In breve
- Diritto (art. 317-bis): rapporti significativi con i nipoti minorenni; ricorso al giudice della residenza del minore se un genitore lo impedisce.
- Non incondizionato: solo se è un vantaggio concreto per il minore e con collaborazione con i genitori (Cass. 9144/2020, 10250/2024).
- Il nipote conta: nessun incontro imposto contro la volontà del dodicenne o del minore capace di discernimento; ascolto obbligatorio.
- Dove (art. 38 disp. att.): tribunale per i minorenni; nella separazione i nonni non intervengono (Cass. 3539/2025) ma il giudice tutela i rapporti ex 337-ter.
- Che cosa si ottiene: calendario, contatti, incontri protetti; non l'affidamento né la sostituzione ai genitori.
Il diritto e il suo limite
«Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.»
Fino al 2013 i nonni potevano solo sperare che il giudice della separazione tutelasse i loro rapporti con i nipoti tra i provvedimenti sui figli. La riforma della filiazione ha dato loro un diritto proprio e un'azione propria: gli ascendenti, quindi nonni e bisnonni di entrambi i rami, hanno diritto a rapporti significativi con i nipoti minorenni e, se un genitore, o chi ha il minore con sé, lo impedisce, possono ricorrere al giudice. La norma è però scritta con due cautele. I provvedimenti sono adottati «nell'esclusivo interesse del minore», e il diritto degli ascendenti è specchio del diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con i parenti (art. 315-bis c. 2), non una pretesa autonoma degli adulti. La Cassazione ne ha tratto una regola costante: il diritto non è incondizionato, il suo esercizio è subordinato alla valutazione del giudice sull'interesse del minore e presuppone una fruttuosa cooperazione degli ascendenti con i genitori (Cass. 15238/2018; Cass. 9144/2020); non basta che la frequentazione non faccia male, il giudice deve accertare il preciso vantaggio che deriva al bambino dalla partecipazione dei nonni al suo progetto educativo e formativo (Cass. 2881/2023; Cass. 10250/2024). La seconda cautela è la volontà del nipote: nessuna frequentazione può essere imposta contro la volontà espressa dei nipoti che hanno compiuto dodici anni o che sono comunque capaci di discernimento (Cass. 10250/2024), e l'ascolto del minore è obbligatorio (art. 473-bis.4 c.p.c.). Il giudice verifica se il rifiuto è autentico o indotto e può disporre un percorso di riavvicinamento, ma non un obbligo. La legittimazione è ampia: la Cassazione la riconosce anche al coniuge o al convivente del nonno che abbia costruito con il minore una relazione affettiva stabile (Cass. 19780/2018; Cass. 34566/2022).
Dove si va e che cosa si ottiene
| Situazione | Strada | Norma |
|---|---|---|
| Genitori conviventi o non in causa tra loro; genitore vedovo; lite tra nonni e figlio | Ricorso ex art. 317-bis al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore; rito unificato, ascolto, servizi sociali | Art. 317-bis; art. 38 disp. att. c.c.; artt. 473-bis ss. c.p.c. |
| Separazione o divorzio in corso tra i genitori | I nonni non possono intervenire nel giudizio (Cass. 3539/2025); il genitore del loro ramo chiede al giudice della separazione di tutelare i rapporti con gli ascendenti; in alternativa ricorso autonomo ex 317-bis, con coordinamento tra i giudizi | Art. 337-ter c. 1; art. 38 disp. att. |
| Provvedimenti possibili | Calendario di incontri (fine settimana, pomeriggi, vacanze), contatti telefonici e video, presenza a ricorrenze, incontri in luogo neutro o protetti, prescrizioni ai genitori, monitoraggio dei servizi sociali, mediazione familiare | Art. 317-bis; art. 473-bis.22 c.p.c. sui provvedimenti temporanei |
| Inadempimento del genitore | Attuazione con il giudice del procedimento, ammonizione, sanzioni pecuniarie, risarcimento | Artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c. |
| Nonni che vogliono l'affidamento | Solo se i genitori sono decaduti o inidonei, o nell'affidamento familiare con preferenza ai parenti | Artt. 330-333 c.c.; L. 184/1983 |
| Dal 17 ottobre 2027 | Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | D.Lgs. 149/2022; D.L. 100/2026 |
Il ricorso si presenta con l'assistenza di un avvocato al tribunale per i minorenni, che è competente per l'ultimo comma dell'art. 317-bis secondo l'art. 38 disp. att.; il procedimento segue il rito unificato in materia di famiglia, con l'udienza di comparizione, l'ascolto del minore, l'eventuale nomina di un curatore speciale se emerge un conflitto che impedisce ai genitori di rappresentarlo, le informazioni dei servizi sociali e i provvedimenti temporanei. Il pubblico ministero è parte. Il giudice non applica schemi: la frequenza e le modalità dipendono dall'età del bambino, dalla distanza, dal rapporto preesistente e dal grado di conflitto, e nei casi tesi comincia con incontri brevi, anche alla presenza del genitore o in uno spazio neutro, per poi allargarli. I nonni che hanno cresciuto il nipote per anni, o che appartengono al ramo di un genitore morto, ottengono di regola di più; quelli che chiedono il rapporto in polemica con le scelte educative dei genitori ottengono di meno, perché il conflitto tra adulti che coinvolge il bambino è la ragione più frequente di rigetto o di sospensione.
I limiti e gli errori
Il diritto dei nonni non è un diritto di visita paritario: non esiste un minimo di legge, non c'è collocamento alternato, non c'è la possibilità di contestare l'educazione, la scuola o la religione scelte dai genitori. Il nonno che usa gli incontri per criticare il genitore, per indagare sulla separazione o per schierarsi con un ramo contro l'altro mette a rischio il provvedimento, perché il giudice può sospenderlo se diventa pregiudizievole. I nonni non hanno obblighi di mantenimento verso i nipoti, salvo il concorso previsto dall'art. 316-bis c. 1 quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, e non hanno diritto a decidere nulla. Il ricorso per i nipoti maggiorenni è inammissibile, perché la norma riguarda i minorenni; con i maggiorenni il rapporto dipende solo da loro. Le spese del procedimento seguono la soccombenza, ma la compensazione è frequente. La mediazione familiare, che il giudice può suggerire e che i genitori possono accettare, risolve una buona parte dei casi prima della decisione, ed è la via consigliata quando la rottura nasce da un lutto o da una lite e non da un pericolo per il bambino.
Che cosa fare
- Tentare la via bonaria: lettera ai genitori con una proposta concreta di incontri; mediazione familiare; coinvolgere il genitore del proprio ramo se separato.
- Documentare il rapporto: fotografie, messaggi, periodi in cui il nipote è stato con i nonni, scuola e attività seguite, per dimostrare il vantaggio della continuità.
- Ricorso al tribunale per i minorenni della residenza del minore ex art. 317-bis, con una proposta di calendario graduale e la disponibilità a incontri protetti.
- Durante il procedimento: non contattare il nipote di nascosto, non criticare i genitori, collaborare con i servizi; l'ascolto del minore è decisivo.
- Dopo: rispettare il provvedimento e, in caso di inadempimento del genitore, chiedere l'attuazione ex art. 473-bis.38 senza esasperare il conflitto.
La legge dà ai nonni un diritto che si esercita solo attraverso il bene del nipote, e che si perde quando diventa una guerra. I provvedimenti sui figli nella separazione sono nella pagina sull'affidamento condiviso e nella pagina sul diritto di visita; il modo in cui il nipote viene sentito nella pagina sull'ascolto del minore; i casi in cui i nonni possono avere di più perché i genitori non sono idonei nella pagina sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale; il rifiuto del figlio indotto da un genitore nella pagina sull'alienazione parentale.
Domande frequenti
Dopo la separazione la madre non ci fa più vedere i nipoti: che cosa possiamo fare?
Nostro figlio è morto e la nuora ha tagliato i ponti.
Il nipote quattordicenne dice che non vuole vederci: il giudice può obbligarlo?
Abbiamo cresciuto la nipote per anni: possiamo chiederne l'affidamento?
Fonti normative
- Art. 317-bis c.c. — Rapporti con gli ascendenti
- Art. 315-bis c.c. — Diritti e doveri del figlio
- Art. 337-ter c.c. — Provvedimenti riguardo ai figli
- Art. 38 disp. att. c.c. — Competenza
- Art. 473-bis.4 c.p.c. — Ascolto del minore
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl diritto di visita: calendario, festività, vacanze, telefonateIl calendario nel piano genitoriale (473-bis.12): weekend alternati, infrasettimanali, vacanze e feste, figli piccoli, distanza, ascolto del minore, sanzioni.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'ascolto del minore nel processoDai 12 anni o se capace di discernimento (art. 315-bis c.c., 473-bis.4 c.p.c.): chi lo sente, come si svolge, quando si omette, valore, rifiuto, curatore speciale.
- Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
- Separazione e divorzioLa separazione giudizialeLa separazione giudiziale dopo la Cartabia: ricorso con redditi e piano genitoriale, udienza personale, provvedimenti provvisori, addebito, cumulo col divorzio.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'«alienazione parentale» nei tribunaliLa PAS non ha base scientifica e non fonda decisioni (Cass. 9691/2022, 3576/2024): il rifiuto del figlio si accerta con ascolto, CTU e prove (473-bis.6); violenza.