunicare entro una data (per esempio il 30 aprile) e con la precedenza nella scelta alternata per anno; le vacanze invernali e pasquali a metà. Le vacanze all'estero nei propri periodi non richiedono il consenso dell'altro, salvo che il provvedimento lo preveda, mentre i documenti del minore validi per l'espatrio richiedono l'assenso di entrambi o l'autorizzazione del giudice tutelare. Durante i periodi di vacanza il calendario ordinario è sospeso e riprende alla fine; i giorni persi per malattia o impedimenti si recuperano se il provvedimento lo prevede, altrimenti solo per accordo.

Telefonate, scuola, logistica

I contatti a distanza sono parte del rapporto: il calendario prevede di regola una telefonata o videochiamata al giorno in una fascia oraria (per esempio 19-20), senza la presenza invadente dell'altro genitore e senza interruzioni, e la libertà del figlio più grande di chiamare quando vuole; per i bambini piccoli la chiamata è breve e facilitata. La scuola è di entrambi: il genitore non collocatario ha diritto a partecipare ai colloqui, a ricevere le comunicazioni (chiedendo alla scuola l'accesso al registro elettronico) e a prendere il figlio all'uscita nei suoi giorni; le attività sportive e ricreative si scelgono insieme e si rispettano nei giorni di ciascuno. La logistica delle consegne è la parte che il provvedimento deve scrivere: chi accompagna e chi riprende (la regola più semplice: chi inizia il proprio periodo va a prendere il figlio a scuola o dall'altro genitore), orari con una tolleranza, luogo di consegna (scuola, casa, luogo neutro se c'è tensione), obbligo di avviso per ritardi e imprevisti, presenza dei nuovi partner (di regola libera, salvo prescrizioni), passaggio degli effetti personali e dei farmaci. Le spese di viaggio nella distanza sono a carico di chi si è trasferito o ripartite in proporzione al reddito, secondo il provvedimento.

Quando il figlio non vuole andare

Il rifiuto del figlio è la situazione più delicata. Il genitore collocatario non può obbligarlo con la forza, ma ha il dovere di favorire attivamente il rapporto con l'altro: preparare il figlio, non denigrare, non offrire alternative più attraenti nei giorni dell'altro, informare tempestivamente. Assecondare il rifiuto in silenzio è inadempimento; portarlo davanti al giudice è la condotta corretta. Il giudice deve ascoltare il minore che ha compiuto dodici anni, o è comunque capace di discernimento (art. 473-bis.4 c.p.c.), e può disporre una consulenza psicologica per capire le cause (conflitto di lealtà, comportamenti dell'altro genitore, dinamiche familiari) e indicare percorsi: incontri graduali, sostegno alla genitorialità, mediazione, spazio neutro. La sospensione delle visite è disposta solo per un pregiudizio concreto (violenza, abusi, dipendenze, pericolo), non per il rifiuto in sé, e l'ordinanza deve motivare; il genitore escluso può chiedere la revisione quando le condizioni cambiano. Le pagine sull'ascolto del minore e sulla CTU psicologica descrivono questi strumenti.

Cambiare il calendario e farlo rispettare

  1. Accordi informali: validi tra i genitori, da conservare per iscritto (messaggi), ma non eseguibili; utili per le eccezioni.
  2. Revisione (art. 337-quinquies c.c., 473-bis.29 c.p.c.): ricorso, anche congiunto, per mutamento delle circostanze (età del figlio, lavoro, trasferimento, nuova famiglia); provvedimenti temporanei urgenti alla prima udienza; il giudice prende atto degli accordi, anche di mediazione familiare.
  3. Diario delle violazioni: visite negate o saltate, ritardi, telefonate impedite, con date e messaggi.
  4. Ricorso ex art. 473-bis.39: ammonimento, somma per ogni violazione futura (art. 614-bis), sanzione da 75 a 5.000 euro, risarcimento al genitore e al figlio, modifica dei provvedimenti; ex art. 473-bis.38 attuazione con i servizi sociali (inadempimento).
  5. Penale (art. 388 c.p.) solo per l'elusione sistematica e pretestuosa.
  6. Il genitore che non viene: le visite non esercitate sono un'inadempienza verso il figlio; il collocatario può chiedere la revisione del calendario e del mantenimento.

Il calendario migliore è quello scritto con la precisione di un orario ferroviario e applicato con la flessibilità di due genitori che si parlano; quando una delle due cose manca, deve esserci l'altra. I nonni hanno un diritto proprio ai rapporti con i nipoti (art. 317-bis c.c., nonni e diritto di visita); le regole generali sono nella pagina sull'affidamento condiviso, e la mediazione familiare è lo strumento che i giudici preferiscono per costruire e correggere il calendario.

Domande frequenti

Qual è il calendario «standard» che danno i tribunali?
Non esiste per legge, ma la prassi più diffusa per il collocamento prevalente è: weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina, uno o due pomeriggi a settimana con cena o pernottamento nella settimana senza weekend, feste natalizie e pasquali alternate o divise a metà, due settimane d'estate per genitore (tre per i più grandi) da comunicare entro una data, compleanni e feste del papà e della mamma con il genitore interessato. Per bambini sotto i tre anni incontri più brevi e frequenti; per genitori vicini e collaborativi tempi paritetici a settimane alternate.
Il mio ex non si presenta alle visite: posso fare qualcosa?
Sì. Il diritto di visita è anche un dovere verso il figlio: l'assenza sistematica è un'inadempienza che il giudice può sanzionare (art. 473-bis.39: ammonimento, risarcimento, sanzione fino a 5.000 euro) e che pesa nella revisione dell'affidamento e del mantenimento (per esempio con l'aumento del contributo se il figlio è sempre con te). Documenta le visite mancate e chiedi, se serve, un calendario ridotto ma certo.
Mio figlio di 14 anni non vuole andare dal padre: sono obbligata a costringerlo?
Non puoi imporglielo con la forza, ma non puoi nemmeno assecondarlo passivamente: devi favorire il rapporto, informare l'altro genitore e, se il rifiuto persiste, rivolgerti al giudice chiedendo l'ascolto del ragazzo (obbligatorio dai 12 anni) ed eventualmente una CTU o un percorso di sostegno. Trattenere il figlio in silenzio ti espone alle sanzioni; portare il problema al giudice no.
Ci siamo accordati per cambiare il calendario: serve il giudice?
Gli accordi tra genitori sono validi finché durano e il giudice ne prende atto se non contrari all'interesse del figlio; ma solo il provvedimento del giudice è eseguibile e sanzionabile. Se la modifica è stabile (nuovo lavoro, trasferimento, crescita del figlio) conviene depositare un ricorso congiunto di revisione (art. 473-bis.29 c.p.c.), rapido e poco costoso; se è occasionale basta lo scambio di messaggi, da conservare.
Posso portare mio figlio in vacanza all'estero senza il consenso dell'altro genitore?
Per il viaggio nei periodi assegnati non serve consenso, salvo che il provvedimento lo richieda; per il passaporto o la carta d'identità valida per l'espatrio del minore serve l'assenso di entrambi i genitori, o l'autorizzazione del giudice tutelare. Il trasferimento della residenza del figlio all'estero è invece una decisione di maggiore interesse che richiede l'accordo o il giudice, e portarlo via senza consenso è sottrazione internazionale.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
  • Figli, affidamento e mantenimentoIl genitore che non rispetta le regole: ammonizione, risarcimento, sanzioniAmmonimento, astreinte ex art. 614-bis, sanzione da 75 a 5.000 euro, risarcimento al genitore e al figlio, modifica dell'affido, attuazione coattiva, art. 388 c.p.
  • Figli, affidamento e mantenimentoTrasferirsi in un'altra città o all'estero con il figlioLa residenza del minore è decisione comune (art. 337-ter c.c.): autorizzazione del giudice, criteri della Cassazione (12282/2024, 11378/2026).
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
  • Figli, affidamento e mantenimentoI nonni e il diritto ai rapporti con i nipotiRicorso al giudice se un genitore lo impedisce; solo nell'interesse del minore (Cass. 9144/2020, 10250/2024); non contro il dodicenne; tribunale per i minorenni.
  • Separazione e divorzioLa mediazione familiarePercorso volontario con un mediatore dell'elenco del tribunale (art. 473-bis.10 c.p.c.), riservato, vietato con violenze; differenze con la mediazione civile, costi.