In breve
- Chi: consumatori, professionisti, imprese minori (attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000), agricoltori, start-up, ex imprenditori; sempre tramite un OCC (art. 2 CCII).
- Consumatore: piano di ristrutturazione senza voto dei creditori, omologato dal giudice se fattibile e conveniente; anche cessione del quinto e mutuo (art. 67); esclusi colpa grave, malafede, frode (art. 69).
- Professionisti e piccole imprese: concordato minore votato dalla maggioranza dei crediti (artt. 74-80).
- Liquidazione controllata: tutti i beni per 3 anni, poi esdebitazione (artt. 268-282); anche su richiesta di un creditore sopra 50.000 euro.
- Incapiente: cancellazione dei debiti senza pagare nulla, una sola volta (art. 283). Tutte le procedure bloccano i pignoramenti.
Le quattro strade
«Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma».
| Procedura | Per chi | Come funziona | Esito |
|---|---|---|---|
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73) | Persona fisica per debiti contratti fuori dall'attività d'impresa o professionale | Piano a contenuto libero con l'OCC; nessun voto; misure protettive dall'apertura; omologazione con sentenza se fattibile e nessun creditore prende meno della liquidazione | Pagamento parziale nei tempi del piano; cancellazione del resto a fine esecuzione |
| Concordato minore (artt. 74-83) | Professionisti, imprese minori, agricole, start-up, enti non commerciali | Proposta con classi eventuali; voto della maggioranza dei crediti; omologazione anche senza il fisco se conveniente | Prosecuzione dell'attività o liquidazione con apporto esterno; esdebitazione |
| Liquidazione controllata (artt. 268-277) | Ogni sovraindebitato; anche su ricorso del creditore per debiti scaduti da 50.000 euro | Sentenza, liquidatore (di regola l'OCC), inventario, programma, vendite competitive; beni sopravvenuti compresi; stipendio salvo il mantenimento | Chiusura dopo la liquidazione e comunque dopo 3 anni; esdebitazione di diritto (art. 282) |
| Esdebitazione dell'incapiente (art. 283) | Persona fisica meritevole senza utilità da offrire, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE | Domanda tramite OCC con relazione; opposizioni dei creditori; decreto del giudice | Debiti cancellati una sola volta; per 3 anni le utilità sopravvenute vanno dichiarate e restano aggredibili |
| Procedure familiari (art. 66) | Coniugi, conviventi, parenti fino al quarto grado e affini fino al secondo con debiti di origine comune | Unica domanda, masse distinte, un solo OCC | Come la procedura scelta |
Il presupposto comune è il sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza di chi non può essere sottoposto a liquidazione giudiziale (art. 2, c. 1, lett. c), cioè il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore sotto le tre soglie, l'agricoltore, la start-up innovativa, l'ex imprenditore cancellato da più di un anno e il socio illimitatamente responsabile per i debiti personali. Tutte le procedure passano da un OCC (organismo di composizione della crisi, iscritto al registro del Ministero della giustizia, oppure un professionista nominato dal tribunale), che raccoglie i documenti, accede all'anagrafe tributaria e alle centrali rischi, redige la relazione sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza del debitore, e poi vigila sull'esecuzione; nella ristrutturazione del consumatore l'avvocato non è obbligatorio (art. 68), ma quasi sempre utile. La meritevolezza è il filtro: chi ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte non accede alla ristrutturazione (art. 69) né all'esdebitazione (art. 282); in cambio, il creditore che ha prestato senza valutare il merito creditizio non può contestare la convenienza del piano (art. 69, c. 2), e per l'incapiente l'OCC deve dire se il finanziatore ha tenuto conto del reddito disponibile (art. 283, c. 5). Il piano del consumatore può ridurre anche la cessione del quinto e i prestiti su pegno, pagare i creditori ipotecari e privilegiati solo per il valore del bene con una moratoria di due anni, e lasciare in vita il mutuo sulla casa se le rate sono in regola (art. 67, c. 3-5).
Come si svolge e che cosa cambia
«Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento».
- Documenti: elenco dei creditori con importi e prelazioni, patrimonio, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del nucleo familiare e spese di mantenimento (art. 67, c. 2); la completezza è decisiva, perché le omissioni sono frode.
- Relazione dell'OCC e deposito della domanda al tribunale (giudice monocratico) del luogo di residenza o sede; per la ristrutturazione il giudice, verificata l'ammissibilità, dispone la pubblicazione del piano e la comunicazione ai creditori entro 30 giorni, con eventuale termine di 15 giorni per integrazioni (art. 70).
- Misure protettive: dal decreto di apertura, su istanza, sospensione dei pignoramenti in corso e divieto di nuove azioni esecutive e cautelari, con il divieto di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; revocabili per atti in frode; nel concordato minore effetti analoghi dal decreto di apertura (art. 78).
- Osservazioni o voto: nella ristrutturazione i creditori possono solo presentare osservazioni e contestare la convenienza, superata se il piano dà loro almeno quanto la liquidazione; nel concordato minore votano, con la maggioranza dei crediti ammessi (e per teste se un creditore supera da solo la maggioranza), e il fisco può essere superato dal giudice (artt. 79-80).
- Omologazione ed esecuzione: sentenza che chiude la procedura, cancellazione di ipoteche giudiziali, pignoramenti e sequestri sui beni destinati al piano, pagamenti secondo il piano sotto la vigilanza dell'OCC con relazioni semestrali (art. 71); il piano si può modificare per sopravvenienze e si revoca per frode o inadempimento; al termine il debitore è liberato dai debiti residui, salvi alimenti, danni da illecito e sanzioni penali e amministrative, e restano obbligati garanti e coobbligati.
La liquidazione controllata è l'alternativa per chi non riesce a proporre un piano credibile o viene portato in procedura da un creditore: si perdono i beni, ma lo stipendio e la pensione restano nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, la procedura si chiude dopo tre anni anche se non tutto è stato venduto, e l'esdebitazione arriva di diritto con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura, salvo colpa grave, malafede o frode (art. 282). Per chi non ha proprio nulla c'è l'esdebitazione dell'incapiente, una sola volta nella vita. In pratica, la decisione da prendere presto è quale procedura e con quale OCC: chi aspetta l'ultimo pignoramento arriva con meno risorse da offrire e con più atti da spiegare, mentre chi si presenta con i conti in ordine e i documenti completi ottiene in pochi mesi la sospensione delle esecuzioni e, alla fine, la liberazione dai debiti.
Domande frequenti
Ho 90.000 euro di debiti tra finanziarie, carte e una cessione del quinto, uno stipendio di 1.700 euro e nessuna casa: quale procedura?
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67): con l'OCC si costruisce un piano che destina ai creditori la parte di stipendio eccedente il mantenimento della famiglia per un certo numero di anni, anche pagando solo una percentuale, e che può ridurre e rimodulare anche la cessione del quinto; i creditori non votano, il giudice omologa se il piano è fattibile e nessun creditore riceve meno di quanto avrebbe da una liquidazione, e dal decreto di apertura pignoramenti e trattenute si sospendono. Serve la meritevolezza: niente colpa grave, malafede o frode nell'indebitarsi, e le finanziarie che hanno prestato senza valutare il suo reddito non possono contestare la convenienza (art. 69, c. 2). Se non c'è alcuna capacità di pagamento, la via è l'esdebitazione dell'incapiente.
Sono un artigiano con partita IVA: posso usare le stesse procedure?
Sì, se è un'impresa minore (attivo fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000, debiti fino a 500.000 negli ultimi tre esercizi): la procedura è il concordato minore (art. 74), con una proposta ai creditori che prevede la prosecuzione dell'attività (o, se cessa, un apporto di risorse esterne), approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79) e omologata dal giudice anche senza il voto favorevole del fisco quando è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione (art. 80). In alternativa la liquidazione controllata di tutti i beni per tre anni, con esdebitazione finale. I debiti professionali e quelli personali entrano insieme; la ristrutturazione dell'art. 67 è invece riservata ai debiti contratti come consumatore.
Non ho beni né reddito oltre la pensione minima: posso cancellare i debiti senza pagare?
Sì, con l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283): il debitore persona fisica meritevole, che non può offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno futura (e si considera tale anche chi ha un reddito, dedotto il mantenimento, non superiore all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE), ottiene dal giudice, tramite l'OCC, la cancellazione dei debiti una sola volta nella vita. Per tre anni deve però dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute (eredità, vincite, aumenti di reddito), sulle quali i creditori possono agire, e i creditori possono proporre reclamo contro il decreto entro trenta giorni. La relazione dell'OCC valuta anche se le finanziarie hanno tenuto conto del suo merito creditizio.
Quanto costa e quanto dura?
Il compenso dell'OCC è regolato dal decreto ministeriale 202/2014 in percentuale sull'attivo e sul passivo, con minimi di poche centinaia di euro per le procedure semplici, e chi ha reddito basso può chiedere il gratuito patrocinio; si aggiungono l'eventuale avvocato (non obbligatorio nella ristrutturazione del consumatore) e le spese di giustizia. I tempi: dalla raccolta dei documenti all'omologazione passano di regola sei-dodici mesi, con i pignoramenti sospesi dall'apertura; la liquidazione controllata dura almeno tre anni; l'esdebitazione dell'incapiente pochi mesi. Il piano si esegue poi per la durata prevista, spesso quattro-sei anni, sotto la vigilanza dell'OCC.
Fonti normative
- Art. 2, c. 1, lett. c) e d), D.Lgs. 14/2019 — Sovraindebitamento e impresa minore
- Art. 67 D.Lgs. 14/2019 — Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Art. 69 D.Lgs. 14/2019 — Condizioni soggettive ostative
- Art. 70 D.Lgs. 14/2019 — Apertura e omologazione del piano
- Art. 74 D.Lgs. 14/2019 — Proposta di concordato minore
- Art. 79 D.Lgs. 14/2019 — Maggioranza per l'approvazione del concordato minore
- Art. 268 D.Lgs. 14/2019 — Liquidazione controllata
- Art. 282 D.Lgs. 14/2019 — Esdebitazione nella liquidazione controllata
- Art. 283 D.Lgs. 14/2019 — Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeIl codice della crisi d'impresa: la mappa degli strumentiLe definizioni (art. 2: crisi come probabilità di insolvenza con flussi di cassa inadeguati nei dodici mesi; insolvenza come incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; sovraindebitamento per consumatore, professionista, imprenditore minore e agricolo; impresa minore sotto 300.000 euro di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti), i doveri (art. 3 e 2086 c.c.: assetti adeguati per rilevare la crisi; segnali: retribuzioni scadute da 30 giorni oltre metà del monte mensile, fornitori scaduti da 90 giorni oltre i non scaduti, banche oltre 60 giorni per almeno il 5%; segnalazioni dei creditori pubblici, art. 25-novies: INPS oltre 90 giorni e 15.000 euro o 30%, INAIL 5.000, IVA oltre 5.000 e 10% del volume d'affari o comunque 20.000, Riscossione 100.000, 200.000 o 500.000; responsabilità degli amministratori), la composizione negoziata (artt. 12-25-quinquies: istanza sulla piattaforma delle camere di commercio, esperto indipendente, trattative riservate, misure protettive confermate dal tribunale, autorizzazione a finanziamenti prededucibili e a cessioni d'azienda, misure premiali sui debiti fiscali e rateazione in 72 rate; esiti: contratto, convenzione di moratoria, accordo con l'esperto; poi piano attestato, accordi di ristrutturazione o concordato semplificato per la liquidazione, art. 25-sexies, senza voto dei creditori), gli strumenti negoziali (piano attestato di risanamento, art. 56, senza tribunale, con esenzione da revocatoria; accordi di ristrutturazione con almeno il 60% dei crediti omologati dal tribunale, agevolati al 30% e a efficacia estesa, artt. 57-64; piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, art. 64-bis, con distribuzione libera se tutte le classi approvano; convenzione di moratoria, art. 62; transazione fiscale e contributiva, artt. 63 e 88, anche con cram down), il concordato preventivo (artt. 84-120: in continuità diretta o indiretta, con voto per classi e ristrutturazione trasversale; liquidatorio con apporto esterno del 10% e almeno il 20% ai chirografari; domanda con riserva, art. 44, 30-60 giorni prorogabili; misure protettive; commissario giudiziale; omologazione; inadempimento e risoluzione), la liquidazione giudiziale (artt. 121-283: imprenditori commerciali non minori insolventi, debiti scaduti di almeno 30.000 euro; curatore, giudice delegato, comitato dei creditori; stato passivo; programma di liquidazione in 150 giorni; vendite competitive; riparto; chiusura ed esdebitazione anche dopo tre anni; concordato nella liquidazione), le procedure da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 67, senza voto; concordato minore, art. 74, con maggioranza dei crediti; liquidazione controllata, art. 268, per tre anni; esdebitazione dell'incapiente, art. 283, una sola volta; OCC), gli altri istituti (liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, gruppi di imprese, procedure transfrontaliere con il regolamento UE 2015/848), i reati (bancarotta fraudolenta e semplice, artt. 322-323, ricorso abusivo al credito, falso in attestazioni), come scegliere (tempestività, continuità realistica, consenso dei creditori chiave, costi degli attestatori).
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento dello stipendio e della pensione: i limitiUn quinto dello stipendio, minimo impignorabile della pensione, somme sul conto (triplo dell'assegno sociale), cumulo, limiti del fisco (1/10, 1/7, 1/5), TFR, procedura presso terzi, difese.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento della casa: dalla notifica alla vendita all'astaPrima del pignoramento (titolo esecutivo: sentenza, decreto ingiuntivo, mutuo notarile, cambiale; precetto e 10 giorni; ipoteca), l'atto di pignoramento (notifica al debitore con ingiunzione e avvertimenti dell'art. 492, trascrizione nei registri immobiliari, art. 555; iscrizione a ruolo del creditore entro 15 giorni a pena di inefficacia, art. 557; custodia: il debitore resta nella casa fino al decreto di trasferimento, art. 560, ma non può affittarla e deve consentire le visite), l'istanza di vendita (tra 10 e 45 giorni dal pignoramento, artt. 497 e 501, con la documentazione ipocatastale ventennale o la certificazione notarile; intervento degli altri creditori), la stima (nomina dell'esperto entro 15 giorni, valore di mercato con le detrazioni dell'art. 568; udienza entro 90 giorni, dove si propongono a pena di decadenza le opposizioni agli atti), l'ordinanza di vendita (art. 569: prezzo base, offerta minima non inferiore ai tre quarti, termine 90-120 giorni per le offerte, cauzione del 10%, versamento del prezzo entro 120 giorni; delega a notaio, avvocato o commercialista, art. 591-bis, con almeno tre esperimenti in un anno), la vendita (offerte in busta chiusa, gara al rialzo, art. 571-573; offerta al prezzo base sempre accolta, offerta fino a un quarto in meno accolta se non c'è seria possibilità di prezzo migliore, art. 572; asta deserta: nuovo esperimento con ribasso fino a un quarto e, dopo il quarto tentativo, fino alla metà, art. 591; assegnazione ai creditori), dopo l'aggiudicazione (versamento del prezzo, anche con mutuo; decreto di trasferimento che cancella pignoramento e ipoteche e vale come titolo per il rilascio, art. 586; liberazione ad opera del custode; progetto di distribuzione ai creditori secondo le cause di prelazione, art. 596), come difendersi (pagare o accordarsi prima della vendita; conversione del pignoramento con deposito di un sesto e fino a 48 rate mensili, art. 495; opposizione all'esecuzione e agli atti, artt. 615 e 617; vendita privata concordata; saldo e stralcio con il creditore; procedure di sovraindebitamento con sospensione delle aste; contestazione della stima), i limiti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 76 D.P.R. 602/1973: mai la prima casa se unico immobile non di lusso con residenza; altri immobili solo sopra 120.000 euro dopo sei mesi dall'ipoteca; ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni, art. 77), i tempi (dalla trascrizione alla vendita 2-4 anni in media), che cosa succede al mutuo e agli altri debiti (il ricavato va prima ai creditori ipotecari; il debito residuo resta).
- Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.
- Banche, consumatori e assicurazioniSegnalazione in CRIF e in Centrale rischi: come cancellarlaLe banche dati (SIC privati: CRIF/Eurisc, Experian, CTC, gestiti dal Codice di condotta approvato dal Garante nel 2019, con dati positivi e negativi su prestiti, mutui, carte e richieste; Centrale dei rischi della Banca d'Italia: esposizioni da 30.000 euro e sofferenze da 250 euro, dati mensili, visibilità degli ultimi 36 mesi agli intermediari; Centrale di allarme interbancaria per assegni e carte), il preavviso (art. 125 c. 3 TUB: il finanziatore informa il consumatore la prima volta che segnala informazioni negative e, entro 30 giorni dalla registrazione, dei suoi diritti; art. 5 Codice di condotta: preavviso di almeno 15 giorni con raccomandata, PEC o altro mezzo tracciabile; per la Centrale rischi la Banca d'Italia richiede la comunicazione preventiva della prima segnalazione a sofferenza; senza preavviso la segnalazione è illegittima e va cancellata), che cosa si può segnalare (ritardi e inadempimenti reali, non contestazioni pendenti in buona fede; nei SIC solo dati esatti e aggiornati, art. 125 c. 4; in Centrale rischi la sofferenza richiede la valutazione dell'insolvenza complessiva, non il singolo ritardo, secondo la Circolare 139/1991 e la Cassazione; gli incagli e i past due), i tempi di conservazione (Codice di condotta, art. 7 e allegato: richieste in istruttoria 180 giorni, rifiutate o rinunciate 90 giorni; ritardi fino a 2 rate regolarizzati 12 mesi dalla regolarizzazione; oltre 2 rate 24 mesi; inadempimenti non regolarizzati 36 mesi dalla scadenza del rapporto o dall'ultimo aggiornamento, massimo 60 mesi; dati positivi 60 mesi dalla cessazione; Centrale rischi: storico degli ultimi 36 mesi, con la sofferenza che resta visibile finché non è estinta e poi per il periodo), i diritti (accesso gratuito ai propri dati presso ogni SIC e alla Centrale rischi tramite il servizio online della Banca d'Italia; rettifica, integrazione, cancellazione, art. 15-17 GDPR; annotazione della contestazione; il pagato dopo un saldo e stralcio segnalato come «regolarizzato» o «transatto» e i tempi), come si cancella (reclamo al finanziatore con prova del pagamento o del difetto di preavviso; richiesta al gestore del SIC; reclamo al Garante o ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, che decide entro pochi mesi e ordina la cancellazione; ricorso d'urgenza al tribunale, art. 700 c.p.c., per i danni imminenti; nessuna cancellazione anticipata a pagamento: le società che la promettono vendono nulla), il risarcimento (danno patrimoniale per il credito negato o più caro e danno non patrimoniale alla reputazione economica, riconosciuto dalla giurisprudenza anche in via equitativa; art. 82 GDPR; prova del nesso), la prevenzione (pagare entro i termini di grazia, contestare per iscritto prima della scadenza, chiedere la rateizzazione, controllare i propri dati prima di chiedere un mutuo).
- Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.