In breve
- Straordinarie = spese imprevedibili, occasionali o rilevanti (mediche non coperte, scolastiche, sportive, viaggi, corsi), fuori dall'assegno; ripartite di regola al 50% o in proporzione ai redditi (art. 337-ter c.c.).
- Consenso preventivo: non serve per le spese necessarie e urgenti (mediche, scolastiche obbligatorie); serve per quelle voluttuarie e per le attività; il dissenso va motivato e tempestivo.
- Rimborso con documenti; niente compensazione con l'assegno.
- Precetto sul titolo di separazione solo con elenco analitico e documenti; per le spese soggette ad accordo, prova del consenso (Cass. 22522/2025); altrimenti decreto ingiuntivo.
- I protocolli dei tribunali e le linee guida CNF 2017 elencano le voci; scriverle nell'accordo evita le liti.
Che cosa rientra e con quale regola
«La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. […] Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito».
| Voce | Ordinaria (nell'assegno) o straordinaria? | Consenso preventivo? | Documenti per il rimborso |
|---|---|---|---|
| Visite specialistiche, dentista, apparecchi, occhiali, farmaci non coperti, psicoterapia | Straordinaria (medica) | No, se necessarie o prescritte; informazione all'altro | Prescrizione, fattura, prova del pagamento, eventuale rimborso assicurativo |
| Tasse e rette scolastiche, libri, materiale obbligatorio, gite obbligatorie | Straordinaria (scolastica) | No per la scuola già scelta; sì per il cambio di scuola o la privata | Ricevute della scuola, elenco libri |
| Mensa, trasporto, cancelleria quotidiana | Di regola ordinaria (o forfettizzata) | — | — |
| Sport, musica, corsi, campi estivi, viaggi studio | Straordinaria (ricreativa) | Sì, salvo attività già praticate e previste nel titolo | Preventivo inviato, consenso o silenzio-assenso, ricevute |
| Università: tasse, libri, alloggio fuori sede | Straordinaria (scolastica) | Scelta condivisa come decisione di maggiore interesse | Ricevute, contratto di locazione |
| Patente, motorino, cellulare, computer | Secondo il titolo e i protocolli: spesso straordinaria con consenso | Sì | Preventivo e ricevute |
| Feste, regali, abbigliamento firmato | Ordinaria o voluttuaria | Sì, se si chiede la quota | — |
La legge non definisce le spese straordinarie: le distingue la giurisprudenza, che le identifica nelle spese imprevedibili, non quantificabili in anticipo o di importo rilevante rispetto al tenore di vita, e le disciplinano i provvedimenti dei giudici e gli accordi, quasi sempre con il rinvio ai protocolli dei tribunali, che dal 2017 seguono le linee guida del Consiglio nazionale forense con elenchi di voci, percentuali e procedure di consenso. Il principio guida è duplice: le spese necessarie per la salute e l'istruzione del figlio non possono essere bloccate dal genitore che non le ha decise, mentre quelle facoltative richiedono la condivisione, con un dissenso che deve essere espresso in tempo e giustificato nell'interesse del figlio, non nel proprio. La Cassazione ha di recente irrigidito le regole per l'esecuzione forzata (sez. III, n. 22522/2025): il titolo di separazione o divorzio basta per il precetto, ma solo con un elenco analitico delle spese, i documenti a disposizione del debitore e, per le voci soggette a consenso, la prova dell'accordo; in mancanza l'esecuzione è opponibile e la via è il decreto ingiuntivo o la causa. Le guide sul mantenimento dei figli, sul mantenimento non pagato e sulla revisione completano il quadro.
Come si gestiscono senza litigare
- Regole scritte nell'accordo o nel provvedimento: elenco delle voci (o rinvio al protocollo del tribunale), percentuali, quali richiedono consenso, forma e termine della richiesta con silenzio-assenso, tetto per le spese autonome, termine per il rimborso, eventuale forfettizzazione delle voci ricorrenti.
- Richiesta preventiva per le spese facoltative: e-mail o messaggio con preventivo, motivo e termine; il dissenso deve essere motivato e tempestivo; per le spese necessarie, informazione e documenti.
- Rendiconto: fatture e ricevute intestate, prova del pagamento, eventuali rimborsi da assicurazioni o detrazioni; richiesta di rimborso periodica con prospetto; app o cartella condivisa.
- Se l'altro non paga: diffida con il prospetto e i documenti; precetto sul titolo con elenco analitico e documenti accessibili (per le voci soggette ad accordo, con la prova del consenso), oppure decreto ingiuntivo; per il debitore, opposizione all'esecuzione se manca la prova; per i disaccordi sulle scelte, ricorso al giudice ex art. 337-ter c. 3.
- Se cambiano le esigenze: revisione delle percentuali o della forfettizzazione (art. 337-quinquies); per il figlio maggiorenne, eventuale versamento diretto.
Due questioni fiscali chiudono il quadro. Le detrazioni per le spese mediche, scolastiche, sportive e universitarie spettano al genitore che le ha sostenute, e se sono divise ciascuno detrae la propria quota, con la fattura intestata al figlio e l'annotazione della ripartizione; l'assegno unico per i figli, erogato dall'INPS, si divide a metà tra i genitori separati con affidamento condiviso, salvo diverso accordo, e non incide sulle spese straordinarie. Il mancato rimborso sistematico delle spese dovute, come il mancato pagamento dell'assegno, può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nella forma dell'art. 570-bis c.p.; le regole dell'affidamento condiviso sulle decisioni di maggiore interesse valgono anche per la scelta delle attività.
Domande frequenti
Ho iscritto nostro figlio a un corso di tennis da 900 euro l'anno senza chiedere al padre, che ora rifiuta di pagare la metà: ha ragione?
Probabilmente sì, se il vostro provvedimento o il protocollo del tribunale prevede il consenso preventivo per le attività sportive e ricreative, come accade nella maggior parte dei casi: le spese non necessarie (sport, corsi, viaggi, feste) vanno concordate prima, di regola per iscritto e con un termine oltre il quale il silenzio vale assenso; chi le decide da solo si assume il rischio del rimborso. Il padre non può però rifiutare in modo pretestuoso: il dissenso deve essere tempestivo e motivato, e in caso di lite il giudice valuta se la spesa era nell'interesse del figlio, coerente con le abitudini della famiglia e sostenibile per i redditi dei genitori; un rifiuto immotivato a un'attività che il figlio già praticava durante la convivenza viene spesso superato. Per le spese necessarie (visite mediche, occhiali, libri, tasse scolastiche obbligatorie) il consenso non serve, basta informare e documentare. Dal punto di vista pratico, mandi la richiesta scritta prima dell'iscrizione con il preventivo e il termine per rispondere, così da avere il silenzio-assenso o un dissenso da far valutare.
Il padre non mi rimborsa da un anno la sua quota di spese mediche e scolastiche: posso fare il pignoramento con la sentenza di separazione?
Sì, alle condizioni fissate dalla Cassazione (sez. III, n. 22522/2025): il provvedimento che stabilisce la ripartizione delle spese straordinarie è titolo esecutivo anche per queste somme, ma il precetto deve indicare analiticamente ogni voce con l'importo e mettere i documenti a disposizione del debitore (allegati o accessibili), perché il credito nasce solo dalla spesa effettivamente sostenuta; per le spese mediche e scolastiche ordinarie, non soggette ad accordo, basta la documentazione (fatture, ricevute, prescrizioni, prova del pagamento e dell'eventuale rimborso da assicurazioni); per quelle che il titolo subordina al consenso serve anche la prova scritta dell'accordo o del silenzio-assenso, altrimenti il padre può opporsi all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) con successo. Se preferisce evitare le contestazioni in sede esecutiva, chieda un decreto ingiuntivo con le prove, che diventa un titolo autonomo; le spese future ricorrenti già previste nel titolo (per esempio una terapia continuativa) si precettano man mano. Il mancato rimborso sistematico può integrare anche il reato dell'art. 570-bis c.p. quando riguarda somme dovute per il mantenimento.
Come evitiamo di litigare su ogni spesa?
Scrivendo le regole nell'accordo di separazione o di divorzio: l'elenco delle voci straordinarie (con il rinvio al protocollo del tribunale, se esiste), la percentuale di ciascuno, le spese che richiedono consenso preventivo e quelle che non lo richiedono, il modo della richiesta (per esempio e-mail o app condivisa) e il termine di risposta con silenzio-assenso, un tetto sotto il quale ciascun genitore può decidere da solo, il termine per il rimborso, e magari la forfettizzazione nell'assegno delle voci ricorrenti (mensa, trasporto, sport abituale). Molti tribunali hanno protocolli con elenchi dettagliati, redatti con gli ordini degli avvocati sulla base delle linee guida del Consiglio nazionale forense del 2017, che i giudici richiamano nei provvedimenti: conoscerli evita discussioni. Un conto corrente dedicato o un'app per la condivisione delle spese e delle ricevute rende il rendiconto trasparente. Se le circostanze cambiano (nuove esigenze del figlio, redditi diversi), la ripartizione si rivede con il ricorso ex art. 337-quinquies c.c.
Nostro figlio ha 20 anni e va all'università fuori sede: l'affitto e le tasse sono spese straordinarie?
Dipende dal provvedimento: di regola le tasse universitarie, i libri e l'alloggio fuori sede rientrano tra le spese straordinarie scolastiche da dividere secondo le percentuali, mentre il mantenimento quotidiano del figlio maggiorenne continua con l'assegno finché non è economicamente autonomo, secondo i criteri della giurisprudenza (età, percorso di studi, impegno). La scelta dell'università e della sede è una decisione di maggiore interesse che i genitori devono condividere, anche con il figlio; il dissenso di un genitore a una scelta ragionevole e coerente con le capacità e le aspirazioni del figlio non lo esonera dalla quota. L'assegno può essere versato direttamente al figlio maggiorenne su richiesta e con decisione del giudice, e le spese straordinarie possono essere regolate direttamente con lui. Le detrazioni fiscali per le tasse universitarie e i canoni dei fuori sede spettano al genitore che le sostiene o si dividono in proporzione. La guida sul mantenimento del figlio maggiorenne spiega quando l'obbligo cessa.
Fonti normative
- Art. 337-ter c.c. — Provvedimenti riguardo ai figli (commi 3 e 4)
- Art. 316-bis c.c. — Concorso nel mantenimento
- Art. 337-quinquies c.c. — Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
- Art. 615 c.p.c. — Opposizione all'esecuzione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl mantenimento del figlio maggiorenne: fino a quandoFondamento (artt. 315-bis, 316-bis, 337-septies c.c.), nessun limite di età fisso, indipendenza economica e principio di autoresponsabilità (Cass. 17183/2020), onere della prova, versamento diretto al figlio o al genitore convivente, casi di revoca (lavoro stabile, rifiuto ingiustificato, fuoricorso cronico, età avanzata), lavoro precario e reddito minimo, figli con handicap grave (regole dei minori), assegnazione della casa, come si chiede la revoca o la modifica, arretrati e spese straordinarie, obbligo verso i nonni.
- Separazione e divorzioL'ex non paga il mantenimento: i rimedi civili e penaliIl titolo esecutivo (sentenza, ordinanza provvisoria, accordo negoziato o davanti al sindaco), costituzione in mora, pagamento diretto del terzo (datore di lavoro, INPS, inquilino) dopo 30 giorni, esecuzione forzata (precetto, pignoramento dello stipendio per crediti alimentari oltre il quinto, conto, immobili, auto), garanzie e ipoteca giudiziale (art. 473-bis.36), sanzioni del giudice (ammonimento, astreinte, 75-5.000 euro, risarcimento), reato dell'art. 570-bis c.p. (querela, pena, casi), figli maggiorenni, mancata assunzione degli ascendenti, modifica dell'assegno, prescrizione delle rate (5 anni), spese straordinarie.
- Separazione e divorzioModificare le condizioni di separazione e divorzioQuando (art. 473-bis.29 c.p.c.: qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici; art. 337-quinquies c.c.: revisione di affidamento, responsabilità genitoriale e contributo; art. 156 ult. c. c.c.: revoca o modifica dei provvedimenti per giustificati motivi nella separazione; la norma vale per sentenze, omologhe di consensuale, divorzi congiunti, accordi di negoziazione assistita e davanti al sindaco; il vecchio art. 9 L. 898/1970 e l'art. 710 c.p.c. sono stati abrogati dalla riforma Cartabia), i motivi (peggioramento reale e non voluto del reddito dell'obbligato: licenziamento, cassa integrazione, malattia, pensionamento, non le dimissioni o la riduzione volontaria; miglioramento del beneficiario: nuovo lavoro, eredità, convivenza stabile; nuovi figli o nuovo matrimonio dell'obbligato, che contano ma non azzerano; figli diventati maggiorenni e autonomi, o che vivono con l'altro genitore, o che studiano fuori; cambiamento delle esigenze dei figli, età, scuola, sport, spese mediche; trasferimento di residenza, nuovo collocamento, inadempimenti; assegnazione della casa che cessa se i figli non vi abitano più o il genitore assegnatario si risposa o convive; la valutazione comparativa delle condizioni al momento del provvedimento e ora), che cosa non si modifica (l'assegno divorzile una tantum, art. 5 c. 8 L. 898/1970; l'addebito; le attribuzioni patrimoniali e i trasferimenti immobiliari già eseguiti; le clausole contrattuali accessorie, salvo i vizi; l'assegno di divorzio cessa di diritto con le nuove nozze del beneficiario, art. 5 c. 10, e per la convivenza stabile perde la componente assistenziale, Cass. SU 32198/2021), la procedura (ricorso al tribunale del luogo di residenza abituale del minore o, senza figli minori, del convenuto, con gli stessi documenti del rito unificato: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto, patrimonio, art. 473-bis.12; udienza, provvedimenti provvisori e urgenti, istruttoria, decisione con sentenza; reclamo e appello con ricorso ex art. 473-bis.30; tempi da pochi mesi a oltre un anno; mediazione familiare consigliata; accordo delle parti con ricorso congiunto, negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 o accordo davanti al sindaco solo senza figli minori e senza trasferimenti patrimoniali), gli effetti (la modifica decorre di regola dalla domanda, salvo diversa decisione; gli assegni scaduti non si restituiscono; nessuna sospensione automatica: fino alla decisione si paga l'importo vigente, salvo provvedimento provvisorio; l'inadempimento nel frattempo espone a pignoramento e reato), i casi pratici (padre che perde il lavoro, madre che si risposa, figlio ventiseienne che lavora, trasferimento all'estero, nuova famiglia con altri figli, aumento delle spese scolastiche).
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
- Figli, affidamento e mantenimentoNuova famiglia e nuovi figli: cambia il mantenimento?Il criterio (art. 337-ter c. 4 c.c.: ciascun genitore provvede in proporzione al proprio reddito; l'assegno è determinato considerando le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in convivenza, i tempi di permanenza, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura; adeguamento ISTAT; accertamenti della polizia tributaria sui redditi non documentati; art. 316-bis: obbligo in proporzione alle sostanze e alla capacità di lavoro, con gli ascendenti in subordine; art. 337-quinquies: revisione in ogni tempo delle disposizioni sull'affidamento e sul contributo), la nuova famiglia dell'obbligato (nessun automatismo: la nascita di altri figli e i nuovi carichi familiari sono un fatto sopravvenuto che il giudice valuta nel quadro delle risorse effettive, perché tutti i figli hanno pari diritto al mantenimento; ma la nuova famiglia non può pregiudicare i figli precedenti e i nuovi oneri contano se inevitabili, non se frutto di libere scelte economiche, Cass. 14114/2024; il giudice verifica il reddito complessivo, il patrimonio, il costo della nuova casa, il contributo dell'altro genitore dei nuovi figli, che ha a sua volta l'obbligo di mantenerli; i redditi del nuovo coniuge o convivente non entrano nel calcolo ma rilevano indirettamente perché riducono le spese di vita dell'obbligato; la riduzione del reddito reale, se non è una scelta elusiva, va considerata secondo proporzionalità, Cass. 19288/2025; l'aumento dei redditi dell'altro genitore e i nuovi carichi di entrambi), la nuova famiglia del genitore collocatario (il nuovo partner che convive con il figlio non ha obblighi di mantenimento; il suo contributo alle spese di casa può ridurre le esigenze coperte dall'assegno solo in via di fatto; la casa familiare assegnata e la nuova convivenza; l'assegno al coniuge cessa con la convivenza stabile, non quello ai figli), gli altri assegni (assegno di mantenimento al coniuge separato e assegno divorzile: la nuova famiglia dell'obbligato non li azzera ma può incidere sulla capacità economica; la convivenza del beneficiario li fa cessare o ridurre; i nuovi figli dell'obbligato pesano nel giudizio di adeguatezza dei mezzi), come si chiede la revisione (ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. al tribunale, anche con negoziazione assistita o accordo davanti al sindaco senza figli minori; fatti nuovi documentati: nascita, spese mediche, mutuo, calo di reddito con dichiarazioni e buste paga, ISEE; la riduzione decorre dalla domanda, gli arretrati non si toccano; niente autoriduzione: inadempimento, esecuzione, art. 570-bis c.p.; mediazione familiare; accordi tra genitori sulle spese straordinarie), gli errori (ridurre da soli l'assegno; nascondere i redditi del nuovo nucleo; chiedere la revisione senza documenti; ignorare che il figlio maggiorenne non autonomo mantiene il diritto; confondere l'assegno per i figli con quello per l'ex).
- Separazione e divorzioLa separazione consensuale: procedura, tempi, costiRicorso congiunto, note scritte al posto dell'udienza, contenuti dell'accordo, negoziazione assistita e Comune, cumulo con il divorzio, tempi e costi.
- Separazione e divorzioIl divorzio congiunto: quando, come, con quali effettiTermini di sei e dodici mesi, ricorso congiunto, negoziazione e Comune, cumulo con la separazione, assegno divorzile, effetti su cognome, eredità, reversibilità, TFR.
- Debiti, crediti e pignoramentiOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviL'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.: contesta il diritto della parte istante a procedere; c. 1: prima dell'inizio dell'esecuzione, opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio, con sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi, anche parziale; c. 2: dopo l'inizio, ricorso al giudice dell'esecuzione, anche per l'impignorabilità dei beni; nell'espropriazione inammissibile dopo l'ordinanza di vendita o assegnazione salvo fatti sopravvenuti o impossibilità incolpevole, D.L. 59/2016; motivi: inesistenza o nullità del titolo, pagamento, compensazione, transazione, prescrizione, difetto di legittimazione, condizioni non avverate, beni impignorabili ex artt. 514-515 e 545, per il titolo giudiziale solo fatti successivi alla formazione del titolo; ammessa contro il pignoramento fiscale entro i limiti dell'art. 57 D.P.R. 602/1973), l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617: regolarità formale del titolo e del precetto, con citazione davanti al giudice indicato nel precetto entro 20 giorni perentori dalla notifica; dopo l'inizio dell'esecuzione, ricorso al giudice dell'esecuzione entro 20 giorni dal primo atto se riguarda titolo o precetto, o dall'atto compiuto: notifica, pignoramento, ordinanza di vendita, aggiudicazione, decreto di trasferimento, distribuzione; c. 2: vizi non deducibili prima; art. 512: controversie in sede di distribuzione decise con ordinanza impugnabile ex art. 617; art. 628: l'opposizione agli atti sospende il termine di efficacia del pignoramento), l'opposizione di terzo (art. 619: il terzo che pretende la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, con ricorso al GE prima della vendita o assegnazione; accordo in udienza o giudizio di merito; limiti alla prova testimoniale per i mobili nella casa o nell'azienda del debitore, art. 621; art. 620: se il GE non sospende la vendita o l'opposizione è proposta dopo, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata; coniuge, familiari, comodatario, fornitore con riserva di proprietà), la procedura (art. 616 e 618: il GE fissa con decreto l'udienza e il termine per la notifica del ricorso, dà i provvedimenti urgenti; all'udienza provvede con ordinanza sui provvedimenti indilazionabili o sospende; fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, con iscrizione a ruolo e termini a comparire dimezzati, o rimette al giudice competente; la causa di merito sull'opposizione all'esecuzione si decide con sentenza appellabile; quella sugli atti con sentenza non impugnabile, ricorribile solo in cassazione ex art. 111 Cost.; rito del lavoro per le materie di lavoro, art. 618-bis; art. 624: sospensione del processo esecutivo per gravi motivi su istanza, con o senza cauzione, ordinanza reclamabile al collegio ex art. 669-terdecies; se la sospensione non è reclamata o è confermata e il merito non è introdotto nel termine, il GE dichiara l'estinzione e cancella la trascrizione del pignoramento; art. 623: la sospensione solo dal GE o dal giudice dell'impugnazione del titolo; art. 625: decreto urgente inaudita altera parte; art. 627: riassunzione del processo esecutivo entro il termine fissato e comunque entro 6 mesi dal giudicato di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta; art. 624-bis: sospensione concordata fino a 24 mesi su istanza di tutti i creditori con titolo), errori tipici (opposizione agli atti oltre i 20 giorni; motivi di merito contro un titolo giudiziale già passato in giudicato, che andavano fatti valere nel giudizio; mancata introduzione del merito nel termine; opposizione all'esecuzione dopo la vendita; confusione tra i due rimedi, che si possono cumulare in via subordinata), costi (contributo unificato secondo il valore, ridotto per gli atti; spese a carico del soccombente; nessuna sospensione automatica), rapporti con il sovraindebitamento, la conversione e la riduzione del pignoramento.
- Debiti, crediti e pignoramentiL'atto di precetto: gli ultimi 10 giorniChe cos'è (art. 480 c.p.c.: intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata; contenuto a pena di nullità: parti, data di notifica del titolo o sua trascrizione integrale per cambiali, assegni e scritture private autenticate, avvertimento sulla possibilità di rimediare al sovraindebitamento con un organismo di composizione della crisi, indicazione del giudice competente per l'esecuzione, residenza o domicilio o PEC dell'istante; sottoscrizione ex art. 125 e notifica alla parte personalmente; art. 479: preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo in copia attestata conforme; titoli esecutivi ex art. 474: sentenze e provvedimenti esecutivi, decreto ingiuntivo esecutivo, ordinanze, verbali di conciliazione, scritture private autenticate per somme di denaro, cambiali e assegni, atti notarili; per il rilascio di immobili solo sentenze e atti pubblici), i tempi (art. 482: nessuna esecuzione prima del termine e comunque prima di 10 giorni dalla notifica, salvo autorizzazione del presidente del tribunale per pericolo nel ritardo con o senza cauzione; art. 481: il precetto diventa inefficace se l'esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla notifica, con termine sospeso dall'opposizione; il creditore può rinnovarlo; precetto in rinnovazione), le somme (capitale del titolo, interessi legali o convenzionali maturati, spese della sentenza o del decreto, spese di notifica del titolo e del precetto, compenso dell'avvocato per il precetto secondo i parametri forensi; errori frequenti: interessi anatocistici, doppie spese, importi già pagati; il precetto per somma maggiore è opponibile per la parte eccedente), come si contesta (art. 615 c. 1: opposizione all'esecuzione con citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio quando si contesta il diritto di procedere, per pagamento, prescrizione, compensazione, transazione, nullità o inefficacia del titolo, impignorabilità; sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi su istanza; art. 617: opposizione agli atti esecutivi per i vizi formali del titolo o del precetto entro 20 giorni perentori dalla notifica, davanti al giudice indicato nel precetto; dopo l'inizio dell'esecuzione, ricorso al giudice dell'esecuzione; opposizione e sovraindebitamento), che cosa fare nei 10 giorni (verificare il titolo e la notifica, ricalcolare gli importi, chiedere copia degli atti, proporre un piano di rientro scritto con rinuncia al pignoramento, pagare con quietanza liberatoria, valutare l'opposizione con sospensiva, attivare la procedura di sovraindebitamento con le misure protettive), che cosa segue (pignoramento presso terzi di conto e stipendio, mobiliare, immobiliare con trascrizione; spese che crescono; conversione del pignoramento).
- Famiglia e violenza domesticaLa violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)Le tre condotte (primo comma: abbandono del domicilio domestico o condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie con sottrazione agli obblighi di assistenza morale e materiale, a querela; secondo comma n. 1: malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge, d'ufficio; n. 2: far mancare i mezzi di sussistenza a discendenti minori o inabili, ascendenti, coniuge non separato per sua colpa, d'ufficio verso i minori), che cosa sono i mezzi di sussistenza (vitto, alloggio, vestiario, cure, istruzione di base: minimo vitale, non il tenore di vita), stato di bisogno del beneficiario e capacità dell'obbligato (impossibilità assoluta e incolpevole esclude il dolo; disoccupazione volontaria no), rapporto con l'art. 570-bis (assegni fissati dal giudice in separazione e divorzio) e con il mantenimento civile, genitori non sposati e figli maggiorenni inabili, pene (reclusione fino a 1 anno o multa da 103 a 1.032 euro; congiunte nei casi del secondo comma), clausola di sussidiarietà, reato permanente e prescrizione, competenza e riti (citazione diretta, tenuità, messa alla prova, patteggiamento), querela e remissione, prova (redditi, tenore di vita, messaggi, testimoni), rimedi civili paralleli (assegno, pagamento diretto, sequestro, alimenti), difese.