Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaDiritto civile · Debiti, crediti e pignoramenti

Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi

Contro un pignoramento ci sono tre strade: contestare che il creditore abbia il diritto di procedere (il debito è pagato, prescritto, il titolo non vale, il bene è impignorabile), contestare la regolarità di un atto (notifica, precetto, pignoramento, vendita) entro venti giorni, oppure, se il bene è di un terzo, farlo valere con l'opposizione di terzo. Tutte passano da una fase davanti al giudice dell'esecuzione, che può sospendere la procedura, e da un giudizio di merito da introdurre nel termine assegnato, altrimenti tutto si chiude.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): «il creditore non ha diritto di procedere» (pagato, prescritto, titolo nullo, bene impignorabile); citazione prima del pignoramento, ricorso al GE dopo; non oltre la vendita salvo fatti nuovi.
  • Opposizione agli atti (art. 617): vizi di forma di titolo, precetto, notifica, pignoramento, vendita; 20 giorni perentori; sentenza non impugnabile.
  • Opposizione di terzo (art. 619): il proprietario del bene pignorato, prima della vendita; niente testimoni per i mobili in casa del debitore (art. 621).
  • Fase davanti al GE: sospensione per gravi motivi (art. 624), reclamabile; poi giudizio di merito nel termine perentorio, altrimenti estinzione.
  • Riassunzione dell'esecuzione entro 6 mesi dopo il rigetto (art. 627).

Quale opposizione per quale contestazione

Art. 615 c.p.c. — Forma dell'opposizione all'esecuzione

«Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».

Opposizione all'esecuzione (art. 615)Opposizione agli atti esecutivi (art. 617)Opposizione di terzo (art. 619)
Che cosa si contestaIl diritto di procedere: titolo inesistente o inefficace, pagamento, prescrizione, compensazione, transazione, condizioni non avverate, impignorabilità dei beni, eccesso rispetto al creditoLa regolarità formale di titolo, precetto, notifiche e singoli atti: pignoramento, ordinanza di vendita, aggiudicazione, decreto di trasferimento, distribuzione (art. 512)La proprietà o un diritto reale del terzo sui beni pignorati
Prima dell'esecuzioneCitazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio; sospensione dell'efficacia del titolo per gravi motiviCitazione davanti al giudice indicato nel precetto entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto
Dopo il pignoramentoRicorso al giudice dell'esecuzione; non oltre l'ordinanza di vendita o assegnazione, salvo fatti sopravvenutiRicorso al GE entro 20 giorni dal primo atto (per titolo e precetto) o dal compimento dell'atto viziatoRicorso al GE prima della vendita o assegnazione
LimitiContro un titolo giudiziale solo fatti successivi alla sua formazione; contro il titolo stragiudiziale anche il meritoTermine perentorio; vizi sanati se l'atto ha raggiunto lo scopoPer i mobili nella casa o nell'azienda del debitore niente prova per testimoni, salvo che il diritto sia reso verosimile dalla professione o dal commercio del terzo o del debitore (art. 621)
SospensioneDel processo esecutivo per gravi motivi, con o senza cauzione (art. 624), ordinanza reclamabileProvvedimenti indilazionabili o sospensione (art. 618)Sospensione della vendita dei beni contestati; altrimenti i diritti si fanno valere sul ricavato (art. 620)
Decisione di meritoSentenza appellabileSentenza non impugnabile (solo cassazione ex art. 111 Cost.)Sentenza appellabile

La distinzione è decisiva perché i termini sono diversi: l'opposizione agli atti va proposta entro venti giorni a pena di decadenza, quella all'esecuzione non ha termine ma diventa inammissibile dopo l'ordinanza di vendita o assegnazione (salvo fatti sopravvenuti, come un pagamento o una transazione successivi). Contro un titolo giudiziale (sentenza, decreto ingiuntivo definitivo) l'opposizione all'esecuzione non può rimettere in discussione ciò che è coperto dal giudicato, ma solo i fatti successivi: chi ha perso l'opposizione al decreto o non l'ha proposta non recupera nel processo esecutivo. Contro i titoli stragiudiziali (cambiali, assegni, atti notarili, scritture autenticate) il merito è invece pieno. I beni impignorabili e i limiti dello stipendio si fanno valere con l'opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2); nel dubbio si cumulano i due rimedi, in via principale e subordinata, nello stesso ricorso.

Come si svolge e come si sospende la procedura

  1. Ricorso o citazione: prima del pignoramento, citazione davanti al giudice competente (con la sospensione dell'efficacia del titolo per gravi motivi, art. 615, c. 1); dopo, ricorso al giudice dell'esecuzione, che fissa con decreto l'udienza e il termine perentorio per notificare ricorso e decreto al creditore e agli altri creditori (art. 618); nei casi urgenti il giudice può sospendere con decreto (art. 625).
  2. Udienza sommaria: il giudice dell'esecuzione dà i provvedimenti indilazionabili o sospende il processo esecutivo se ricorrono gravi motivi (fumus dell'opposizione e pregiudizio), con o senza cauzione (art. 624); l'ordinanza è reclamabile al collegio entro 15 giorni (art. 669-terdecies); la sospensione può riguardare solo la parte contestata.
  3. Giudizio di merito: il giudice fissa un termine perentorio per l'introduzione della causa davanti a sé (se competente) o rimette al giudice competente per materia e valore, con i termini a comparire dimezzati (art. 616); la causa si svolge con il rito ordinario (o del lavoro per le materie di lavoro, art. 618-bis) e si decide con sentenza, appellabile per l'opposizione all'esecuzione e di terzo, non impugnabile per quella agli atti. Se il merito non è introdotto nel termine e la sospensione non è stata reclamata o è stata confermata, il giudice dichiara l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione del pignoramento (art. 624, c. 3).
  4. Esito: se l'opposizione è accolta, il processo esecutivo si chiude o prosegue nei limiti; se è rigettata, il creditore riassume il processo entro il termine fissato e comunque entro sei mesi dal giudicato di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello (art. 627), altrimenti estinzione (art. 630).
  5. Distribuzione: le contestazioni sull'esistenza o l'ammontare dei crediti e sulle prelazioni in sede di riparto si decidono dal GE con ordinanza, impugnabile con l'opposizione agli atti entro 20 giorni (art. 512), con possibile sospensione della distribuzione.

Nella pratica le opposizioni si valutano insieme alle alternative: la conversione quando il debito è dovuto ma si vuole salvare il bene, la riduzione del pignoramento quando i beni eccedono, l'accordo con i creditori, la procedura di sovraindebitamento quando i debiti sono molti. Nell'esecuzione fiscale dell'agente della riscossione l'opposizione all'esecuzione è ammessa solo per la pignorabilità e per i fatti successivi alla cartella, mentre le contestazioni sul tributo vanno al giudice tributario (art. 57 D.P.R. 602/1973; guida). I costi seguono la soccombenza, e l'opposizione pretestuosa espone alla condanna ex art. 96 c.p.c.; quella fondata su un pagamento provato o su una prescrizione maturata è, al contrario, uno dei rimedi più efficaci per chiudere un pignoramento ingiusto.

Domande frequenti

Mi hanno pignorato lo stipendio per un debito che ho già pagato: quale opposizione faccio?

L'opposizione all'esecuzione (art. 615, c. 2, c.p.c.), perché contesta il diritto del creditore di procedere: il pagamento, come la prescrizione, la compensazione o la transazione, è un fatto che estingue il credito. Poiché il pignoramento è già eseguito, si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, senza un termine di decadenza ma prima che sia disposta l'assegnazione delle somme (per il pignoramento presso terzi, art. 552), salvo fatti sopravvenuti; con il ricorso si chiede la sospensione del processo esecutivo per gravi motivi (art. 624), allegando la prova del pagamento. Il giudice fissa l'udienza, decide sulla sospensione con ordinanza reclamabile e assegna un termine perentorio per introdurre il giudizio di merito (art. 616), che va rispettato, altrimenti la sospensione cade e il processo esecutivo si estingue solo se il giudice lo dichiara. Se invece contesta che il pignoramento supera il quinto dello stipendio, il rimedio è ancora l'opposizione all'esecuzione per impignorabilità parziale, mentre i vizi formali dell'atto vanno fatti valere con l'opposizione agli atti entro 20 giorni.

Il precetto e l'atto di pignoramento mi sono stati notificati a un indirizzo vecchio: che cosa posso fare e entro quando?

Sono vizi di regolarità formale, quindi opposizione agli atti esecutivi (art. 617): entro 20 giorni perentori dalla notifica del titolo o del precetto, con citazione davanti al giudice indicato nel precetto, se l'esecuzione non è iniziata; dopo il pignoramento, con ricorso al giudice dell'esecuzione entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione se il vizio riguarda titolo o precetto, oppure dal giorno in cui l'atto viziato è stato compiuto o conosciuto. Il termine decorre dalla conoscenza effettiva quando la notifica è nulla, e la nullità della notifica del precetto si sana se l'opposizione è proposta (raggiungimento dello scopo), per cui conviene cumulare i motivi di merito con l'opposizione all'esecuzione. La causa sugli atti si conclude con sentenza non impugnabile, ricorribile solo in cassazione; l'opposizione agli atti sospende il termine di efficacia del pignoramento (art. 628).

L'ufficiale giudiziario ha pignorato in casa mobili che sono di mia moglie: come si difende lei?

Con l'opposizione di terzo (art. 619): il terzo che pretende la proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati propone ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, provando il suo diritto; per i mobili trovati nella casa o nell'azienda del debitore la prova per testimoni non è ammessa, salvo che il diritto sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore (art. 621): servono fatture, contratti, scritture di data certa. Se all'udienza le parti trovano un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, altrimenti fissa il termine per il giudizio di merito; se il giudice non sospende la vendita, o l'opposizione arriva dopo, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata (art. 620). Il coniuge in comunione legale, il comodatario, il venditore con riserva di proprietà e il locatore sono i terzi tipici; il debitore non può proporre l'opposizione di terzo per conto altrui.

Ho perso l'opposizione ma ho appellato: il pignoramento va avanti?

Dipende dal tipo di opposizione. La sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione è appellabile, ma l'appello non sospende di per sé la procedura: se il giudice dell'esecuzione aveva sospeso il processo (art. 624), la sospensione dura fino alla decisione di merito, e il creditore che vince deve riassumere il processo esecutivo entro il termine fissato e comunque entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione (art. 627); se non lo fa, il processo si estingue. La sentenza sull'opposizione agli atti non è impugnabile con l'appello, ma solo con il ricorso straordinario per cassazione (art. 111 Cost.). Contro l'ordinanza che concede o nega la sospensione c'è il reclamo al collegio entro 15 giorni (art. 669-terdecies), che è spesso il passaggio decisivo per fermare la vendita.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Debiti, crediti e pignoramentiL'atto di precetto: gli ultimi 10 giorniChe cos'è (art. 480 c.p.c.: intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l'avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata; contenuto a pena di nullità: parti, data di notifica del titolo o sua trascrizione integrale per cambiali, assegni e scritture private autenticate, avvertimento sulla possibilità di rimediare al sovraindebitamento con un organismo di composizione della crisi, indicazione del giudice competente per l'esecuzione, residenza o domicilio o PEC dell'istante; sottoscrizione ex art. 125 e notifica alla parte personalmente; art. 479: preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo in copia attestata conforme; titoli esecutivi ex art. 474: sentenze e provvedimenti esecutivi, decreto ingiuntivo esecutivo, ordinanze, verbali di conciliazione, scritture private autenticate per somme di denaro, cambiali e assegni, atti notarili; per il rilascio di immobili solo sentenze e atti pubblici), i tempi (art. 482: nessuna esecuzione prima del termine e comunque prima di 10 giorni dalla notifica, salvo autorizzazione del presidente del tribunale per pericolo nel ritardo con o senza cauzione; art. 481: il precetto diventa inefficace se l'esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla notifica, con termine sospeso dall'opposizione; il creditore può rinnovarlo; precetto in rinnovazione), le somme (capitale del titolo, interessi legali o convenzionali maturati, spese della sentenza o del decreto, spese di notifica del titolo e del precetto, compenso dell'avvocato per il precetto secondo i parametri forensi; errori frequenti: interessi anatocistici, doppie spese, importi già pagati; il precetto per somma maggiore è opponibile per la parte eccedente), come si contesta (art. 615 c. 1: opposizione all'esecuzione con citazione davanti al giudice competente per materia, valore e territorio quando si contesta il diritto di procedere, per pagamento, prescrizione, compensazione, transazione, nullità o inefficacia del titolo, impignorabilità; sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi su istanza; art. 617: opposizione agli atti esecutivi per i vizi formali del titolo o del precetto entro 20 giorni perentori dalla notifica, davanti al giudice indicato nel precetto; dopo l'inizio dell'esecuzione, ricorso al giudice dell'esecuzione; opposizione e sovraindebitamento), che cosa fare nei 10 giorni (verificare il titolo e la notifica, ricalcolare gli importi, chiedere copia degli atti, proporre un piano di rientro scritto con rinuncia al pignoramento, pagare con quietanza liberatoria, valutare l'opposizione con sospensiva, attivare la procedura di sovraindebitamento con le misure protettive), che cosa segue (pignoramento presso terzi di conto e stipendio, mobiliare, immobiliare con trascrizione; spese che crescono; conversione del pignoramento).
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento della casa: dalla notifica alla vendita all'astaPrima del pignoramento (titolo esecutivo: sentenza, decreto ingiuntivo, mutuo notarile, cambiale; precetto e 10 giorni; ipoteca), l'atto di pignoramento (notifica al debitore con ingiunzione e avvertimenti dell'art. 492, trascrizione nei registri immobiliari, art. 555; iscrizione a ruolo del creditore entro 15 giorni a pena di inefficacia, art. 557; custodia: il debitore resta nella casa fino al decreto di trasferimento, art. 560, ma non può affittarla e deve consentire le visite), l'istanza di vendita (tra 10 e 45 giorni dal pignoramento, artt. 497 e 501, con la documentazione ipocatastale ventennale o la certificazione notarile; intervento degli altri creditori), la stima (nomina dell'esperto entro 15 giorni, valore di mercato con le detrazioni dell'art. 568; udienza entro 90 giorni, dove si propongono a pena di decadenza le opposizioni agli atti), l'ordinanza di vendita (art. 569: prezzo base, offerta minima non inferiore ai tre quarti, termine 90-120 giorni per le offerte, cauzione del 10%, versamento del prezzo entro 120 giorni; delega a notaio, avvocato o commercialista, art. 591-bis, con almeno tre esperimenti in un anno), la vendita (offerte in busta chiusa, gara al rialzo, art. 571-573; offerta al prezzo base sempre accolta, offerta fino a un quarto in meno accolta se non c'è seria possibilità di prezzo migliore, art. 572; asta deserta: nuovo esperimento con ribasso fino a un quarto e, dopo il quarto tentativo, fino alla metà, art. 591; assegnazione ai creditori), dopo l'aggiudicazione (versamento del prezzo, anche con mutuo; decreto di trasferimento che cancella pignoramento e ipoteche e vale come titolo per il rilascio, art. 586; liberazione ad opera del custode; progetto di distribuzione ai creditori secondo le cause di prelazione, art. 596), come difendersi (pagare o accordarsi prima della vendita; conversione del pignoramento con deposito di un sesto e fino a 48 rate mensili, art. 495; opposizione all'esecuzione e agli atti, artt. 615 e 617; vendita privata concordata; saldo e stralcio con il creditore; procedure di sovraindebitamento con sospensione delle aste; contestazione della stima), i limiti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 76 D.P.R. 602/1973: mai la prima casa se unico immobile non di lusso con residenza; altri immobili solo sopra 120.000 euro dopo sei mesi dall'ipoteca; ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni, art. 77), i tempi (dalla trascrizione alla vendita 2-4 anni in media), che cosa succede al mutuo e agli altri debiti (il ricavato va prima ai creditori ipotecari; il debito residuo resta).
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento del conto correntePresupposti (titolo esecutivo, precetto, 10 giorni), notifica alla banca e al debitore, blocco nei limiti del credito aumentato (art. 546), somme impignorabili: stipendio e pensione già accreditati oltre il triplo dell'assegno sociale, accrediti successivi nei limiti del quinto e del minimo pensionistico, conto cointestato, dichiarazione della banca in 10 giorni, iscrizione a ruolo e avviso, udienza e ordinanza di assegnazione, pignoramento dell'Agente della riscossione (72-bis, 60 giorni, 1/10-1/7-1/5), opposizioni (615, 617), inefficacia parziale rilevabile d'ufficio, conversione (495), rateizzazione, sovraindebitamento.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento dello stipendio e della pensione: i limitiUn quinto dello stipendio, minimo impignorabile della pensione, somme sul conto (triplo dell'assegno sociale), cumulo, limiti del fisco (1/10, 1/7, 1/5), TFR, procedura presso terzi, difese.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento mobiliare in casa e in aziendaPrima (titolo esecutivo e precetto, art. 480; decorsi 10 giorni l'ufficiale giudiziario può procedere; ricerca telematica dei beni ex art. 492-bis con autorizzazione del presidente; pignoramento mobiliare scelto quando mancano stipendio, conto e immobili aggredibili o per pressione), l'accesso (art. 513: ricerca in casa e nei luoghi appartenenti al debitore, anche sulla persona con le cautele del decoro; apertura di porte, ripostigli e recipienti e forza pubblica; per beni in luoghi di terzi, decreto del giudice; cose del debitore presso terzi che consentono l'esibizione; art. 519: non nei festivi né fuori dalle 7-21 salvo autorizzazione; art. 492: ingiunzione, invito a dichiarare residenza o PEC, avvertimento sulla conversione; art. 492 c. 4: se i beni sono insufficienti, invito al debitore a indicarne altri e dichiarazione sui beni, con sanzione ex art. 388 c.p. per la falsità), che cosa si può prendere (art. 517: cose di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari al credito precettato più la metà, preferendo denaro contante, preziosi, titoli di credito e beni di sicura realizzazione; art. 514 impignorabili: cose sacre, anello nuziale, vestiti, biancheria, letti, tavoli da pranzo con sedie, armadi, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli, lavatrice, utensili di casa e cucina con un mobile per contenerli, in quanto indispensabili, esclusi i mobili di rilevante valore o d'antiquariato tranne i letti; commestibili e combustibili per un mese; armi e oggetti per il pubblico servizio; decorazioni, lettere e scritti di famiglia; animali da compagnia e da assistenza, n. 6-bis e 6-ter; art. 515: beni agricoli solo in mancanza di altri; strumenti, oggetti e libri indispensabili per la professione, l'arte o il mestiere pignorabili nel limite di un quinto solo se gli altri beni non bastano, limite che non vale per le società e per le attività a prevalenza di capitale; il televisore, il computer non professionale, l'auto, i gioielli, i mobili di pregio, la merce in magazzino, i macchinari delle società sono pignorabili), il verbale (art. 518: descrizione con foto o video, stima approssimativa anche con esperto, eventuale primo verbale e individuazione definitiva entro 30 giorni; art. 520-521: contanti, titoli e preziosi consegnati in cancelleria, gli altri beni lasciati in custodia al debitore o trasportati; il custode non può usare i beni; con l'istanza di vendita l'IVG sostituisce il custode e ritira i beni entro 30 giorni, anche con la forza pubblica; sottrazione dei beni pignorati = reato ex art. 388 c.p.), auto e moto (art. 521-bis: pignoramento con notifica e trascrizione al PRA, intimazione a consegnare il veicolo e i documenti all'IVG entro 10 giorni; il debitore custode senza compenso; dopo, ritiro della carta di circolazione da parte della polizia che lo rinviene), la vendita (art. 497: istanza di vendita entro 45 giorni dal pignoramento pena inefficacia, non prima di 10 giorni, art. 501; art. 529-530: udienza, opposizioni agli atti a pena di decadenza, ordinanza; art. 532: vendita senza incanto tramite IVG o altro commissionario, prezzo minimo con stimatore, massimo tre esperimenti con ribassi, termine finale di sei mesi, poi chiusura anticipata se nessuno chiede l'assegnazione; art. 534-538 incanto con ribasso di un quinto; assegnazione al creditore per titoli quotati; distribuzione del ricavato e ipotesi frequente di ricavato inferiore alle spese), le difese (conversione ex art. 495 con deposito di un sesto e fino a 48 rate; opposizione all'esecuzione ex art. 615 per contestare il diritto o l'impignorabilità; opposizione agli atti ex art. 617 in 20 giorni per i vizi del verbale, del precetto, della stima; opposizione di terzo ex art. 619 per chi afferma la proprietà dei beni, prima della vendita, con il limite dell'art. 621: niente prova per testimoni sui beni trovati in casa o in azienda del debitore, salvo che il diritto sia reso verosimile dalla professione o dal commercio del terzo o del debitore, quindi documenti di data certa; riduzione del pignoramento ex art. 496; estinzione per inattività), la competenza (tribunale del luogo in cui si trovano i beni, art. 26; il passaggio al giudice di pace previsto dal D.Lgs. 116/2017 è rinviato al 31 ottobre 2027 dal D.L. 100/2026), i costi e la convenienza (spese del pignoramento, dell'IVG e della vendita anticipate dal creditore e spesso superiori al ricavato; funzione di pressione; in azienda il rischio di blocco dell'attività e di pignoramento della merce).
  • Debiti, crediti e pignoramentiLa conversione del pignoramento: salvare la casa pagando a rateLa conversione (art. 495 c.p.c.: prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, artt. 530, 552 e 569, il debitore chiede di sostituire ai beni o crediti pignorati una somma pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti per capitale, interessi e spese; con l'istanza deve depositare in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto del credito pignorante e dei crediti intervenuti, dedotti i versamenti già fatti e documentati; deposito su conto indicato dal giudice; il giudice determina la somma con ordinanza dopo l'udienza da tenersi entro 30 giorni dal deposito; per immobili e mobili, con giustificati motivi, rateizzazione mensile fino a 48 mesi con interessi scalari al tasso convenzionale o legale; ogni sei mesi distribuzione ai creditori; omesso versamento della somma o ritardo di oltre 30 giorni anche su una sola rata = le somme versate entrano nei beni pignorati e il giudice dispone senza indugio la vendita; con l'ordinanza i beni sono liberati dal pignoramento al versamento dell'intera somma; una sola istanza a pena di inammissibilità; regime del D.L. 135/2018 per le esecuzioni iniziate dopo il 13 febbraio 2019), quando conviene (immobile di valore superiore al debito; creditori intervenuti limitati; capacità di pagare rate sostenibili; alternative: riduzione del pignoramento ex art. 496 se i beni eccedono il credito, accordo con il creditore e rinuncia agli atti ex art. 629, saldo e stralcio, vendita privata autorizzata, sovraindebitamento con misure protettive), come si presenta (istanza al giudice dell'esecuzione tramite avvocato, con il conteggio del credito pignorante e degli intervenuti, la prova dei pagamenti, l'attestazione del deposito del sesto, i giustificati motivi per le rate, reddito e capacità di pagamento; il creditore può contestare il conteggio; l'ordinanza indica importo, numero e scadenze delle rate e il conto; l'ordinanza è opponibile ex art. 617), gli effetti (sospensione della vendita, bene che resta nella disponibilità del debitore, custodia, interessi che maturano, spese di procedura comprese, distribuzione semestrale; al saldo cancellazione della trascrizione del pignoramento; decadenza automatica e vendita con le somme versate acquisite alla procedura), errori da evitare (istanza tardiva dopo l'ordinanza di vendita, deposito insufficiente, conteggio che dimentica gli intervenuti, rate non sostenibili, ritardi oltre 30 giorni, seconda istanza inammissibile).
  • Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.
  • Debiti, crediti e pignoramentiL'opposizione a decreto ingiuntivoQuaranta giorni e atto di citazione, oneri della prova, sospensione e provvisoria esecuzione, eccezioni tipiche, mediazione, costi, rischi, opposizione tardiva.
  • Cartelle e riscossioneIl pignoramento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: conto, stipendio, pensione, casa, autoQuando può iniziare (cartella notificata e 60 giorni scaduti, art. 50; avviso di intimazione con 5 giorni se è passato più di un anno; per i debiti fino a 1.000 euro comunicazione di dettaglio e attesa di 120 giorni, art. 1 c. 544 L. 228/2012 fino al 2026; sospensione per rateizzazione, ricorso con sospensiva, sospensione legale a domanda), il pignoramento presso terzi (art. 72-bis: ordine diretto alla banca, al datore, al cliente di pagare all'Agenzia entro 60 giorni, senza udienza; esclusi i crediti pensionistici, che seguono la via ordinaria; inottemperanza del terzo), stipendio e pensione (art. 72-ter: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo da 2.500 a 5.000, un quinto oltre; pensione impignorabile fino al doppio dell'assegno sociale, minimo 1.000 euro, art. 545 c. 7 c.p.c.; sul conto l'ultimo stipendio o pensione accreditati restano liberi, art. 72-ter c. 2-bis, e le somme precedenti oltre il triplo dell'assegno sociale, art. 545 c. 8), gli immobili (art. 76: nessuna espropriazione sull'unico immobile adibito ad abitazione con residenza, non di lusso; altri immobili solo se il debito supera 120.000 euro, dopo ipoteca da almeno sei mesi, e se il valore netto lo consente; art. 77: ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni; vendita all'incanto gestita dall'Agenzia senza autorizzazione del giudice, art. 52; vendita diretta dal debitore con il consenso dell'Agenzia), i beni mobili (art. 62: beni strumentali pignorabili solo per un quinto e con custodia al debitore; art. 86: fermo dei veicoli con preavviso di 30 giorni, escluso il bene strumentale; beni impignorabili del c.p.c.), come difendersi (verifica della notifica della cartella e della prescrizione; rateizzazione fino a 84 rate senza documenti sotto 120.000 euro nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028, fino a 120 con prova della difficoltà, art. 19, con decadenza dopo 8 rate non pagate; sospensione legale entro 60 giorni per pagamento, sgravio, prescrizione, sentenza; rottamazioni; sovraindebitamento), le opposizioni (art. 57: esclusa l'opposizione all'esecuzione salvo pignorabilità, riaperta dalla Corte costituzionale 114/2018 per i fatti successivi alla cartella; esclusa quella agli atti su notifica e regolarità del titolo; giudice tributario per i vizi della cartella e per il pignoramento come primo atto conosciuto, Cass. SU 13913/2017; giudice ordinario per i vizi dell'esecuzione), i contributi INPS e le multe (stesse regole; opposizioni davanti al giudice del lavoro o al giudice di pace).
  • SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).